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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 e vertente
1
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_4 C.F._4
Antonino Calcò, Daniele Cinà e Maria Concetta Parlato.
APPELLANTI
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso chiedendo:
“- la riforma della sentenza n. 18838/2018 resa dal Tribunale di Roma, Sezione Terza, non
notificata e, conseguentemente, di ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto ciascuno ad
avere corrisposta una somma di danaro pari al valore della borsa di studio ex lege n. 257/91,
moltiplicata per le quattro annualità di frequenza della Scuola. Tale somma va resa pari al valore della
moneta nel novembre 1989, ragguagliato all'importo stabilito per legge al momento della domanda (£
21.500.000 pari a € 11.103,82); oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei
bimestrali di pagamento sino al soddisfo;
- in subordine, compensare le spese del primo grado di
giudizio;”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
2 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma, riferendo di avere conseguito i diplomi di specializzazione medica indicati nell'atto di citazione a seguito di frequenza dei relativi corsi negli anni compresi tra il 1982/1983 e il 1991/1992. Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria,
poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano quindi la condanna della al pagamento Controparte_1
in favore di ciascuno della somma annuale pari al valore della borsa di studio, oltre interessi legali e rivalutazione.
La eccepiva preliminarmente la prescrizione di tutti i diritti Controparte_1
vantati e l'infondatezza delle domande proposte dagli attori.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18838/2018, rigettava le domande, ritenendo,
che la prescrizione dei diritti vantati si fosse orami perfezionata, essendo decorsa dal
27.10.1999.
Con riferimento al dott. andava quindi accolta l'eccezione di prescrizione. Parte_1
Per i dottori e , che avevano conseguito i primi due il diploma Pt_4 Pt_2 Per_1
in Igiene e Medicina preventiva e il terzo in Terapia fisica e riabilitazione, il Tribunale
affermava che le domande andavano respinte perché le specializzazioni non rientravano nell'elenco dei corsi di formazione comuni a tutti gli Stati membri riportati nelle direttive.
In ogni caso anche qualora la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva fosse rientrata nella dicitura community medicine di cui alla direttiva CEE/75/362, le domande avrebbero dovuto essere respinte per le stesse ragioni illustrate con riferimento al dott.
. Parte_1
3 3. Gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza, ritenendo errata l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e deducendo che i corsi di
Igiene e medicina preventiva e Terapia fisica e riabilitazione risultavano compresi dal di concerto con quello della Controparte_2
nel D.M. 31 ottobre 1991 recante “l'elenco delle specializzazioni impartite presso le CP_3
università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle
Comunità economiche europee”.
4. Ai fini della valutazione dei motivi d'appello, con particolare riferimento alla decorrenza della prescrizione, occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli
4 aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al
TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque
self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché
contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
5. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass.
n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e
n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità
per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità
- dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di
cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in
quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di
un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
5 Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con
il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano
in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art.
11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n.
18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può
essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di
Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima
Corte del 24.1.2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
6 Non condivisibile è quindi la tesi alternativa dell'appellante secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE.
Tale assunto è contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva,
può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Deve essere quindi ribadita l'avvenuta prescrizione dei diritti azionati dagli appellanti così come accertata dal Tribunale, in via principale per e in via alternativa per Parte_1
e . Pt_4 Pt_2
6. Per , che ha frequentato il corso di Terapia fisica e riabilitazione, si osserva Per_1
che la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva
26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già
un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (v. Cass. n. 20303/2019, n. 25321/2023).
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei corsi, emerge che, tra le specializzazioni, non possono considerarsi inclusi i corsi frequentati dai tre appellanti.
7 In ipotesi di non coincidenza nominale di corsi, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie (Cass. n. 2532/2023).
7. Anche il motivo d'appello formulato in via subordinata con riferimento alle spese di lite deve essere rigettato, considerato che l'orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza del termine di prescrizione è ormai consolidato da tempo e che pure con riferimento alla mancata inclusione negli elenchi delle direttive comunitarie del corso di Terapia fisica e riabilitazione non si registrano precedenti favorevoli all'appellante.
8. Gli appelli devono quindi essere totalmente rigettati.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
8 Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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