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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/11/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA C.F._2
ATTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
e dell'Avv. BIANCHI LEILA (
[...] C.F._3
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. CONSORTI ANDREA P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
1 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa: - accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
e della ,
[...] Controparte_2 singolarmente o in solido tra loro, nella produzione del sinistro occorso al sig. il giorno 16 marzo 2022 e per l'effetto condannarli a Parte_4 risarcire i ricorrenti di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, che saranno accertati in corso di causa e che si individuano nella somma di € 700.000,00
o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Per la : “in via principale respingere le domande attoree Controparte_1 svolte nei confronti della perché infondate in fatto e in diritto, CP_1 nonché sfornite di prova, per le ragioni indicate in atti;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti della , ridurre il danno ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1227 c.c., ovvero per le ragioni indicate in atti, con accertamento della quota di responsabilità in ipotesi imputabile alla rispetto a CP_1
, ai fini del regresso ex art. 2055. In ogni caso con vittoria di CP_2 spese, diritti e onorari”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, respingere le domande da chiunque svolte nei confronti della
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, dichiarando eventualmente e se del caso l'esclusiva responsabilità della , con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. CP_1 CP_1
2 FATTI DELLA CAUSA
1.Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., e Parte_1 Parte_2 esponendo che il loro unico figlio, era deceduto il 16 Parte_4 marzo 2022, poche ore dopo aver sbattuto contro un veicolo Piaggio RT a seguito della caduta da un bicicletta prodotta dalla
[...] il cui telaio in carbonio si era Controparte_2 improvvisamente rotto in più punti per effetto della sollecitazione subita dopo che il mezzo era transitato su un insidioso avvallamento creato da un Co tombino della società presente sulla via provinciale Bellosguardo, in
Camaiore, in prossimità dell'intersezione con la via Fondi, chiedevano la condanna della e della al risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2 correlati al sinistro.
3 2. La Provincia di Lucca contestava la domanda sostenendo che, come ricordato anche dai ricorrenti, successivamente al decesso “si apriva un procedimento penale presso il Tribunale di Lucca, il quale si concludeva con un provvedimento di archiviazione, adottato sulla base della consulenza tecnica disposta dal PM, il quale accertava come unica causa dell'incidente l'improvvisa rottura del telaio della biciletta”. La Provincia riportava un passaggio del decreto di archiviazione secondo cui, “la perdita di controllo del ciclista percepita dai testimoni prima dell'impatto” è da attribuirsi esclusivamente al fatto che “il telaio [della bicicletta] doveva essersi già spezzato, anche solo parzialmente, al momento dell'urto”; nel corpo della comparsa di costituzione inseriva due fotografie nelle quali il tombino appare al margine destro della corsia di percorrenza della bicicletta e fuori di quella che la ha segnalato essere la traiettoria probabile di transito del CP_1 mezzo;
sosteneva che la caduta di era da ricondurre Parte_4 unicamente al cedimento del telaio della bicicletta. La chiedeva il CP_1 rigetto della domanda e, per il caso di accoglimento, la riduzione proporzionale del risarcimento in rapporto alle corresponsabilità della F.I.V e dello stesso Parte_4
3. La contestava la domanda sostenendo che la causa dell'incidente CP_2 era da ricondursi all'insidia stradale e che il velocipede non presentava difetti.
4. La causa è stata istruita a mezzo della perizia commissionata dal PM nel processo penale iscritto al ruolo del Tribunale di Lucca con RG GIP 267/23, conclusosi con l'archiviazione, a mezzo di testimonianze e di documenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La domanda merita accoglimento nei confronti di entrambe le convenute.
4 2. Sulla dinamica dell'incidente appaiono decisive le dichiarazioni rese da
, riportate anche nella relazione del consulente del PM, sia Testimone_1 alla Polizia Giudiziaria che indagava nell'ambito del menzionato procedimento penale sia allorché, il 26.11.204 è stato sentito come teste. Alla Polizia
Giudiziaria il ha dichiarato che il ciclista -che percorreva via provinciale Tes_1
Bellosguardo- teneva una linea corretta sulla sua destra, che circa al centro dell'incrocio tra via provinciale Bellosguardo e via Fondi, iniziava a sbandare verso sinistra, che “in un attimo il manubrio si è storto, lui ha perso il controllo della maniglia sinistra quindi la bici si è bloccata con la ruota anteriore girata a 90 gradi e lui è saltato andando a colpire contro l'PE con la testa verso il basso e le gambe verso l'alto”, che, subito dopo il semaforo posto all'incrocio, “la bicicletta che si trovava sul lato destro della strada è sembrata urtare un dosso e perdere il controllo della ruota anteriore”.
All'udienza del 26.11.2024, ha riferito, con riguardo al Testimone_1 punto dello sbandamento, di aver notato “che in quel punto c'era un dosso”, di essere andato “a verificare anche il giorno dopo” e di aver visto che “c'era un avvallamento sulla strada”. Ha riferito che il ciclista “sbandò a sinistra all'incirca 20 metri dopo l'avvallamento” ribadendo di avere visto “che prima aveva perso il controllo perché la bicicletta non era più stabile sulla strada, saltando sul dosso”.
Come precisato dal teste e come mostrano le fotografie agli atti l'avvallamento “era trasversale dal tombino fino alla sinistra della strada”.
5 Il carattere di insidia dell'avvallamento perché scarsamente visibile in quanto dello stesso colore del manto stradale e difficilmente evitabile per chi percorre la strada in biciletta, emerge dal contenuto -mai contestato dalla
Provincia- delle dichiarazioni, registrate nella relazione investigativa della
FIV, prodotta come documento 1 dai ricorrenti, di vari ciclisti transitati sopra quell'avvallamento. Sono registrate le dichiarazioni di quale Testimone_2 ha dichiarato di essere transitato il 21 novembre 2021, alle ore 13,30, sul dosso ed essere caduto perché il manubrio della bici gli era “schizzato” via dalle mani ruotando di colpo lo sterzo-; di quale ha Controparte_4 dichiarato di essere transitata sul dosso, di aver perso il controllo della sua bici e di essere caduta il giorno 3 ottobre 2022-; di quale ha Testimone_3 dichiarato di essere stato ciclista amatoriale facente parte dello stesso gruppo di ciclisti del Marchi, di avere assistito all'incidente di quest'ultimo e di avere, in data 28 novembre 2021, segnalato l'insidia sul proprio profilo
Facebook con il seguente messaggio: “Attenzione a tutti i ciclisti. Scendendo da Montemagno direzione Viareggio all'incrocio del primo semaforo che si incontra c'è un avvallamento non visivo ma molto pericoloso. Ha già causato la caduta di alcuni ciclisti. Fate attenzione”; di la quale ha Testimone_4 dichiarato di abitare a pochi metri dall'avvallamento e di aver segnalato più volte l'insidia agli enti competenti, i quali tuttavia non erano mai intervenuti.
3.Elementi importanti per la individuazione della serie causale dell'evento emergono dalla menzionata perizia commissionata dal PM nel processo penale iscritto al ruolo del Tribunale di Lucca con RG GIP 267/23, prodotta dagli attori.
6 Va preliminarmente precisato che, al contrario di quanto sostiene la FIV, è consentito far riferimento alla suddetta perizia non ostandovi il fatto che le Con indagini peritali si sono svolte senza la partecipazione della stessa. Nel giudizio civile risarcitorio, infatti, le risultanze della consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sono utilizzabili allorché, come di fatto accaduto nel caso di specie, su tali risultanze abbia avuto modo di dispiegarsi il contraddittorio mediante la formulazione di istanze istruttorie, la proposizione di osservazioni e la possibilità di invocare la convocazione del perito per rendere gli opportuni chiarimenti. Al riguardo si richiamano
Cass. n.30298 del 31/10/2023 (“La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”) e Cass. n. 2947 del 01/02/2023 (“In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" -tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale-, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).
7 Il consulente, dato conto del fatto che il telaio era in carbonio, ha esposto che il carbonio è un “materiale che presenta criticità significative: anche urti di lieve entità possono provocare danni non visibili che, nel tempo, generano un accumulo di stress sulla fibra fino alla rottura”.
Alla relazione sono allegate alcune fotografie che danno evidenza del fatto che il telaio in carbonio della bicicletta, rotto in più punti, era soggetto ad usura e, precisamente, per riprendere le parole del consulente del PM, a
“sfaldamento delle pelli”.
Il consulente del PM ha evidenziato che per i modi dell'impatto tra la biciletta e l'PE, osservabili nelle immagini dell'impatto, e per i danni riportati dai due mezzi, il telaio non si è spezzato per effetto dell'impatto ma doveva essersi spezzato prima dell'impatto.
Le osservazioni sono coerenti con le dichiarazioni di . Testimone_1
Non smentiscono la consunzione del telaio, mostrata dalla fotografie e Con evidenziata dal consulente, le dichiarazioni, evocate dalla , del teste riparatore di bicilette (secondo cui “veniva Tes_5 Parte_4 frequentemente ogni 3-4 mesi, ossia quando aveva bisogno di qualcosa per la bicicletta;
rispetto alla data della morte, non saprei dire nel periodo precedente quando venne precisamente;
non ho mai visto crepe o segni come indicati nel capitolo”), giacché dette dichiarazioni danno conto di ciò che è apparso esteriormente al teste laddove le fotografie evidenziano il decadimento del telaio all'interno dei tubi.
Il rilievo della sollecitazione subita dal telaio, già in condizioni precarie, per effetto del sobbalzo della bicicletta al passaggio sul dosso emerge dalla consulenza e dalla testimonianza . Tes_1
8 Il consulente ha sì, come sottolinea la Provincia, individuato quale causa unica dell'evento "[l]a rottura del tubo obliquo del telaio [che] determinò per interferenza il bloccaggio della ruota anteriore … e da qui lo stoppie
[cappottamento del ciclista e della bicicletta] non governato della bicicletta e del suo conducente verso l'opposta corsia". Ciò, tuttavia, sulla premessa -che si è rivelata non coerente con la realtà alla luce della testimonianza Tes_1 che la bicicletta non fosse passata sul dosso. Nella relazione si legge:
“l'anomalia individuata dalla P.G. del piano viabile circa al centro del crocevia, ma spostata verso Via Fondi, potrebbe, se la bicicletta vi fosse passata sopra, (ma non c'è una evidenza precisa in quanto l'anomalia non si trova esattamente sulla possibile traiettoria del veicolo a due ruote, ma più spostata verso via Fondi), aver innescato la rottura dell'obliquo della bicicletta su un telaio che già presentava anomalie da usura e fatica”.
Il teste ha precisato che il ciclista “sbandò” non immediatamente bensì circa
“20 metri dopo l'avvallamento”. In sostanza, accertato il passaggio sul dosso e il sobbalzo conseguente, la consulenza e la testimonianza fanno emergere la successione causale della caduta: sobbalzo del mezzo transitato sul dosso, sollecitazione sul telaio consunto, rottura del telaio dopo che il mezzo aveva percorso 20 metri, caduta. Il sobbalzo non è stato causa unica della caduta, altrimenti lo sbandamento si sarebbe verificato immediatamente dopo il passaggio sul dosso. La consunzione avrebbe prodotto un cedimento del mezzo ma non può dirsi che, senza l'innesco dovuto al passaggio sul dosso, il processo di cedimento si sarebbe verificato in quel momento e con le modalità con cui si è verificato.
9 4.La responsabilità della in relazione all'accaduto deriva dalla CP_1 sussunzione dei fatti nella cornice normativa dell'art. 2051 c.c. La responsabilità della non ha provveduto alla manutenzione della CP_1 strada, lasciando che sussistesse l'insidia. L'ente gestore della strada ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo. Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via alla guida della propria bicicletta a causa di una insidia è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia gravando poi sul custode della strada, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'insidia (v. per questi principi, tra molte Cass. n. 11802 del 09/06/2016).
La ha allegato che vi sarebbe stata una colpa del guidatore del CP_1 velocipede. L'allegazione è rimasta una allegazione non supportata da alcuna prova.
Con La responsabilità della deriva invece dall'aver commercializzato un prodotto difettoso.
10 L'art. 114 del d.P.R. 206/05 dispone che il produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del suo prodotto. Ai sensi del successivo art. 117, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
11 Nel caso di specie, si trattava di bicicletta da corsa, evidentemente destinata alla circolazione su strade ove non può escludersi vi siano dossi. Il telaio della bicicletta si è rotto in tre parti prima dell'urto con l'PE RT a causa del fatto che il telaio era soggetto a sfaldamento delle pelli, presentava cioè un deficit di tenuta strutturale. La bicicletta non offriva la sicurezza che la vittima poteva legittimamente attendersi dal mezzo. Nel libretto di manutenzione prodotto dagli attori si legge che “tutte le biciclette prodotte dal rispondono ai più severi standard internazionali in Controparte_5
Con termini di qualità, sicurezza d'uso e affidabilità”. La ha dedotto che essa provvede periodicamente ad effettuare, sui mezzi in produzione, test di resistenza su telai e forcelle e che tali test non hanno mai evidenziato criticità. A maggior ragione deve concludersi che la bicicletta in questione non offriva la sicurezza che, stante la dichiarata rispondenza delle biciclette del reparto in genere agli standard di sicurezza, la vittima del CP_5 sinistro poteva ragionevolmente attendersi che offrisse.
12 La Fiv ha prospettato che il velocipede, acquistato otto anni prima del sinistro, possa non essere stato correttamente manutenuto. La circostanza prospettata non rientra in alcuna delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 118 cod. cons. La circostanza è prospettata per gli effetti dell'art. 122 cod. cons. Tuttavia in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, Con in tutto o in parte, il creditore. La avrebbe dovuto provare il concorso del fatto colposo della vittima. Non solo: il teste riparatore di Tes_5 biciclette, come già ricordato, ha riferito che “ veniva Parte_4 frequentemente ogni 3-4 mesi, ossia quando aveva bisogno di qualcosa per la bicicletta”.
Le responsabilità della e della Fiv devono ritenersi paritarie CP_1
(art.2055 c.c.) in difetto di elementi che possano giustificarne una differenziazione con riguardo al grado di colpa e di incidenza casuale.
5. Il danno che le convenute devono risarcire consiste nel pregiudizio da perdita della relazione tra gli attori e il loro figlio, unico e convivente
(circostanza, quella della convivenza, confermata dalla teste
[...]
cugina del defunto). La quantificazione del risarcimento del danno Tes_6 in parola va operata in applicazione delle note tabelle milanesi. Tenuto conto del fatto che al momento del sinistro la vittima aveva 47 anni, il padre 83 e la madre 84, il risarcimento ammonta a €571.006,00 (€ 285.503,00 per ciascun genitore). L'importo è liquidato all'attualità e pertanto non va rivalutato.
13 Gli attori hanno avanzato, quali eredi della vittima, anche pretese risarcitorie per c.d. danno catastrofale che avrebbe subito nel lasso Parte_4 di tempo tra l'evento e la morte. Il c.d. danno catastrofale consiste nella
“paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” (Cfr. Cass. civ. n. 29492/2019). Il danno presuppone un lucido e cosciente intervallo tra il sinistro e la morte.
Lo stato di coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica.
Nel caso, dal certificato del pronto soccorso dell' Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, dove la vittima fu trasportata a mezzo di elicottero, risulta che la vittima fu trovata “incosciente sul territorio”. Risulta altresì una condizione di asistolia, che, come noto, fa sì che il sangue non arrivi al cervello.
Il danno catastrofale va escluso con conseguente rigetto delle pretese risarcitorie corrispondenti.
6. In conclusione la e la Controparte_1 Controparte_2
sono condannate in solido a pagare agli attori la somma
[...] di €571.006,00.
7. Le spese sono liquidate come in dispositivo in ragione del criterio della soccombenza. Stante la minima entità della richiesta risarcitoria avanzata titolo di danno catastrofale rispetto al totale della richiesta avanzata e per il resto riconosciuta fondata, il rigetto della prima richiesta non incide sulla applicazione del criterio.
PQM
14 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e condanna le convenute, e
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, a pagare agli attori la Controparte_2 somma di €571.006,00; condanna la e la Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a e le
[...] Parte_1 Parte_2 spese del giudizio, liquidate in € 29193,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SERANI ELISA C.F._2
ATTORI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_3
e dell'Avv. BIANCHI LEILA (
[...] C.F._3
CONVENUTA
e
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. CONSORTI ANDREA P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
1 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa: - accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
e della ,
[...] Controparte_2 singolarmente o in solido tra loro, nella produzione del sinistro occorso al sig. il giorno 16 marzo 2022 e per l'effetto condannarli a Parte_4 risarcire i ricorrenti di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, che saranno accertati in corso di causa e che si individuano nella somma di € 700.000,00
o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Per la : “in via principale respingere le domande attoree Controparte_1 svolte nei confronti della perché infondate in fatto e in diritto, CP_1 nonché sfornite di prova, per le ragioni indicate in atti;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti della , ridurre il danno ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1227 c.c., ovvero per le ragioni indicate in atti, con accertamento della quota di responsabilità in ipotesi imputabile alla rispetto a CP_1
, ai fini del regresso ex art. 2055. In ogni caso con vittoria di CP_2 spese, diritti e onorari”.
Per la : “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, respingere le domande da chiunque svolte nei confronti della
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in Controparte_2 diritto, dichiarando eventualmente e se del caso l'esclusiva responsabilità della , con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. CP_1 CP_1
2 FATTI DELLA CAUSA
1.Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c., e Parte_1 Parte_2 esponendo che il loro unico figlio, era deceduto il 16 Parte_4 marzo 2022, poche ore dopo aver sbattuto contro un veicolo Piaggio RT a seguito della caduta da un bicicletta prodotta dalla
[...] il cui telaio in carbonio si era Controparte_2 improvvisamente rotto in più punti per effetto della sollecitazione subita dopo che il mezzo era transitato su un insidioso avvallamento creato da un Co tombino della società presente sulla via provinciale Bellosguardo, in
Camaiore, in prossimità dell'intersezione con la via Fondi, chiedevano la condanna della e della al risarcimento dei danni Controparte_1 CP_2 correlati al sinistro.
3 2. La Provincia di Lucca contestava la domanda sostenendo che, come ricordato anche dai ricorrenti, successivamente al decesso “si apriva un procedimento penale presso il Tribunale di Lucca, il quale si concludeva con un provvedimento di archiviazione, adottato sulla base della consulenza tecnica disposta dal PM, il quale accertava come unica causa dell'incidente l'improvvisa rottura del telaio della biciletta”. La Provincia riportava un passaggio del decreto di archiviazione secondo cui, “la perdita di controllo del ciclista percepita dai testimoni prima dell'impatto” è da attribuirsi esclusivamente al fatto che “il telaio [della bicicletta] doveva essersi già spezzato, anche solo parzialmente, al momento dell'urto”; nel corpo della comparsa di costituzione inseriva due fotografie nelle quali il tombino appare al margine destro della corsia di percorrenza della bicicletta e fuori di quella che la ha segnalato essere la traiettoria probabile di transito del CP_1 mezzo;
sosteneva che la caduta di era da ricondurre Parte_4 unicamente al cedimento del telaio della bicicletta. La chiedeva il CP_1 rigetto della domanda e, per il caso di accoglimento, la riduzione proporzionale del risarcimento in rapporto alle corresponsabilità della F.I.V e dello stesso Parte_4
3. La contestava la domanda sostenendo che la causa dell'incidente CP_2 era da ricondursi all'insidia stradale e che il velocipede non presentava difetti.
4. La causa è stata istruita a mezzo della perizia commissionata dal PM nel processo penale iscritto al ruolo del Tribunale di Lucca con RG GIP 267/23, conclusosi con l'archiviazione, a mezzo di testimonianze e di documenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La domanda merita accoglimento nei confronti di entrambe le convenute.
4 2. Sulla dinamica dell'incidente appaiono decisive le dichiarazioni rese da
, riportate anche nella relazione del consulente del PM, sia Testimone_1 alla Polizia Giudiziaria che indagava nell'ambito del menzionato procedimento penale sia allorché, il 26.11.204 è stato sentito come teste. Alla Polizia
Giudiziaria il ha dichiarato che il ciclista -che percorreva via provinciale Tes_1
Bellosguardo- teneva una linea corretta sulla sua destra, che circa al centro dell'incrocio tra via provinciale Bellosguardo e via Fondi, iniziava a sbandare verso sinistra, che “in un attimo il manubrio si è storto, lui ha perso il controllo della maniglia sinistra quindi la bici si è bloccata con la ruota anteriore girata a 90 gradi e lui è saltato andando a colpire contro l'PE con la testa verso il basso e le gambe verso l'alto”, che, subito dopo il semaforo posto all'incrocio, “la bicicletta che si trovava sul lato destro della strada è sembrata urtare un dosso e perdere il controllo della ruota anteriore”.
All'udienza del 26.11.2024, ha riferito, con riguardo al Testimone_1 punto dello sbandamento, di aver notato “che in quel punto c'era un dosso”, di essere andato “a verificare anche il giorno dopo” e di aver visto che “c'era un avvallamento sulla strada”. Ha riferito che il ciclista “sbandò a sinistra all'incirca 20 metri dopo l'avvallamento” ribadendo di avere visto “che prima aveva perso il controllo perché la bicicletta non era più stabile sulla strada, saltando sul dosso”.
Come precisato dal teste e come mostrano le fotografie agli atti l'avvallamento “era trasversale dal tombino fino alla sinistra della strada”.
5 Il carattere di insidia dell'avvallamento perché scarsamente visibile in quanto dello stesso colore del manto stradale e difficilmente evitabile per chi percorre la strada in biciletta, emerge dal contenuto -mai contestato dalla
Provincia- delle dichiarazioni, registrate nella relazione investigativa della
FIV, prodotta come documento 1 dai ricorrenti, di vari ciclisti transitati sopra quell'avvallamento. Sono registrate le dichiarazioni di quale Testimone_2 ha dichiarato di essere transitato il 21 novembre 2021, alle ore 13,30, sul dosso ed essere caduto perché il manubrio della bici gli era “schizzato” via dalle mani ruotando di colpo lo sterzo-; di quale ha Controparte_4 dichiarato di essere transitata sul dosso, di aver perso il controllo della sua bici e di essere caduta il giorno 3 ottobre 2022-; di quale ha Testimone_3 dichiarato di essere stato ciclista amatoriale facente parte dello stesso gruppo di ciclisti del Marchi, di avere assistito all'incidente di quest'ultimo e di avere, in data 28 novembre 2021, segnalato l'insidia sul proprio profilo
Facebook con il seguente messaggio: “Attenzione a tutti i ciclisti. Scendendo da Montemagno direzione Viareggio all'incrocio del primo semaforo che si incontra c'è un avvallamento non visivo ma molto pericoloso. Ha già causato la caduta di alcuni ciclisti. Fate attenzione”; di la quale ha Testimone_4 dichiarato di abitare a pochi metri dall'avvallamento e di aver segnalato più volte l'insidia agli enti competenti, i quali tuttavia non erano mai intervenuti.
3.Elementi importanti per la individuazione della serie causale dell'evento emergono dalla menzionata perizia commissionata dal PM nel processo penale iscritto al ruolo del Tribunale di Lucca con RG GIP 267/23, prodotta dagli attori.
6 Va preliminarmente precisato che, al contrario di quanto sostiene la FIV, è consentito far riferimento alla suddetta perizia non ostandovi il fatto che le Con indagini peritali si sono svolte senza la partecipazione della stessa. Nel giudizio civile risarcitorio, infatti, le risultanze della consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sono utilizzabili allorché, come di fatto accaduto nel caso di specie, su tali risultanze abbia avuto modo di dispiegarsi il contraddittorio mediante la formulazione di istanze istruttorie, la proposizione di osservazioni e la possibilità di invocare la convocazione del perito per rendere gli opportuni chiarimenti. Al riguardo si richiamano
Cass. n.30298 del 31/10/2023 (“La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio”) e Cass. n. 2947 del 01/02/2023 (“In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" -tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale-, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”).
7 Il consulente, dato conto del fatto che il telaio era in carbonio, ha esposto che il carbonio è un “materiale che presenta criticità significative: anche urti di lieve entità possono provocare danni non visibili che, nel tempo, generano un accumulo di stress sulla fibra fino alla rottura”.
Alla relazione sono allegate alcune fotografie che danno evidenza del fatto che il telaio in carbonio della bicicletta, rotto in più punti, era soggetto ad usura e, precisamente, per riprendere le parole del consulente del PM, a
“sfaldamento delle pelli”.
Il consulente del PM ha evidenziato che per i modi dell'impatto tra la biciletta e l'PE, osservabili nelle immagini dell'impatto, e per i danni riportati dai due mezzi, il telaio non si è spezzato per effetto dell'impatto ma doveva essersi spezzato prima dell'impatto.
Le osservazioni sono coerenti con le dichiarazioni di . Testimone_1
Non smentiscono la consunzione del telaio, mostrata dalla fotografie e Con evidenziata dal consulente, le dichiarazioni, evocate dalla , del teste riparatore di bicilette (secondo cui “veniva Tes_5 Parte_4 frequentemente ogni 3-4 mesi, ossia quando aveva bisogno di qualcosa per la bicicletta;
rispetto alla data della morte, non saprei dire nel periodo precedente quando venne precisamente;
non ho mai visto crepe o segni come indicati nel capitolo”), giacché dette dichiarazioni danno conto di ciò che è apparso esteriormente al teste laddove le fotografie evidenziano il decadimento del telaio all'interno dei tubi.
Il rilievo della sollecitazione subita dal telaio, già in condizioni precarie, per effetto del sobbalzo della bicicletta al passaggio sul dosso emerge dalla consulenza e dalla testimonianza . Tes_1
8 Il consulente ha sì, come sottolinea la Provincia, individuato quale causa unica dell'evento "[l]a rottura del tubo obliquo del telaio [che] determinò per interferenza il bloccaggio della ruota anteriore … e da qui lo stoppie
[cappottamento del ciclista e della bicicletta] non governato della bicicletta e del suo conducente verso l'opposta corsia". Ciò, tuttavia, sulla premessa -che si è rivelata non coerente con la realtà alla luce della testimonianza Tes_1 che la bicicletta non fosse passata sul dosso. Nella relazione si legge:
“l'anomalia individuata dalla P.G. del piano viabile circa al centro del crocevia, ma spostata verso Via Fondi, potrebbe, se la bicicletta vi fosse passata sopra, (ma non c'è una evidenza precisa in quanto l'anomalia non si trova esattamente sulla possibile traiettoria del veicolo a due ruote, ma più spostata verso via Fondi), aver innescato la rottura dell'obliquo della bicicletta su un telaio che già presentava anomalie da usura e fatica”.
Il teste ha precisato che il ciclista “sbandò” non immediatamente bensì circa
“20 metri dopo l'avvallamento”. In sostanza, accertato il passaggio sul dosso e il sobbalzo conseguente, la consulenza e la testimonianza fanno emergere la successione causale della caduta: sobbalzo del mezzo transitato sul dosso, sollecitazione sul telaio consunto, rottura del telaio dopo che il mezzo aveva percorso 20 metri, caduta. Il sobbalzo non è stato causa unica della caduta, altrimenti lo sbandamento si sarebbe verificato immediatamente dopo il passaggio sul dosso. La consunzione avrebbe prodotto un cedimento del mezzo ma non può dirsi che, senza l'innesco dovuto al passaggio sul dosso, il processo di cedimento si sarebbe verificato in quel momento e con le modalità con cui si è verificato.
9 4.La responsabilità della in relazione all'accaduto deriva dalla CP_1 sussunzione dei fatti nella cornice normativa dell'art. 2051 c.c. La responsabilità della non ha provveduto alla manutenzione della CP_1 strada, lasciando che sussistesse l'insidia. L'ente gestore della strada ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo. Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via alla guida della propria bicicletta a causa di una insidia è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia gravando poi sul custode della strada, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'insidia (v. per questi principi, tra molte Cass. n. 11802 del 09/06/2016).
La ha allegato che vi sarebbe stata una colpa del guidatore del CP_1 velocipede. L'allegazione è rimasta una allegazione non supportata da alcuna prova.
Con La responsabilità della deriva invece dall'aver commercializzato un prodotto difettoso.
10 L'art. 114 del d.P.R. 206/05 dispone che il produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del suo prodotto. Ai sensi del successivo art. 117, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
11 Nel caso di specie, si trattava di bicicletta da corsa, evidentemente destinata alla circolazione su strade ove non può escludersi vi siano dossi. Il telaio della bicicletta si è rotto in tre parti prima dell'urto con l'PE RT a causa del fatto che il telaio era soggetto a sfaldamento delle pelli, presentava cioè un deficit di tenuta strutturale. La bicicletta non offriva la sicurezza che la vittima poteva legittimamente attendersi dal mezzo. Nel libretto di manutenzione prodotto dagli attori si legge che “tutte le biciclette prodotte dal rispondono ai più severi standard internazionali in Controparte_5
Con termini di qualità, sicurezza d'uso e affidabilità”. La ha dedotto che essa provvede periodicamente ad effettuare, sui mezzi in produzione, test di resistenza su telai e forcelle e che tali test non hanno mai evidenziato criticità. A maggior ragione deve concludersi che la bicicletta in questione non offriva la sicurezza che, stante la dichiarata rispondenza delle biciclette del reparto in genere agli standard di sicurezza, la vittima del CP_5 sinistro poteva ragionevolmente attendersi che offrisse.
12 La Fiv ha prospettato che il velocipede, acquistato otto anni prima del sinistro, possa non essere stato correttamente manutenuto. La circostanza prospettata non rientra in alcuna delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 118 cod. cons. La circostanza è prospettata per gli effetti dell'art. 122 cod. cons. Tuttavia in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, Con in tutto o in parte, il creditore. La avrebbe dovuto provare il concorso del fatto colposo della vittima. Non solo: il teste riparatore di Tes_5 biciclette, come già ricordato, ha riferito che “ veniva Parte_4 frequentemente ogni 3-4 mesi, ossia quando aveva bisogno di qualcosa per la bicicletta”.
Le responsabilità della e della Fiv devono ritenersi paritarie CP_1
(art.2055 c.c.) in difetto di elementi che possano giustificarne una differenziazione con riguardo al grado di colpa e di incidenza casuale.
5. Il danno che le convenute devono risarcire consiste nel pregiudizio da perdita della relazione tra gli attori e il loro figlio, unico e convivente
(circostanza, quella della convivenza, confermata dalla teste
[...]
cugina del defunto). La quantificazione del risarcimento del danno Tes_6 in parola va operata in applicazione delle note tabelle milanesi. Tenuto conto del fatto che al momento del sinistro la vittima aveva 47 anni, il padre 83 e la madre 84, il risarcimento ammonta a €571.006,00 (€ 285.503,00 per ciascun genitore). L'importo è liquidato all'attualità e pertanto non va rivalutato.
13 Gli attori hanno avanzato, quali eredi della vittima, anche pretese risarcitorie per c.d. danno catastrofale che avrebbe subito nel lasso Parte_4 di tempo tra l'evento e la morte. Il c.d. danno catastrofale consiste nella
“paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” (Cfr. Cass. civ. n. 29492/2019). Il danno presuppone un lucido e cosciente intervallo tra il sinistro e la morte.
Lo stato di coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica.
Nel caso, dal certificato del pronto soccorso dell' Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, dove la vittima fu trasportata a mezzo di elicottero, risulta che la vittima fu trovata “incosciente sul territorio”. Risulta altresì una condizione di asistolia, che, come noto, fa sì che il sangue non arrivi al cervello.
Il danno catastrofale va escluso con conseguente rigetto delle pretese risarcitorie corrispondenti.
6. In conclusione la e la Controparte_1 Controparte_2
sono condannate in solido a pagare agli attori la somma
[...] di €571.006,00.
7. Le spese sono liquidate come in dispositivo in ragione del criterio della soccombenza. Stante la minima entità della richiesta risarcitoria avanzata titolo di danno catastrofale rispetto al totale della richiesta avanzata e per il resto riconosciuta fondata, il rigetto della prima richiesta non incide sulla applicazione del criterio.
PQM
14 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e condanna le convenute, e
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
, a pagare agli attori la Controparte_2 somma di €571.006,00; condanna la e la Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a e le
[...] Parte_1 Parte_2 spese del giudizio, liquidate in € 29193,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Lucca, 23 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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