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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Nova Milanese (MB) in Via Pasubio n. 23, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Orietta Rachele Grazioli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Orietta Rachele Grazioli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 in comune di Monza, in data 27/06/2020, per atto numero 53, parte I°, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Assegnare la casa familiare, sita in Nova Milanese, via Pasubio n. 23, via San Sepolcro n. 60, alla moglie con tutto quanto l'arreda, dando atto che il sig. ha già lasciato di comune accordo il Pt_2
pagina 1 di 3 domicilio familiare e che lo stesso contribuirà al 50% delle spese condominiali ordinarie e Pt_2 straordinarie afferente la ex casa familiare;
3) Affidare la figlia minore , la cui residenza anagrafica sarà stabilita di comune accordo Per_1 presso la madre, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa secondo le modalità indicate nel piano genitoriale, sottoscritto da entrambi, che si allega e che così prevede:
a. la minore sarà collocata presso ciascuno dei genitori a settimane alterne, una settimana Per_1 presso la madre, una settimana presso il padre, ed essi provvederanno direttamente al suo mantenimento ordinario e alle spese necessarie ed indifferibili nei periodi di reciproca spettanza, per cui non appare necessaria la previsione di un contributo a carico di uno dei genitori;
b. le parti concordano, in caso di necessità, di avvalersi, per l'accompagnamento e la ripresa della piccola al nido e alla futura scuola materna, dei nonni di entrambi i rami familiari e delle persone indicate nel piano genitoriale allegato;
c. vista la tenera età della bambina al momento le parti non prevedono attività extrascolastiche che, in ogni caso, si impegnano a decidere in via concordata;
d. le eventuali spese straordinarie, medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche, diverse da quelle di cui al precedente punto a), ove possibile, saranno previamente concordate e, in ogni caso, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 779/2024, pubblicata in data 8.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
pagina 2 di 3 in Monza il 27.6.2020 (trascritto al nr. 53 parte I del registro atti di Parte_2 matrimonio di quel Comune anno 2020) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4729/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Nova Milanese (MB) in Via Pasubio n. 23, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Orietta Rachele Grazioli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Orietta Rachele Grazioli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2 in comune di Monza, in data 27/06/2020, per atto numero 53, parte I°, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Assegnare la casa familiare, sita in Nova Milanese, via Pasubio n. 23, via San Sepolcro n. 60, alla moglie con tutto quanto l'arreda, dando atto che il sig. ha già lasciato di comune accordo il Pt_2
pagina 1 di 3 domicilio familiare e che lo stesso contribuirà al 50% delle spese condominiali ordinarie e Pt_2 straordinarie afferente la ex casa familiare;
3) Affidare la figlia minore , la cui residenza anagrafica sarà stabilita di comune accordo Per_1 presso la madre, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa secondo le modalità indicate nel piano genitoriale, sottoscritto da entrambi, che si allega e che così prevede:
a. la minore sarà collocata presso ciascuno dei genitori a settimane alterne, una settimana Per_1 presso la madre, una settimana presso il padre, ed essi provvederanno direttamente al suo mantenimento ordinario e alle spese necessarie ed indifferibili nei periodi di reciproca spettanza, per cui non appare necessaria la previsione di un contributo a carico di uno dei genitori;
b. le parti concordano, in caso di necessità, di avvalersi, per l'accompagnamento e la ripresa della piccola al nido e alla futura scuola materna, dei nonni di entrambi i rami familiari e delle persone indicate nel piano genitoriale allegato;
c. vista la tenera età della bambina al momento le parti non prevedono attività extrascolastiche che, in ogni caso, si impegnano a decidere in via concordata;
d. le eventuali spese straordinarie, medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche, diverse da quelle di cui al precedente punto a), ove possibile, saranno previamente concordate e, in ogni caso, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 779/2024, pubblicata in data 8.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
pagina 2 di 3 in Monza il 27.6.2020 (trascritto al nr. 53 parte I del registro atti di Parte_2 matrimonio di quel Comune anno 2020) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3