TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9338/2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”” e riservata per la decisione all'udienza del 19.03.2025
TRA rappresentata e difesa da Avv. RANU' Parte_1
CATERINA – PARTE RICORRENTE –
e
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 Parte_1
deduceva che l'8.3.2023 aveva contratto matrimonio civile in Bari con , dalla cui unione non erano nati figli. Controparte_1
Aggiungeva che l'affectio coniugalis tra le parti era venuta meno per incompatibilità caratteriali e che lavorava alle dipendenze della pubblica amministrazione, mentre sua moglie aveva cessato di lavorare dopo il loro matrimonio.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale da sua moglie.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
19.3.2025, pur ritualmente citata in Controparte_1
giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita sino all'udienza del 19.3.2025 nonostante la ritualità della notifica.
La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che la resistente, rimasta contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19.3.2025.
Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno poste a carico di quest'ultima secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07/08/2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia della convenuta;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
3. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 19.3.2025;
4. CONDANNA la convenuta contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 1/04/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9338/2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”” e riservata per la decisione all'udienza del 19.03.2025
TRA rappresentata e difesa da Avv. RANU' Parte_1
CATERINA – PARTE RICORRENTE –
e
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 Parte_1
deduceva che l'8.3.2023 aveva contratto matrimonio civile in Bari con , dalla cui unione non erano nati figli. Controparte_1
Aggiungeva che l'affectio coniugalis tra le parti era venuta meno per incompatibilità caratteriali e che lavorava alle dipendenze della pubblica amministrazione, mentre sua moglie aveva cessato di lavorare dopo il loro matrimonio.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale da sua moglie.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del
19.3.2025, pur ritualmente citata in Controparte_1
giudizio, non si costituiva e il Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separati;
in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita sino all'udienza del 19.3.2025 nonostante la ritualità della notifica.
La domanda di separazione proposta da è Parte_1
fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che la resistente, rimasta contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 19.3.2025.
Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e vanno poste a carico di quest'ultima secondo la liquidazione di cui al dispositivo (comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 07/08/2024 da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la contumacia della convenuta;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
3. CONFERMA i provvedimenti dettati all'udienza del 19.3.2025;
4. CONDANNA la convenuta contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre
Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 1/04/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato