Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G 896/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 05/03/2025
Per la parte opponente sono comparsi l'avv. CHIARA VALENTINA FUSARI e l'avv.
PALMIRA BENINTENDE;
Per la parte opposta è comparsa l'avv. FRANCESCA CIRVILLERI per delega dell'avv.
SALVATORE CIRVILLERI;
è, altresì, presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Persona_1
[...]
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. CIRVILLERI precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e, in particolare, alle note conclusive depositate, contesta le difese di controparte e chiede che la causa venga decisa;
Gli avvocati FUSARI e BENINTENDE precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e ai verbali di causa, insistono nelle proprie difese e chiedono che la causa venga decisa;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 896 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa , Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Palmira Benintende e dall'Avv. Chiara Valentina
Fusari per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cirvilleri per procura in atti
- opposta -
OGGETTO: Comunione e condominio.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2022 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1374/2020, emesso il 27.3.2020 e notificato il pagina 2 di 7 12.6.2020, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 9.453,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di spese di gestione e oneri, sulla base dello Statuto costitutivo e delle delibere dell'assemblea del 10.5.2018, del 3.1.2019 e del 2.5.2019.
La dichiarava di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo dopo la Pt_1 notifica dell'atto di precetto;
affermava l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo per la genericità della relata di notifica, inidonea a far conoscere l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario. Escludeva di essere irreperibile, non avendo mai modificato l'indirizzo di residenza, sito in Acireale, via Nazionale per Catania n. 157/E. Dichiarava, pertanto, di proporre un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
A sostegno dell'opposizione, la formulava i seguenti motivi: 1) difetto di certezza Pt_1 del credito, in quanto dai verbali indicati nel ricorso monitorio, e depositati nel relativo procedimento, non risultava desumibile l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione;
2) difetto di legittimazione dell'opposta a richiedere il pagamento di debiti sociali, potendo richiedere solo le spese di organizzazione e amministrazione della cooperativa;
3) compensazione del credito della con il proprio credito maturato per l'esistenza di CP_1 vizi e difformità nell'immobile assegnatole, per l'importo di € 32.134,05, come emerso all'esito dell'ATP da essa appositamente introdotto, riconosciuto espressamente dalla Cooperativa, tramite il Direttore dei Lavori, nella misura di € 15.332,09.
Censurava la condotta dell'opposta, che aveva proposto il ricorso monitorio nonostante l'immobile consegnato fosse non fruibile, e ne chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della definitiva esecutorietà.
Si costituiva in giudizio , affermando la regolarità della Controparte_1 notifica del decreto ingiuntivo, come evincibile dall'esame della relata del 12.6.2020, in cui l'Ufficiale Giudiziario aveva dichiarato di avere tentato invano la notifica all'indirizzo indicatogli, per non avere rinvenuto il destinatario. In ogni caso, non essendo stata impugnata con querela di falso, la relata risultava dotata di efficacia probatoria privilegiata. Evidenziava che proprio dalle foto scattate dal CTU incaricato in sede di ATP tre mesi dopo la notifica del pagina 3 di 7 decreto ingiuntivo era emerso come l'immobile non fosse abitato, privo di arredi e incompleto. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità dell'opposizione.
Nel merito contestava l'opposizione in quanto il credito azionato era fondato sulle delibere assembleari del 10.5.2018, del 3.1.2019 e del 2.5.2019, non impugnate dalla . Pt_1
Evidenziava che la delibera del 3.1.2019 aveva ad oggetto la precedente delibera del 17.5.2018
- con la quale era stato approvato il bilancio di esercizio della chiuso al 31.12.2017 CP_1
- e ne aveva sanato taluni vizi. Allegava che la predetta delibera del 03.01.2019 era stata impugnata da altri soggetti e questo Tribunale aveva rigettato l'impugnativa, ritenendone la legittimità. Con la successiva delibera del 2.5.2019 era stato approvato il bilancio al 31.12.2018.
Affermava l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si potesse chiudere senza perdite.
Contestava l'eccezione di compensazione per difetto dei presupposti, avendo la già eccepito la decadenza e la prescrizione ex artt. 1495 e 1667 c.c. nel CP_1 procedimento per ATP.
Contestava nel quantum l'importo indicato dall'opponente.
Con ordinanza del 3.6.2022 veniva dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione rilevando la discrasia tra quanto affermato nella relata di notifica del decreto ingiuntivo e nella relata di notifica dell'atto di precetto, ma veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutorietà, tenuto conto della mancata impugnazione delle delibere assembleari poste a fondamento del ricorso monitorio e delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dall'opposta, di modo che il credito opposto in compensazione non risultava certo, liquido ed esigibile.
Contestualmente venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, con ordinanza del 23.11.2022, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12.6.2023. Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 19.6.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, alla quale viene decisa.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 4 di 7 Va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, in tal modo confermando l'ordinanza del
3.6.2022, in considerazione della contraddittorietà rilevabile dalle relate di notifica concernenti il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto.
Invero, l'Ufficiale giudiziario dapprima, per il decreto ingiuntivo, ha genericamente riferito che la destinataria non risultava abitare al sito indicato e, successivamente, l'ha ritenuta assente, senza altro aggiungere.
Ebbene, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva risulta sufficiente che l'opponente alleghi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, la relata è generica, non avendo l'ufficiale giudiziario espressamente indicato che non vi era, per es., il nominativo all'indirizzo o una cassetta della posta con il nominativo dell'opponente.
Nel merito l'opposizione va rigettata.
Innanzitutto deve rilevarsi come il rapporto posto a fondamento del credito, ovvero la qualità di socia e assegnataria di alloggio della non sia stato contestato. Pt_1
La Cooperativa, a fondamento della sua pretesa creditoria, ha prodotto le delibere indicate in ricorso ovvero la delibera del 2.5.2019, con la quale è stato approvato, con il voto contrario della , il bilancio al 31.12.2018, ponendo a carico di ciascun socio assegnatario la Pt_1 somma di € 4.345,00 ciascuno per la copertura della perdita di esercizio registrata.
La delibera del 3.1.2019, di riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, che ha approvato di coprire la perdita di esercizio con versamenti dei soci.
La delibera del 10.5.2018 concerne il saldo della parcella del professionista ivi indicato.
Ebbene, come già chiarito nell'ordinanza del 3.6.2022, le predette delibere risultano valide ed efficaci, non risultano impugnate dalla , dunque sono idonee a fondare il credito Pt_1 della CP_1
A questo punto giova ricordare che la delibera di un'assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata di approvazione del bilancio ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale e costituisce anche piena prova del pagina 5 di 7 credito che la società vanta nei confronti del singolo socio (cfr. C. Cass., n. 10828/2016;
898/1997)
Sostanzialmente, con la produzione delle delibere di cui sopra, che risultano valide ed efficaci, la Cooperativa ha dimostrato l'esistenza del proprio credito.
Priva di pregio risulta il motivo di opposizione concernente il difetto di legittimazione dell'opposta a richiedere il pagamento di debiti sociali, in ragione di quanto chiarito in merito all'esistenza del rapporto sociale, non contestato.
Non può essere, infine, accolta in questa sede l'eccezione di compensazione proposta dalla
, in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di compensazione dei crediti, se è Pt_1 controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art.
295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art.
1243 c.c. (C. Cass., n. 27113/2024; SS.UU., n. 23225/2016).
Ebbene, la ha eccepito la compensazione con un proprio controcredito nascente Pt_1 da asseriti vizi e difetti dell'immobile a lei assegnato, come emersi all'esito di un ATP. Come affermato dalle parti, è ancora in corso il giudizio di merito, volto a verificare l'esistenza dei vizi, e la Cooperativa sin dall'ATP ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto della
. Pt_1
Le circostanze indicate consentono di ritenere la mancanza dei presupposti per procedere alla compensazione, sulla base del principio riportato.
Le considerazioni esposte conducono al rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione dello scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00) nel pagina 6 di 7 seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.300,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 3.800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 896/2022, vertente tra
(opponente), in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania il 05/03/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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