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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3937/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs.
286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Anna Lombardi Baiardini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Via Campo di Marte 6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
di , sezione di Perugia e Questura di Perugia,
[...] CP_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
***
Con ricorso depositato in data 10.10.24 , cittadino marocchino, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 18.9.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente a sostegno del ricorso ha esposto: di aver lasciato il Marocco non condividendone la mentalità restrittiva e di essere giunto in Italia il 28.10.22 insieme alla propria famiglia (moglie e due figli) aspirando a una vita con maggiore libertà; di avere subito acquistato un alloggio a LD NO con il denaro risparmiato in Marocco e di aver avviato un percorso di integrazione, anche lavorativa;
di lavorare, a far data dal 2.4.24, alle dipendenze della Smart Sinergy Blockchain S.r.l. con contratto a tempo indeterminato come manovale addetto all'assemblaggio elettrico e di essere apprezzato dal proprio datore di lavoro;
che i due figli frequentano il liceo e la moglie si occupa della casa e della famiglia.
Ha lamentato che l'amministrazione, nel rigettare la sua richiesta, non ha tenuto conto degli indiscutibili elementi di integrazione forniti né della situazione politica e sociale del proprio paese di origine.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità del diniego emesso dal Questore di Perugia e del proprio diritto all'ottenimento di un permesso per protezione speciale.
Il , costituendosi per richiedere il rigetto della domanda e la revoca Controparte_1 del gratuito patrocinio, ove concesso, ha evidenziato: che il ricorrente, non avendo adempiuto alla richiesta di esibire il certificato di matrimonio e gli estratti degli atti di nascita nelle forme previste, non aveva dimostrato il rapporto di coniugio né quello di paternità; che la aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per Controparte_2 concedere la protezione speciale e, quindi, la Questura di Perugia aveva provveduto in conformità; che il ricorrente aveva aggirato le norme che regolano l'ingresso in Italia degli stranieri giungendo nel nostro Paese grazie a un visto per la Spagna, acquistando casa, trovando lavoro e iscrivendo i figli a scuola con il solo titolo provvisorio assicurato temporaneamente ed in ragione di una interpretazione giurisprudenziale, non di una previsione di legge, a chi faccia richiesta di permesso speciale;
che il ricorrente non aveva reciso i legami familiari in patria né ne aveva costituiti di nuovi in Italia e cha la scelta di venire e rimanere in Italia costituisce fatto del tutto personale e, pertanto, non tutelabile.
Il P.M., al quale gli atti sono stati inviati il 21.10.24 e il 14.3.25, non ha fatto pervenire osservazioni. Disposta nel procedimento incidentale la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.l.
20/23. La domanda di protezione internazionale, come si evince dal permesso di soggiorno e come affermato dallo stesso ricorrente, è stata infatti formalizzata il 26.5.23, quindi successivamente all'entrata in vigore del detto decreto.
Sul punto va ricordato che il d.l. 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Poi, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n.
50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
[...] riconoscimento internazionale, rilascia un permesso di Controparte_2 Controparte_2 soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1- bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l.
n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel
1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI,
t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali”.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali
e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del
2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del
2010, n. 78 del 2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione
(ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad CP_4 opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla
CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto regolarmente ingresso in Italia nell'ottobre 2022 “grazie ad un visto di ingresso rilasciatogli dalla Spagna” e ha documentato che anche la propria famiglia
(composta dalla moglie e dai figli ormai maggiorenni e vive Persona_1 Per_2 Per_3 attualmente in Italia nella casa di proprietà in LD NO, acquistata subito dopo l'ingresso nel territorio. Ha poi comprovato di aver ottenuto in data 2.4.24 un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato con la società Smart Energy Blockchain S.r.l. di Jesi
(cfr. all. 6 al ricorso introduttivo) con mansioni di manovale addetto all'assemblaggio elettrico e alla pulizia delle aree esterne, depositando la necessaria comunicazione Unilav, le buste paga da aprile 2024 e sino a maggio 2025 nonché CU 2025 (cfr. allegati alle memorie integrative), dai quali si evince la disponibilità di un dignitoso stipendio. Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che anche la moglie ha avanzato istanza di protezione internazionale e che i figli sono stati iscritti all'Istituto superiore Casimiri di
LD NO (cfr. all. 9 e 10 al ricorso). Il ricorrente ha poi documentato di aver conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana a livello A1 e di essere benvoluto dal proprio datore di lavoro (cfr. all. 11 e 8 al ricorso).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, costituisce indice sintomatico dell'avvio di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Il ha inoltre comprovato di aver acquistato, Pt_1 subito dopo il proprio ingresso in Italia, un immobile dove risulta risiedere unitamente ai propri familiari. Sebbene l'allontanamento dal Paese di origine sia relativamente recente, è indubbio che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente, ma anche la sua famiglia la cui unità deve essere tutelata, alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita dell'attuale sostentamento economico e della possibilità di godere della casa familiare di proprietà, con sicuro pregiudizio per la vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, sono da considerarsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 06NU6D4), nato in [...] Parte_1 il 2.02.1969, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3937/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 e 281-decies c.p.c. avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs.
286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Anna Lombardi Baiardini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Via Campo di Marte 6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
di , sezione di Perugia e Questura di Perugia,
[...] CP_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
***
Con ricorso depositato in data 10.10.24 , cittadino marocchino, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento del 18.9.24, notificato in pari data, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente a sostegno del ricorso ha esposto: di aver lasciato il Marocco non condividendone la mentalità restrittiva e di essere giunto in Italia il 28.10.22 insieme alla propria famiglia (moglie e due figli) aspirando a una vita con maggiore libertà; di avere subito acquistato un alloggio a LD NO con il denaro risparmiato in Marocco e di aver avviato un percorso di integrazione, anche lavorativa;
di lavorare, a far data dal 2.4.24, alle dipendenze della Smart Sinergy Blockchain S.r.l. con contratto a tempo indeterminato come manovale addetto all'assemblaggio elettrico e di essere apprezzato dal proprio datore di lavoro;
che i due figli frequentano il liceo e la moglie si occupa della casa e della famiglia.
Ha lamentato che l'amministrazione, nel rigettare la sua richiesta, non ha tenuto conto degli indiscutibili elementi di integrazione forniti né della situazione politica e sociale del proprio paese di origine.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità del diniego emesso dal Questore di Perugia e del proprio diritto all'ottenimento di un permesso per protezione speciale.
Il , costituendosi per richiedere il rigetto della domanda e la revoca Controparte_1 del gratuito patrocinio, ove concesso, ha evidenziato: che il ricorrente, non avendo adempiuto alla richiesta di esibire il certificato di matrimonio e gli estratti degli atti di nascita nelle forme previste, non aveva dimostrato il rapporto di coniugio né quello di paternità; che la aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per Controparte_2 concedere la protezione speciale e, quindi, la Questura di Perugia aveva provveduto in conformità; che il ricorrente aveva aggirato le norme che regolano l'ingresso in Italia degli stranieri giungendo nel nostro Paese grazie a un visto per la Spagna, acquistando casa, trovando lavoro e iscrivendo i figli a scuola con il solo titolo provvisorio assicurato temporaneamente ed in ragione di una interpretazione giurisprudenziale, non di una previsione di legge, a chi faccia richiesta di permesso speciale;
che il ricorrente non aveva reciso i legami familiari in patria né ne aveva costituiti di nuovi in Italia e cha la scelta di venire e rimanere in Italia costituisce fatto del tutto personale e, pertanto, non tutelabile.
Il P.M., al quale gli atti sono stati inviati il 21.10.24 e il 14.3.25, non ha fatto pervenire osservazioni. Disposta nel procedimento incidentale la sospensione del provvedimento impugnato, all'esito dell'udienza del.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.l.
20/23. La domanda di protezione internazionale, come si evince dal permesso di soggiorno e come affermato dallo stesso ricorrente, è stata infatti formalizzata il 26.5.23, quindi successivamente all'entrata in vigore del detto decreto.
Sul punto va ricordato che il d.l. 130/2020 aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Poi, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n.
50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
[...] riconoscimento internazionale, rilascia un permesso di Controparte_2 Controparte_2 soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1- bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l.
n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel
1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI,
t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali”.
Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali
e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del
2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del
2010, n. 78 del 2005)».
Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione
(ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad CP_4 opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla
CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere intrapreso un proficuo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto regolarmente ingresso in Italia nell'ottobre 2022 “grazie ad un visto di ingresso rilasciatogli dalla Spagna” e ha documentato che anche la propria famiglia
(composta dalla moglie e dai figli ormai maggiorenni e vive Persona_1 Per_2 Per_3 attualmente in Italia nella casa di proprietà in LD NO, acquistata subito dopo l'ingresso nel territorio. Ha poi comprovato di aver ottenuto in data 2.4.24 un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato con la società Smart Energy Blockchain S.r.l. di Jesi
(cfr. all. 6 al ricorso introduttivo) con mansioni di manovale addetto all'assemblaggio elettrico e alla pulizia delle aree esterne, depositando la necessaria comunicazione Unilav, le buste paga da aprile 2024 e sino a maggio 2025 nonché CU 2025 (cfr. allegati alle memorie integrative), dai quali si evince la disponibilità di un dignitoso stipendio. Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge che anche la moglie ha avanzato istanza di protezione internazionale e che i figli sono stati iscritti all'Istituto superiore Casimiri di
LD NO (cfr. all. 9 e 10 al ricorso). Il ricorrente ha poi documentato di aver conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana a livello A1 e di essere benvoluto dal proprio datore di lavoro (cfr. all. 11 e 8 al ricorso).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, costituisce indice sintomatico dell'avvio di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Il ha inoltre comprovato di aver acquistato, Pt_1 subito dopo il proprio ingresso in Italia, un immobile dove risulta risiedere unitamente ai propri familiari. Sebbene l'allontanamento dal Paese di origine sia relativamente recente, è indubbio che il rimpatrio esporrebbe il ricorrente, ma anche la sua famiglia la cui unità deve essere tutelata, alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita dell'attuale sostentamento economico e della possibilità di godere della casa familiare di proprietà, con sicuro pregiudizio per la vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, sono da considerarsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 06NU6D4), nato in [...] Parte_1 il 2.02.1969, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara le spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato