Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
AV ST, RI RI, CE ER, RI ME IT, rappresentate e difese dagli avvocati Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NA IN, NA MA, EL SP, MI UZ, TI SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Alecci e Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA PR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio AN D'Orazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DR LO, ST NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della mancata ammissione alla prova orale - relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli Studi di Messina, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo - conosciuta a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 58356 del 22.4.2025 riportante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- della valutazione espressa nella prova scritta sulle tre risposte alle domande selezionate dalla Commissione esaminatrice; della valutazione dei titoli;
- della composizione della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del direttore generale prot. n. 110656 del 6.9.2023 e dei successivi provvedimenti di modifica della stessa;
- della composizione della commissione esaminatrice che ha provveduto alla valutazione della prova scritta;
- nonché, della prova orale svoltasi in assenza del ricorrente;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, allo stato non conosciuti;
- del decreto dirigenziale prot. n. 78744 del 30.5.2025 di approvazione degli atti delle operazioni concorsuali e, quindi, della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e delle rispettive dichiarazioni dei concorrenti idonei e dei vincitori;
- degli atti di assunzione dei vincitori e di stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ove allo stato, nel frattempo, posti in essere, al momento, non conosciuti; nonché, di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 ottobre 2025:
- della mancata ammissione alla prova orale - relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli Studi di Messina, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo - conosciuta a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 58356 del 22.4.2025 riportante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- della valutazione espressa nella prova scritta sulle tre risposte alle domande selezionate dalla Commissione esaminatrice;
- delle correzioni e valutazioni della prova scritta;
- della valutazione dei titoli;
- della composizione della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del direttore generale prot. n. 110656 del 6.9.2023 e, quindi, dei successivi provvedimenti di modifica della stessa;
- della composizione della commissione esaminatrice che ha provveduto alla determinazione dei criteri di correzione della prova scritta, dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri di valutazione della prova orale, nonché, di quella che ha provveduto alla predisposizione delle tracce della prova scritta e di quella che ha provveduto alla valutazione della prova scritta e, comunque, di quella/e che ha/hanno provveduto in merito all’adozione di tutti gli atti delle operazioni concorsuali;
- della diversa composizione della Commissione per le operazioni svoltesi in assenza del ricorrente;
- di tutti i verbali delle operazioni concorsuali; del decreto dirigenziale prot. n. 78744 del 30.5.2025 di approvazione degli atti delle operazioni concorsuali e, quindi, della graduatoria di merito degli idonei e di quella dei vincitori, non riportanti il nominativo del ricorrente, e delle rispettive dichiarazioni dei concorrenti idonei e dei vincitori; degli atti di assunzione dei vincitori e di stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ove allo stato, nel frattempo, posti in essere, allo stato, non conosciuti; nonché, di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina, di AV ST, di RI RI, di CE ER, di RI ME IT, di TI SI, di NA IN, di EL SP, di MI UZ, di NA MA e di IA PR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AG IE DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il ricorrente espone di aver partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli Studi di Messina per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica C1 - area biblioteche (giusta determinazione dirigenziale prot. n. 49265 del 17.4.2023) e di aver superato le prove preselettive.
Non è stato ammesso, tuttavia, alla prova orale per non aver superato la prova scritta, svoltasi in data 21 maggio 2024.
Solo a seguito della pubblicazione degli esiti della prova scritta, in data 22 aprile 2025, ha avuto contezza della mancata ammissione alla prova orale ed ha presentato istanza di accesso al fine di ottenere copia dei verbali di correzione del suo elaborato, nonché di quelli dei 13 candidati ammessi alla prova orale.
Detta istanza è stata riscontrata solo parzialmente, mediante il rilascio di copia degli atti riguardanti il ricorrente ma non anche di quelli riguardanti le prove degli altri candidati.
Con decreto dirigenziale n. 7874 del 30 maggio 2025 sono stati approvati gli atti del concorso e la graduatoria dei vincitori.
Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato tale decreto nonché gli atti presupposti, ivi compresa la sua mancata ammissione alla prova orale.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Nella seduta del 4 aprile 2024 (cfr. verbale n. 1), la Commissione ha definito le modalità di svolgimento della prova scritta e i criteri di valutazione degli elaborati.
Tale prova consiste nella risposta aperta a tre domande, riguardanti le seguenti materie: a) Nozioni fondamentali di Biblioteconomia, con particolare attenzione ai principali servizi al pubblico (prestito locale, prestito interbibliotecario, reference, Document Delivery) e al trattamento delle risorse bibliografiche (selezione, acquisizione, gestione, catalogazione); b) Nozioni fondamentali di Bibliografia e dei principali strumenti della ricerca bibliografica online (cataloghi, discovery, biblioteche digitali, Google Scholar); c) Nozioni fondamentali della normativa catalografica italiana (REICAT) e degli standard catalografici internazionali (UNIMARC).
La Commissione ha stabilito di assegnare, per ciascuna risposta, un punteggio massimo di 10 punti, sulla base di tre criteri (1. Forma e correttezza dell'esposizione, chiarezza ed uso appropriato dei termini in ciascuna delle tre risposte, fino a 3 punti; 2. Congruenza di ognuna delle tre risposte con i rispettivi quesiti, fino a 3 punti; 3. Correttezza e completezza di ciascuna delle tre risposte, fino a 4 punti) e di specifici sottocriteri (Ottimo = Punteggio massimo pari a 1; Buono = Punteggio massimo pari a 0,9; Discreto = Punteggio massimo pari a 0,8; Sufficiente = Punteggio massimo pari a 0,7; Insufficiente = Punteggio massimo pari a 0,5; Gravemente insufficiente = Punteggio massimo pari a 0,3; Nullo = Punteggio massimo pari a 0).
Il superamento della prova scritta è subordinato al conseguimento di una valutazione complessiva pari ad almeno 21/30.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha attribuito all’elaborato scritto del ricorrente un punteggio complessivo pari a 10,8 (scaturente dalla sommatoria dei seguenti punteggi: 4,2 per la prima domanda; 3,6 per la seconda domanda; 3 per la terza domanda), riportando in calce a tutte e tre le domande il seguente, medesimo, giudizio sintetico: “ la risposta presenta gravissime insufficienze di forma, congruenza, correttezza ”.
Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, renderebbe di fatto incomprensibile l’ iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dell’elaborato, essendo improbabile che le tre risposte si prestino ad identica valutazione.
Al fine di orientare il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione operata dall’amministrazione circa la “congruenza” e la “correttezza” delle risposte, il ricorrente propone l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale che, a fronte dei quesiti sorteggiati in sede concorsuale, articolerebbe le medesime risposte fornite nell’elaborato, dimostrando la palese erroneità del giudizio di insufficienza illegittimamente attribuito dall’amministrazione. A supporto delle proprie argomentazioni, il ricorrente evidenzia come, malgrado l’identità di giudizio, l’amministrazione abbia inspiegabilmente attribuito punteggi numerici differenti a ciascun quesito: ne discenderebbe l’eccesso di potere anche sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché la violazione del principio di imparzialità e buon andamento.
II. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
L’elaborato del ricorrente non avrebbe dovuto essere valutato con un punteggio inferiore a 21/30 (tra 25,9 e 28,6 punti) così come dimostrato dal suo confronto con le risposte elaborate, sulle stesse domande oggetto della prova, mediante l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 487/1994 la procedura concorsuale avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.
Tale termine, tuttavia, non sarebbe stato rispettato in quanto le prove scritte, espletate il 21 maggio 2024, sono state valutate solo il 2 aprile 2025 e la graduatoria è stata approvata solo il 30 maggio 2025.
Il ritardo accumulato, peraltro, avrebbe indotto la Commissione ad una sbrigativa valutazione degli elaborati che avrebbe inciso sulla accuratezza della stessa.
Il ricorrente chiede, pertanto, che sia disposta apposita istruttoria al fine di acquisire le date di correzione di tutti gli elaborati e verificare, conseguentemente, quanto tempo sia stato effettivamente dedicato alla correzione di ciascun elaborato.
IV. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
La Commissione avrebbe, inoltre, erroneamente valutato i titoli prodotti dal ricorrente.
Invero, avrebbero dovuto attribuirsi i seguenti punti: a) quanto ai titoli di studio: per la laurea triennale punti 0.5 e per la laurea magistrale punti 1, per un totale di punti 1,5 (in luogo del punteggio di 1 in concreto attribuito); b) quanto all’abilitazione professionale, di giornalista pubblicista, iscritto all’ordine dei giornalisti, punti 0.5 (mentre, in concreto, non risulterebbe attribuito alcun punteggio); c) quanto alle attestazioni di attività formative: 2,80 punti, in luogo del punteggio pari a 2.
V. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione della disciplina sulle commissioni esaminatrici. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Assume il ricorrente che, alla luce di quanto è dato evincersi dai rispettivi curricula, nessuno dei tre componenti della Commissione sarebbe dotato di esperienza e provata competenza nelle materie oggetto del concorso, in violazione di quanto prescritto dalla normativa di cui in rubrica.
L’illegittima composizione della Commissione potrebbe, altresì, giustificare l’irragionevolezza del giudizio negativo attribuito all’elaborato scritto del ricorrente.
Evidenzia, inoltre, il deducente, come uno dei componenti della Commissione, il dott. Barilla, abbia dichiarato di ricoprire la carica di consigliere comunale presso il Comune di Melito Porto Salvo, in violazione del combinato disposto degli art. 35, comma 3, e art. 7, comma 6 del Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico – amministrativo dell’Università degli Studi di Messina, che vieterebbe il conferimento dell’incarico di Commissario a chi ricopre cariche politiche.
2. In data 11 luglio 2025 si è costituita in giudizio l’Università intimata, deducendo nel merito l’infondatezza dei motivi di gravame.
In particolare: i) i primi due motivi di ricorso sarebbero infondati, dal momento che le valutazioni formulate dalla Commissione, in quanto espressive di discrezionalità tecnica, non sarebbero sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo i casi di macroscopica irragionevolezza, illogicità, disparità; ii) in ordine al terzo motivo di ricorso, il termine di sei mesi per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 487/1994, decorrente comunque dallo svolgimento delle prove scritte, non presenterebbe carattere “perentorio”; in ogni caso, come riferito nel Verbale n. 1 del 4 aprile 2024, le due Sottocommissioni avrebbero fissato “il termine per la conclusione del procedimento al 21.05.2025”; infine, mancherebbe nella normativa di settore un parametro finalizzato a verificare la congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati; iii) stante l’infondatezza dei motivi di gravame, il maggiore punteggio nella valutazione dei titoli rivendicato con il quarto motivo di ricorso non consentirebbe, comunque, al ricorrente di accedere alla prova orale; iv) infondate, altresì, sarebbero, infine, le censure afferenti alla composizione della Commissione.
3. Con ordinanza n. 2339 del 21 luglio 2025 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. nei confronti di tutti i tredici concorrenti collocatisi nella graduatoria di merito, dichiarati i primi dieci vincitori e i restanti tre idonei non vincitori, pregiudicati dall’eventuale accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente.
A tal fine, ha onerato l’Università degli Studi di Messina di mettere a disposizione del ricorrente i recapiti e gli indirizzi di residenza dei predetti soggetti.
4. Parte ricorrente ha ottemperato all’ordinanza collegiale provvedendo alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati (v. depositi documentali del 2 agosto e del 13 settembre 2025).
5. Presa visione della documentazione versata in atti dall’amministrazione e già oggetto di rituale istanza di accesso, il ricorrente, con ricorso notificato il 29 settembre 2025 e depositato il successivo 2 ottobre, ha proposto motivi aggiunti avverso i provvedimenti già impugnati, deducendone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione della disciplina sulle commissioni esaminatrici. Mancanza di competenza specifica e tecnica della materia oggetto del concorso. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Con il primo motivo il ricorrente reitera la censura già introdotta con il quinto motivo del ricorso introduttivo, contestando la illegittima composizione della Commissione .
II. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione della disciplina sulle commissioni esaminatrici. Violazione anche dei principi delle pari opportunità e della parità di genere. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Evidenzia il ricorrente come, a partire dal verbale n. 4 del 25.7.2024 e fino alla fine delle operazioni commissariali, il dott. Orazio Giubrone sia subentrato, sostituendola, alla dott.ssa Mary Ellen Toffle. La conseguente composizione della Commissione (costituita da tre commissari uomini) violerebbe pertanto il principio della parità di genere e delle pari opportunità sancito dalle norme di cui in rubrica.
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione della disciplina sulle commissioni esaminatrici. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Nel verbale n. 13 del 2 aprile 2025 non sarebbero stati indicati i nominativi dei candidati le cui prove scritte hanno formato oggetto di correzione, essendo riportati i soli codici numerici.
Non sarebbe possibile, pertanto, verificare la data esatta di correzione del proprio elaborato che, in calce, riporta la data del 2 aprile 2025.
IV. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione della disciplina sulle commissioni esaminatrici. Errata composizione della commissione. Carenza di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Dall’esame dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta relativa ai 13 concorrenti ammessi alla prova orale emergerebbe come, in alcuni casi, la valutazione sia stata effettuata da tale FI CO, soggetto estraneo alla commissione esaminatrice in questione.
V. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Riproponendo le argomentazioni di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta una presunta eccessiva rapidità delle operazioni di correzione degli elaborati scritti, che avrebbe compromesso l’accuratezza delle valutazioni svolte . Al riguardo, a fronte della completa ostensione degli atti della procedura, il ricorrente aggiunge, a supporto di quanto già argomentato, che la Commissione Esaminatrice avrebbe esaminato tutti gli elaborati scritti in sole cinque sedute, arco di tempo che risulterebbe eccessivamente inadeguato, se si considerano 600 risposte scritte da esaminare sotto tre diversi criteri.
VI. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 9.5.1994 n. 487, anche in combinato disposto con il D.Lgs 30.3.2001 n. 165. Violazione e/o falsa applicazione D.D. n. 1775 del 3.7.2014 contenente il Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Messina. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Dai verbali di correzione acquisiti in sede di accesso, si evincerebbe come, per tutte e tre le risposte scritte date da ciascun concorrente, la Commissione abbia espresso un giudizio identico, senza distinguere in ordine ai tre criteri (forma, correttezza, congruenza), ad ulteriore conferma della sbrigatività e sommarietà della valutazione.
Le valutazioni di alcuni dei candidati dichiarati vincitori sarebbero, poi, illogiche e sintomatiche della disparità di trattamento in cui è incorsa la Commissione, a danno del ricorrente, nei confronti del quale è stato, irragionevolmente, espresso un giudizio negativo.
VII. Violazione di legge. Violazione del bando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Travisamento dei fatti. Motivazione apparente. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e della parità di trattamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Espone parte ricorrente, rimettendo al Tribunale le conseguenti valutazioni, come le risposte date da alcuni controinteressati siano connotate da un linguaggio tecnico e da una struttura del testo tipici della saggistica di settore, come evidenzierebbe il confronto tra l’elaborato della controinteressata IA PR ed il “Manuale di Biblioteconomia” di CH Venuda .
6. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati IA PR (in data 20 ottobre 2025) AV ST, RI RI, CE ER e RI ME IT (in data 23 ottobre 2025), TI SI, NA IN, EL SP, MI UZ e NA MA (in data 31 ottobre 2025).
7. All’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2025, con ordinanza n. 370 del 7 novembre 2025, il Collegio ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito della causa, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa.
8. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
10. Con il primo, articolato, motivo di ricorso, il ricorrente censura, sotto diversi profili, il giudizio di “gravissima insufficienza” di “forma, congruenza, correttezza”, attribuito dalla Commissione a ciascuna delle tre risposte elaborate in sede di svolgimento della prova scritta ed il conseguente punteggio, sia quello singolarmente attribuito a ciascuna risposta aperta che quello complessivamente assegnato alla prova e scaturente dalla sommatoria dei tre punteggi individuali, lamentandone l’irragionevolezza, l’arbitrarietà, l’incomprensibilità.
10.1. Le argomentazioni del ricorrente non persuadono.
Occorre premettere che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale in materia, le valutazioni espresse dalle commissioni di esame in merito alle prove di concorso - nonostante siano qualificabili come analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi - costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene, dunque, alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove i predetti profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 aprile 2023, n. 2127).
Invero, secondo un pacifico orientamento, «nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti»; inoltre «l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione» (da ultimo, Cons. St., sez. III, 25 luglio 2025, n. 6663 e giurisprudenza ivi richiamata).
La sindacabilità della valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice, pertanto, è limitata alle sole ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. ex multis Cons. St., sez. I, parere n. 451 del 5 maggio 2025).
10.2. Tali vizi, ad avviso del Collegio, non ricorrono nel caso in esame.
La circostanza che a ciascuna risposta la Commissione abbia attribuito lo stesso giudizio (“gravissime insufficienze di forma, congruenza, correttezza”), per poi differentemente graduare il punteggio numerico per ciascuna domanda (ossia: 4.2; 3.6; 3), non appare sintomatica di irragionevolezza, contraddittorietà e arbitrarietà, contrariamente a quanto assume in ricorso parte ricorrente: invero, alla luce dei criteri e subcriteri di valutazione fissati dalla Commissione, il punteggio numerico consente di esprimere un livello di dettaglio ulteriore e più preciso rispetto al giudizio discorsivo, nell’ambito di un medesimo standard. Ed invero, ad esempio, la “grave insufficienza” oscilla tra lo 0 e lo 0.3; l’”insufficienza” oscilla tra lo 0.4 e lo 0.5, e via dicendo. Pertanto, due risposte ugualmente connotate da “grave insufficienza” possono riportare un giudizio numerico leggermente differente, senza che ciò infici la coerenza complessiva della valutazione. Nel caso di specie, occorre peraltro considerare che lo scarto tra i diversi punteggi (massimo 1.2) è estremamente esiguo, giustificando la piena equiparazione in sede di attribuzione del giudizio discorsivo.
11. Per ragioni in parte coincidenti con quanto già esposto, deve dichiararsi infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, come già ritenuto da questa Sezione «ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica; valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, VII, 4 aprile 2024, n. 3070)» (T.A.R. Catania, sez. I, 31 dicembre 2024, n. 4301).
Men che meno può richiamarsi, al fine di sconfessare il giudizio della Commissione, il giudizio simulato mediante ricorso a sistemi – peraltro, non meglio identificati – di intelligenza artificiale.
12. Non è meritevole di positivo apprezzamento il terzo motivo di ricorso.
12.1. Sotto un primo profilo parte ricorrente lamenta che non sarebbe stato rispetto il termine di 180 giorni previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, secondo il quale “le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte”.
L’assunto non coglie nel segno tenuto conto del carattere ordinatorio del suddetto termine che assolve ad una finalità prevalentemente organizzativa, consistente nella celerità e certezza di conclusione del concorso (si cfr. Cons. St. Sez. III, 26 agosto 2025, n. 7107, ove è peraltro evidenziato come la sua inosservanza non si traduca in «alcun vizio di legittimità tale da invalidare e annullare l’intero concorso, potendo semmai rilevare in una eventuale sede risarcitoria sotto il profilo del danno da ritardo»).
12.2. Neppure coglie nel segno la censura (reiterata con il quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti) con cui il ricorrente contesta che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati sarebbe stato esiguo, con conseguente carenza di istruttoria e di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione.
Deve, invero, osservarsi che, per costante orientamento, ribadito anche da questo Tribunale, «non è sindacabile, in sede di legittimità, la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati. In primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. in termini Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743; C.G.A., 13 febbraio 2020, n. 115; T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2025, n. 1254;T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 17 febbraio 2025, n. 149; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 13 settembre 2024, n. 16376; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 3 luglio 2024, n. 2410 e giurisprudenza ivi richiamata)» (T.A.R. Catania, sez. V, 12 giugno 2025, n. 1907).
12.3. Deve essere conseguentemente rigettata l’istanza istruttoria (anch’essa reiterata con il ricorso per motivi aggiunti) in quanto diretta a conoscere le tempistiche di correzione di ciascun elaborato che, come evidenziato, non possono costituire in sé motivo di illegittimità della valutazione.
13. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’erroneità del punteggio che gli sarebbe stato attribuito in relazione ai titoli prodotti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
La censura è, tuttavia, inammissibile per carenza di interesse, poiché dall’eventuale accoglimento della stessa il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità pratica, stante il mancato superamento della prova scritta e l’infondatezza delle censure formulate avverso il giudizio della Commissione.
14. Non sono meritevoli di positivo apprezzamento le censure articolate con il quinto motivo del ricorso introduttivo e con i primi due motivi del ricorso per motivi aggiunti, afferenti ad una pretesa illegittima composizione della Commissione giudicatrice.
14.1. Non è fondato l’assunto secondo il quale nessuno dei componenti della commissione sarebbe in possesso del requisito di “esperto di provata competenza nella materie di concorso”.
Per consolidata giurisprudenza, «è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali (C.d.S., sez. II, 4 giugno 2020, n. 3542; C.d.S., sez. I, 9 aprile 2018, n. 933; C.d.S., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366) e, comunque, l’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto “ comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati ” (C.d.S., sez. I., n. 933/2018 cit.; C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137)» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3570 del 28 aprile 2025; id., sez. II, sentenza n. 7031 del 19 ottobre 2021).
Nel caso in esame, tenuto conto della posizione messa a concorso (personale di cat. C, posizione economica C1, area biblioteche) e di quanto emerge dagli atti di causa (v. all. n. 2 alla memoria difensiva dell’Università degli Studi di Messina depositata il 29 ottobre 2025), la commissione – composta da un esperto in materia di banche dati informatiche (dott. D. Barilla), da un esperto di valutazione dell’ANVUR che è stato, inoltre, per sei anni membro interno del Nucleo di Valutazione d’Ateneo, con specifica competenza in materia bibliotecaria (prof. F. Mancuso) e da un funzionario presso il Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università di Messina (dott. O. Giubrone) – è certamente complessivamente competente nelle materie di concorso.
14.2. Neppure è fondato l’assunto secondo il quale della Commissione non avrebbe potuto far parte il dott. David Barilla, in quanto consigliere comunale presso il Comune di Melito Porto Salvo.
È sufficiente, ad avviso del Collegio, richiamare l’orientamento della giurisprudenza (T.A.R. Catania, IV, 15 maggio 2022, n. 1291; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 28 marzo 2022, n. 3494) che con specifico riferimento alla norma di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), D.Lgs. n. 165 del 2001 (disposizione che prevede che, in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche, le commissioni giudicatrici devono essere formate "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"), ha avuto modo di affermare che “le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un'applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché - ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al citato art. 35, comma 3, lettera e), D.Lgs. n. 165 del 2001 - devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso”.
Nel caso di specie non sono stati né allegati, né tanto meno provati elementi concreti e circostanziati tali da far ritenere la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità viziante la legittimità dell'operato della commissione.
14.3. Parimenti infondato è il rilievo (dedotto con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti) secondo cui, a seguito della sostituzione della dott.ssa Toffle con il dott. Giubrone (subentrato il 25 luglio 2024) la commissione sarebbe stata composta in violazione del principio della parità di genere, risultando interamente composta da soggetti di sesso maschile.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’indirizzo già espresso dalla Sezione con la sentenza 14 gennaio 2025, n. 107 secondo cui “ la legittimazione a far valere la violazione della normativa sulla parità di genere spetta solo all’aspirante componente o al candidato, che, in ragione dell’illegittima composizione, può vedersi rispettivamente privato della possibilità di comporre la commissione o di essere discriminato in quanto appartenente al genere non rappresentato. La ratio della normativa sulla parità di genere è di garantire la parità dei sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio di determinate funzioni sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, sicché la mancanza del componente femminile in seno ad una Commissione esaminatrice «è una censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disposizione sulla parità di genere solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di un o una concorrente di un determinato sesso» (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4465)” .
15. È altresì infondata la censura dedotta con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente evidenzia che alcuni candidati sarebbero stati valutati da tale CO FI che non risulta componente della commissione esaminatrice.
Ed invero, come è dato evincersi dai verbali n. 9, 10, 11, 12, 13 verbale del 10, 17, 18 e 19 marzo e del 2 aprile 2025, relativi alla correzione delle prove scritte, le sottocommissione esaminatrici (I e II) hanno operato in modalità congiunta tramite la piattaforma TEAMS e, dunque, alla presenza sia dei componenti della I Sottocommissione (Prof. F. Mancuso, Dott. D. Barilla e dott. O. Giubrone) che dei componenti della II sottocommissione (Prof. G. FI, dott. F. Franchina e dott. A. Amato).
16. Con le ulteriori censure (terzo, sesto e settimo del ricorso per motivi aggiunti) il ricorrente contesta, infine, una pretesa incongruenza nelle date di correzione, l’illogicità dei giudizi espressi sugli elaborati dei controinteressati oltre che una asserita disparità di trattamento nella valutazione delle prove scritte dei candidati.
Sotto il primo profilo, il ricorrente rileva che non vi sarebbe coincidenza tra le date di correzione delle prove riportate sui verbali e le date riportate, invece, sugli estratti di correzione.
Il ricorrente contesta, inoltre, - reiterando le argomentazioni di cui ai primi due motivi del ricorso introduttivo - che inspiegabilmente la Commissione avrebbe espresso un giudizio identico per ciascuna delle tre risposte aperte di ognuno dei dieci candidati risultati vincitori e dei tre candidati risultati idonei.
Tale circostanza, obietta, sarebbe sintomatica di una valutazione non congrua degli elaborati oltre che, sotto un ulteriore profilo, della disparità di trattamento.
Il ricorrente, avvalendosi ancora una volta di un confronto con le risposte acquisite da google AI rileva, inoltre, una pretesa insufficienza degli elaborati di alcuni dei candidati risultati vincitori.
16.1. Le censure non sono fondate, oltre che inammissibili per carenza di interesse.
In via preliminare, il Collegio evidenzia, invero, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa e i precedenti della Sezione (sentenza 31 dicembre 2024, n. 4301), come l’interesse “concorsuale” asseritamente leso, di cui si chiede tutela giurisdizionale, consista nella mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, in ragione dell’insufficienza dell’elaborato prodotto: orbene, nella tutela di tale interesse della parte ricorrente risultano comunque irrilevanti eventuali errori di valutazione compiuti dalla commissione giudicatrice a vantaggio di altri candidati, “ dal momento che il suo interesse concorsuale si arresta alla (e si esaurisce nella) contestazione della esclusione […] in ragione della insufficienza dei propri compiti, che non è condizionata dalle particolari vicende che hanno occasionalmente interessato la correzione di altri elaborati ” (cfr. T.A.R. Roma, sez. IV stralcio, 17/10/2024, n. 17988).
Nessuno dei rilievi dedotti con i motivi di ricorso qui esaminati consente al ricorrente di conseguire il bene della vita al quale aspira, ovvero il conseguimento di un punteggio utile alla sua ammissione alle prove orali.
16.2. Ciò premesso, le censure sono altresì, infondate.
16.2.1. In disparte la genericità della dedotta incongruenza nelle date di correzione degli elaborati, contestata con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, va osservato che, come è dato evincersi dagli atti di causa, la Commissione ha corretto le prove scritte nelle sedute del 10, 17, 18 e 19 marzo 2025 (v. verbali n. 9, 10, 11 e 12) e nella seduta del 2 aprile 2025 (v. verbale n. 13) ha redatto “ il prospetto finale relativo alla correzione di tutti gli elaborati per ciascuna sottocommissione”.
Nella seduta del 17 aprile 2025 (verbale n. 14) la Commissione ha proceduto, infine, allo scioglimento dell’anonimato della prova scritta.
Le diverse date riportate negli estratti della correzione delle prove scritte, comunque tutte precedenti alla seduta di scioglimento dell’anonimato, non possono valere a superare le risultanze dei verbali del concorso, facenti piena prova fino a querela di falso.
16.2.2. Come già evidenziato nel precedente § 10.2., inoltre, non è sintomatica di irragionevolezza, contraddittorietà e arbitrarietà la circostanza che a ciascuna risposta la Commissione abbia attribuito lo stesso giudizio descrittivo, per poi differentemente graduare per ciascuna domanda, il punteggio numerico che, alla luce dei prestabiliti criteri e subcriteri di valutazione, consente di esprimere un maggior livello di dettaglio.
16.2.3. In merito ad un preteso confronto con le risposte date dall’intelligenza artificiale, che dimostrerebbero l’illogicità dei giudizi positivi espressi dalla Commissione, si rinvia a quanto già dedotto nel precedente § 11, tenuto conto del fatto che la prova scritta (consistente nella risposta aperta a tre domande sulle materie indicate nel bando) richiede una valutazione connotata da discrezionalità tecnica alla quale non possono essere contrapposti un parere pro veritate , una perizia tecnica e, ancor meno, una risposta data da strumenti di intelligenza artificiale, peraltro non meglio identificati.
16.2.4. Neppure è «ravvisabile alcun manifesto vizio di disparità di trattamento che, peraltro, postula l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, mentre nel caso della valutazione delle prove scritte è pur sempre necessario considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella redazione delle prove prese a confronto; risulta, in ogni caso dirimente la circostanza che “ quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente ” (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723)» (T.A.R. Catania, Sez. V, 01/07/2024, n. 2364).
16.2.5. La medesima ratio decidendi conduce alla reiezione della settima censura con cui il ricorrente evidenzia come le risposte date da alcuni controinteressati siano connotate da un linguaggio tecnico e da una struttura del testo tipici della saggistica di settore (come dimostrerebbe il confronto tra l’elaborato della controinteressata IA PR ed il “Manuale di Biblioteconomia” di CH Venuda).
Invero, l’eventuale fondatezza della censura (peraltro formulata in modo generico) non potrebbe in alcun modo assicurare al ricorrente il conseguimento del bene della vita cui il medesimo aspira, ovvero la sua ammissione alla prova orale, atteso il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto.
17. In conclusione, in ragione di quanto esposto, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
La natura delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU DR OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere
AG IE DU, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AG IE DU | IU DR OT |
IL SEGRETARIO