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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.SA
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 1.4.2025 mediante dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 232/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GIACOMARDO Parte_1
LUCIO
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1
difesa dall'avv.to Rosa Maria Siciliano
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2023 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata il ricorrente in epigrafe premetteva di: essere medico Specialista Ambulatoriale, specializzato in Igiene e
Medicina Preventiva, con indirizzo “Sanità Pubblica”, con rapporto convenzionale con la ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la CP_1
Specialistica Ambulatoriale;
che dal 1.1.2015 è titolare di un rapporto, a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali fornendo prestazioni presso la U.O.A.R. (Unità
Operativa Assistenza Riabilitativa) dell'indicata , Distretto n. 49, con CP_1 sede in Nola alla Via dell'Amicizia n. 72; che, egli su richiesta dei Responsabili della Cont convenuta, è stato chiamato a far parte delle Commissioni UVI (Unità Valutazione
Integrata), recandosi fuori dalla propria sede, atteso che i lavori delle indicate
Commissioni si svolgevano presso la sede di Via Fontanarosa a Nola;
che, come risulta Cont dalla documentazione in atti la convenuta ha sempre chiesto prestazioni ed attività fuori la propria sede ordinaria di svolgimento delle prestazioni, atteso che il ricorrente, come “attestato” in data 15.09.2016 dalla DO , nella qualità di Dirigente Per_1
Referente AR (Unità Operativa Assistenza Riabilitativa) del Distretto 49, ha svolto attività quale Responsabile PUA;
Responsabile Organizzazione Servizio infermieristico per attività prestazioni domiciliari;
Referente ADI di I, II e III livello (organizzazione e rappresentante Commissioni UVI); Referente ABS (organizzazione ed autorizzazione dispositivi); Referente LEA (accettazione, valutazione ed inserimento dati in piattaforma); Referente Disabili (organizzazione e rappresentante Commissione UVI);
Referente Ausili per cura e protezione personale ausili mono uso;
che la partecipazione a tali Commissioni UVI (Unità Valutazione Integrata) è dimostrata dai Verbali delle
Commissioni negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 depositati in atti;
che, la
Dott.SA , nella qualità di Dirigente della Per_1 Parte_2
, in data 10.09.2021ha confermato i numerosi incarichi di
[...]
Referente e di Responsabile dell'odierno ricorrente, in virtù dei quali era chiamato a fornire le proprie prestazioni fuori dalla ordinaria sede di lavoro;
che in ragione
Cont dell'attività svolta fuori sede ha richiesto all' resistente il pagamento del compenso di cui all'art. 32 comma 6 dell'ACN di specialistica ambulatoriale;
che tale richiesta è rimasta inevasa, provvedendo, tuttavia, l' al pagamento di tali compensi CP_1
solo a decorrere dal 2022 come da distinte di pagamento e buste paga in atti.
Tutto ciò premesso , esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva la condanna dell al pagamento della complessiva somma di CP_1
euro 9.761,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di compenso ex
Contr art. 32 comma 6 dell per la specialistica ambulatoriale, per le prestazioni esterne svolte negli anni dal 2015 al 2020 quale componente della Commissioni UVI, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
eccependo la parziale prescrizione dei crediti retributivi rivendicati almeno fino alla lettera di meSA in mora del 09.09.2021 in quanto la precedente lettera contenente richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate il 10.05.2017 era priva di contenuti formali che consentissero di qualificarla atto interruttivo della prescrizione, oltre a non essere indirizzata al debitore, ovvero al Direttore Generale quale legale rappresentante dell' Nel merito, contestava l'applicabilità dell'art. 32 dell CP_1 [...]
, come da nota n. prot. 148187 del 3.08.2021 del Direttore Controparte_3
del Servizio GRU, insistendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria stante la natura documentale della lite, all'udienza del 1.4.2025, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. , il GL decideva la causa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
In limine litis va esaminata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall CP_1
costituitasi tempestivamente in giudizio.
[...]
Invero, la parte resistente ha sostenuto che il termine quinquennale di prescrizione per i crediti retributivi rivendicati ex art. 2948 c.c. appare interrotto dalla parte ricorrente solo con la lettera di meSA in mora del 09.09.2021, in quanto la precedente missiva del
10.05.2017 contenente richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate non conterebbe tutti gli elementi idonei per attribuirle efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, oltre a non essere indirizzata al debitore, ovvero il Direttore Generale quale legale rappresentante dell' . CP_1
L'eccezione appare infondata.
È noto che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto
(cfr. CaSAzione civile sez. lav., 28/11/2016, n.24116)
Nel caso in esame, la lettera del 10.05.2017, di cui da parte resistente non contestata l'avvenuta ricezione, a parere del Giudicante appare idonea ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'anno 2015, in quanto contiene sia la chiara manifestazione della volontà del ricorrente di ottenere il rimborso delle giornate di presenza e di attività quale componente della commissione UVI, qualificate come attività svolta fuori dalla sede di lavoro, sia l'indicazione del numero di presenze per le quali si richiede il pagamento del compenso.
Quanto all'ulteriore circostanza che tale lettera di meSA in mora non è indirizzata al
Direttore Generale dell' in qualità di legale rappresentante, si richiama CP_1
l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “ gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha caSAto la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell'appaltatore di atti notificati non già direttamente al della Regione Calabria, ma all'assessorato dei lavori pubblici della medesima CP_4
Regione) Cfr. CaSAzione n. 15631/ 2016 ) . Alla stregua di tali principi, la missiva in
Cont esame benchè non indirizzata al Direttore Generale dell esistente è stata comunque inviata la Direttore Sanitario della sede di servizio, dovendo presumersi che quest'ultimo abbia provveduto ad inoltrare l'atto all'organo competente.
PaSAndo all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
È incontestato che il ricorrente è medico Specialista Ambulatoriale, specializzato in
Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo “Sanità Pubblica”, con rapporto convenzionale con la ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo CP_1
Nazionale) per la Specialistica Ambulatoriale e che dal 1.1.2015 è titolare di un rapporto, a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali fornendo le proprie prestazioni presso la U.O.A.R. (Unità Operativa Assistenza Riabilitativa) dell'ASL NA 3 SUD,
Distretto n. 49, con sede in Nola alla Via dell'Amicizia n. 72. È pacifico, oltre ad essere documentalmente provato mediante la produzione in giudizio dei relativi verbali di commissione, che il ricorrente ha partecipato in qualità di Referente UO Riabilitazione
DS 49, negli anni dal 2015 al 2020 alle Commissioni UVI , aventi sede in Nola alla Via
Fontanarosa.
Il presente giudizio investe la questione dell'applicabilità nella fattispecie in esame
Contr degli art. 30 e 32 dell' per la specialistica ambulatoriale, mentre è pacifica l'applicabilità di tali Accordi al rapporto di lavoro del ricorrente.
Contr
Orbene, l'art. 30 al comma 1 dell' prevede in via generale che “Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le possono CP_5
adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale.”
L'art. 32 dispone : 1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda, svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna).
2. In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio.
3. Le prestazioni sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:
a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) presso il domicilio del paziente;
c) presso strutture pubbliche e del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socioassistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, farmacie ecc.), scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc.;
d) presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
e) nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato 3.
Le prestazioni del veterinario sono svolte presso strutture pubbliche e private sottoposte ai controlli ufficiali. 4. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista intereSAto.
5. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
7. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, al veterinario
è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, comma 1, rapportato ad un impegno di 90 minuti per il primo accesso. Per ulteriori accessi successivi al primo, previa autorizzazione aziendale, il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
8. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 19,45 e su quanto dovuto ai sensi dell'articolo 44, lettera A, comma 2, maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori dell'orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante l'orario di servizio...”
Ciò posto, si reputa che l'attività del ricorrente di partecipazione in qualità di referente dell'UO Riabilitazione del DS 49, per valutazioni ADI nell'ambito della commissioni
UVI rientra nelle previsioni di cui all'art. 32 comma 3, in quanto attinente alla valutazione dei pazienti destinatari, appunto, di prestazioni ADI – ADO.
Inoltre, il ricorrente ha depositato in giudizio una disposizione di servizio del 2.3.2015 prot. 748 a firma del Referente AR distretto 49 dott. dalla quale risulta Per_2 che egli effettuava tra le varie attività, nell'ambito della predetta AR, anche quella di
Cont responsabile con referenza per partecipazione Commissione UVI, e una successiva attestazione di servizio del 15.09.2016 a firma del Dirigente referente AR dott.SA
in cui si attesta lo svolgimento da parte del dott. di attività di Per_1 Pt_1
Cont responsabile , di referente ADI I-II-III livello ( organizzazione e rappresentanza commissioni UVI ), di referente disabili ( organizzazione e partecipazioni commissioni
UVI).
Del resto la ricostruzione fin qui offerta appare indirettamente confermata anche dal comportamento assunto dall' che a decorrere dal 2022 ha provveduto a CP_1
corrispondere al ricorrente le somme a titolo di compenso per attività esterna quale
Contr componente della Commissione UVI in applicazione dell'art. 32 comma 6 dell'
(cfr. cedolino novembre 2022 e distinte di pagamento di ottobre e dicembre 2022).
Trattasi, infine, di attività esterna in quanto la sede di riunione della Commisione UVI alla quale ha partecipato il ricorrente è sita in Nola alla Via Fontanarosa , indirizzo diverso dalla sede ordinaria di lavoro indicata in contratto ( circostanza quest'ultima peraltro non contestata).
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, trattandosi di prestazioni esterne
Contr rientranti nel novero dell'art. 32 comma 3 dell' e svolte durante l'orario di servizio spetta al ricorrente per le suddette prestazioni espletate negli anni dal 2015 al
Contr 2020 il compenso di cui all'art. 32 comma 6 dell' di specialistica ambulatoriale.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur sono stati presi in considerazione solo i verbali delle commissioni UVI depositati in giudizio dal ricorrente e dai quali risulta la partecipazione del dott. , che recano l' indicazione sia dell'orario di Pt_1
inizio che di termine di ogni seduta.
La liquidazione è stata, quindi, effettuata computando le ore di partecipazione a tali sedute e non come richiesto del ricorrente sulla base del numero di schede di valutazione e di posizioni di paziente esaminate nel corso di ciascuna riunione, identificandosi la prestazione tout court con la partecipazione alla seduta della
Cont Commissione UVI, utilizzando il medesimo criterio seguito dell' resistente per il pagamento delle suddette prestazioni nell'anno 2022.
Si è, dunque, proceduto sulla scorta dei verbali prodotti dalla parte ricorrente a calcolare il numero di ore di partecipazione per ciascuno anno ( per l'anno 2015 pari a 11,33 ore, per l'anno 2016 pari a 15, 833 ore , per l'anno 2017 pari a 25,916 ore, per il 2018 pari a
15,416 ore, per il 2019 pari a 17,66 ore , per il 2020 pari a 7 ore ) ed a moltiplicarlo per il compenso orario che come risulta dall'ACN del 29.3.2018 applicabile nel periodo in esame è pari ad euro 28,71.
Spetta, dunque, al ricorrente la complessiva somma lorda di euro 2674,54 ( ovvero euro
325,37 per l'anno 2015, euro 454,56 per l'anno 2016, euro 744,04 per l'anno 2017, euro
442,59 per l'anno 2018, euro 507,01 per l'anno 2019, euro 200,97 per l'anno 2020), oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari di cui la Dm 55/14 per le controversie di valore fino a
5200,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2674,54 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
C) FiSA in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 1.4.2025
Il GL
Dott.SA Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.SA
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione del 1.4.2025 mediante dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 232/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GIACOMARDO Parte_1
LUCIO
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e CP_1
difesa dall'avv.to Rosa Maria Siciliano
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2023 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata il ricorrente in epigrafe premetteva di: essere medico Specialista Ambulatoriale, specializzato in Igiene e
Medicina Preventiva, con indirizzo “Sanità Pubblica”, con rapporto convenzionale con la ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la CP_1
Specialistica Ambulatoriale;
che dal 1.1.2015 è titolare di un rapporto, a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali fornendo prestazioni presso la U.O.A.R. (Unità
Operativa Assistenza Riabilitativa) dell'indicata , Distretto n. 49, con CP_1 sede in Nola alla Via dell'Amicizia n. 72; che, egli su richiesta dei Responsabili della Cont convenuta, è stato chiamato a far parte delle Commissioni UVI (Unità Valutazione
Integrata), recandosi fuori dalla propria sede, atteso che i lavori delle indicate
Commissioni si svolgevano presso la sede di Via Fontanarosa a Nola;
che, come risulta Cont dalla documentazione in atti la convenuta ha sempre chiesto prestazioni ed attività fuori la propria sede ordinaria di svolgimento delle prestazioni, atteso che il ricorrente, come “attestato” in data 15.09.2016 dalla DO , nella qualità di Dirigente Per_1
Referente AR (Unità Operativa Assistenza Riabilitativa) del Distretto 49, ha svolto attività quale Responsabile PUA;
Responsabile Organizzazione Servizio infermieristico per attività prestazioni domiciliari;
Referente ADI di I, II e III livello (organizzazione e rappresentante Commissioni UVI); Referente ABS (organizzazione ed autorizzazione dispositivi); Referente LEA (accettazione, valutazione ed inserimento dati in piattaforma); Referente Disabili (organizzazione e rappresentante Commissione UVI);
Referente Ausili per cura e protezione personale ausili mono uso;
che la partecipazione a tali Commissioni UVI (Unità Valutazione Integrata) è dimostrata dai Verbali delle
Commissioni negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 depositati in atti;
che, la
Dott.SA , nella qualità di Dirigente della Per_1 Parte_2
, in data 10.09.2021ha confermato i numerosi incarichi di
[...]
Referente e di Responsabile dell'odierno ricorrente, in virtù dei quali era chiamato a fornire le proprie prestazioni fuori dalla ordinaria sede di lavoro;
che in ragione
Cont dell'attività svolta fuori sede ha richiesto all' resistente il pagamento del compenso di cui all'art. 32 comma 6 dell'ACN di specialistica ambulatoriale;
che tale richiesta è rimasta inevasa, provvedendo, tuttavia, l' al pagamento di tali compensi CP_1
solo a decorrere dal 2022 come da distinte di pagamento e buste paga in atti.
Tutto ciò premesso , esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, chiedeva la condanna dell al pagamento della complessiva somma di CP_1
euro 9.761,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di compenso ex
Contr art. 32 comma 6 dell per la specialistica ambulatoriale, per le prestazioni esterne svolte negli anni dal 2015 al 2020 quale componente della Commissioni UVI, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
eccependo la parziale prescrizione dei crediti retributivi rivendicati almeno fino alla lettera di meSA in mora del 09.09.2021 in quanto la precedente lettera contenente richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate il 10.05.2017 era priva di contenuti formali che consentissero di qualificarla atto interruttivo della prescrizione, oltre a non essere indirizzata al debitore, ovvero al Direttore Generale quale legale rappresentante dell' Nel merito, contestava l'applicabilità dell'art. 32 dell CP_1 [...]
, come da nota n. prot. 148187 del 3.08.2021 del Direttore Controparte_3
del Servizio GRU, insistendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria stante la natura documentale della lite, all'udienza del 1.4.2025, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. , il GL decideva la causa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
In limine litis va esaminata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall CP_1
costituitasi tempestivamente in giudizio.
[...]
Invero, la parte resistente ha sostenuto che il termine quinquennale di prescrizione per i crediti retributivi rivendicati ex art. 2948 c.c. appare interrotto dalla parte ricorrente solo con la lettera di meSA in mora del 09.09.2021, in quanto la precedente missiva del
10.05.2017 contenente richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate non conterebbe tutti gli elementi idonei per attribuirle efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, oltre a non essere indirizzata al debitore, ovvero il Direttore Generale quale legale rappresentante dell' . CP_1
L'eccezione appare infondata.
È noto che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto
(cfr. CaSAzione civile sez. lav., 28/11/2016, n.24116)
Nel caso in esame, la lettera del 10.05.2017, di cui da parte resistente non contestata l'avvenuta ricezione, a parere del Giudicante appare idonea ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'anno 2015, in quanto contiene sia la chiara manifestazione della volontà del ricorrente di ottenere il rimborso delle giornate di presenza e di attività quale componente della commissione UVI, qualificate come attività svolta fuori dalla sede di lavoro, sia l'indicazione del numero di presenze per le quali si richiede il pagamento del compenso.
Quanto all'ulteriore circostanza che tale lettera di meSA in mora non è indirizzata al
Direttore Generale dell' in qualità di legale rappresentante, si richiama CP_1
l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “ gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha caSAto la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell'appaltatore di atti notificati non già direttamente al della Regione Calabria, ma all'assessorato dei lavori pubblici della medesima CP_4
Regione) Cfr. CaSAzione n. 15631/ 2016 ) . Alla stregua di tali principi, la missiva in
Cont esame benchè non indirizzata al Direttore Generale dell esistente è stata comunque inviata la Direttore Sanitario della sede di servizio, dovendo presumersi che quest'ultimo abbia provveduto ad inoltrare l'atto all'organo competente.
PaSAndo all'esame del merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
È incontestato che il ricorrente è medico Specialista Ambulatoriale, specializzato in
Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo “Sanità Pubblica”, con rapporto convenzionale con la ed applicazione dell'ACN (Accordo Collettivo CP_1
Nazionale) per la Specialistica Ambulatoriale e che dal 1.1.2015 è titolare di un rapporto, a tempo indeterminato, per 38 ore settimanali fornendo le proprie prestazioni presso la U.O.A.R. (Unità Operativa Assistenza Riabilitativa) dell'ASL NA 3 SUD,
Distretto n. 49, con sede in Nola alla Via dell'Amicizia n. 72. È pacifico, oltre ad essere documentalmente provato mediante la produzione in giudizio dei relativi verbali di commissione, che il ricorrente ha partecipato in qualità di Referente UO Riabilitazione
DS 49, negli anni dal 2015 al 2020 alle Commissioni UVI , aventi sede in Nola alla Via
Fontanarosa.
Il presente giudizio investe la questione dell'applicabilità nella fattispecie in esame
Contr degli art. 30 e 32 dell' per la specialistica ambulatoriale, mentre è pacifica l'applicabilità di tali Accordi al rapporto di lavoro del ricorrente.
Contr
Orbene, l'art. 30 al comma 1 dell' prevede in via generale che “Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le possono CP_5
adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale.”
L'art. 32 dispone : 1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda, svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna).
2. In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio.
3. Le prestazioni sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:
a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) presso il domicilio del paziente;
c) presso strutture pubbliche e del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socioassistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, farmacie ecc.), scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc.;
d) presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
e) nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato 3.
Le prestazioni del veterinario sono svolte presso strutture pubbliche e private sottoposte ai controlli ufficiali. 4. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista intereSAto.
5. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
7. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell'orario di servizio, al veterinario
è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'articolo 43, lettera A, comma 1, rapportato ad un impegno di 90 minuti per il primo accesso. Per ulteriori accessi successivi al primo, previa autorizzazione aziendale, il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
8. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 19,45 e su quanto dovuto ai sensi dell'articolo 44, lettera A, comma 2, maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori dell'orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante l'orario di servizio...”
Ciò posto, si reputa che l'attività del ricorrente di partecipazione in qualità di referente dell'UO Riabilitazione del DS 49, per valutazioni ADI nell'ambito della commissioni
UVI rientra nelle previsioni di cui all'art. 32 comma 3, in quanto attinente alla valutazione dei pazienti destinatari, appunto, di prestazioni ADI – ADO.
Inoltre, il ricorrente ha depositato in giudizio una disposizione di servizio del 2.3.2015 prot. 748 a firma del Referente AR distretto 49 dott. dalla quale risulta Per_2 che egli effettuava tra le varie attività, nell'ambito della predetta AR, anche quella di
Cont responsabile con referenza per partecipazione Commissione UVI, e una successiva attestazione di servizio del 15.09.2016 a firma del Dirigente referente AR dott.SA
in cui si attesta lo svolgimento da parte del dott. di attività di Per_1 Pt_1
Cont responsabile , di referente ADI I-II-III livello ( organizzazione e rappresentanza commissioni UVI ), di referente disabili ( organizzazione e partecipazioni commissioni
UVI).
Del resto la ricostruzione fin qui offerta appare indirettamente confermata anche dal comportamento assunto dall' che a decorrere dal 2022 ha provveduto a CP_1
corrispondere al ricorrente le somme a titolo di compenso per attività esterna quale
Contr componente della Commissione UVI in applicazione dell'art. 32 comma 6 dell'
(cfr. cedolino novembre 2022 e distinte di pagamento di ottobre e dicembre 2022).
Trattasi, infine, di attività esterna in quanto la sede di riunione della Commisione UVI alla quale ha partecipato il ricorrente è sita in Nola alla Via Fontanarosa , indirizzo diverso dalla sede ordinaria di lavoro indicata in contratto ( circostanza quest'ultima peraltro non contestata).
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, trattandosi di prestazioni esterne
Contr rientranti nel novero dell'art. 32 comma 3 dell' e svolte durante l'orario di servizio spetta al ricorrente per le suddette prestazioni espletate negli anni dal 2015 al
Contr 2020 il compenso di cui all'art. 32 comma 6 dell' di specialistica ambulatoriale.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur sono stati presi in considerazione solo i verbali delle commissioni UVI depositati in giudizio dal ricorrente e dai quali risulta la partecipazione del dott. , che recano l' indicazione sia dell'orario di Pt_1
inizio che di termine di ogni seduta.
La liquidazione è stata, quindi, effettuata computando le ore di partecipazione a tali sedute e non come richiesto del ricorrente sulla base del numero di schede di valutazione e di posizioni di paziente esaminate nel corso di ciascuna riunione, identificandosi la prestazione tout court con la partecipazione alla seduta della
Cont Commissione UVI, utilizzando il medesimo criterio seguito dell' resistente per il pagamento delle suddette prestazioni nell'anno 2022.
Si è, dunque, proceduto sulla scorta dei verbali prodotti dalla parte ricorrente a calcolare il numero di ore di partecipazione per ciascuno anno ( per l'anno 2015 pari a 11,33 ore, per l'anno 2016 pari a 15, 833 ore , per l'anno 2017 pari a 25,916 ore, per il 2018 pari a
15,416 ore, per il 2019 pari a 17,66 ore , per il 2020 pari a 7 ore ) ed a moltiplicarlo per il compenso orario che come risulta dall'ACN del 29.3.2018 applicabile nel periodo in esame è pari ad euro 28,71.
Spetta, dunque, al ricorrente la complessiva somma lorda di euro 2674,54 ( ovvero euro
325,37 per l'anno 2015, euro 454,56 per l'anno 2016, euro 744,04 per l'anno 2017, euro
442,59 per l'anno 2018, euro 507,01 per l'anno 2019, euro 200,97 per l'anno 2020), oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari di cui la Dm 55/14 per le controversie di valore fino a
5200,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al CP_1
pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2674,54 per le causali di cui in motivazione, oltre accessori di legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
B) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1314,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
C) FiSA in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in Nola, il 1.4.2025
Il GL
Dott.SA Daniela Ammendola