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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LISI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
CESARE DA SESTO 8 20099 SESTO SAN GIOVANNI, presso il difensore avv. LISI FRANCESCA
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. COCHIS ROBERTO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
CORSO VERCELLI 116, TORINO presso il difensore avv. COCHIS ROBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- revocare, dichiarare illegittimo e/o inefficace e con qualunque statuizione caducare il decreto ingiuntivo opposto (per i motivi esposti in atti);
- accertare l'esistenza dell'accordo transattivo descritto in atti e dichiarare la sua risoluzione per inadempimento, con condanna avversaria al risarcimento danni, nella misura ritenuta di giustizia (per i motivi esposti in atti);
pagina 1 di 6 - in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve al Sig. e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il Sig. a restituire a in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, l'importo di € 5.000,00 (ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa e/o liquidanda in via equitativa), a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e 192/2012, dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2
D.M. 55/2004, C.T.U. e C.T.P. della fase monitoria e di opposizione.
Per parte convenuta opposta
Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla e, quindi, delle Parte_1 domande tutte da quest'ultima formulate nei confronti dell'opposto, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.,
Respingere tutte le domande, istanze istruttorie e conclusioni formulate dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la domanda riconvenzionale, assolvendo quindi il sig.
, titolare dell'omonima impresa individuale, da ogni richiesta di pagamento Controparte_1
avversaria.
Per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 8824/2022 emesso dal
Tribunale di Torino in data 29/11/2022.
Dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente della somma complessiva di € 5.972,81 a titolo d'acconto sul maggior importo ingiunto, di cui € 5.000,00 in punto capitale ed € 972,81 per spese legali liquidate nella procedura monitoria opposta,
Dichiarare tenuta e condannare conseguentemente la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. , titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, della somma capitale residua di € 2.888,00, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs.
n. 231 del 9.10.2002 dal dovuto al saldo effettivo da calcolare sull'intero capitale ingiunto.
Dichiarare tenuta altresì l'opponente al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. e, in ogni caso, condannarla al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in favore dell'esponente opposto.
pagina 2 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interrogatorio formale del sig. Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della nonché la prova Parte_1
orale per testi su tutti i capitoli dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del
20.07.2023 della parte opposta dal n. 1) al n. 5), con i testimoni ivi indicati in calce.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo 8824 del 29.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino in favore di , per Controparte_1
l'importo di € 7.888,00, eccependo, in primo luogo, la mancanza di prova scritta idonea per l'emissione decreto ingiuntivo. Nel merito riferiva che tra le parti sarebbe intervenuto accordo verbale nel dicembre
2022 in forza del quale la vertenza sarebbe stata definita mediante versamento dell'importo di €
6000,00 di cui € 5000,00 a titolo di acconto immediato ed € 1000,00 al momento formalizzazione dell'accordo, oltre all'importo di € 972,81 al difensore e che a seguito della richiesta di formalizzazione dell'accordo il difensore della controparte negava l'esistenza dell'intervenuto accordo;
che l'opponente sollecitava l'adempimento dell'accordo verbale intervenuto senza ottenere riscontro. Chiedeva, pertanto, la ripetizione dell'importo di € 5000,00, anche con ordinanza ex art. 186 ter cpc, versato in virtù dell'accordo disconosciuto dalla controparte, la risoluzione di tale accordo, la revoca del decreto opposto nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto opposto contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preventivamente la tardività dell'opposizione. Evidenziava come le fatture elettroniche poste a base del decreto opposto fossero idonee a provare il credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Contestava che tra le parti fosse mai intervenuto un accordo bonario e ribadiva, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto richiesta da parte opposta nonché l'istanza ex art. 186 ter cpc formulata dall'opponente e respinte altresì le istanze istruttorie orali proposte, con provvedimento del 9 ottobre 2024 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In via preliminare deve essere rilevarsi che l'eccezione di tardività dell'opposizione inizialmente sollevata dalla parte opposta e non più riproposta nelle conclusioni precisate deve essere ritenuta priva pagina 3 di 6 di fondamento atteso che la notifica del decreto ingiuntivo alla è avvenuta il 30.11.22 tra le 21 e Pt_1
le 24 (alle 22.49). In virtù del principio della disgiunzione soggettiva degli effetti della notifica, e della sentenza della Corte Costituzionale 75/2019, la notifica si è, quindi, perfezionata il 30.11.22 per il notificante e l'1.12.22 per il notificato . Pertanto, l'opposizione è d ritenersi tempestiva CP_1 Pt_1
in quanto i termini per l'opposizione scadevano il 10.1.23, data in cui è stata notificata l'opposizione.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente afferma che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, tra le parti sarebbe intervenuto un accordo transattivo in forza del quale l'opponente avrebbe versato l'importo di
€ 6000,00 di cui € 5000,00 effettivamente versate ed € 1000,00 la formalizzazione dell'accordo oltre ad
€ 972,81 versate al difensore a titolo di spese legali. Afferma, quindi, che tale accordo sarebbe stato disatteso dal convenuto opposto per cui dovrebbe essere risolto.
In merito si rileva preliminarmente che, trattandosi di accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1967 c.c la prova dello stesso deve avvenire per scritto. Tel prova nel caso di specie non è stata fornita. Lo scambio di email intervenuta tra le parti non consente, infatti, di ritenere perfezionato l'accordo, laddove a fronte della proposta formulata dall'opponente in data 1.12.2022 di corresponsione dell'importo di €
6000,00 oltre 700 per spese legali, da dividersi in due rate di € 3000,00 ciascuna, l'opposta rispondeva dichiarando di non accettare la proposta e formulando una controproposta relativa all'importo di €
6000,00 da versarsi in unica rata entro 10 giorni dal 2.12.2002 e, pertanto, entro il 12.12.2022, oltre al pagamento entro 5 giorni dell'importo di € 972,81 per le spese legali. Veniva, quindi, inviata ulteriore comunicazione il 6.12.2023 con bonifico di € 5000,00 da parte dell'opponente che riservava il pagamento degli ulteriori € 1000,00 entro il gennaio 2023. A tale comunicazione veniva dato riscontro dell'opposta il 3.1.2023 ribadendo la non accettazione della proposta dell'opponente, qualificando il versamento dell'importo di € 5000,00 come acconto sul maggior dovuto e specificando la richiesta del saldo residuo di € 2888,00. L'ulteriore comunicazione dell'opponente dello stesso 3.1.2023 con cui si è affermato l'avvenuto raggiungimento dell'accordo è stata, quindi, ancora smentita dalla parte opposta che ha ribadito il mancato raggiungimento dell'accordo come ulteriormente ribadito con la successiva comunicazione del 19.1.2023.
Alla luce del contenuto delle comunicazioni sopra menzionate non è, pertanto, possibile ritenere provato un accordo transattivo intervenuto tra le parti non essendovi mai stata una proposta di una delle parti pienamente accettata dall'altra. Nessun accordo verbale, può, inoltre ritenersi esistente e provato anche alla luce del principio di cui all'art. 1967 c.c. sopra richiamato. pagina 4 di 6 Sotto tale profilo l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
Per quanto attiene la prova del credito azionato deve rilevarsi che le contestazioni dell'opponente sono generiche laddove a fronte delle fatture prodotte facenti riferimento all'ordine 320998 la stessa ha affermato che tale ordine sarebbe riferito ad un minore importo dovuto, importo che sarebbe già stato integralmente versato a fronte della emissione delle fatture 1, 2 e 4 da parte dell'opposta e chiedendo, pertanto, la restituzione dell'importo di € 5000,00 versato. Premesso che l'ordine oggetto di causa non risulta neppure sottoscritto dalle parti e rilevato come sia incontestata l'esecuzione dei lavori per cui è chiesto il pagamento da parte dell'opposta, nessun elemento specifico sulla base del quale ritenere che il valore delle attività di cui alle fatture sia differente rispetto a quello specificamente indicato dall'opposto è stato fornito dall'opponente per cui la contestazione sul punto deve ritenersi generica e, pertanto, infondata.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere ritenuta infondata e le domande proposte dall'opponente devono essere respinte.
Atteso l'intervenuto pagamento dell'importo di € 5000,00 successivamente alla notifica del decreto nonché delle spese di cui al decreto, il decreto stesso deve essere revocato, ferma restando la sua fondatezza con conseguente debenza delle spese ivi liquidate.
Stabilisce, infatti, in merito la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432, Cass.
24.9.2013 n. 21840).
L'opponente deve essere, pertanto, condannata al pagamento del residuo importo di € 2.888,00, oltre pagina 5 di 6 agli interessi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dalla domanda al saldo, oltre alle spese legali della fase di opposizione.
Le questioni trattate non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto,
Condanna la a pagare ad l'importo di € 2.888,00, oltre agli interessi ex D. Parte_1 Controparte_1
Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dalla domanda al saldo.
Respinge le domande proposte da parte opponente.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite della fase di opposizione, che si liquidano in € 1700,00 (di cui € 350,00 per fase studio, € 350,00 per fase introduttiva, € 500,00 per fase istruttoria ed € 500,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LISI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
CESARE DA SESTO 8 20099 SESTO SAN GIOVANNI, presso il difensore avv. LISI FRANCESCA
ATTORE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. COCHIS ROBERTO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
CORSO VERCELLI 116, TORINO presso il difensore avv. COCHIS ROBERTO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- revocare, dichiarare illegittimo e/o inefficace e con qualunque statuizione caducare il decreto ingiuntivo opposto (per i motivi esposti in atti);
- accertare l'esistenza dell'accordo transattivo descritto in atti e dichiarare la sua risoluzione per inadempimento, con condanna avversaria al risarcimento danni, nella misura ritenuta di giustizia (per i motivi esposti in atti);
pagina 1 di 6 - in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve al Sig. e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare il Sig. a restituire a in persona del legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, l'importo di € 5.000,00 (ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa e/o liquidanda in via equitativa), a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e 192/2012, dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2
D.M. 55/2004, C.T.U. e C.T.P. della fase monitoria e di opposizione.
Per parte convenuta opposta
Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla e, quindi, delle Parte_1 domande tutte da quest'ultima formulate nei confronti dell'opposto, in conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.,
Respingere tutte le domande, istanze istruttorie e conclusioni formulate dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la domanda riconvenzionale, assolvendo quindi il sig.
, titolare dell'omonima impresa individuale, da ogni richiesta di pagamento Controparte_1
avversaria.
Per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 8824/2022 emesso dal
Tribunale di Torino in data 29/11/2022.
Dato atto dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente della somma complessiva di € 5.972,81 a titolo d'acconto sul maggior importo ingiunto, di cui € 5.000,00 in punto capitale ed € 972,81 per spese legali liquidate nella procedura monitoria opposta,
Dichiarare tenuta e condannare conseguentemente la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. , titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, della somma capitale residua di € 2.888,00, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs.
n. 231 del 9.10.2002 dal dovuto al saldo effettivo da calcolare sull'intero capitale ingiunto.
Dichiarare tenuta altresì l'opponente al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. e, in ogni caso, condannarla al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in favore dell'esponente opposto.
pagina 2 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interrogatorio formale del sig. Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della nonché la prova Parte_1
orale per testi su tutti i capitoli dedotti nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del
20.07.2023 della parte opposta dal n. 1) al n. 5), con i testimoni ivi indicati in calce.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo 8824 del 29.11.2022 emesso dal Tribunale di Torino in favore di , per Controparte_1
l'importo di € 7.888,00, eccependo, in primo luogo, la mancanza di prova scritta idonea per l'emissione decreto ingiuntivo. Nel merito riferiva che tra le parti sarebbe intervenuto accordo verbale nel dicembre
2022 in forza del quale la vertenza sarebbe stata definita mediante versamento dell'importo di €
6000,00 di cui € 5000,00 a titolo di acconto immediato ed € 1000,00 al momento formalizzazione dell'accordo, oltre all'importo di € 972,81 al difensore e che a seguito della richiesta di formalizzazione dell'accordo il difensore della controparte negava l'esistenza dell'intervenuto accordo;
che l'opponente sollecitava l'adempimento dell'accordo verbale intervenuto senza ottenere riscontro. Chiedeva, pertanto, la ripetizione dell'importo di € 5000,00, anche con ordinanza ex art. 186 ter cpc, versato in virtù dell'accordo disconosciuto dalla controparte, la risoluzione di tale accordo, la revoca del decreto opposto nonché il risarcimento del danno.
Si costituiva il convenuto opposto contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preventivamente la tardività dell'opposizione. Evidenziava come le fatture elettroniche poste a base del decreto opposto fossero idonee a provare il credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Contestava che tra le parti fosse mai intervenuto un accordo bonario e ribadiva, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività parziale del decreto richiesta da parte opposta nonché l'istanza ex art. 186 ter cpc formulata dall'opponente e respinte altresì le istanze istruttorie orali proposte, con provvedimento del 9 ottobre 2024 la causa era trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In via preliminare deve essere rilevarsi che l'eccezione di tardività dell'opposizione inizialmente sollevata dalla parte opposta e non più riproposta nelle conclusioni precisate deve essere ritenuta priva pagina 3 di 6 di fondamento atteso che la notifica del decreto ingiuntivo alla è avvenuta il 30.11.22 tra le 21 e Pt_1
le 24 (alle 22.49). In virtù del principio della disgiunzione soggettiva degli effetti della notifica, e della sentenza della Corte Costituzionale 75/2019, la notifica si è, quindi, perfezionata il 30.11.22 per il notificante e l'1.12.22 per il notificato . Pertanto, l'opposizione è d ritenersi tempestiva CP_1 Pt_1
in quanto i termini per l'opposizione scadevano il 10.1.23, data in cui è stata notificata l'opposizione.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Parte opponente afferma che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, tra le parti sarebbe intervenuto un accordo transattivo in forza del quale l'opponente avrebbe versato l'importo di
€ 6000,00 di cui € 5000,00 effettivamente versate ed € 1000,00 la formalizzazione dell'accordo oltre ad
€ 972,81 versate al difensore a titolo di spese legali. Afferma, quindi, che tale accordo sarebbe stato disatteso dal convenuto opposto per cui dovrebbe essere risolto.
In merito si rileva preliminarmente che, trattandosi di accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1967 c.c la prova dello stesso deve avvenire per scritto. Tel prova nel caso di specie non è stata fornita. Lo scambio di email intervenuta tra le parti non consente, infatti, di ritenere perfezionato l'accordo, laddove a fronte della proposta formulata dall'opponente in data 1.12.2022 di corresponsione dell'importo di €
6000,00 oltre 700 per spese legali, da dividersi in due rate di € 3000,00 ciascuna, l'opposta rispondeva dichiarando di non accettare la proposta e formulando una controproposta relativa all'importo di €
6000,00 da versarsi in unica rata entro 10 giorni dal 2.12.2002 e, pertanto, entro il 12.12.2022, oltre al pagamento entro 5 giorni dell'importo di € 972,81 per le spese legali. Veniva, quindi, inviata ulteriore comunicazione il 6.12.2023 con bonifico di € 5000,00 da parte dell'opponente che riservava il pagamento degli ulteriori € 1000,00 entro il gennaio 2023. A tale comunicazione veniva dato riscontro dell'opposta il 3.1.2023 ribadendo la non accettazione della proposta dell'opponente, qualificando il versamento dell'importo di € 5000,00 come acconto sul maggior dovuto e specificando la richiesta del saldo residuo di € 2888,00. L'ulteriore comunicazione dell'opponente dello stesso 3.1.2023 con cui si è affermato l'avvenuto raggiungimento dell'accordo è stata, quindi, ancora smentita dalla parte opposta che ha ribadito il mancato raggiungimento dell'accordo come ulteriormente ribadito con la successiva comunicazione del 19.1.2023.
Alla luce del contenuto delle comunicazioni sopra menzionate non è, pertanto, possibile ritenere provato un accordo transattivo intervenuto tra le parti non essendovi mai stata una proposta di una delle parti pienamente accettata dall'altra. Nessun accordo verbale, può, inoltre ritenersi esistente e provato anche alla luce del principio di cui all'art. 1967 c.c. sopra richiamato. pagina 4 di 6 Sotto tale profilo l'opposizione deve essere ritenuta infondata.
Per quanto attiene la prova del credito azionato deve rilevarsi che le contestazioni dell'opponente sono generiche laddove a fronte delle fatture prodotte facenti riferimento all'ordine 320998 la stessa ha affermato che tale ordine sarebbe riferito ad un minore importo dovuto, importo che sarebbe già stato integralmente versato a fronte della emissione delle fatture 1, 2 e 4 da parte dell'opposta e chiedendo, pertanto, la restituzione dell'importo di € 5000,00 versato. Premesso che l'ordine oggetto di causa non risulta neppure sottoscritto dalle parti e rilevato come sia incontestata l'esecuzione dei lavori per cui è chiesto il pagamento da parte dell'opposta, nessun elemento specifico sulla base del quale ritenere che il valore delle attività di cui alle fatture sia differente rispetto a quello specificamente indicato dall'opposto è stato fornito dall'opponente per cui la contestazione sul punto deve ritenersi generica e, pertanto, infondata.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere ritenuta infondata e le domande proposte dall'opponente devono essere respinte.
Atteso l'intervenuto pagamento dell'importo di € 5000,00 successivamente alla notifica del decreto nonché delle spese di cui al decreto, il decreto stesso deve essere revocato, ferma restando la sua fondatezza con conseguente debenza delle spese ivi liquidate.
Stabilisce, infatti, in merito la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare
"in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432, Cass.
24.9.2013 n. 21840).
L'opponente deve essere, pertanto, condannata al pagamento del residuo importo di € 2.888,00, oltre pagina 5 di 6 agli interessi ex D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dalla domanda al saldo, oltre alle spese legali della fase di opposizione.
Le questioni trattate non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto opposto,
Condanna la a pagare ad l'importo di € 2.888,00, oltre agli interessi ex D. Parte_1 Controparte_1
Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dalla domanda al saldo.
Respinge le domande proposte da parte opponente.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite della fase di opposizione, che si liquidano in € 1700,00 (di cui € 350,00 per fase studio, € 350,00 per fase introduttiva, € 500,00 per fase istruttoria ed € 500,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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