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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 17167 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato LANDI CLAUDIA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato CARDIOTA ANNA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 5 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge unione celebrata a Controparte_1
BOLOGNA in data 26/06/1999 e dalla quale erano nate due figlie, nel 2000 e nel
2003, studentesse economicamente non autosufficienti;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza e formulava domande per il mantenimento per sé e per le figlie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di separazione Controparte_1
chiedendo, di corrispondere somme diverse rispetto a quanto richiesto.
Precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. .
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
e sono già separati per effetto della sentenza parziale n. Controparte_1
1210/2024, passata in giudicato.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Le figlie maggiorenni non ancora autosufficienti vivono con la madre alla quale deve rimanere assegnata la casa coniugale.
Sulle questioni economiche
Premesso che nel ricostruire e confrontare le condizioni economiche delle parti non è necessario pervenire ad un accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare quanto piuttosto arrivare ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ognuno (cfr. Cass. n.
25618/2007; Cass. n. 13592/2006; Cass. n. 19291/2005), si osserva che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie danno conto di una obiettiva disparità tra i coniugi.
La signora dal 15/09/2022 è impiegata presso una società di Parte_1
servizi e consulenza nel settore marketing, La retribuzione media mensile è pari a circa 900,00- 1000,00 euro al mese. per 14 mensilità (cfr buste paga doc 13 ) ovvero 1419,75 euro al mese ( euro 17.037,54 euro al netto delle imposte)
Gli immobili di cui è comproprietaria insieme alla sorella ( tre,di cuiun piccolo appartamento ed un magazzino) non rilevano in quanto in comproprietà e non pagina 2 di 5 forieri di reddito. La ricorrente ha inoltre risparmi per circa € 125.000,00, somma derivata dall'eredità paterna.
La ricorrente si trova in precarie condizioni di salute, le è stata riconosciuta una invalidità del 75% - e dovrà seguire a lungo impegnative terapie (doc. 8 e 9) e sostenere costi che,per il 2023 si sono attestati sui 3225,00 euro. (cfr dichiarazione dei redditi 2024).
Il sig. svolge la professione di avvocato. Il reddito netto per Controparte_1
l'anno 2023 è pari ad euro 63.250,00 , pari ad euro 5270,00 mensili netti . Ha acquistato da poco l'appartamento dove si è trasferito senza stipulare un mutuo.
Attualmente il resistente possiede un patrimonio in strumenti finanziari valutato nell'ordine di 86.600,00 euro (come da reports ALLIANZ BANK sub doc. 8 all. a comparsa di risposta).
ha impegnato buona parte dei suoi risparmi nell'acquisto di un nuovo CP_1
appartamento a fronte di una spesa di 160.000,00 euro (cfr rogito sub doc. 7 all. a comparsa di risposta) parzialmente coperta da un prestito infruttifero di
100.000,00 euro concessogli dal padre, da rimborsare, come da impegno sottoscritto al momento dell'erogazione (cfr doc. 8), entro il termine del
31/12/2033.
Se i risparmi investiti sostanzialmente si equivalgono e pertanto non possono considerarsi rilevanti, non potendo pretendere il sig per esentarsi dal CP_1
dovere di mantenimento che la moglie sia costretta ad intaccare i propri risparmi o a vendere gli immobili in comproprietà, la comparazione dei redditi fa emergere un quadro di notevole disparità ( il reddito lordo del marito nel 2023 è stato pari a € 90.700,00, al netto delle spese ( doc 34) , quello della moglie ammonta ad euro 12.694,00,doc28).
Peraltro i canoni pagati per l'affitto dello studio legale sono alleggeriti da quanto ricevuto per la sublocazione di una stanza. Inoltre, l'impegno di rimborso del prestito ricevuto dal padre, dimostra una capacità di spesa dell'avv che CP_1
evidentemente ha ritenuto più conveniente procurarsi la provvista per l'acquisto del proprio appartamento attraverso tale formula anzichè tramite l'impiego dei propri risparmi.
pagina 3 di 5 Vi è dunque una evidente disparità tra le rispettive posizioni lavorative e potenzialità economiche.
Tenuto conto dei rispettivi redditi delle parti, delle esigenze legate all'età delle figlie e del fatto che sono gestite quasi esclusivamente dalla madre, si reputa equo disporre quale contributo di mantenimento delle figlie la somma di euro 1000,00 oltre al 70 % delle spese straordinarie, salva la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
somma che il padre dovrà corrispondere, mediante versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. .
Quanto, infine, domanda della ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore, si osserva quanto segue. Le condizioni economiche del marito e la sproporzione tra redditi determinano il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento, che, secondo il parametro del tenore di vita matrimoniale, si reputa equo stabilire in euro 1000,00.
Le spese legali seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in Bologna Piazza Volta 6 alla moglie;
2. Dispone che il sig. corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento ordinario delle due figlie, € 500,00 ciascuna, somma rivalutabile annualmente in base gli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
3. Dispone che il sig. contribuisca nella misura del 70% al pagamento CP_1
delle spese straordinarie per le figlie, come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Bologna;
4. Dispone che il sig. corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della stessa, l'importo di € 1000,00, somma rivalutabile annualmente in base gli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto a pagina 4 di 5 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
5. Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le spese legali nella misura di euro 6000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/4/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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