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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.584 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio Pt_2 C.F._2
del predetto legale sito in Fermo, viale della Carriera, 109, come da delega in calce al ricorso di primo grado
Appellante
CONTRO in persona del Presidente pro-tempore (CF - P.IVA CP_1 P.IVA_1
) rappresentata e difesa nel presente procedimento, in virtù di procura P.IVA_2
speciale su separato foglio da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in atti e sottoscritto per autentica, D.P.G.R. n. 129/2023 e D.G.R.M. n. 1360/2020, dall'Avv. Francesco Comi dell'Avvocatura regionale, presso cui elegge domicilio all'indirizzo pec: Appellata Email_1
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rep. n. 587/2023 resa da Tribunale di Fermo in data 01.06.2023, comunicata in pari data, relativa al procedimento civile n. 1749/2021 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 02 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, titolare Parte_1
della omonima ditta, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la chiedendone l'accertamento di responsabilità, ex art. 2052 c.c. e CP_1
2043 c.c., per i danni subiti alle colture a girasole, poste a dimora sui terreni dallo stesso condotti in affittanza agraria, danneggiate dall'azione di animali selvatici ( piccioni e corvi) con conseguente condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni stimati in € 14.000,00, ovvero nella diversa somma risultante all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva il difetto di CP_1
propria legittimazione passiva ritenendo che la stessa, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 17, 34 L.R. n. 7/1995 e 1 Regolamento n. CP_1
3/2019, spettasse in via esclusiva all'Ambito Territoriale di Caccia di Fermo soggetto individuato dalle richiamate norme regionali quale competente all'erogazione dei risarcimenti arrecati alle colture dalla fauna selvatica.
La domanda veniva, comunque, contestata sul presupposto che: a) era mancata adeguata prova circa il verificarsi dell'evento, la riferibilità dello stesso a responsabilità dell'Ente e l'esatta consistenza del danno;
b) nel caso di specie nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta a carico della nemmeno CP_1 in applicazione del disposto di cui all'art. 2052 c.c., stante la ricorrenza del caso fortuito, dato che l'Ente convenuto aveva documentato l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti in materia di gestione dei piccioni selvatici e dei corvidi e che l'evento si era verificato nel periodo successivo al lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, periodo in cui l'adozione di misure di prevenzione era resa
2 difficoltosa dalla permanenza in vigore delle misure governative di distanziamento sociale;
c) l'attore non aveva allegato né provato di aver adottato, secondo la diligenza qualificata allo stesso riconoscibile quale coltivatore professionale, le misure idonee a prevenire i danni da incursione di uccelli selvatici;
circostanze che conducevano a concludere per l'infondatezza della domanda della quale si chiedeva il rigetto.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermo, in applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e fatta applicazione del disposto di cui CP_1 all'art. 2052 c.c. giungeva al rigetto della domanda compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice di primo grado, svolta istruttoria a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e rigettata tanto la richiesta di prova testimoniale quanto di c.t.u., avanzate da parte attrice, poiché ritenute entrambe inammissibili, la prima, per genericità con riguardo a qualsivoglia prova della dinamica del sinistro, della consistenza del danno subito e del nesso di causalità e, la seconda, perchè lo stato dei luoghi risultava essere stato modificato da effettuata nuova semina, rigettava la domanda attorea sul presupposto che dalla svolta istruttoria, erano risultati indimostrati i presupposti cui l'art. 2052 c.c. subordina l'accoglimento della domanda .
Rilevava, infatti, il giudicante che non poteva considerarsi raggiunta la prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore nonché del nesso causale tra il dedotto danno e l'azione della fauna selvatica;
dato che, pur in presenza di specifica contestazione da parte della convenuta, l'attore aveva: a) omesso di fornire elementi certi circa la data in cui la fauna selvatica avrebbe aggredito, danneggiandole, le colture;
non essendo a tal fine utile il semplice riferimento alla data di avvenuta coltivazione collocata nell'anno 2021; b) omesso di fornire adeguata prova dell'asserito estendersi dei danneggiamenti colturali all'intero perimetro dei terreni condotti in affittanza agraria;
non potendo considerarsi utile a tal fine la documentazione fotografica allegata alla perizia di parte che oltre a non potersi, con certezza, ritenere raffigurante i terreni e le colture oggetto di causa, era limitata solo ad alcuni punti dei terreni, ove il danno risultava
3 maggiormente visibile, e non alla totale estensione degli stessi;
c) modificato lo stato dei luoghi a mezzo di nuova semina circostanza che rendeva impossibile procedere in corso di causa ad una c.t.u. volta all'accertamento del danno effettivamente subito.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte_1
L'appellante conviene in giudizio la chiedendo alla Corte adita, CP_1
In via principale: di riformare l'impugnata ordinanza e, per l'effetto, ogni diversa istanza respinta, accertata la responsabilità ex art. 2052 in capo alla CP_1
in relazione al danno prodotto alle piantagioni di proprietà da specie di
[...]
animali selvatici, condannare la convenuta al risarcimento dei CP_1
danni subiti quantificati in euro 14.000,00 o nella diversa somma che verrà quantificata previo espletamento di ctu, oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti al soddisfo effettivo. (comunque da contenersi nello scaglione euro 5.200,00-
26.000,00). Con vittoria di spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio. Chiedendo, in via istruttoria: l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado così come indicate nel ricorso ex art. 702 bis cpc e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello.
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto integrale CP_1 dell'appello, perchè infondato in fatto e diritto, con conferma della ordinanza oggetto di impugnativa e vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento in data 29.11.2023 l'intestata Corte rigettava tanto la richiesta di ammissione prova testimoniale quanto quella di c.t.u. come riproposte da parte appellante.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025.
L'appellante deduceva quale unico articolato motivo d'appello:
1) Errata valutazione da parte del giudice di prime cure con riferimento agli elementi probatori prodotti in giudizio in relazione alle modalità di verificazione
4 del danno, al nesso di causalità tra il danno e l'azione della fauna selvatica ed alla quantificazione dello stesso.
Si censura come erroneo il ritenuto difetto di allegazione e prova circa gli elementi costitutivi della domanda. Ritiene parte appellante di aver fornito, per il tramite della prodotta consulenza tecnica di parte, compiuta prova e conferma circa le riferite modalità di verificazione dell'evento di danno, del nesso di causalità tra lo stesso e l'azione della fauna selvatica (piccioni- corvi) nonché della quantificazione del danno subito e, quindi, degli elementi necessari per giungere all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 2052 c.c. disciplinante, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva a carico della convenuta. CP_1
Rileva, infatti, l'appellante come: a) la data in cui ebbe a verificarsi l'evento di danno potesse dirsi compiutamente individuata nella data ( 26-27.04.2021) di avvenuta semina della colturazione (girasoli) fatta oggetto di aggressione da parte della fauna selvatica;
b) la presenza e l'estensione di danni a carico delle coltivazioni come pure il riferimento causale degli stessi all'azione della fauna selvatica protetta, rappresentata da piccioni e corvidi, fosse confermata dall'elaborato peritale di parte ed allegato report fotografico predisposti dall'agronomo in data 26.05.2021 e prodotti in giudizio;
c) la Persona_1 quantificazione del danno era stata effettuata anch'essa dal consulente di parte anche sulla base delle prodotte fatture dei costi di risemina dei terreni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento e viene rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rigetta la richiesta di prova orale come ribadita in atto di appello poiché articolata a mezzo capitoli generici e comportanti valutazioni in ordine alle cause del danno che è inibito al teste fornire.
La condivisibile individuazione nell'art. 2052 c.c. della norma applicabile per la soluzione della controversia, comporta, sul piano probatorio, che grava sul danneggiato che allega di aver subito un danno da animale selvatico, l'onere di dimostrare l'effettiva verificazione del fatto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito nonchè l'appartenenza dell'animale ad una
5 delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato “… In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta CP_1
dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (ex multis Cass. civ. n. 7969/2020, n.13848/2020, n.
12113/2020, n. 34896/2022, n. 12159/2023).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di condividere l'opinione del primo giudice circa l'assenza di prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore nonché del nesso causale tra il dedotto danno e l'azione della fauna selvatica.
Nel caso di specie, con riferimento all'an debeatur, l'istruttoria compiuta in primo grado, a mezzo della produzione da parte attrice della consulenza tecnica di parte redatta dall'agronomo e delle fatture di acquisto delle sementi di Persona_1
girasole destinate alla piantumazione, non può essere ritenuta utile a fornire prova del verificarsi dell'evento di danno secondo la ricostruzione fornita dall'attore in atto di citazione come pure del nesso causale tra il riferito evento e l'agire della fauna selvatica protetta ( piccioni – corvi) e ciò poiché: a) è rimasta del tutto non specificata la data in cui ebbe a verificarsi il lamentato evento di danno ( aggressione da parte della fauna protetta delle coltivazioni messe a dimora) né la stessa può ricavarsi presuntivamente dalla data di riferita semina ( individuata dal c.t.p. nel 26-27.04.2021) dato che non solo non vi è prova che la semina sia avvenuta in quelle date, considerato che le fatture di acquisto delle sementi fanno riferimento a data (30.04.2021) successiva ( cfr. all.n.6 alla c.t.p. sub doc. Per_1
n.1) in fasc. primo grado attore) ma manca anche qualsivoglia riscontro della presenza, a quella data, dei riferiti volatili sui terreni condotti in affittanza agraria dall'attore; b) la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nella consulenza
6 tecnica di parte effettuata a seguito di sopralluogo in data (17.05.2021) successiva di venti giorni dalla riferita, presunta, data (27.04.2021) di verificato evento di danno non permette, considerato il rilevante lasso di tempo decorso, di riferire lo stato dei luoghi descritto dal c.t.p. di parte attrice al momento della presunta aggressione della fauna selvatica.
L'attore, odierno appellante, non ha, quindi, compiutamente assolto l'onere probatorio, sullo stesso gravante, circa il verificarsi dell'evento di danno e la riferibilità causale dello stesso all'agire della fauna selvatica in questione costituente necessario presupposto della domanda risarcitoria tanto ai sensi dell'art.2052 c.c. quanto dell'art. 2043 c.c..
In applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali di cui sopra l'ordinanza di primo grado merita, quindi, integrale conferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della ed avverso l'ordinanza ex Parte_1 CP_1
art. 702 bis c.p.c. Rep. n. 587/2023 resa da Tribunale di Fermo in data 01.06.2023, comunicata in pari data, relativa al procedimento civile n. 1749/2021, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rep. n. 587/2023 resa da Tribunale di Fermo in data 01.06.2023, comunicata in pari data, relativa al procedimento civile n. 1749/2021;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 2.750,00 = di cui € 850,00 per la fase di studio, € 700,00 per la
7 fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 07.05.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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