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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13180/2024
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 24/11/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13180/2024 vertente tra le parti rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta Parte_1 presso il cui studio sito in Gioia del Colle alla via Montecitorio n. 1, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t., per il tramite dalla procuratrice Controparte_1 speciale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
giusta mandato in atti;
Email_2
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
Parte_2 CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 03.12.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 11.11.2024 a e in data 13.12.2024 alla condebitrice Parte_1
, ad istanza di in persona del legale rappresentante p.t., per Parte_3 Controparte_1 il tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., - con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di €. 239.837,50 di cui
€. 192.928,86 a titolo di capitale residuo al 15.09.2023, €. 24.234,16 per interessi moratori, €.
22.054,36 per interessi contrattuali, €. 425,00 per spese di precetto, oltre spese generali, iva e cpa - chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito G.U., sulla domanda proposta così provvedere: a.- per tutte le ragioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della non essendo quest'ultima dotata delle Controparte_2 caratteristiche giuridico-soggettive e. non avendo quest'ultima potere di rappresentanza;
b.- per
l'effetto, annullare, revocare, dichiarare inefficace l'atto di precetto di pagamento dell'11.11.2024;
c.- condannare la al pagamento di spese e compensi di giudizio”. CP_2
Con contratto di mutuo a rogito del Notaio Dott. Avv. sottoscritto in data Persona_1
04.08.2010 (rep. 9423, racc. 3689) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. concedeva in mutuo a Pt_1
e , coniugati in regime di comunione dei beni, la somma di €. 201.275,72.
[...] Parte_3
A tutela dell'obbligazione assunta, veniva iscritta ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà dei mutuatari.
A seguito dell'inadempimento dei mutuatari, la Banca aggrediva gli immobili garantiti avviando la procedura esecutiva R.G. Es. n. 713/2016 Tribunale di Bari, sulla quota di proprietà di
½ di , nella quale gli immobili non sono stati ancora venduti e, pertanto, Persona_2 Persona_3 alcuna somma è stata ancora incassata.
Con contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 15.09.2023, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., cedeva pro soluto in favore di un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks Wagram” identificabile Controparte_1
Parte_2 in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda n. 112 del 23 settembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B..
L'opponente contestava la pretesa creditoria deducendo:
1) la carenza legittimazione attiva in capo a e alla sua mandataria Controparte_1
Controparte_2
2) la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB sia della cessionaria, sia della sua procuratrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 24.11.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Principiando sul motivo fondato sulla carenza di legittimazione dell'opposta e della società che la rappresenta in giudizio, nel richiamare il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. 24798/2020) - va riconosciuta la legittimazione sostanziale della intimante atteso che, per un verso, nella Gazzetta
Ufficiale n. 112/2023 risulta specificata l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, segnatamente, che nella cessione in blocco a acquistato pro soluto nell'ambito Controparte_1 del cosiddetto “Project Knicks ULM” da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.:
“crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento in varie forme tecniche (derivanti da rapporti di mutui fondiari, finanziamenti industriali, conti correnti, prestiti personali), originariamente stipulati tra il Cedente e la relativa clientela (i “TO ED”) nel periodo compreso tra il 1973
Parte_2 e il 2019 e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia…
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la Cessionaria renderà disponibili sul sito internet www.securitisation- fino alla loro estinzione o successiva cessione Controparte_3
a terzi, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai
TO ED che ne dovesse fare richiesta” e, per altro verso, per altro verso, parte opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro datata
10.10.2023 ) nella quale è espressamente richiamato il credito vantato nei confronti dell'opponente ed è elencato il credito ceduto e tutte le linee di credito riferite allo stesso - che costituisce prova dell'effettiva cessione secondo le coordinate ermeneutiche da ultimo dettate dalla Suprema Corte con sentenza n. 10200/2021, ossia che la prova dell'inclusione del singolo credito, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, può essere fornita sia successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale che mediante un documento proveniente dalla Banca cedente che attesti la cessione intervenuta.
Ad abundantiam parte opposta ha integrato la produzione documentale allegando l'estratto conto ex art. 50 TUB.
Avuto riguardo al motivo di opposizione incentrato sulla contestazione del difetto di legittimazione della cessionaria e della società incaricata del recupero Controparte_1 non essendo iscritte all'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L. n. CP_2
130/1999, si osserva come l'interpretazione condivisa da recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione, rispettivamente con la sentenza del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, con la successiva decisione del 3 maggio 2024 n. 12007, Sez. III, est. Tatangelo ed, infine, con il decreto n. 13749 del 17 maggio 2024 di inammissibilità ricorso per rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi, sia contraria a ritenere l'omessa iscrizione incidente sul piano della legittimità degli atti di esecuzione forzata intrapresa da enti cessionari di crediti vantati da banche o da intermediari finanziari, abbia affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della
l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione
Parte_2 amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Da siffatto orientamento di legittimità il Tribunale, già conformemente espressosi, non ha motivo di discostarsi.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, giusta principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
03.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) AN l'opponente alla rifusione nei confronti di parte opposta Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 8.433,00 per compensi, oltre esborsi, CP_1 spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, all'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_2
Parte_2
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 24/11/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13180/2024 vertente tra le parti rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Paolo Castellaneta e Giuseppe Castellaneta Parte_1 presso il cui studio sito in Gioia del Colle alla via Montecitorio n. 1, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t., per il tramite dalla procuratrice Controparte_1 speciale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
giusta mandato in atti;
Email_2
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 24.11.2025 e nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
Parte_2 CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 03.12.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 11.11.2024 a e in data 13.12.2024 alla condebitrice Parte_1
, ad istanza di in persona del legale rappresentante p.t., per Parte_3 Controparte_1 il tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., - con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di €. 239.837,50 di cui
€. 192.928,86 a titolo di capitale residuo al 15.09.2023, €. 24.234,16 per interessi moratori, €.
22.054,36 per interessi contrattuali, €. 425,00 per spese di precetto, oltre spese generali, iva e cpa - chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito G.U., sulla domanda proposta così provvedere: a.- per tutte le ragioni esposte nel presente atto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della non essendo quest'ultima dotata delle Controparte_2 caratteristiche giuridico-soggettive e. non avendo quest'ultima potere di rappresentanza;
b.- per
l'effetto, annullare, revocare, dichiarare inefficace l'atto di precetto di pagamento dell'11.11.2024;
c.- condannare la al pagamento di spese e compensi di giudizio”. CP_2
Con contratto di mutuo a rogito del Notaio Dott. Avv. sottoscritto in data Persona_1
04.08.2010 (rep. 9423, racc. 3689) la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. concedeva in mutuo a Pt_1
e , coniugati in regime di comunione dei beni, la somma di €. 201.275,72.
[...] Parte_3
A tutela dell'obbligazione assunta, veniva iscritta ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà dei mutuatari.
A seguito dell'inadempimento dei mutuatari, la Banca aggrediva gli immobili garantiti avviando la procedura esecutiva R.G. Es. n. 713/2016 Tribunale di Bari, sulla quota di proprietà di
½ di , nella quale gli immobili non sono stati ancora venduti e, pertanto, Persona_2 Persona_3 alcuna somma è stata ancora incassata.
Con contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 15.09.2023, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., cedeva pro soluto in favore di un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks Wagram” identificabile Controparte_1
Parte_2 in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda n. 112 del 23 settembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B..
L'opponente contestava la pretesa creditoria deducendo:
1) la carenza legittimazione attiva in capo a e alla sua mandataria Controparte_1
Controparte_2
2) la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB sia della cessionaria, sia della sua procuratrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.02.2025 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in Controparte_1 diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 24.11.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Principiando sul motivo fondato sulla carenza di legittimazione dell'opposta e della società che la rappresenta in giudizio, nel richiamare il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. 24798/2020) - va riconosciuta la legittimazione sostanziale della intimante atteso che, per un verso, nella Gazzetta
Ufficiale n. 112/2023 risulta specificata l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, segnatamente, che nella cessione in blocco a acquistato pro soluto nell'ambito Controparte_1 del cosiddetto “Project Knicks ULM” da Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.:
“crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento in varie forme tecniche (derivanti da rapporti di mutui fondiari, finanziamenti industriali, conti correnti, prestiti personali), originariamente stipulati tra il Cedente e la relativa clientela (i “TO ED”) nel periodo compreso tra il 1973
Parte_2 e il 2019 e classificati come “crediti deteriorati” nell'accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia…
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la Cessionaria renderà disponibili sul sito internet www.securitisation- fino alla loro estinzione o successiva cessione Controparte_3
a terzi, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai
TO ED che ne dovesse fare richiesta” e, per altro verso, per altro verso, parte opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro datata
10.10.2023 ) nella quale è espressamente richiamato il credito vantato nei confronti dell'opponente ed è elencato il credito ceduto e tutte le linee di credito riferite allo stesso - che costituisce prova dell'effettiva cessione secondo le coordinate ermeneutiche da ultimo dettate dalla Suprema Corte con sentenza n. 10200/2021, ossia che la prova dell'inclusione del singolo credito, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, può essere fornita sia successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale che mediante un documento proveniente dalla Banca cedente che attesti la cessione intervenuta.
Ad abundantiam parte opposta ha integrato la produzione documentale allegando l'estratto conto ex art. 50 TUB.
Avuto riguardo al motivo di opposizione incentrato sulla contestazione del difetto di legittimazione della cessionaria e della società incaricata del recupero Controparte_1 non essendo iscritte all'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L. n. CP_2
130/1999, si osserva come l'interpretazione condivisa da recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione, rispettivamente con la sentenza del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, con la successiva decisione del 3 maggio 2024 n. 12007, Sez. III, est. Tatangelo ed, infine, con il decreto n. 13749 del 17 maggio 2024 di inammissibilità ricorso per rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi, sia contraria a ritenere l'omessa iscrizione incidente sul piano della legittimità degli atti di esecuzione forzata intrapresa da enti cessionari di crediti vantati da banche o da intermediari finanziari, abbia affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della
l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione
Parte_2 amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Da siffatto orientamento di legittimità il Tribunale, già conformemente espressosi, non ha motivo di discostarsi.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, giusta principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) in considerazione del valore del credito, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
03.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) AN l'opponente alla rifusione nei confronti di parte opposta Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 8.433,00 per compensi, oltre esborsi, CP_1 spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, all'udienza del 24.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Parte_2
Parte_2