Sentenza 21 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/02/2014, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03693/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3693 del 2008, proposto da:
NO RO, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Auricchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maurizio Spirito in Napoli, corso Umberto I n. 311;
contro
- Comune di San Gennaro Vesuviano, non costituito in giudizio;
- ZI CE, n.q. di responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di S. Gennaro Vesuviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 22/08 del 31.3.2008, con la quale si è ordinato ai sigg. US TO e NO RO la demolizione dell’opera abusiva eseguita alla via Mandrile in San Gennaro Vesuviano, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 la relazione del dott. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la sig.ra RO NO ha impugnato l’ordinanza n. 22/08 del 31 marzo 2008 del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di San Giuseppe Vesuviano, recante l’ordine di demolizione di opere, ubicate in via Mandrile s.n.c. su area riportata in catasto al foglio 8 p.lla 317, realizzate in difformità rispetto al p.d.c. n. 26/07, consistenti nell’ampliamento di un fabbricato per abitazione mediante la costruzione di una struttura in c.a. realizzata in aderenza a fabbricato preesistente (per una superficie coperta di circa mq 45,00 e un volume lordo di circa mc 340,00) e nella costruzione di un sottotetto sovrastante il fabbricato esistente (per una superficie coperta di circa mq 120,00 ed un volume di circa mc 384,00).
La ricorrente denuncia l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la carenza d’istruttoria a base del provvedimento impugnato e, nel merito, assume che la variazione realizzata rispetto alle opere assentite col permesso di costruire sarebbe di non rilevante entità e che la demolizione pregiudicherebbe la stabilità delle opere preesistenti e di quelle regolarmente assentite, invocando perciò la sanzionabilità solo pecuniaria dell’abuso; rappresenta inoltre che per gli interventi edilizi realizzati in difformità rispetto al titolo edilizio è stata presentata istanza di rilascio di permesso di costruire per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre rilevare preliminarmente che dalla documentazione agli atti di causa emerge che l’istanza di accertamento di conformità, prot. 5922/08 del 28 maggio 2008, è posteriore al provvedimento impugnato e, dunque, la sua presentazione non è idonea ad incidere sulla legittimità di quest’ultimo.
Non consta, agli atti di causa, quale sia stato l’esito, espresso o tacito, del relativo procedimento, che è peraltro soggetto, come è noto, ad un meccanismo di silenzio-diniego.
Peraltro, il ricorso si manifesta infondato nel merito, poiché le opere eseguite in difformità dal permesso di costruire, come emerge dalla loro descrizione nel provvedimento impugnato e nella relazione del tecnico incaricato dalla ricorrente, hanno determinato un incremento volumetrico e modifiche dell’altezza e del prospetto del fabbricato - mediante la realizzazione di ambienti (w.c. e cucina) non previsti nell’originario titolo edilizio ed un significativo aumento di altezza del sottotetto (compreso originariamente tra un minimo di m. 1,25 ed un massimo di m. 2,00 ed ora aumentato a un minimo di m. 2,50 ed un massimo di m. 3,50) che si palesa strutturalmente finalizzato a renderlo suscettibile di diversa utilizzazione – che, considerando l’intervento nel suo complesso, conducono ad escludere una qualificazione delle opere contestate in termini di difformità solo parziali.
Ciò rende palese anche l’insussistenza del vizio istruttorio e motivazionale, che la ricorrente ha denunciato sostenendo che il responsabile del procedimento non avrebbe tenuto conto della modesta entità dell’ampliamento.
Per il resto, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (cfr., ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4075; 31 maggio 2013, n. 3010 cit.; C.d.S., sez, IV, 18 settembre 2012; 10 agosto 2011, n. 4764; 20 luglio 2011, n. 4403).
Inoltre, il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva non può invocare l'applicazione a suo favore della disposizione contenuta nell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/01 se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo (ex ceteris, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 22 novembre 2013, n. 5317; C.d.S., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982), essendo proprio la parte privata, autrice dell'opera e del progetto, ad essere a conoscenza di come esso è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito di demolizione, in pregiudizio della parte conforme.
Per queste ragioni il ricorso va, conclusivamente, respinto.
Nulla deve essere disposto per le spese di giudizio, non essendosi costituiti in giudizio i soggetti intimati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3693/2008), lo respinge. ---
Nulla per le spese. ----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
IL SEGRETARIO