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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2448/2024 del R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio C.F._1
Muto ed elettivamente domiciliata in Marzano di Nola (Av) alla via Nazionale n. 40;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 8.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 16.07.2004, confermando l'affidamento condiviso dei figli minori con Controparte_1 regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegno di mantenimento a carico del resistente della somma complessiva di € 200,00 mensili in favore dei figli e con Per_1 Per_2 spese straordinarie al 50% nonché di disporre che l'assegno unico venga corrisposto interamente in suo favore. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale con il resistente sono nati tre figli, il 22.04.2007, il 29.09.2008 e il Per_1 Per_3 Per_2
1/2 17.04.2016, che, in seguito all'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pm il 5.4.2022, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale con il resistente ed infine che il figlio vive con il padre mentre i minori e vivono con lei. Per_3 Per_1 Per_2
All'udienza del 27.1.2025 il giudice, alla presenza della parte resistente, comparsa personalmente, ha formulato una proposta volta ad integrare le condizioni indicate in ricorso alla quale le parti hanno aderito.
Alla successiva udienza del 24.02.2025 la ricorrente si è riportata alle condizioni già accettate alla precedente udienza, è stata dichiarata la contumacia del resistente e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dall'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita.
Con riferimento alle restanti domande ritiene il Tribunale che le condizioni sottoscritte dalle parti all'udienza del 28.01.2025 non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato e Parte_1 CP_1
il 16.07.2004 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio e
[...] tenuto conto delle modifiche apportate all'udienza del 27.1.2025;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2