Articolo 26 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 novembre 1986
Art. 26. 1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente