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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6218/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Lorusso Parte_1
Giovanni, appellante contro
, con il patrocinio dell'Avv. Montrone Silvestro Carlo, Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l'11.5.2020 il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 109/2020, resa dal Giudice di Pace di Bari all'esito del giudizio rubricato al n.
r.g. 910/2019, di condanna dell'Ente locale al pagamento del risarcimento dei danni, patiti da P_
, per la distruzione della lastra di marmo apposta sulla tomba della defunta sorella e
[...]
quantificati in euro 4.000,00.
A sostegno del gravame, il ha preliminarmente eccepito “l'assenza di titolarità della Pt_1 posizione giuridica soggettiva in capo al , tanto più in considerazione del fatto che, in base P_ alle informazioni in possesso dell'Ente, figurava, quale referente della defunta Persona_1 . La pronuncia è stata, altresì, censurata nella parte in cui ha ritenuto sussistente Controparte_2
la legittimazione passiva in capo al laddove le operazioni di esumazione venivano eseguite Pt_1 dalla per effetto dell'affidamento del servizio di gestione del cimitero di Parte_2
. Ancora, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella interpretazione dei fatti di causa e, Parte_1 conseguentemente, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 112 c.c., qualificando la domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 2051 c.c. piuttosto che ai sensi dell'art. 2043 c.c. richiamato dal P_ nel corso del primo grado di giudizio. Ne sarebbe, dunque, conseguita la violazione dell'art. 2697 c.c. per non essere stata raggiunta la prova dei presupposti fondanti il preteso risarcimento. E' stata, infine, contestata la quantificazione della pretesa risarcitoria in quanto afferente sia al pagamento di euro
2.500,00 pari al valore della lastra lapidea, che di ulteriori euro 1.500,00 per la eliminazione dell'incasso presente nella cappella, voce da ritenersi non giustificata.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza;
con vittoria di spese del presente giudizio.
Con comparsa depositata l'08.09.2020, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza del Giudice di Pace;
con vittoria di spese del presente grado.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado di giudizio, la causa è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 19.02.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, si osserva che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, valga quanto segue.
In data 14.02.2018 riceveva visita informativa da parte del dipendente Controparte_1 comunale incaricato dei servizi cimiteriali, , il quale gli chiedeva di Persona_2
presenziare alla esumazione dei resti della di lui sorella, , comunicandogli che si era Persona_1
già provveduto allo scavo ed alla rimozione – distruzione della pietra tombale. Il 15.02.2018, in occasione dell'esumazione della salma della congiunta defunta, , constatava, alla Controparte_1
presenza delle di lui moglie e figlia, la distruzione della tomba, su cui vi era una lastra di pietra con incisione di dedica. Rimasti infruttuosi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia veniva instaurato giudizio davanti al Giudice di Pace di Bari per il ristoro del danno. Quest'ultimo, nella sua consistenza patrimoniale, veniva liquidato in euro 4.000,00, previo riconoscimento della responsabilità dell'Ente comunale.
Va, innanzitutto, osservato come la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti) e attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).
Tanto premesso e per quanto attiene alla posizione del deve evidenziarsi che il P_ Pt_1
appellante restava contumace nel primo grado di giudizio salvo eccepire in sede di gravame il difetto di titolarità dell'odierno appellato.
Orbene, il nominativo individuato dall'Ente quale referente per la defunta, come indicato nella banca dati del servizio lampade votive, era quello di , soggetto a sua volta defunto il Controparte_2
12.6.2012, ossia sei anni prima dei fatti oggetto di causa.
Preme, altresì, rilevare che l'eccepito difetto di titolarità collide con la condotta assunta dalla stessa parte appellante che, a seguito del mancato perfezionamento della comunicazione di esumazione inoltrata alla predetta risaliva “al nome del sig. quale congiunto della CP_2 Controparte_1 stessa tutt'ora vivente” (cfr. missiva del 16.5.2018, in atti).
La titolarità della posizione in capo al è, altresì, confermata dalla documentazione prodotta P_ sin dal primo grado di giudizio dall'odierno appellato, con specifico riferimento alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione della salma della defunta sorella, - del 19.2.2018 - Persona_1
nella cappella di famiglia di al lotto n. 28, (cfr. all. n. 8); è presente in atti anche la Controparte_1 fattura emessa dall'ing. nei confronti di , avente ad oggetto i compensi Per_3 Controparte_3
maturati dal professionista per la progettazione e la richiesta di agibilità della cappella funeraria ubicata all'interno del cimitero comunale.
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione afferente al difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto (rectius titolarità) per essere stato il servizio di gestione cimiteriale affidato a Pt_1
terzi mediante appalto.
A supporto della tesi l'Ente ha depositato, solo in sede di gravame, i documenti relativi alla procedura di affidamento dei servizi cimiteriali, alla determina di aggiudicazione alla ditta Franeco S.r.l. ed alla successiva cessione del ramo di azienda, ad opera di quest'ultima, alla Parte_3
In disparte la conoscenza che la parte abbia potuto avere della circostanza, in questa sede non può valutarsi la documentazione posta a sostegno della contestazione essendo la relativa produzione inammissibile in applicazione del disposto di cui all'art. 345 u.c. c.p.c.
Deve, invece, convenirsi con il convenuto sulla errata qualificazione della responsabilità Pt_1 addebitata all'Ente ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c.; nel caso in esame è corretta la qualificazione operata dal sin dal momento della proposizione del giudizio innanzi al Giudice P_ di Pace ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Non ricorre alcuna responsabilità oggettiva, da cose in custodia, sussistendo l'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione quivi, da ultimo, richiamata.
E' incontestato che l'esumazione sia stata comunicata ad un soggetto – il referente della defunta secondo la banca dati del servizio lampade votive – a sua volta defunto sei anni prima dei fatti di causa;
solo dopo la restituzione all'Ente appellante della raccomandata a/r inoltrata alla il CP_4
Comune accertava l'intervenuto decesso di quest'ultima e provvedeva, a seguito di ricerche, ad avvisare - per il tramite di un dipendente della ditta incaricata delle operazioni cimiteriali - P_
, allorquando la pietra tombale era già stata distrutta.
[...]
Meritevole di accoglimento è il gravame nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento spettante al P_
Il Giudice di Pace ha posto a fondamento della decisione una relazione tecnica di parte attestante il valore della lastra in pietra di misura di circa 160 x 120 cm pari ad euro 2.500,00, ma ha altresì riconosciuto in favore dell'odierno appellato i costi necessari all'eliminazione dell'incasso progettato nella cappella di famiglia per l'apposizione di detta lastra lapidea.
Ora, il ristoro del danno deve essere pari al nocumento patito e non può includere voci di costo rimesse alla libera determinazione della parte;
ne consegue che, se meritevole di accoglimento è la istanza di ristoro del danno al bene lesionato, altrettanto non può dirsi per la spesa relativa alla modifica progettuale, non giustificata e non eziologicamente riconducibile al deterioramento della lapide emendabile mediante la realizzazione di una ulteriore sostitutiva.
Da quanto premesso consegue il parziale accoglimento dell'appello con conseguente rideterminazione del risarcimento a cui deve essere condannato il in misura Parte_1
pari ad euro 2.500,00. Nulla può disporsi a titolo di accessori in assenza di appello incidentale sul punto (cfr. da ultimo C. n. 31032/2024).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere regolate secondo soccombenza dell'Ente appellante e liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tabb. nn. 1 e 2 finca n. 2 - decisum) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 109/2020, resa dal
Giudice di Pace di Bari, condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 2.500,00 per le causali di cui in motivazione;
- condanna il alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 145,72 a titolo di esborsi documentati ed in euro 632,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro 1.276,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Montrone ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6218/2020 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Lorusso Parte_1
Giovanni, appellante contro
, con il patrocinio dell'Avv. Montrone Silvestro Carlo, Controparte_1
appellato
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.02.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l'11.5.2020 il ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 109/2020, resa dal Giudice di Pace di Bari all'esito del giudizio rubricato al n.
r.g. 910/2019, di condanna dell'Ente locale al pagamento del risarcimento dei danni, patiti da P_
, per la distruzione della lastra di marmo apposta sulla tomba della defunta sorella e
[...]
quantificati in euro 4.000,00.
A sostegno del gravame, il ha preliminarmente eccepito “l'assenza di titolarità della Pt_1 posizione giuridica soggettiva in capo al , tanto più in considerazione del fatto che, in base P_ alle informazioni in possesso dell'Ente, figurava, quale referente della defunta Persona_1 . La pronuncia è stata, altresì, censurata nella parte in cui ha ritenuto sussistente Controparte_2
la legittimazione passiva in capo al laddove le operazioni di esumazione venivano eseguite Pt_1 dalla per effetto dell'affidamento del servizio di gestione del cimitero di Parte_2
. Ancora, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella interpretazione dei fatti di causa e, Parte_1 conseguentemente, avrebbe violato il disposto di cui all'art. 112 c.c., qualificando la domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 2051 c.c. piuttosto che ai sensi dell'art. 2043 c.c. richiamato dal P_ nel corso del primo grado di giudizio. Ne sarebbe, dunque, conseguita la violazione dell'art. 2697 c.c. per non essere stata raggiunta la prova dei presupposti fondanti il preteso risarcimento. E' stata, infine, contestata la quantificazione della pretesa risarcitoria in quanto afferente sia al pagamento di euro
2.500,00 pari al valore della lastra lapidea, che di ulteriori euro 1.500,00 per la eliminazione dell'incasso presente nella cappella, voce da ritenersi non giustificata.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza;
con vittoria di spese del presente giudizio.
Con comparsa depositata l'08.09.2020, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1 chiesto rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza del Giudice di Pace;
con vittoria di spese del presente grado.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado di giudizio, la causa è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 19.02.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, si osserva che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, valga quanto segue.
In data 14.02.2018 riceveva visita informativa da parte del dipendente Controparte_1 comunale incaricato dei servizi cimiteriali, , il quale gli chiedeva di Persona_2
presenziare alla esumazione dei resti della di lui sorella, , comunicandogli che si era Persona_1
già provveduto allo scavo ed alla rimozione – distruzione della pietra tombale. Il 15.02.2018, in occasione dell'esumazione della salma della congiunta defunta, , constatava, alla Controparte_1
presenza delle di lui moglie e figlia, la distruzione della tomba, su cui vi era una lastra di pietra con incisione di dedica. Rimasti infruttuosi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia veniva instaurato giudizio davanti al Giudice di Pace di Bari per il ristoro del danno. Quest'ultimo, nella sua consistenza patrimoniale, veniva liquidato in euro 4.000,00, previo riconoscimento della responsabilità dell'Ente comunale.
Va, innanzitutto, osservato come la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti) e attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., Sez. U, 16/2/2016, n. 2951).
Tanto premesso e per quanto attiene alla posizione del deve evidenziarsi che il P_ Pt_1
appellante restava contumace nel primo grado di giudizio salvo eccepire in sede di gravame il difetto di titolarità dell'odierno appellato.
Orbene, il nominativo individuato dall'Ente quale referente per la defunta, come indicato nella banca dati del servizio lampade votive, era quello di , soggetto a sua volta defunto il Controparte_2
12.6.2012, ossia sei anni prima dei fatti oggetto di causa.
Preme, altresì, rilevare che l'eccepito difetto di titolarità collide con la condotta assunta dalla stessa parte appellante che, a seguito del mancato perfezionamento della comunicazione di esumazione inoltrata alla predetta risaliva “al nome del sig. quale congiunto della CP_2 Controparte_1 stessa tutt'ora vivente” (cfr. missiva del 16.5.2018, in atti).
La titolarità della posizione in capo al è, altresì, confermata dalla documentazione prodotta P_ sin dal primo grado di giudizio dall'odierno appellato, con specifico riferimento alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione della salma della defunta sorella, - del 19.2.2018 - Persona_1
nella cappella di famiglia di al lotto n. 28, (cfr. all. n. 8); è presente in atti anche la Controparte_1 fattura emessa dall'ing. nei confronti di , avente ad oggetto i compensi Per_3 Controparte_3
maturati dal professionista per la progettazione e la richiesta di agibilità della cappella funeraria ubicata all'interno del cimitero comunale.
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione afferente al difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto (rectius titolarità) per essere stato il servizio di gestione cimiteriale affidato a Pt_1
terzi mediante appalto.
A supporto della tesi l'Ente ha depositato, solo in sede di gravame, i documenti relativi alla procedura di affidamento dei servizi cimiteriali, alla determina di aggiudicazione alla ditta Franeco S.r.l. ed alla successiva cessione del ramo di azienda, ad opera di quest'ultima, alla Parte_3
In disparte la conoscenza che la parte abbia potuto avere della circostanza, in questa sede non può valutarsi la documentazione posta a sostegno della contestazione essendo la relativa produzione inammissibile in applicazione del disposto di cui all'art. 345 u.c. c.p.c.
Deve, invece, convenirsi con il convenuto sulla errata qualificazione della responsabilità Pt_1 addebitata all'Ente ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c.; nel caso in esame è corretta la qualificazione operata dal sin dal momento della proposizione del giudizio innanzi al Giudice P_ di Pace ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Non ricorre alcuna responsabilità oggettiva, da cose in custodia, sussistendo l'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione quivi, da ultimo, richiamata.
E' incontestato che l'esumazione sia stata comunicata ad un soggetto – il referente della defunta secondo la banca dati del servizio lampade votive – a sua volta defunto sei anni prima dei fatti di causa;
solo dopo la restituzione all'Ente appellante della raccomandata a/r inoltrata alla il CP_4
Comune accertava l'intervenuto decesso di quest'ultima e provvedeva, a seguito di ricerche, ad avvisare - per il tramite di un dipendente della ditta incaricata delle operazioni cimiteriali - P_
, allorquando la pietra tombale era già stata distrutta.
[...]
Meritevole di accoglimento è il gravame nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento spettante al P_
Il Giudice di Pace ha posto a fondamento della decisione una relazione tecnica di parte attestante il valore della lastra in pietra di misura di circa 160 x 120 cm pari ad euro 2.500,00, ma ha altresì riconosciuto in favore dell'odierno appellato i costi necessari all'eliminazione dell'incasso progettato nella cappella di famiglia per l'apposizione di detta lastra lapidea.
Ora, il ristoro del danno deve essere pari al nocumento patito e non può includere voci di costo rimesse alla libera determinazione della parte;
ne consegue che, se meritevole di accoglimento è la istanza di ristoro del danno al bene lesionato, altrettanto non può dirsi per la spesa relativa alla modifica progettuale, non giustificata e non eziologicamente riconducibile al deterioramento della lapide emendabile mediante la realizzazione di una ulteriore sostitutiva.
Da quanto premesso consegue il parziale accoglimento dell'appello con conseguente rideterminazione del risarcimento a cui deve essere condannato il in misura Parte_1
pari ad euro 2.500,00. Nulla può disporsi a titolo di accessori in assenza di appello incidentale sul punto (cfr. da ultimo C. n. 31032/2024).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere regolate secondo soccombenza dell'Ente appellante e liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tabb. nn. 1 e 2 finca n. 2 - decisum) stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 109/2020, resa dal
Giudice di Pace di Bari, condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 2.500,00 per le causali di cui in motivazione;
- condanna il alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 145,72 a titolo di esborsi documentati ed in euro 632,50 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il secondo grado di giudizio, in euro 1.276,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Montrone ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.02.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco