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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25/2024
Oggi 3/12/2024 è comparso l'Avv. Zampieri Nicola, per il ricorrente. Nessuno è comparso per il convenuto. CP_1
Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del
[...]
. Controparte_2
L'Avv. Zampieri si riporta al ricorso.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------
IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE
DOTT. MAURO DALLACASA
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa da:
(Avv. ZAMPIERI NICOLA), CP_3
pagina 1 di 4 c o n t r o
(contumace), Controparte_2
CARTA CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente attualmente assunta con contratto a tempo determinato avente corso dal 9.9.2024 al 30.6.2025 ha allegato di essere stata assunta a tempo determinato quale docente in forza di plurimi contratti annuali, per gli anni scolastici:
- 2017/18, dal 3.11.2017 al 30.06.2018;
- 2018/19, dal 12.09.2018 al 30.06.2019;
- 2019/20, dal 16.09.2019 al 30.06.2020 e dal 18.11.2020 al 30.06.2020;
- 2020/21, dal 16.10.2020 al 30.06.2021;
- 2021/22, dal 7.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/23, dal 1.09.2022 al 30.06.2023;
- 2023/24, dal 2.10.2023 al 30.06.2024.
Parte ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti», istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici.
La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile;
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari;
che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
pagina 2 di 4 Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, «l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.
I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.».
Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4 pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.
Parte ricorrente, sulla base di quanto provato in atti, ha svolto negli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 supplenze annuali, e più precisamente supplenze volte a coprire posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (vacanze su organico di fatto, sino al 30 giugno) ovvero posti vacanti (su organico di diritto, sino al 31 agosto).
Parte ricorrente ha attualmente in essere un ulteriore rapporto a tempo determinato, con termine al 30.6.2025.
Tale circostanza priva di rilevanza l'eccezione relativa all'impossibilità di utilizzare la carta docente, una volta che il rapporto di lavoro sia cessato.
Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
pagina 3 di 4 Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato,
l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio.
Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.
Sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di di usufruire della carta docente per gli anni di CP_3 insegnamento 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.; dichiara tenuto e condanna il convenuto a rilasciare a una carta CP_1 CP_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 2500,00; condanna il a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1000,00 Controparte_2 di compensi – oltre all'incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre spese generali, cp e iva;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Padova, li 3/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Mauro Dallacasa
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25/2024
Oggi 3/12/2024 è comparso l'Avv. Zampieri Nicola, per il ricorrente. Nessuno è comparso per il convenuto. CP_1
Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del
[...]
. Controparte_2
L'Avv. Zampieri si riporta al ricorso.
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE
DOTT. MAURO DALLACASA
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa da:
(Avv. ZAMPIERI NICOLA), CP_3
pagina 1 di 4 c o n t r o
(contumace), Controparte_2
CARTA CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, docente attualmente assunta con contratto a tempo determinato avente corso dal 9.9.2024 al 30.6.2025 ha allegato di essere stata assunta a tempo determinato quale docente in forza di plurimi contratti annuali, per gli anni scolastici:
- 2017/18, dal 3.11.2017 al 30.06.2018;
- 2018/19, dal 12.09.2018 al 30.06.2019;
- 2019/20, dal 16.09.2019 al 30.06.2020 e dal 18.11.2020 al 30.06.2020;
- 2020/21, dal 16.10.2020 al 30.06.2021;
- 2021/22, dal 7.09.2021 al 30.06.2022;
- 2022/23, dal 1.09.2022 al 30.06.2023;
- 2023/24, dal 2.10.2023 al 30.06.2024.
Parte ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti», istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici.
La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile;
i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari;
che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
pagina 2 di 4 Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, «l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.
I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.».
Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4 pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.
Parte ricorrente, sulla base di quanto provato in atti, ha svolto negli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 supplenze annuali, e più precisamente supplenze volte a coprire posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (vacanze su organico di fatto, sino al 30 giugno) ovvero posti vacanti (su organico di diritto, sino al 31 agosto).
Parte ricorrente ha attualmente in essere un ulteriore rapporto a tempo determinato, con termine al 30.6.2025.
Tale circostanza priva di rilevanza l'eccezione relativa all'impossibilità di utilizzare la carta docente, una volta che il rapporto di lavoro sia cessato.
Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
pagina 3 di 4 Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato,
l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio.
Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.
Sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di di usufruire della carta docente per gli anni di CP_3 insegnamento 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.; dichiara tenuto e condanna il convenuto a rilasciare a una carta CP_1 CP_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 2500,00; condanna il a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1000,00 Controparte_2 di compensi – oltre all'incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre spese generali, cp e iva;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Padova, li 3/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Mauro Dallacasa
pagina 4 di 4