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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 24.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18457/2023 cui è stato riunito il n. R.G. 4325.2024
TRA
(NA 14/1/51 -CF – RESIDENTE IN NAPOLI VIA Parte_1 C.F._1
VITALE AGRILLO 14) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pannone (NA 19/02/1965 -
CF con Studio in Napoli al Corso Umberto I n.293 CodiceFiscale_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli
Avvocati EL Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3
t) e dall'avv. dall'avv. Erminio Capasso ed Email_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi, 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 8 - che, con decorrenza 1/3/97, otteneva il riconoscimento e l'erogazione della pensione di inabilità civile e della indennità di accompagnamento n. 07605969 cat.
Inv.Civ.;
- che al raggiungimento del 60° anno di età, otteneva la maggiorazione della predetta pensione ex art. 38 legge 448/2001 a decorrere dall' 1/2/2011, giusto provvedimento del 1/2/12 che si allega;
- che con provvedimento del 23/10/17 l chiedeva la restituzione di euro CP_1
8.298,29 per presunti importi erogati per il periodo dal 1/1/15 al 31/12/15 e non dovuti per la seguente motivazione: “revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell' art. 13 comma 6 lettera c della legge n. 122 del
2010”;
- che con successivi provvedimenti del 3/6/21 e del 4/6/21, l ricalcolava la CP_1 predetta pensione di inabilità civile (trasformata a 65 anni e 7 mesi ai sensi dell' art. 18 comma 4 legge 111/2011 sulla aspettativa di vita, in assegno sociale ex art. 19 legge 118/71), chiedendo alla ricorrente la restituzione di euro 20.091,25 per il periodo da 1/2/16 al 30/6/21, non dovuti per la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che a seguito di ricorso RG 10163/2022, il Tribunale di Napoli con sentenza n.
2070/23 del 28/3/23 si pronunciava come segue: “1) dichiara non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di euro 20.091,25 CP_1
relativa alla pensione di inabilità civile cat. Inv. Civ. n.07605969 per il periodo da
1/1/2016 al 30/6/2021 di cui ai provvedimenti del 3/6/21 e del 4/6/21; 2) CP_1 dichiara altresì non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della CP_1
somma di euro 8298,29 relativa alla pensione di inabilità civile cat. Inv. Civ.
n.07605969 per il periodo da 1/1/2015 al 31/12/15 di cui al provvedimento del CP_1
23/10/17; 3) per l'effetto condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme nelle more recuperate dall' per l'illegittima ripetizione degli indebiti di cui ai provvedimenti del 3/6/21, CP_1
CP_ del 4/6/21 e del 23/10/17, maggiorate di interessi legali;
4) condanna l al pagamento delle spese di giudizio…..”
pagina2 di 8 - che l applicava comunque sulla pensione di cui è titolare la ricorrente, una CP_1 trattenuta di euro 57,51 a decorrere dal giugno 2017 a tutt'oggi;
- che erroneamente ritenendo che la trattenuta di cui sopra si riferisse agli importi di cui alla citata sentenza n. 2070/23 del Tribunale di Napoli agiva nuovamente in giudizio instaurando la causa RG 18457/2023, per ottenere la quantificazione delle somme trattenute dall' e la conseguente restituzione;
CP_1
- che a seguito della notifica all' in data 9/11/23 del ricorso RG 18457/23, l' CP_1
Istituto con pec del 23/1/24 comunicava quanto segue: “in relazione alle sentenza di cui in oggetto si rappresenta che lo scrivente ha provveduto ad eseguire CP_1
l'integrale abbandono degli indebiti nr 16095762 e 13798266 dichiarati irripetibili. Le trattenute su pensione sono relative ad altro indebito (12767117) in corso di recupero da 08/2016 e non oggetto del presente giudizio. Pertanto, non vi sono importi da restituire”;
- che dalla consultazione dell' archivio telematico dell' sezione “cassetta CP_1 postale”, emergeva che l'indebito n. 12767117 si riferiva al provvedimento emesso dall' in data 25/3/16, (pratica numero 12767117), con cui l' Istituto ricalcolava CP_1
la predetta pensione di inabilità civile chiedendo alla ricorrente la restituzione di euro 6902,15 per il periodo da 1/4/11 al 31/12/12, non dovuti per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l' aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”;
- che, pertanto, adiva di nuovo Questo Giudice con ricorso RG 4325/24, qui riunito, chiedendo dichiararsi non tenuta alla restituzione in favore dell' delle somme CP_1 di cui al predetto provvedimento del 25/3/16, con conseguente condanna dell' CP_1
alla restituzione di tutte le somme nelle more recuperate pari ad euro 6210,56 alla data del 29/2/24, oltre alle ulteriori somme trattenute dall'1/3/24 sino alla data di interruzione della trattenuta medesima.
- che la ricorrente dall' 1/1/2012 non ha percepito alcun altro reddito (al di fuori della prestazione sopra indicata)
- che la ricorrente era coniugata con il Sig. nato a [...] il [...], dal Persona_1
quale è separata dal 23/11/99;
- che nel verbale di separazione veniva concordato l'affidamento della figlia minore alla madre Sig.ra e la corresponsione, da parte del Sig. , di un Parte_1 Per_1
assegno di mantenimento di Lire 700.000;
pagina3 di 8 - che il Sig. , titolare del solo assegno sociale dal 10/2016 non ha mai Per_1
corrisposto alcunché alla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per le gravi difficoltà economiche dello stesso rappresentate anche in sede di separazione;
- che il Tribunale di Napoli I sezione civile, con decreto RG 1504/22 del 22/4/22, revocava il contributo di mantenimento posto a carico del Sig. , preso atto Per_1
che la figlia EL era orai divenuta maggiorenne ed il , che nel Per_1
frattempo aveva costituito un nuovo nucleo familiare, risultava percettore del solo assegno sociale, “sicché' da tempo la somma sopra indicata non era versata alla
. Pt_1
- che veniva presentato ricorso amministrativo provvedimento emesso dall' in CP_1
data 25/3/16 che rimaneva privo di effetti.
In diritto, sull'indebito n. 12767117 di cui al provvedimento emesso dall' in data CP_1
25/3/16 deduceva: illegittimità per genericità della motivazione;
l'irripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data dell'accertamento del venir meno delle condizioni di legge;
l'infondatezza della richiesta ex art. 52 comma II Legge 88/89, per mancanza di dolo dell'interessato; l'infondatezza nel merito della richiesta essendo la ricorrente priva di reddito dall' 1/1/2010 in poi.
Si costituiva l la quale ribadiva di non aver mai avviato alcuna procedura di recupero CP_1
per gli indebiti aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2070/2023, precisando che la trattenuta di € 57,51 sulla pensione della ricorrente fosse relativa al superamento dei limiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale per un periodo diverso da quello oggetto del citato giudizio (indebito n. 12767117, periodo
1.4.2011 - 31.12.2012).
Concludeva: “perché l'Onorevole GL adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Voglia dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni caso, infondatezza del presente ricorso. Con condanna di parte ricorrente alle spese e compensi di lite”.
All'udienza del 25.3.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevato che con note di trattazione scritta parte ricorrente chiedeva la riunione al presente procedimento di quello avente N. 4325/24 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, trasmetteva gli atti al Presidente Coordinatore, il quale disponeva la riassegnazione alla scrivente del procedimento n. 4325/2024.
All'udienza del 14.10.2024, tenutasi ex art 127 ter c.p.c., il Giudice disponeva la suddetta riunione.
pagina4 di 8 All'udienza del 24.4.2024, il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Anzitutto parte ricorrente agisce, instaurando il giudizio RG 18457/2023, al fine di ottenere la condanna dell' alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo di euro CP_1
4773,33, somma oggetto di trattenuta mensile dall' 1/6/2017 al 31/10/23, ritenuta illegittima, in osservanza della precedente sentenza 2070/2023 del Tribunale di Napoli.
Alla luce dei fatti emersi in giudizio tale domanda non può essere accolta in quanto, come affermato dall' e constatato dalla ricorrente, i due indebiti recanti i nn. 16095762 e CP_1
13798266), oggetto della richiamata sentenza n. 2070/2023, non sono stati mai recuperati dall'Istituto.
Ciò risulta anche dagli allegati verbali di abbandono dell'indebito n. 16095762 e n.
13798266.
Ed invero, la trattenuta di € 57,51 (che è stata effettuata dal rateo di ottobre 2016) sulla pensione mensile della ricorrente n. 07605969 riguarda un altro indebito (recante il n.
12767117 (oggetto di diversa comunicazione avvenuta con lettera del 25 marzo 2016), che è relativo al periodo dall'1.4.2011 al 31.12.2012 (ossia ad un periodo diverso da quelli sui quali si è pronunciato il Tribunale con la citata sentenza n. 2070/2023).
Pertanto, tale domanda va rigettata.
In via ulteriore, rispetto all'indebito n. 12767117, oggetto del successivo giudizio RG
4325.2024 su cui si fonda la suddetta trattenuta, si osserva quanto segue.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario.
Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come pagina5 di 8 nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853).
Con riferimento alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, si è pronunciata di recente la Suprema Corte (cfr ordinanza n. 13223 del 30.06.2020) statuendo che: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L – Sentenza
n. 26036 del 15.10.2019) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale
o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018
(che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "L'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". (…) 15. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno
pagina6 di 8 del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela. sono preposte le norme"
17- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica.”
Nel caso di specie, invero, non risulta provata la condizione soggettiva dolosa in capo alla ricorrente, né a tal fine rileva la circostanza addotta dall' dell'intervenuta istanza di CP_1 rimodulazione del piano di recupero dell'indebito formulata da parte ricorrente. Infatti, tale richiesta, in quanto successiva alla comunicazione dell'indebito, non dimostra la consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto.
In ordine al quantum, deve operarsi mero calcolo matematico come fatto da parte ricorrente, relativamente al quale l non propone alcuna specifica contestazione. CP_1
Pertanto, tale domanda va accolta e va dichiarata non dovuta la somma di euro 6902,15 con conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di euro 6210,56 CP_1 trattenuta dal resistente dall' 1/8/2016 al 29/2/24, oltre le ulteriori somme eventualmente trattenute dall' oltre tale data. CP_1
Per il resto, il ricorso va rigettato.
pagina7 di 8 Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento, vanno compensate per metà
CP_ condannando l alla refusione della restante parte che liquida in euro 800,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
P.Q.M.
il G.L., definitivamente pronunziando, così decide:
- Dichiara non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di CP_1 euro 6902,15 relativa alla pensione di inabilita' civile cat. Inv. Civ. n.07605969 per il periodo da 1/4/2011 al 31/12/2012 di cui al provvedimento del 25/3/16; CP_1
- condanna l alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
6210,56, relativamente al periodo dall' 1/8/2016 al 29/2/24, oltre alle ulteriori somme eventualmente trattenute dall' dall'1/3/24 sino alla data di interruzione CP_1
della trattenuta;
- rigetta per il resto il ricorso
CP_
- compensa le spese di lite per metà condannando l' alla refusione della restante parte che liquida in euro 800,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione.
Napoli, 24.4.2024
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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