Art. 26. 1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".
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1 novembre 1986
1 novembre 1986
Commentari • 4
- 1. La partecipazione del privato al procedimento amministrativohttps://www.eius.it/articoli/
1. Considerazioni introduttive: il procedimento amministrativo In termini di teoria generale, il "procedimento" può essere definito come una serie giuridicamente preordinata di atti e di attività, posti in essere da soggetti (pubblici e privati) diversi, al termine della quale si produce un determinato atto - perfetto ed efficace - tipico della relativa funzione. Così, al termine del procedimento legislativo si avrà la legge; al termine del procedimento giurisdizionale (rectius: processo), la sentenza; al termine del procedimento amministrativo, il provvedimento. Gli atti e le attività, reciprocamente coordinati ed integrati, che costituiscono il procedimento tendono tutti ad uno scopo …
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Latina, sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 42Provvedimento: […] Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi ”). […]Leggi di più...
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