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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Merlin e Gianmarco Boselli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monselice (PD), via San
Giacomo, n. 28/2
appellante contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi, n. 4
appellato
pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 30.11.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
In via principale e nel merito:
accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Rovigo,
Rep. n. 1785/2023, pubblicata il 30.11.2023 nel proc. R.G. n. 2154/2020 e notificata all'appellante in data 05.12.2023, accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui Parte_1
di seguito integralmente si riportano:
Nel merito:
- Accertata e dichiarata, per quanto in premessa dedotto e esposto, la responsabilità del in relazione alle lesioni subite dall'attrice CP_1
CP_ appellante nel sinistro occorsole in data 3.10.2018 in , Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso in persona del Sindaco pro- CP_1
tempore, a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti Parte_1 nel predetto sinistro, che si quantificano nella somma complessiva di €
23.010,07, come in premessa enucleata, o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa. In ogni caso, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento sino al saldo effettivo.
- Con vittoria integrale, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese e dei compensi di lite, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e nello specifico ammettersi idonea CTU medico-legale diretta ad accertare la
pagina 2 di 15 natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice appellante in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea (sia totale che parziale), i postumi permanenti residuati in capo all'attrice (cd. danno biologico), il grado di sofferenza soggettiva patito dall'attrice, la necessità e la congruità delle spese mediche documentate in atti dall'attrice.
Per il CP_1
In via preliminare:
rigettarsi l'appello in quanto, alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa, inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Ciò anche previa fissazione, ex art. 350 bis c.p.c., di udienza per la discussione orale della causa.
In via prncipale:
Rigettarsi integralmente i motivi di appello svolti dalla signora
[...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto e conseguentemente Pt_1
confermarsi la sentenza n. 1001/2023, rep. n. 1785/2023, notificata il 5 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Rovigo;
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità e/o obbligazione del mantenersi la relativa obbligazione in CP_1
termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile, in percentuale con il concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c.
o di terzi, a responsabilità del da valutarsi mediante criteri CP_1
tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso ridimensionandosi le avverse pretese escludendosi ogni duplicazione di voce risarcitoria in relazione a quanto già corrisposto da assicuratori sociali o altri enti intervenuti;
In ogni caso:
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
pagina 3 di 15 ci si oppone alla reiterata richiesta di c.t.u. medico legale, per difetto dei presupposti di legge, stante l'esaustività degli accertamenti istruttori svolti in primo grado di giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione dell'istanza di prova avversaria ci si oppone, tuttavia, sin d'ora alla formulazione del quesito così come formulato dalla difesa di parte appellante in quanto volto ad estendere l'indagine del consulente tecnico d'ufficio ad accertamenti estranei dai limiti posti dal codice di rito in relazione al procedimento attivato e, comunque, all'indagine di elementi e danni non suscettibili di apprezzabilità sotto il profilo medico legale, quali, nel caso di specie, il grado di sofferenza soggettiva dell'attrice. Si insiste, invece, per l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente introdotte nella seconda e terza memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. non accolte e ribadite anche in questa sede, ovvero affinché la signora esibisca copia della polizza infortuni Parte_1 stipulata con altra Compagnia operativa in relazione all'evento, oltre che della documentazione attestante l'ammontare delle somme già percepite in seguito ai fatti oggetto di giudizio;
in carenza, si chiede che il Giudice ne ordini l'esibizione, evidenziato l'interesse dell'istante sul tema specifico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo: Parte_1
- che in data 3.10.18, alle ore 11.30 circa, percorreva il marciapiede del sottoportico di via Principe Umberto nel centro storico di Este (PD), in compagnia della figlia, allorquando, giunta in prossimità del civico n. 2, inciampava e cadeva a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione lapidea del marciapiede stesso, non segnalata né visibile,
- che nell'occorso riportava lesioni, per le quali veniva condotta presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monselice, ove le veniva diagnosticata la frattura dell'epifisi del radio sinistro, con prescrizione di tutore e immobilizzazione del braccio al collo per 30 giorni,
- che la malattia e la convalescenza erano state difficili e dolorose tanto che,
a causa delle limitazioni funzionali, aveva dovuto farsi assistere dai propri pagina 4 di 15 familiari nello svolgimento delle normali attività domestiche e per la cura della propria persona, essendo incapace ad espletarle da sola, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto, attesa la responsabilità dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cc ovvero all'art. 2043 cc.
Costituitosi in giudizio, il contestava ogni attribuzione di CP_1
responsabilità in merito alle domande svolte, rilevando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova circa la dinamica del sinistro e che nell'immediatezza dell'occorso era intervenuta la Polizia Locale, alla quale la stessa aveva dichiarato di aver perso l'equilibrio, non a causa di una presunta disconnessione della pavimentazione lapidea del marciapiede, bensì a causa di un urto intercorso con altra persona incrociata a piedi;
affermava la propria completa estraneità anche rispetto all'addebito mosso ai sensi dell'art. 2043 cc, risultando del tutto carente la prova di un suo comportamento doloso o colposo, del danno del quale si domandava la riparazione nonché del collegamento eziologico tra la condotta illecita ed il nocumento patito;
contestava, da ultimo, il quantum richiesto concludendo per il rigetto di tutte le domande formulate dalla . Pt_1
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti e l'assunzione della prova testimoniale, la causa è stata, quindi, decisa con la sentenza n.1001/2023 pubblicata in data 30.11.23, in forza della quale il Tribunale Ordinario di
Rovigo:
- rilevato che l'art. 2051 cc non esonera la danneggiata dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno subito, dovendo costei dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
- considerato che dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio e dalle
CP_ risultanze del verbale di sopralluogo della polizia locale di , era emerso che nessuno aveva effettivamente visto la reale modalità di svolgimento dell'incidente e che sussisteva contraddizione tra quanto dichiarato dall'attrice all'agente di polizia locale e quanto sostenuto dalla stessa in pagina 5 di 15 giudizio, non risultando provato che la stessa fosse caduta a causa di una disconnessione presente sulla pavimentazione lapidea del marciapiede,
- opinato, inoltre, non risultare provato che la pavimentazione avesse caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto o comunque da poter determinare la caduta di una persona che camminasse con sufficiente attenzione,
- notato anzi, in proposito, che l'adozione di una minima diligenza avrebbe certamente impedito il verificarsi dell'evento dannoso dal momento che:
o in loco vi era una buona visibilità,
o la pavimentazione risultava costituita da conci di trachite, consumati e non livellati, in quanto sottoposti alle intemperie e al continuo passaggio di persone, con la presenza di fughe più o meno ampie ma comunque poco profonde e ben visibili agli utenti della strada,
- affermato, quindi, che la condotta non diligente posta in essere dalla passante aveva interrotto il nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia,
- ritenuto, infine, di escludere la responsabilità del anche in CP_1 riferimento alla disciplina di cui all'art. 2043 cc, non avendo l'attrice provato gli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva, ha rigettato le domande attoree, condannando al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando tre motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, sia la richiesta istruttoria di esperimento di una CTU medico– legale sia le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Il costituitosi in giudizio, ha viceversa insistito: CP_1
- in via preliminare, per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in applicazione del disposto di cui al novellato art. 342 cpc ed all'art. 348 bis pagina 6 di 15 cpc,
- nel merito, per il rigetto integrale del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 24.4.24, il Consigliere Istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 4 giugno 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
3.1 In via preliminare, venendo all'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano, in realtà, ben chiarito con due recenti pronunce a Sezioni Unite, i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, che tali norme vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, peraltro, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 13.12.2022, n. 36481 e 16.11.2017, n. 27199).
Alla luce del quale principio, non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, in quanto sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado, sia, infine, in punti di diritto che si ritengono erroneamente analizzati.
3.2 Venendo allora al merito, si osserva come, con i primi due motivi di gravame, i quali vanno analizzati congiuntamente in quanto fra loro connessi sul piano logico, l'appellante censuri, rispettivamente, l'erronea ricostruzione pagina 7 di 15 del fatto storico e la valutazione delle prove testimoniali e dei documenti prodotti in causa in ordine:
- alla ritenuta insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
- all'asserito comportamento colposo per disattenzione e/o mancata diligenza della danneggiata.
Tali doglianze – essenzialmente fondate su di una diversa interpretazione delle testimonianze escusse in giudizio, rispetto a quella operata dal primo giudice, che, a dire dell'appellante, sarebbe errata, parziale e incompleta – si dimostrano peraltro infondate e non possono trovare accoglimento.
Ed invero risulta, sotto un primo profilo, che le prove testimoniali siano state correttamente esaminate e valutate dal primo giudice, il quale, tenuto conto di tali risultanze unitamente a quelle ricavabili dall'esame dei documenti versati in atti, ha correttamente ritenuto di non avere elementi sufficienti per ricostruire in maniera esatta la dinamica del sinistro e per ritenere quindi raggiunta la prova del nesso di causa tra la disconnessione del marciapiede e l'evento lesivo, rappresentato dalla caduta attorea.
La dinamica del sinistro, così come enunciata dall'attrice in atto di citazione, non ha infatti trovato alcuna conferma nel corso di giudizio giacché la testimone , figlia della danneggiata e unica persona presente Testimone_1 al momento del fatto si è limitata a dichiarare: “….lì per lì non ho visto che era inciampata, perché non guardavo a terra mentre camminavo, solo dopo la caduta mi sono resa conto che mia madre era inciampata a causa del marciapiede disconnesso”, confermando quindi sia di non avere visto la madre nel momento in cui cadeva, ma solo nel momento successivo quando era già a terra, sia di aver, dunque, meramente ipotizzato che la disconnessione ne fosse stata la causa, ciò che toglie alla testimonianza gran parte della sua valenza probatoria, in quanto inidonea a provare il fatto storico descritto ed il nesso di causa necessario per configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 cc.
Peraltro, la circostanza narrata dalla teste di non essere in grado di Tes_1
riferire sulla reale causa della caduta della madre è stata confermata anche dal pagina 8 di 15 teste (vigile urbano intervenuto nell'immediatezza del fatto), Testimone_2 il quale, riferendosi proprio alla figlia dell'attrice, ha così dichiarato: “…la
mi riferì che aveva sua mamma accanto e ad un certo punto l'ha Tes_1
vista cadere, ma non sapeva come ciò fosse successo, non aveva una spiegazione precisa”, venendo a confermare quanto dalla stessa appreso già al momento del fatto e riportato nel rapporto di servizio ove risultava annotato:
“Assieme alla malcapitata c'era anche la figlia , che Testimone_1 dichiarava di non aver visto di preciso cosa fosse successo”.
A fronte di siffatte evenienze l'appellante intende confutare la predetta valutazione e l'interpretazione delle prove assunte compiuta dal giudice di primo grado, basandosi peraltro su mere ipotesi indimostrate e non già su fatti concreti, volendo affidare la prova della dinamica dell'evento al fatto che la
, subito dopo la caduta, abbia avuto contezza del fatto che la madre Tes_1
era inciampata proprio su una disconnessione del marciapiedi, accertandone l'esistenza nel punto esatto della caduta.
Ciò però non è ammissibile poiché la stessa , in realtà, ha ben Tes_1
chiarito di non aver visto la madre cadere e di non avere quindi reale contezza del motivo dell'inciampo, da lei unicamente dedotto sulla base di un ragionamento a posteriori e che peraltro non appare tale da costituire prova certa dell'evento ove si consideri che ben altre ricostruzioni dell'evento erano comunque ugualmente ipotizzabili.
E ciò tanto più laddove si consideri che la stessa , nell'immediatezza Pt_1 dell'evento dannoso occorso ai suoi danni, dava una spiegazione del tutto differente del fatto dichiarando all'agente di polizia locale, , di Testimone_2 aver perduto l'equilibrio in seguito all'urto intercorso con un'altra persona incrociata a piedi;
circostanza, questa, che lo stesso vigile urbano, in qualità di testimone ha poi confermato in giudizio (“Mi ricordo che la mi riferì Pt_1 che aveva perso l'equilibrio e non sapeva come, forse perché aveva urtato con la persona che aveva incrociato a piedi”).
La circostanza dedotta dall'appellante circa l'inattendibilità e l'infondatezza delle annotazioni dell'agente in quanto frutto di errata comprensione Tes_2
pagina 9 di 15 e/o trascrizione, d'altro canto, è del tutto sfornita di prova e resta null'altro che una mera ipotesi non suffragata da alcun elemento probatorio.
E ciò senza considerare il fatto che, essendo il intervenuto sui luoghi Tes_2
di causa ed avendo raccolto in loco le dichiarazioni delle parti che, successivamente, trasfondeva nel proprio rapporto, per togliere valenza probatoria a quest'ultimo, il quale riporta di fatto una sorta di confessione stragiudiziale resa dalla appellante, sarebbe stato necessario impugnare con querela di falso il predetto atto, in quanto facente piena prova sino a tale momento della veridicità di quanto riportato dall'agente.
Ed anche a prescindere da ciò, appare comunque assai maldestro il tentativo della appellante di annullare la valenza probatoria del rapporto di servizio affermando che l'agente intervenuto pareva più interessato a minimizzare l'accaduto piuttosto che a prestarle aiuto e che lo stesso avrebbe erroneamente compreso le sue dichiarazioni, rese in stato di shock, mentre il suo unico pensiero “era quello di recarsi con urgenza al Pronto Soccorso per ricevere le prime cure e lenire il dolore acuto che l'affliggeva” (cfr. pag. 16 atto di appello) ove si consideri che, in realtà, la medesima risulta aver di fatto declinato proprio l'intervento dell'ambulanza, preferendo allontanarsi a piedi con la figlia per recarsi solo successivamente in Pronto Soccorso.
Sicché deve concludersi affermando che tutti gli elementi probatori sono stati correttamente analizzati e valutati dal primo giudice, il quale, con argomentazioni logiche e del tutto condivisibili, ha completamente escluso il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, rigettando la domanda in applicazione del costante insegnamento del Supremo Collegio secondo cui, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cc, compete al danneggiato l'onere di fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che quest'ultimo è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario pagina 10 di 15 allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Sotto un secondo profilo, poi, va anche ribadita la correttezza dell'affermazione del Tribunale secondo cui la pavimentazione del sottoportico non sembrerebbe tale da rappresentare una insidia poiché, in effetti:
- i rilievi fotografici prodotti dall'appellante riproducono il dettaglio di alcune mattonelle senza alcuna prova certa di quale effettivamente sia la disconnessione sulla quale sarebbe inciampata la , Pt_1
- i medesimi si limitano a raffigurare una pavimentazione tipica di un centro storico, sicuramente usurata dal tempo ma in effetti piuttosto regolare e gravata solo da lievi imperfezioni che non appaiono, di per sé, tali da poter causare una caduta.
Né, a contrario, vale sostenere che, così argomentando, il giudice di prime cure avrebbe compiuto un accertamento del tutto inconferente rispetto alla cornice imposta dall'art. 2051 cc, introducendo concetti estranei alla responsabilità oggettiva del custode, come la intrinseca pericolosità della cosa e la condotta colposa del danneggiato.
Pacifica giurisprudenza di legittimità afferma infatti che, in tale ambito, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, del primo comma dell'art. 1227 cc, e dev'essere quindi valutata tenendo anche conto del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
A tal fine non essendo necessario che si tratti di condotta abnorme bensì bastando che la stessa risulti colposamente incidente nella misura apprezzata sicché, quanto più la situazione di danno potenziale è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile,
pagina 11 di 15 nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso, che viene quindi neutralizzato proprio dall'incauta condotta dello stesso danneggiato, al che consegue l'impossibilità di sussumere la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, sia essa custodiale ovvero generale (Cass. 20.7.23 n.
21675).
Pure essendo stato affermato:
- che, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, sicché la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (Cass.
31.8.20 n. 18100),
- che l'incidenza causale del contegno del danneggiato presuppone che lo stesso sia connotato dal parametro della colpa (intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza), non occorrendo, invece che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(Cass. 23.5.23 n. 14228).
Sicché le valutazioni del primo giudice appaiono corrette dovendosi affermare che, anche qualora si volesse ritenere esservi prova certa del fatto che l'evento dannoso sia almeno astrattamente ricollegabile sotto il profilo causale alla disconnessione del marciapiede, ciò nonostante, sussisterebbero comunque idonee ragioni per non ritenere sussistente la responsabilità del CP_1
a causa della grave imprudenza imputabile alla e dimostrata dal fatto: Pt_1
- che l'evento dannoso si verificava in pieno giorno, allorquando vi era una ottima visibilità (come dichiarato dall'attrice nel modulo relativo alle modalità del sinistro),
- che la pavimentazione era costituita da conci di trachite non totalmente livellati ed in parte consumati, con la presenza di fughe più o meno ampie,
pagina 12 di 15 ma comunque ben visibili, che non potevano passare inosservati e richiedevano, pertanto, un minimo di attenzione da parte del pedone.
Conseguendone, allora, che lo stato dei luoghi non presentava profili di oggettiva pericolosità né caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto sicché la caduta in oggetto va semmai imputata alla mancata adozione di una minima diligenza da parte della odierna appellante.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, la si duole, infine, della Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cc in riferimento all'omissione dell'obbligo di manutenzione del marciapiede da parte del il CP_1
quale, nonostante fosse a conoscenza della disconnessione de qua e della sua oggettiva pericolosità, non l'avrebbe segnalata né provveduto a rimuoverla.
Il motivo è infondato.
L'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 cc è, invero, subordinata alla prova dell'esistenza di una situazione di pericolo occulto, per il cui ricorrere devono congiuntamente sussistere sia l'elemento oggettivo della non visibilità di esso sia quello soggettivo della sua imprevedibilità, sicché il danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una insidia o ad un trabocchetto, tale da trarre in inganno l'utente che faccia ragionevole affidamento sulla apparente regolarità dei luoghi in cui si muove.
Tale situazione non è dato peraltro riscontrare nel caso di specie, caratterizzato, al contrario, da una piena visibilità degli elementi lapidei incriminati che – pur a prescindere dalla loro assai improbabile idoneità a causare una qualsiasi caduta, stante la natura sostanzialmente minimale delle disconnessioni esistenti
– porta sicuramente ad escludere che gli stessi possano essere stata la causa della caduta, da individuarsi viceversa nella condotta distratta ed imprudente dell'infortunata, a fronte della quale la loro valenza eziologica trascende a mera occasione dell'evento.
Né, d'altro canto, risulta provato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in CP_ capo all' convenuto, odierno appellato, il quale ha anche provato che i lavori di manutenzione sotto i portici vengono effettuate dagli operai con cadenza settimanale, come dichiarato dal teste . Testimone_3
pagina 13 di 15 3.4 A fronte del rigetto dei menzionati motivi d'appello restano poi assorbite le ulteriori richieste della appellante, relative alla esatta determinazione del danno subito ed alla relativa quantificazione di esso.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è determinato sulla base del criterio del disputatum, ossia del valore della domanda, come dichiarato e/o richiesto dall'appellante nell'atto introduttivo di causa,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della , Pt_1
determinandole in € 3.966,00, come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 14 di 15 la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 1001/2023, pubblicata in data 30.11.23;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida complessivamente in € 3.966,00 per compensi, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 15 di 15
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 30 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Merlin e Gianmarco Boselli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monselice (PD), via San
Giacomo, n. 28/2
appellante contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi, n. 4
appellato
pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 30.11.2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
In via principale e nel merito:
accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Rovigo,
Rep. n. 1785/2023, pubblicata il 30.11.2023 nel proc. R.G. n. 2154/2020 e notificata all'appellante in data 05.12.2023, accogliere tutte le conclusioni formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado che qui Parte_1
di seguito integralmente si riportano:
Nel merito:
- Accertata e dichiarata, per quanto in premessa dedotto e esposto, la responsabilità del in relazione alle lesioni subite dall'attrice CP_1
CP_ appellante nel sinistro occorsole in data 3.10.2018 in , Parte_1 per l'effetto, condannare lo stesso in persona del Sindaco pro- CP_1
tempore, a risarcire alla sig.ra tutti i danni dalla stessa patiti Parte_1 nel predetto sinistro, che si quantificano nella somma complessiva di €
23.010,07, come in premessa enucleata, o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di causa. In ogni caso, oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data dell'evento sino al saldo effettivo.
- Con vittoria integrale, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese e dei compensi di lite, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
In via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e nello specifico ammettersi idonea CTU medico-legale diretta ad accertare la
pagina 2 di 15 natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice appellante in rapporto causale con l'evento per cui è causa, la durata dell'inabilità temporanea (sia totale che parziale), i postumi permanenti residuati in capo all'attrice (cd. danno biologico), il grado di sofferenza soggettiva patito dall'attrice, la necessità e la congruità delle spese mediche documentate in atti dall'attrice.
Per il CP_1
In via preliminare:
rigettarsi l'appello in quanto, alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa, inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Ciò anche previa fissazione, ex art. 350 bis c.p.c., di udienza per la discussione orale della causa.
In via prncipale:
Rigettarsi integralmente i motivi di appello svolti dalla signora
[...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto e conseguentemente Pt_1
confermarsi la sentenza n. 1001/2023, rep. n. 1785/2023, notificata il 5 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Rovigo;
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di riconoscimento di profili di responsabilità e/o obbligazione del mantenersi la relativa obbligazione in CP_1
termini di stretta colleganza con il danno accertato ed eziologicamente riconducibile, in percentuale con il concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c.
o di terzi, a responsabilità del da valutarsi mediante criteri CP_1
tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso ridimensionandosi le avverse pretese escludendosi ogni duplicazione di voce risarcitoria in relazione a quanto già corrisposto da assicuratori sociali o altri enti intervenuti;
In ogni caso:
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
pagina 3 di 15 ci si oppone alla reiterata richiesta di c.t.u. medico legale, per difetto dei presupposti di legge, stante l'esaustività degli accertamenti istruttori svolti in primo grado di giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione dell'istanza di prova avversaria ci si oppone, tuttavia, sin d'ora alla formulazione del quesito così come formulato dalla difesa di parte appellante in quanto volto ad estendere l'indagine del consulente tecnico d'ufficio ad accertamenti estranei dai limiti posti dal codice di rito in relazione al procedimento attivato e, comunque, all'indagine di elementi e danni non suscettibili di apprezzabilità sotto il profilo medico legale, quali, nel caso di specie, il grado di sofferenza soggettiva dell'attrice. Si insiste, invece, per l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente introdotte nella seconda e terza memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. non accolte e ribadite anche in questa sede, ovvero affinché la signora esibisca copia della polizza infortuni Parte_1 stipulata con altra Compagnia operativa in relazione all'evento, oltre che della documentazione attestante l'ammontare delle somme già percepite in seguito ai fatti oggetto di giudizio;
in carenza, si chiede che il Giudice ne ordini l'esibizione, evidenziato l'interesse dell'istante sul tema specifico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo: Parte_1
- che in data 3.10.18, alle ore 11.30 circa, percorreva il marciapiede del sottoportico di via Principe Umberto nel centro storico di Este (PD), in compagnia della figlia, allorquando, giunta in prossimità del civico n. 2, inciampava e cadeva a terra a causa di una disconnessione della pavimentazione lapidea del marciapiede stesso, non segnalata né visibile,
- che nell'occorso riportava lesioni, per le quali veniva condotta presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monselice, ove le veniva diagnosticata la frattura dell'epifisi del radio sinistro, con prescrizione di tutore e immobilizzazione del braccio al collo per 30 giorni,
- che la malattia e la convalescenza erano state difficili e dolorose tanto che,
a causa delle limitazioni funzionali, aveva dovuto farsi assistere dai propri pagina 4 di 15 familiari nello svolgimento delle normali attività domestiche e per la cura della propria persona, essendo incapace ad espletarle da sola, agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto, attesa la responsabilità dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cc ovvero all'art. 2043 cc.
Costituitosi in giudizio, il contestava ogni attribuzione di CP_1
responsabilità in merito alle domande svolte, rilevando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova circa la dinamica del sinistro e che nell'immediatezza dell'occorso era intervenuta la Polizia Locale, alla quale la stessa aveva dichiarato di aver perso l'equilibrio, non a causa di una presunta disconnessione della pavimentazione lapidea del marciapiede, bensì a causa di un urto intercorso con altra persona incrociata a piedi;
affermava la propria completa estraneità anche rispetto all'addebito mosso ai sensi dell'art. 2043 cc, risultando del tutto carente la prova di un suo comportamento doloso o colposo, del danno del quale si domandava la riparazione nonché del collegamento eziologico tra la condotta illecita ed il nocumento patito;
contestava, da ultimo, il quantum richiesto concludendo per il rigetto di tutte le domande formulate dalla . Pt_1
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti e l'assunzione della prova testimoniale, la causa è stata, quindi, decisa con la sentenza n.1001/2023 pubblicata in data 30.11.23, in forza della quale il Tribunale Ordinario di
Rovigo:
- rilevato che l'art. 2051 cc non esonera la danneggiata dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno subito, dovendo costei dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
- considerato che dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio e dalle
CP_ risultanze del verbale di sopralluogo della polizia locale di , era emerso che nessuno aveva effettivamente visto la reale modalità di svolgimento dell'incidente e che sussisteva contraddizione tra quanto dichiarato dall'attrice all'agente di polizia locale e quanto sostenuto dalla stessa in pagina 5 di 15 giudizio, non risultando provato che la stessa fosse caduta a causa di una disconnessione presente sulla pavimentazione lapidea del marciapiede,
- opinato, inoltre, non risultare provato che la pavimentazione avesse caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto o comunque da poter determinare la caduta di una persona che camminasse con sufficiente attenzione,
- notato anzi, in proposito, che l'adozione di una minima diligenza avrebbe certamente impedito il verificarsi dell'evento dannoso dal momento che:
o in loco vi era una buona visibilità,
o la pavimentazione risultava costituita da conci di trachite, consumati e non livellati, in quanto sottoposti alle intemperie e al continuo passaggio di persone, con la presenza di fughe più o meno ampie ma comunque poco profonde e ben visibili agli utenti della strada,
- affermato, quindi, che la condotta non diligente posta in essere dalla passante aveva interrotto il nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia,
- ritenuto, infine, di escludere la responsabilità del anche in CP_1 riferimento alla disciplina di cui all'art. 2043 cc, non avendo l'attrice provato gli elementi costitutivi del fatto illecito, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva, ha rigettato le domande attoree, condannando al pagamento Parte_1
delle spese di giudizio.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice formulando tre motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, sia la richiesta istruttoria di esperimento di una CTU medico– legale sia le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Il costituitosi in giudizio, ha viceversa insistito: CP_1
- in via preliminare, per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in applicazione del disposto di cui al novellato art. 342 cpc ed all'art. 348 bis pagina 6 di 15 cpc,
- nel merito, per il rigetto integrale del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 24.4.24, il Consigliere Istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 4 giugno 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
3.1 In via preliminare, venendo all'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano, in realtà, ben chiarito con due recenti pronunce a Sezioni Unite, i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, che tali norme vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, peraltro, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. Un. 13.12.2022, n. 36481 e 16.11.2017, n. 27199).
Alla luce del quale principio, non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, in quanto sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado, sia, infine, in punti di diritto che si ritengono erroneamente analizzati.
3.2 Venendo allora al merito, si osserva come, con i primi due motivi di gravame, i quali vanno analizzati congiuntamente in quanto fra loro connessi sul piano logico, l'appellante censuri, rispettivamente, l'erronea ricostruzione pagina 7 di 15 del fatto storico e la valutazione delle prove testimoniali e dei documenti prodotti in causa in ordine:
- alla ritenuta insussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
- all'asserito comportamento colposo per disattenzione e/o mancata diligenza della danneggiata.
Tali doglianze – essenzialmente fondate su di una diversa interpretazione delle testimonianze escusse in giudizio, rispetto a quella operata dal primo giudice, che, a dire dell'appellante, sarebbe errata, parziale e incompleta – si dimostrano peraltro infondate e non possono trovare accoglimento.
Ed invero risulta, sotto un primo profilo, che le prove testimoniali siano state correttamente esaminate e valutate dal primo giudice, il quale, tenuto conto di tali risultanze unitamente a quelle ricavabili dall'esame dei documenti versati in atti, ha correttamente ritenuto di non avere elementi sufficienti per ricostruire in maniera esatta la dinamica del sinistro e per ritenere quindi raggiunta la prova del nesso di causa tra la disconnessione del marciapiede e l'evento lesivo, rappresentato dalla caduta attorea.
La dinamica del sinistro, così come enunciata dall'attrice in atto di citazione, non ha infatti trovato alcuna conferma nel corso di giudizio giacché la testimone , figlia della danneggiata e unica persona presente Testimone_1 al momento del fatto si è limitata a dichiarare: “….lì per lì non ho visto che era inciampata, perché non guardavo a terra mentre camminavo, solo dopo la caduta mi sono resa conto che mia madre era inciampata a causa del marciapiede disconnesso”, confermando quindi sia di non avere visto la madre nel momento in cui cadeva, ma solo nel momento successivo quando era già a terra, sia di aver, dunque, meramente ipotizzato che la disconnessione ne fosse stata la causa, ciò che toglie alla testimonianza gran parte della sua valenza probatoria, in quanto inidonea a provare il fatto storico descritto ed il nesso di causa necessario per configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 cc.
Peraltro, la circostanza narrata dalla teste di non essere in grado di Tes_1
riferire sulla reale causa della caduta della madre è stata confermata anche dal pagina 8 di 15 teste (vigile urbano intervenuto nell'immediatezza del fatto), Testimone_2 il quale, riferendosi proprio alla figlia dell'attrice, ha così dichiarato: “…la
mi riferì che aveva sua mamma accanto e ad un certo punto l'ha Tes_1
vista cadere, ma non sapeva come ciò fosse successo, non aveva una spiegazione precisa”, venendo a confermare quanto dalla stessa appreso già al momento del fatto e riportato nel rapporto di servizio ove risultava annotato:
“Assieme alla malcapitata c'era anche la figlia , che Testimone_1 dichiarava di non aver visto di preciso cosa fosse successo”.
A fronte di siffatte evenienze l'appellante intende confutare la predetta valutazione e l'interpretazione delle prove assunte compiuta dal giudice di primo grado, basandosi peraltro su mere ipotesi indimostrate e non già su fatti concreti, volendo affidare la prova della dinamica dell'evento al fatto che la
, subito dopo la caduta, abbia avuto contezza del fatto che la madre Tes_1
era inciampata proprio su una disconnessione del marciapiedi, accertandone l'esistenza nel punto esatto della caduta.
Ciò però non è ammissibile poiché la stessa , in realtà, ha ben Tes_1
chiarito di non aver visto la madre cadere e di non avere quindi reale contezza del motivo dell'inciampo, da lei unicamente dedotto sulla base di un ragionamento a posteriori e che peraltro non appare tale da costituire prova certa dell'evento ove si consideri che ben altre ricostruzioni dell'evento erano comunque ugualmente ipotizzabili.
E ciò tanto più laddove si consideri che la stessa , nell'immediatezza Pt_1 dell'evento dannoso occorso ai suoi danni, dava una spiegazione del tutto differente del fatto dichiarando all'agente di polizia locale, , di Testimone_2 aver perduto l'equilibrio in seguito all'urto intercorso con un'altra persona incrociata a piedi;
circostanza, questa, che lo stesso vigile urbano, in qualità di testimone ha poi confermato in giudizio (“Mi ricordo che la mi riferì Pt_1 che aveva perso l'equilibrio e non sapeva come, forse perché aveva urtato con la persona che aveva incrociato a piedi”).
La circostanza dedotta dall'appellante circa l'inattendibilità e l'infondatezza delle annotazioni dell'agente in quanto frutto di errata comprensione Tes_2
pagina 9 di 15 e/o trascrizione, d'altro canto, è del tutto sfornita di prova e resta null'altro che una mera ipotesi non suffragata da alcun elemento probatorio.
E ciò senza considerare il fatto che, essendo il intervenuto sui luoghi Tes_2
di causa ed avendo raccolto in loco le dichiarazioni delle parti che, successivamente, trasfondeva nel proprio rapporto, per togliere valenza probatoria a quest'ultimo, il quale riporta di fatto una sorta di confessione stragiudiziale resa dalla appellante, sarebbe stato necessario impugnare con querela di falso il predetto atto, in quanto facente piena prova sino a tale momento della veridicità di quanto riportato dall'agente.
Ed anche a prescindere da ciò, appare comunque assai maldestro il tentativo della appellante di annullare la valenza probatoria del rapporto di servizio affermando che l'agente intervenuto pareva più interessato a minimizzare l'accaduto piuttosto che a prestarle aiuto e che lo stesso avrebbe erroneamente compreso le sue dichiarazioni, rese in stato di shock, mentre il suo unico pensiero “era quello di recarsi con urgenza al Pronto Soccorso per ricevere le prime cure e lenire il dolore acuto che l'affliggeva” (cfr. pag. 16 atto di appello) ove si consideri che, in realtà, la medesima risulta aver di fatto declinato proprio l'intervento dell'ambulanza, preferendo allontanarsi a piedi con la figlia per recarsi solo successivamente in Pronto Soccorso.
Sicché deve concludersi affermando che tutti gli elementi probatori sono stati correttamente analizzati e valutati dal primo giudice, il quale, con argomentazioni logiche e del tutto condivisibili, ha completamente escluso il nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, rigettando la domanda in applicazione del costante insegnamento del Supremo Collegio secondo cui, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cc, compete al danneggiato l'onere di fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che quest'ultimo è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario pagina 10 di 15 allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
Sotto un secondo profilo, poi, va anche ribadita la correttezza dell'affermazione del Tribunale secondo cui la pavimentazione del sottoportico non sembrerebbe tale da rappresentare una insidia poiché, in effetti:
- i rilievi fotografici prodotti dall'appellante riproducono il dettaglio di alcune mattonelle senza alcuna prova certa di quale effettivamente sia la disconnessione sulla quale sarebbe inciampata la , Pt_1
- i medesimi si limitano a raffigurare una pavimentazione tipica di un centro storico, sicuramente usurata dal tempo ma in effetti piuttosto regolare e gravata solo da lievi imperfezioni che non appaiono, di per sé, tali da poter causare una caduta.
Né, a contrario, vale sostenere che, così argomentando, il giudice di prime cure avrebbe compiuto un accertamento del tutto inconferente rispetto alla cornice imposta dall'art. 2051 cc, introducendo concetti estranei alla responsabilità oggettiva del custode, come la intrinseca pericolosità della cosa e la condotta colposa del danneggiato.
Pacifica giurisprudenza di legittimità afferma infatti che, in tale ambito, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, del primo comma dell'art. 1227 cc, e dev'essere quindi valutata tenendo anche conto del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
A tal fine non essendo necessario che si tratti di condotta abnorme bensì bastando che la stessa risulti colposamente incidente nella misura apprezzata sicché, quanto più la situazione di danno potenziale è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile,
pagina 11 di 15 nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso, che viene quindi neutralizzato proprio dall'incauta condotta dello stesso danneggiato, al che consegue l'impossibilità di sussumere la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, sia essa custodiale ovvero generale (Cass. 20.7.23 n.
21675).
Pure essendo stato affermato:
- che, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, sicché la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (Cass.
31.8.20 n. 18100),
- che l'incidenza causale del contegno del danneggiato presuppone che lo stesso sia connotato dal parametro della colpa (intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza), non occorrendo, invece che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(Cass. 23.5.23 n. 14228).
Sicché le valutazioni del primo giudice appaiono corrette dovendosi affermare che, anche qualora si volesse ritenere esservi prova certa del fatto che l'evento dannoso sia almeno astrattamente ricollegabile sotto il profilo causale alla disconnessione del marciapiede, ciò nonostante, sussisterebbero comunque idonee ragioni per non ritenere sussistente la responsabilità del CP_1
a causa della grave imprudenza imputabile alla e dimostrata dal fatto: Pt_1
- che l'evento dannoso si verificava in pieno giorno, allorquando vi era una ottima visibilità (come dichiarato dall'attrice nel modulo relativo alle modalità del sinistro),
- che la pavimentazione era costituita da conci di trachite non totalmente livellati ed in parte consumati, con la presenza di fughe più o meno ampie,
pagina 12 di 15 ma comunque ben visibili, che non potevano passare inosservati e richiedevano, pertanto, un minimo di attenzione da parte del pedone.
Conseguendone, allora, che lo stato dei luoghi non presentava profili di oggettiva pericolosità né caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto sicché la caduta in oggetto va semmai imputata alla mancata adozione di una minima diligenza da parte della odierna appellante.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, la si duole, infine, della Pt_1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cc in riferimento all'omissione dell'obbligo di manutenzione del marciapiede da parte del il CP_1
quale, nonostante fosse a conoscenza della disconnessione de qua e della sua oggettiva pericolosità, non l'avrebbe segnalata né provveduto a rimuoverla.
Il motivo è infondato.
L'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2043 cc è, invero, subordinata alla prova dell'esistenza di una situazione di pericolo occulto, per il cui ricorrere devono congiuntamente sussistere sia l'elemento oggettivo della non visibilità di esso sia quello soggettivo della sua imprevedibilità, sicché il danneggiato ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una insidia o ad un trabocchetto, tale da trarre in inganno l'utente che faccia ragionevole affidamento sulla apparente regolarità dei luoghi in cui si muove.
Tale situazione non è dato peraltro riscontrare nel caso di specie, caratterizzato, al contrario, da una piena visibilità degli elementi lapidei incriminati che – pur a prescindere dalla loro assai improbabile idoneità a causare una qualsiasi caduta, stante la natura sostanzialmente minimale delle disconnessioni esistenti
– porta sicuramente ad escludere che gli stessi possano essere stata la causa della caduta, da individuarsi viceversa nella condotta distratta ed imprudente dell'infortunata, a fronte della quale la loro valenza eziologica trascende a mera occasione dell'evento.
Né, d'altro canto, risulta provato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in CP_ capo all' convenuto, odierno appellato, il quale ha anche provato che i lavori di manutenzione sotto i portici vengono effettuate dagli operai con cadenza settimanale, come dichiarato dal teste . Testimone_3
pagina 13 di 15 3.4 A fronte del rigetto dei menzionati motivi d'appello restano poi assorbite le ulteriori richieste della appellante, relative alla esatta determinazione del danno subito ed alla relativa quantificazione di esso.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è determinato sulla base del criterio del disputatum, ossia del valore della domanda, come dichiarato e/o richiesto dall'appellante nell'atto introduttivo di causa,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della , Pt_1
determinandole in € 3.966,00, come da seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 14 di 15 la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 1001/2023, pubblicata in data 30.11.23;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida complessivamente in € 3.966,00 per compensi, CP_1 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 15 di 15