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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Concetta Zappalà Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 8 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 887/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti e dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliati presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 3 febbraio 2017 la sig.ra premetteva di CP_1
aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del consorzio PAC di Capo
d'Orlando per n. 102 giornate nel 2013 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, indi impugnava il provvedimento del 1 aprile 2015 con cui l' le Pt_1
aveva richiesto la restituzione di € 208,85 erogate precedentemente a vario titolo, atteso che risultava non essere iscritta o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici. La ricorrente sosteneva invero che la suddetta cancellazione sarebbe stata illegittima poiché pubblicata sulla pagina dell' priva di valida sottoscrizione e, Pt_1
conseguentemente, priva di valore legale, sostenendo di non aver neppure mai ricevuto alcuna comunicazione personale al riguardo.
Con sentenza n. 1828/23 del 3.10.23 il Tribunale di Patti annullava il provvedimento impugnato, ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2013 per n. 102 giornate e condannava l' alla restituzione di quanto Pt_1
indebitamente trattenuto, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
comprovare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non considerando prova idonea la documentazione versata in atti dall'istituto poiché priva di sottoscrizione. Aggiungeva inoltre, che la pagina relativa agli elenchi prodotta con annotazione in calce della data di pubblicazione, poteva considerarsi presunta e non pienamente probatoria poiché tale annotazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale, non riportando neppure il numero di protocollo.
Con ricorso del 15 dicembre 2023 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Carmela Bonina, ritualmente ricevuta il 13.06.24 - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'istituto appellante insiste sulla efficacia probatoria dei documenti informatici riprodotti negli elenchi di variazione trimestrale e, conseguentemente, nella
Pag. 2 di 7 eccezione di decadenza sostanziale già proposta in primo grado e disattesa dal giudice di prime cure.
Sottolinea come l'efficacia probatoria dei documenti informatici sia da considerare
“privilegiata” nel senso che gli elenchi di variazione trimestrale e la loro pubblicazione avvengono tramite documenti informatici contenuti in files “nativi e immodificabili” non essendo in alcun modo editabili e generati dal software che ne gestiscono sia la tenuta che la pubblicazione, divulgati sul sito istituzionale dal quale è possibile la Pt_1
sola consultazione attraverso il portale.
Evidenzia altresì che nei files offerti in produzione al giudice di prime cure la firma autografa del TO dell' risulterebbe sostituita dall'indicazione del nominativo Pt_1
sulla stampa nel documento prodotto dal sistema informatizzato, così come previsto dall'art. 3, comma 2 del documento D.L. n. 39 dei 1993, sicché gli stessi farebbero piena prova fino a querela di falso e per tanto, sotto il profilo probatorio, dovrebbero essere considerati pienamente validi ed efficaci.
Ciò posto ribadisce che la suddetta decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che l'odierna appellata sarebbe stata cancellata con la terza variazione trimestrale del 2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza e che pertanto il ricorso al
Tribunale, depositato solo in data 3 febbraio 2017, risulterebbe ben oltre il termine dei
120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del D.Lgs. 375/73.
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata decadenza avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel terzo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il Comune di Capo
d'Orlando effettivamente risulta inserito il nominativo della già menzionata appellata con l'operata cancellazione delle 102 giornate lavorative per l'anno 2013.
E' stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 5\12\2014 al 10\1\2015 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del TO della Sede Provinciale
Pag. 3 di 7 dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto e ritualmente nei termini ivi indicati.
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l 15\7\2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' ; l'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il Pt_1
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del TO , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_2 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a
Pag. 4 di 7 stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il TO della Sede Provinciale dell' . Pt_1
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la
Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 10 gennaio 2015, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola alla scadenza del quale, ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Nel caso in esame il ricorso amministrativo della sig.ra è CP_1
stato depositato il 12/05/15 ovvero già oltre i 30 giorni (scaduti il 9/2/2015) e in seguito, il ricorso al Tribunale di Patti è avvenuto solo in data 3/2/2017, dunque ben oltre i termini di legge sopra indicati.
Vale, infine, solo la pena di precisare che se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere
Pag. 5 di 7 all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa. Stante
l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n. 33109/22, dando continuità a
Cass. n. 24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Pertanto, va
Pag. 6 di 7 disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
rigetta le domande proposte da con ricorso del 3 febbraio 2017; Controparte_1
esonera dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Luisa Paternò funzionario addetto all'Ufficio del Processo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Concetta Zappalà Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 8 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 887/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti e dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliati presso il proprio ufficio di
Messina; appellante contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli e indebito previdenziale.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 3 febbraio 2017 la sig.ra premetteva di CP_1
aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del consorzio PAC di Capo
d'Orlando per n. 102 giornate nel 2013 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, indi impugnava il provvedimento del 1 aprile 2015 con cui l' le Pt_1
aveva richiesto la restituzione di € 208,85 erogate precedentemente a vario titolo, atteso che risultava non essere iscritta o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici. La ricorrente sosteneva invero che la suddetta cancellazione sarebbe stata illegittima poiché pubblicata sulla pagina dell' priva di valida sottoscrizione e, Pt_1
conseguentemente, priva di valore legale, sostenendo di non aver neppure mai ricevuto alcuna comunicazione personale al riguardo.
Con sentenza n. 1828/23 del 3.10.23 il Tribunale di Patti annullava il provvedimento impugnato, ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2013 per n. 102 giornate e condannava l' alla restituzione di quanto Pt_1
indebitamente trattenuto, nonché al pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
comprovare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non considerando prova idonea la documentazione versata in atti dall'istituto poiché priva di sottoscrizione. Aggiungeva inoltre, che la pagina relativa agli elenchi prodotta con annotazione in calce della data di pubblicazione, poteva considerarsi presunta e non pienamente probatoria poiché tale annotazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale, non riportando neppure il numero di protocollo.
Con ricorso del 15 dicembre 2023 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Carmela Bonina, ritualmente ricevuta il 13.06.24 - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'istituto appellante insiste sulla efficacia probatoria dei documenti informatici riprodotti negli elenchi di variazione trimestrale e, conseguentemente, nella
Pag. 2 di 7 eccezione di decadenza sostanziale già proposta in primo grado e disattesa dal giudice di prime cure.
Sottolinea come l'efficacia probatoria dei documenti informatici sia da considerare
“privilegiata” nel senso che gli elenchi di variazione trimestrale e la loro pubblicazione avvengono tramite documenti informatici contenuti in files “nativi e immodificabili” non essendo in alcun modo editabili e generati dal software che ne gestiscono sia la tenuta che la pubblicazione, divulgati sul sito istituzionale dal quale è possibile la Pt_1
sola consultazione attraverso il portale.
Evidenzia altresì che nei files offerti in produzione al giudice di prime cure la firma autografa del TO dell' risulterebbe sostituita dall'indicazione del nominativo Pt_1
sulla stampa nel documento prodotto dal sistema informatizzato, così come previsto dall'art. 3, comma 2 del documento D.L. n. 39 dei 1993, sicché gli stessi farebbero piena prova fino a querela di falso e per tanto, sotto il profilo probatorio, dovrebbero essere considerati pienamente validi ed efficaci.
Ciò posto ribadisce che la suddetta decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che l'odierna appellata sarebbe stata cancellata con la terza variazione trimestrale del 2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza e che pertanto il ricorso al
Tribunale, depositato solo in data 3 febbraio 2017, risulterebbe ben oltre il termine dei
120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del D.Lgs. 375/73.
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata decadenza avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel terzo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il Comune di Capo
d'Orlando effettivamente risulta inserito il nominativo della già menzionata appellata con l'operata cancellazione delle 102 giornate lavorative per l'anno 2013.
E' stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 5\12\2014 al 10\1\2015 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del TO della Sede Provinciale
Pag. 3 di 7 dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto e ritualmente nei termini ivi indicati.
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l 15\7\2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' ; l'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il Pt_1
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del TO , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_2 comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a
Pag. 4 di 7 stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il TO della Sede Provinciale dell' . Pt_1
In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la
Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte Costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 10 gennaio 2015, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola alla scadenza del quale, ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Nel caso in esame il ricorso amministrativo della sig.ra è CP_1
stato depositato il 12/05/15 ovvero già oltre i 30 giorni (scaduti il 9/2/2015) e in seguito, il ricorso al Tribunale di Patti è avvenuto solo in data 3/2/2017, dunque ben oltre i termini di legge sopra indicati.
Vale, infine, solo la pena di precisare che se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere
Pag. 5 di 7 all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa. Stante
l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n. 33109/22, dando continuità a
Cass. n. 24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Pertanto, va
Pag. 6 di 7 disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
rigetta le domande proposte da con ricorso del 3 febbraio 2017; Controparte_1
esonera dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Messina, così deciso nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Luisa Paternò funzionario addetto all'Ufficio del Processo
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