TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7475
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizi di istruttoria e motivazione

    Il conferimento del titolo è un atto premiale e onorifico, con ampia discrezionalità. La motivazione è implicita e sintetica, desumibile dall'esito della votazione e dal contesto regolamentare, in linea con la giurisprudenza che ammette la motivazione compendiata nell'esito del voto segreto per valutazioni discrezionali e personali.

  • Rigettato
    Vizio di composizione dell'organo

    L'interpretazione letterale, sistematica e teleologica del regolamento indica che la locuzione 'nella composizione ristretta ai professori di prima fascia' si riferisce a tutti gli organi elencati, ed è coerente con la natura del titolo e l'esigenza di una valutazione da parte di una comunità accademica omogenea.

  • Rigettato
    Nullità o inesistenza del verbale del 24 maggio 2022

    Il documento è un atto di certificazione delle operazioni di voto, non un verbale di seduta deliberativa. La sottoscrizione del Direttore è idonea a garantirne l'autenticità. La mancata sottoscrizione del segretario non integra un vizio tale da determinare nullità in assenza di contestazioni sulla genuinità o sull'esito.

  • Rigettato
    Violazione del principio tempus regit actionem

    Il principio generale è tempus regit actum. Il principio tempus regit actionem è eccezionale e non applicabile in questo caso, trattandosi di un procedimento non comparativo e privo di segmenti procedimentali favorevoli che potessero ingenerare un affidamento qualificato. L'applicazione del nuovo regolamento non è arbitraria né lesiva.

  • Rigettato
    Vizio di istruttoria

    La proposta e il curriculum erano già stati acquisiti nel 2019. L'assenza di verbalizzazione della nuova trasmissione non prova la mancata conoscibilità dei documenti. I professori di prima fascia avevano presumibilmente conoscenza diretta dell'attività del collega. Non vi sono elementi concreti che dimostrino l'assenza di istruttoria.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il silenzio-assenso non è configurabile perché il conferimento del titolo è un atto premiale e onorifico con valutazione discrezionale non tipizzata, la procedura non è ad istanza di parte, e la struttura del procedimento è incompatibile con la formazione tacita della volontà amministrativa. Non si applicano le disposizioni sul silenzio tra amministrazioni.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento

    Al momento della proposizione del ricorso, l'inerzia era venuta meno con la formazione di un provvedimento espresso (negativo). L'azione avverso il silenzio è volta a sollecitare l'esercizio del potere, non a sindacare il contenuto dell'atto tardivamente adottato.

  • Rigettato
    Condanna a provvedere

    La domanda è assorbita dal rigetto della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento, dato che si è formato un provvedimento espresso. La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento non può trovare accoglimento in quanto l'inerzia è cessata con l'adozione del provvedimento espresso.

  • Rigettato
    Vizi del verbale

    La censura è assorbita dall'esame del verbale del 24 maggio 2022 e dalla natura del procedimento. La riattivazione del procedimento è stata ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Vizi del verbale

    La censura è assorbita dall'esame del verbale del 24 maggio 2022 e dalla natura del procedimento. Il rinvio è stato ritenuto legittimo nel contesto della situazione di stallo.

  • Rigettato
    Vizi del verbale

    La censura è assorbita dall'esame del verbale del 24 maggio 2022 e dalla natura del procedimento. Il rinvio è stato ritenuto legittimo nel contesto della situazione di stallo.

  • Rigettato
    Vizi del verbale

    La censura è assorbita dall'esame del verbale del 24 maggio 2022 e dalla natura del procedimento. La rilevazione della necessità del previo parere del Dipartimento è stata ritenuta coerente con la logica del procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità del regolamento

    La censura è generica e non supportata da specifiche argomentazioni. L'applicazione del regolamento è stata ritenuta legittima nel contesto del procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità del regolamento

    La censura è generica e non supportata da specifiche argomentazioni. L'applicazione del regolamento è stata ritenuta legittima nel contesto del procedimento, in particolare per quanto riguarda la votazione a scrutinio segreto.

  • Rigettato
    Illegittimità del regolamento

    La censura è generica e non supportata da specifiche argomentazioni. L'applicazione del regolamento del 2020 è stata ritenuta legittima in luogo di quello del 2013.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    Il silenzio-assenso non è configurabile perché il conferimento del titolo è un atto premiale e onorifico con valutazione discrezionale non tipizzata, la procedura non è ad istanza di parte, e la struttura del procedimento è incompatibile con la formazione tacita della volontà amministrativa. Non si applicano le disposizioni sul silenzio tra amministrazioni.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento

    Al momento della proposizione del ricorso, l'inerzia era venuta meno con la formazione di un provvedimento espresso (negativo). L'azione avverso il silenzio è volta a sollecitare l'esercizio del potere, non a sindacare il contenuto dell'atto tardivamente adottato.

  • Rigettato
    Mancata trasmissione agli organi successivi

    La procedura è strutturata come sequenza di valutazioni progressive, dove ogni fase è presupposto della successiva. L'esito negativo del Dipartimento condiziona l'intero procedimento. La proposta non deve proseguire in assenza di un parere positivo del Dipartimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7475
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7475
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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