Sentenza 1 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17552 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LI AG BENEDETTO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMINE RIZZI, DOMENICO CARPAGNANO, AG CAPACCHIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 348/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 03/05/01 - R.G.N. 1878/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/04 dal Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza in epigrafe specificata, pronunciata in grado d'appello, ha riconosciuto il diritto dell'odierno controricorrente, ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto legislativo n, 80 del 1992, di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia istituito ex art. 2 della legge n. 297 del 1982, il pagamento del credito residuo relativo alle ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto lavorativo, nei limiti del massimale previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. cit., calcolato sul trimestre e non in proporzione dell'effettivo periodo di inadempimento (c.d. riproporzionamento o frazionamento), senza detrazione dallo stesso massimale degli importi retributivi già percepiti in relazione alle predette mensilità.
I giudici d'appello hanno ritenuto, in particolare, che la tesi dell'INPS, secondo cui il massimale andrebbe "frazionato" in base al periodo di inadempimento all'interno dell'ultimo trimestre, contrasta con il dato letterale della norma, la quale espressamente stabilisce che "il pagamento effettuato dal Fondo...non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale...". Ciò precisato in ordine all'unica contestazione sollevata dall'INPS, hanno aggiunto che in ogni caso gli importi retributivi già ricevuti vanno detratti dal credito retributivo spettante nel trimestre e non dal massimale. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Istituto, deducendo due motivi di impugnazione.
Il lavoratore resiste con controricorso illustrato anche da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2, commi primo, secondo e quarto, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Istituto deduce che dalla lettura sistematica delle disposizioni di tale decreto, in particolare quella dettata dall'art. 2, quarto comma, emerge che quanto versato dal datore di lavoro in conto dei crediti del lavoratore relativi alle ultime tre mensilità del rapporto non è cumulabile con il massimale e va quindi detratto da questo, con la conseguenza che, ove il credito sia stato soddisfatto in tutto o in parte, niente, o solo quanto residua a seguito della operata detrazione, è dovuto dal Fondo di garanzia a tale titolo. Il motivo è inammissibile.
Come riferisce la sentenza impugnata, senza che il ricorrente denunci un'errata interpretazione delle sue eccezioni da parte della Corte d'appello, l'INPS, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, si limitò ad affermare che poiché le retribuzioni non corrisposte al lavoratore dal suo datore di lavoro erano due (gennaio e febbraio 1994), il massimale entro il quale il Fondo era chiamato a rispondere era stato correttamente frazionato e liquidato a mesi, prendendosi a base del conteggio il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria corrispondente a due, anziché, come richiesto dalla parte opposta, a tre mensilità.
La Corte d'appello, nell'esporre, per ragioni di ordine sistematico, le problematiche relative all'intervento del Fondo e nel dichiarare di aderire alla tesi maggioritaria secondo cui quanto ricevuto dal lavoratore dal suo datore di lavoro va detratto dal suo (maggiore) credito e non dal massimale, ha tuttavia precisato che tale questione "esula dal thema decidendum della presente causa, nella quale si discute solo se il massimale indennizzabile debba ritenersi frazionato a mese ovvero costituisca un unicum infrazionabile". E solo tale questione ha coerentemente affrontato nella sua decisione, espressamente dichiarando l'altra del tutto estranea all'oggetto del giudizio di appello.
Tale essendo il contenuto della sentenza impugnata, l'INPS avrebbe dovuto censurare la stessa pronuncia nella parte in cui questa, nel definire le ragioni giuridiche poste a sostegno dell'appello del lavoratore, ne esclude esplicitamente quella relativa alla cumulabilità degli acconti con il massimale. Una siffatta censura è, viceversa, del tutto assente, dal momento che l'Istituto si è limitato - in questa sede - a criticare le statuizioni (asseritamente) rese in ordine a tale questione, determinandosi, così, una totale discordanza tra la ratio deciderteli del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, l'Istituto ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano riconosciuto sul credito nei confronti del Fondo di garanzia il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, mentre, in ragione della natura previdenziale dell'intervento del Fondo e della conseguente inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, avrebbe dovuto trovare applicazione il divieto di cumulo previsto dal citato art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991. Questo motivo è inammissibile per le stesse ragioni che motivano l'analoga declaratoria emessa a riguardo del primo. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, tutt'altra questione era stata posta dall'INPS riguardo a interessi e rivalutazione. Essa riguardava la decorrenza di detti accessori, che secondo la tesi dell'Istituto, disattesa dalla Corte d'appello, dovrebbero decorrere non dalla presentazione della domanda, ma dalla presentazione della correlativa documentazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese in euri 25,00 (venticinque/00) per esborsi e in euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore degli avvocati Domenico Carpagnano, Biagio Capacchione e Carmine Rizzi, dichiaratisi antistatali. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2004