Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2024, n. 27290
CASS
Sentenza 22 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio spettante per aver ricoperto l'incarico di consigliere regionale della Regione Toscana con quello dovuto in ragione della carica di parlamentare nazionale o europeo - previsto dall'art. 23 bis della l.r. Toscana n. 3 del 2009, introdotto dall'art. 4 della l.r. Toscana n. 74 del 2015, in relazione al periodo transitorio 31.12.2015-1.6.2019 - non eccede le competenze legislative regionali né si pone in contrasto con i principi di legittimo affidamento, uguaglianza, ragionevolezza, certezza delle situazioni giuridiche, nonché con la tutela del diritto di proprietà garantita anche dall'ordinamento europeo, in ragione delle motivazioni già spese dalla Corte cost. (in relazione ad analoghe disposizioni regionali) nelle sentenze nn. 136 e 182 del 2022, e neppure genera discriminazione all'interno della categoria degli ex consiglieri regionali, perché è esteso ai consiglieri ed assessori delle altre Regioni, o confligge con le esigenze di tutela di cui all'art. 38 Cost., in quanto l'assegno vitalizio è emolumento che non ha natura previdenziale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2024, n. 27290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27290
    Data del deposito : 22 ottobre 2024

    Testo completo