Sentenza 28 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 24/10/2022, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 00328/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2020, proposto da
AN CA e Andrea Capobianco, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi a seguito del decreto n. 637/2018 della Corte d’appello di Lecce – sezione Promiscua, notificato al Ministero della Giustizia in data 31.1.2019, non opposto, e divenuto definitivo dal 4.3.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. depositato il 06.10.2022;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1- Con sentenza n. 349/2022 questa Sezione, in accoglimento della domanda formulata dai ricorrenti, ha dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe indicato, “ nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza ”, nominando “ inoltre quale commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato ”, con obbligo di provvedere entro i novanta giorni successivi.
2- Con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., notificato il 06/10/2022, parte ricorrente ha rappresentato che tanto l’Amministrazione intimata quanto il Commissario ad acta non hanno provveduto a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale nei termini previsti in sentenza e ha chiesto, pertanto, di dichiarare il perdurante inadempimento sia del Ministero della Giustizia che del nominato commissario ad acta in relazione alla sentenza del T.A.R. Lecce n. 349 del 28 febbraio 2022, resa con riferimento al giudicato formatosi in seguito al decreto n. 637/2018 della Corte d’appello di Lecce, procedendo alla sostituzione del Commissario ad acta con altro soggetto, anche estraneo al Ministero della Giustizia. Inoltre, la parte ricorrente ha chiesto di condannare il Ministero della Giustizia inadempiente al pagamento delle somme a titolo di rivalutazione, con decorrenza dal passaggio in giudicato del decreto ex Legge Pinto, richiesta da qualificarsi, in via gradata, anche quale azione di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione, totale, del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
3- Non appare possibile accogliere l’istanza di parte, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1- In primo luogo la richiesta di un’ulteriore somma a titolo di rivalutazione non può essere avanzata per la prima volta in sede di reclamo, atteso che a mente dell’art. 114, comma 6, c.p.a. “ il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta ”; pertanto tale domanda, in uno alla domanda gradata di risarcimento dei danni, deve essere dichiarata inammissibile, come da avviso verbalizzato in udienza camerale. In ogni caso giova precisare che non sussistono i presupposti per la richiesta rivalutazione; ciò in quanto in presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege Pinto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 dicembre 2020, n. 6317; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6163), la rivalutazione può essere accordata solo laddove venga provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova che non è stata fornita dai ricorrenti. Quanto alla domanda di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a., la stessa risulta sprovvista di prova.
3.2- Rileva il Collegio che la nomina del Commissario ad acta è stata disposta in ragione di quanto previsto all’art. 1, comma 777, punto 8, L. n. 208/2015 che, nel modificare in parte qua il Capo II della legge n. 89 del 2009, ha inserito l’art. 5 sexies , il cui comma 8 dispone: “ Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ”. Ne consegue che l’individuazione del Commissario ad acta è avvenuta secondo le indicazioni impartite direttamente ex lege .
3.3- Ritenuto, pertanto, che non resta che reiterare l’ordine già disposto, prescrivendo che il Ministero della Giustizia e il Commissario diano piena e integrale esecuzione al decreto decisorio della Corte di Appello di cui in epigrafe, provvedendo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutti gli importi dovuti di cui essa risulta creditrice in forza del richiamato titolo giudiziario e disponendo, altresì, che comunque entro il suddetto termine il Commissario ad acta relazioni in merito alle attività concretamente poste in essere ai fini dell’esatto adempimento.
4- Il Collegio rinvia all’udienza camerale del 15 dicembre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (Sezione Prima di Lecce) dichiara parzialmente inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il reclamo della parte ricorrente.
Reitera nei confronti sia del Ministero della Giustizia che del Commissario ad acta l’ordine impartito con la sentenza n. 349/2022, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia all’udienza camerale del 15 dicembre 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO