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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1413/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti CERA NICOLA e ANTICO SANDRA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BRUNI MIRKO appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte adita, previo rigetto delle domande, deduzioni e/o eccezioni di parte avversa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del signor per le Controparte_1
ragioni esposte in atto e conseguentemente condannarsi lo stesso a versare al signor la somma di €. 111.516,64 a titolo contrattuale Parte_1
(o, al più, di indebito arricchimento e/o indebito oggettivo o soggettivo ex artt. 2033-2036- 2041 c.c..) o la maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) in subordine, nel denegato ma non creduto caso in cui venisse accolta la ricostruzione avversa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver portato a termine l'incarico ex art.1708 c.c. e/o ex art.2028 sg. cc. con conseguente condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di €. 111.516,64
o la maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso, compensi di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori di legge, rimb.forf.15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
Nel merito: Rigettare l'appello proposto dal sig. e, in Parte_1
ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1203/2023 del Tribunale di
Verona.
pag. 2/20 In subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non confermare la sentenza di primo grado, si riportano di seguito le conclusioni precisate in primo grado:
In via principale
- Accertarsi e dichiararsi la vigenza di un contratto di mandato senza rappresentanza tra i sig.ri e per i motivi Parte_1 Controparte_1
tutti esposti negli atti di causa e, per effetto, rigettarsi le domanda di rifusione della somma di euro 116.516,64 ex adverso proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto trattandosi di conferimenti necessari per l'esecuzione del mandato.
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ex art. 2033,
2034 e 2041 C.C. per tutti i motivi esposti negli atti di causa e comunque rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel medesimo atto.
- Accertarsi che nessun mancato guadagno in capo al sig.
[...]
è imputabile al sig. per i motivi tutti esposti Parte_1 Controparte_1
negli atti di causa e, per effetto, rigettarsi la domanda di risarcimento danno avversaria per la somma di euro 27.500,00 in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Rigettare le domande ex art. 1708 c.c. e, 2028 c.c. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa.
In via subordinata
- Nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento della pretesa di refusione avanzata da parte attrice, compensare le somme di cui il sig. chiede la rifusione con il valore del terreno sito Parte_1
nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso pag. 3/20 Comune al foglio 8 mappali 194-193, ammontante ad euro 115.000,00, o della maggior o minor somma che si terrà di giustizia, trasferito in data
12.07.2018 al sig. e, per effetto, dichiararsi che nulla è Parte_1
dovuto dal sig. al sig. per le spese di cui Controparte_1 Parte_1
chiede la rifusione.
In via riconvenzionale
- Accertarsi e dichiararsi che la compravendita a ministero del Notaio
Dott. rep. n. 10846 racc. n. 8187 avente a oggetto il terreno Persona_1
sito nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194-193 avvenuta in data 12.07.2018 costituisce un atto simulato, dissimulante un trasferimento di bene immobile posto in essere dal mandatario in favore del mandante in esecuzione del mandato ricevuto.
In ogni caso:
Spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.p.a. e rimborso forfetario.
In via Istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate con le memorie depositate precisate in primo grado ai sensi dell'art. 183 co.6 n. 1- 2 e 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. conveniva in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento dell'importo di €144.016,64, di cui €116.516,64 a titolo contrattuale (o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento e/o pag. 4/20 indebito oggettivo o soggettivo ex artt. 2033-2036-2041 c.c.) ed €27.500,00
a titolo di mancato guadagno.
1.1. Deduceva che:
- nella primavera del 2007 attore e convenuto si erano accordati per porre in essere un'operazione immobiliare relativa al terreno sito in Comune di
Zimella, identificato al Catasto Terreni al Foglio 8, mapp- 194-193, pattuendo che il avrebbe acquistato l'immobile da CP _2
, che successivamente lo avrebbe rivenduto ad ad
[...] Parte_2
un prezzo maggiore, e che le parti si sarebbero ripartite il profitto dell'operazione nella misura del 50% ciascuna;
- in data 20.06.2007 veniva quindi stipulato il primo contratto preliminare di compravendita tra (promittente venditore) e Persona_2 CP
(promissario acquirente) al prezzo di €60.000,00 con contestuale
[...]
versamento di caparra di €10.000,00, mentre in data 05.07.2007 venne stipulato il secondo preliminare tra (promittente venditore) e CP
(promissario acquirente) al prezzo di €115.000,00 con Parte_2
termine per la stipula al 31.12.2007;
- si rendeva inadempiente al primo preliminare, non Persona_2
essendo stato in grado di procurare l'assenso alla vendita da parte della moglie, , comproprietaria del mapp. 194, cosicché il Parte_3
agì giudizialmente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2932 c.c. con CP
il patrocinio dell'Avv. Sella, ottenendo la pronuncia favorevole dal
Tribunale di Verona – Sezione Soave (sent. N. 151/2010). Persona_2
propose appello avverso tale pronuncia, che venne rigettato dalla Corte di
Appello di Venezia con sent. 2699/2014;
pag. 5/20 - parallelamente, conveniva in giudizio il Parte_2 CP
chiedendo la risoluzione del secondo preliminare e la restituzione della caparra, oltre al risarcimento dei danni, per essere venuto meno nelle more il suo interesse all'acquisto. Con sent. n. 1479/2016, il Tribunale di Verona dichiarava la risoluzione del secondo preliminare per inadempimento di e lo condannava alla restituzione della caparra;
CP
- in data 17.10.2016, il ottenne infine l'effetto traslativo della CP
sentenza ex art. 2932 c.c. versando agli eredi di (nelle Persona_2
more deceduto) l'importo di € 50.000,00;
- le parti concertarono quindi di promuovere azione risarcitoria nei confronti degli eredi di per ottenere ristoro del mancato Persona_2
guadagno e delle spese sostenute;
tuttavia, dopo aver già sottoscritto il mandato al legale, il (unico soggetto processualmente legittimato CP
ad agire) ritirò inaspettatamente la propria disponibilità ad incardinare il giudizio;
- per effetto di tale condotta, il è venuto a trovarsi Pt_1
nell'impossibilità di recuperare il profitto sperato dell'operazione
(€27.500), avendo inoltre sostenuto da solo tutte le spese correlate alla vicenda, per le quali egli aveva via via fornito al la provvista, pari CP
a complessivi €116.516,64, di cui:
(a) €60.000 per caparra e saldo prezzo previsti dal primo preliminare;
(b) €15.341,93 per imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di
Verona-Soave n. 151/2010;
(c) €2.000 per spese notarili relative all'atto di quietanza del 20.10.2016;
pag. 6/20 (d) €11.736,07 per compensi dell'Avv. Sella relativi all'attività stragiudiziale, al giudizio di primo e secondo grado contro _2
e relativa domiciliazione a Venezia;
[...]
(e) €10.530,17 per compensi dell'Avv. Sella relativi al giudizio contro sul secondo preliminare;
Parte_2
(f) €16.908,47 per rifusione delle spese di lite ad in Parte_2
ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1479/2016.
1.2. Si costituiva contestando integralmente la Controparte_1
ricostruzione avversaria.
1.3. In via principale, chiedeva accertarsi che le parti avevano stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza, con conseguente rigetto della domanda di rifusione della somma di €116.516,64, trattandosi di conferimenti necessari per l'esecuzione del mandato ex art. 1719 c.c.; accertarsi inoltre l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande ex art. 2033, 2034 e 2041 c.c.; accertarsi infine che nessun mancato guadagno in capo all'attore è imputabile al convenuto e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di risarcimento per la somma di €27.500,00.
1.4. In subordine, chiedeva disporsi la compensazione tra le somme di cui il chiedeva la rifusione ed il valore del terreno allo stesso trasferito in Pt_1
data 12.07.2018.
1.5. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che la compravendita del
12.07.2018 costituisse un atto simulato, dissimulante un trasferimento di bene immobile posto in essere dal mandatario in favore del mandante in esecuzione del mandato ricevuto.
1.6. In punto di fatto, il convenuto deduceva che:
pag. 7/20 - il gli conferì mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., Pt_1
affinché egli acquistasse in proprio nome ma per suo conto il terreno sito in
Zimella (Comune di cui all'epoca il era sindaco) e lo rivendesse Pt_1
poi ad;
Parte_2
- il mandato era a titolo gratuito e non era stata pattuita la ripartizione del profitto derivante dall'operazione (in altri termini, il doveva agire CP
quale un mero prestanome);
- al fine di portare a compimento il mandato ricevuto, con espresso assenso del il promosse l'azione ex art. 2932 c.c. in relazione al Pt_1 CP
primo preliminare e si costituì nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del secondo preliminare;
- una volta sfumata la possibilità di completare l'operazione (a causa della risoluzione del secondo preliminare), con scrittura privata autenticata in data 22.01.2018 il conferì al mandato irrevocabile per la CP Pt_1
vendita dell'immobile de quo;
- in virtù di tale mandato, in data 12.07.2018 il vendette il bene a Pt_1
sé medesimo per il prezzo di €45.000,00, prezzo tuttavia che non fu mai incassato dal trattandosi di negozio simulato volto unicamente alla CP
translatio dominii, ovvero a far conseguire al la proprietà del Pt_1
terreno in esecuzione dell'originario mandato;
- mai il concordò di promuovere l'azione risarcitoria contro gli CP
eredi di né conferì mandato in tal senso all'Avv. Sella, Persona_2
trattandosi di azione che esulava dall'originario mandato ricevuto.
1.7. In sede di prima udienza l'attore integrava le conclusioni di cui all'atto di citazione chiedendo, in via subordinata, che, qualora si accedesse alla tesi avversaria del mandato gratuito, si accertasse e dichiarasse la pag. 8/20 responsabilità del convenuto per non aver portato a termine l'incarico ex art. 1708 c.c. e/o ex art. 2028 e ss., con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per l'importo già indicato di €144.016,64.
1.8. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.10.2021 sono stati ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del
09.03.2022 si è svolta l'istruttoria orale.
2. Con sentenza n. 1203/2023, il Tribunale di Verona:
- rigettava le domande attoree sia principali che subordinate;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, accertava e dichiarava che la compravendita del 12.07.2018 a ministero del Notaio
Dott. rep. n. 10846 racc. n. 8187, avente a oggetto il terreno Persona_1
sito nel Comune di Zimella (VR), censito al Catasto Terreni dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194-193 costituiva un atto simulato in via relativa quanto alla pattuizione del prezzo, dissimulante il trasferimento del bene immobile posto in essere dal fiduciario in favore del fiduciante in esecuzione del pactum fiduciae;
- condannava a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate nell'importo di €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
2.1. Riteneva il Giudice che il rapporto intercorso fra le parti fosse qualificabile quale negozio fiduciario che, secondo la più recente
Cassazione, rappresenta un'ipotesi di interposizione reale di persona.
2.2. Alla qualificazione del negozio fiduciario ad oggetto immobiliare come contratto a forma libera consegue, sul piano probatorio,
l'ammissibilità del ricorso alla prova per testi e per presunzioni.
pag. 9/20 2.3. Esaminate le risultanze dell'istruttoria orale, riteneva il Giudice che non si poteva dire assolto l'onere dell'attore di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, rimanendo del tutto indimostrata la circostanza specifica che costituisce la causa petendi della domanda attorea, ovvero che il negozio fiduciario concluso tra il e il avesse un Pt_1 CP
oggetto più esteso rispetto alla mera interposizione di persona nella duplice transazione immobiliare e, segnatamente, ricomprendesse tutte le attività ulteriori eventualmente necessarie per far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni.
2.4. Tantomeno risulta provato che l'accordo prevedesse la compartecipazione del convenuto nell'investimento, e quindi che vi fosse la pattuizione di suddividere i costi e i profitti dell'operazione.
2.5. Alla luce del titolo contrattuale esistente, non riteneva esservi il presupposto dell'assunzione spontanea della gestione di affari altrui proprio della negotiorum gestio; non riteneva configurabile alcun indebito sotto il profilo né oggettivo né soggettivo, essendo un corollario normale del patto fiduciario il fatto che la provvista economica per l'operazione sia fornita dal fiduciante;
infine non riteneva essersi verificato alcun arricchimento privo di causa in capo al convenuto, che non aveva tratto benefici economici dall'operazione (tenuto conto che ha ritrasferito il bene all'attore e che pacificamente non ha incassato il prezzo indicato nel relativo atto).
2.6. In ordine alla riconvenzionale, riteneva che, se era pacifico che l'effetto traslativo fosse realmente voluto dalle parti, era invece simulata la pattuizione relativa al corrispettivo, tanto che lo stesso non fu mai effettivamente incassato.
pag. 10/20 2.7. Avverso tale sentenza proponeva appello dolendosi Parte_1
del mancato accoglimento delle sue istanze.
I motivi di appello.
1. Con primo motivo, sostiene il che il Giudice di prime cure, Pt_1
qualificando il rapporto tra le parti come negozio fiduciario, avrebbe dovuto automaticamente ritenere il obbligato a procedere Controparte_1
con l'azione di risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri e _2
. Ciò in quanto solo il fiduciario avrebbe potuto agire in tal senso Parte_3
in virtù della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.
24772/2008; quindi il Giudice avrebbe errato nell'indagare in relazione all'estensione dell'oggetto del negozio fiduciario e nel ritenere non provata da controparte la ricomprensione nello stesso delle azioni giudiziarie ulteriori per il risarcimento del danno.
1.1. Con secondo motivo deduce che il danno subìto dal (costituito Pt_1
dall'impossibilità di recuperare le spese sostenute e i danni cagionati dall'inadempimento di e ) è imputabile al Persona_2 Parte_3
comportamento del mandatario il quale non ha agito nei Controparte_1
confronti dei soggetti responsabili del danno e non ha portato a termine quelle attività del mandato che sono corollario necessario e dovuto del contratto, come prescritto dall'art.1708 c.c..
1.2. Con terzo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di illogicità
/erroneità della motivazione e/o violazione di legge in relazione agli artt.2028, 2031, 2033, 2034, 2036, 2041 c.c..
1.3. Circa la quantificazione del danno, all'attore spetta il diritto ad ottenere la refusione integrale dell'importo di €56.516,64 cui deve aggiungersi il mancato percepimento del profitto dell'operazione pari ad €55.000,00
pag. 11/20 (differenza tra il prezzo versato per l'acquisto del terreno €60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a se fosse andata Persona_2
a buon fine €115.000,00) per un totale di €111.115,64.
2. Si è costituito chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
2.1. Quanto al primo motivo, sostiene che è lo scopo l'elemento che determina quello che è l'ambito di azione del fiduciario, pertanto, nel caso di specie, determinare/delineare il limite delle attività a cui era tenuto il era indispensabile comprendere quale fosse lo scopo Controparte_1
perseguito dal fiduciante.
2.2. Lo scopo perseguito nella fattispecie in esame era l'acquisto del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Zimella al foglio 8, mappali 194-193, e la sua successiva rivendita a terzi ad un prezzo maggiore, in conseguenza del presumibile cambio di destinazione d'uso del bene. Di converso, non sarebbe stato provato da controparte che vi fosse il più esteso fine di far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, ossia la differenza di prezzo;
conseguentemente non è stato nemmeno provato che l'attività in capo all'appellato si estendesse a tutte le attività finalizzate a tale risultato quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata rivendita a terzi a un maggior prezzo.
2.3. Quanto al secondo motivo, deduce che l'azione di risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri e per l'ottenimento della Parte_3 _2
differenza di prezzo – e quindi il profitto - che avrebbe conseguito Pt_1
nel caso di vendita a , non può essere di certo qualificata Parte_2
come necessaria al raggiungimento dello scopo del negozio fiduciario in pag. 12/20 parola, essendo quest'ultimo non il conseguimento di un determinato profitto, ma l'acquisto di un bene per poi rivenderlo a terzi.
2.4. Quanto al terzo motivo, osserva come l'elemento caratterizzante della gestione dell'affare altrui consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale.
2.5. Nel caso di specie, tra e nel settembre 2007 si CP Pt_1
instaurava un rapporto fiduciario;
pertanto, non vi è spontaneità di gestione.
2.6. Inoltre, presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è
l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
2.7. Appare evidente come, nel caso di specie, i pagamenti eseguiti fossero tutti dovuti in virtù dei contratti sottoscritti e delle obbligazioni assunte dal sig. quale prestanome del sig. CP Pt_1
2.8. In ogni caso, il sig. non sarebbe legittimato passivo di Controparte_1
tale pretesa, non essendo lui il beneficiario degli accrediti di cui il sig. richiede (del tutto ingiustificatamente) la rifusione. Pt_1
2.9. Osserva peraltro che non può sussistere indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore: il pagamento volontario e consapevole, cioè senza errore, esclude ogni diritto di ripetizione ex art. 2036 c.c.
2.10. Deduce infine che l'azione di arricchimento senza giusta causa presuppone che vi sia stato arricchimento immotivato con contestuale depauperamento di un altro soggetto.
2.11. Dall'intera vicenda in esame alcun guadagno è pervenuto al sig.
il quale ha trasferito il terreno sito nel Comune di Zimella al sig. CP
pag. 13/20 senza percepire alcun compenso o guadagno;
pertanto, non si Pt_1
comprende quale suo arricchimento immotivato sia rilevabile.
2.12. Relativamente al quarto motivo di gravame, deduce come la sentenza, correttamente, rigettando la domanda di risarcimento del danno avversaria, non si pronuncia in merito al quantum della stessa;
infatti, in sede di primo grado di giudizio è stato accertato che nessun inadempimento è rimproverabile al sig. il quale ha eseguito il negozio Controparte_1
fiduciario con la diligenza dovuta e, pertanto, nessun danno/mancato guadagno è stato subito dal sig. a causa dell'agire Parte_1
dell'odierno appellato.
2.13. In ogni caso, contesta la quantificazione del danno effettuata da controparte, non può di certo essere restituito quanto corrisposto dal sig. per l'espletamento dell'incarico da parte del sig. infatti, Pt_1 CP
tali esborsi sono stati funzionali per permetterle l'ottenimento della proprietà del terreno per cui vi è vertenza e, pertanto, di arricchirsi del suo valore stabilito in euro 115.000,00.
2.14. Non risulta sussistente e imputabile al sig. nemmeno Controparte_1
un danno da mancato guadagno corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dall'operazione immobiliare (così come inizialmente progettata dal sig.
che controparte quantifica in € 55.000,00 (differenza tra Parte_1
il prezzo versato per l'acquisto del terreno € 60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a se fosse andata a buon fine € Persona_2
115.000,00).
2.15. Infatti, la successiva vendita del terreno al sig. Parte_2
veniva meno esclusivamente per mero intervento di un terzo, ovvero a pag. 14/20 causa della risoluzione del preliminare di vendita del 05.07.2007 ottenuta da parte dello stesso.
2.16. In conseguenza di ciò, su richiesta dell'attore, il sig. CP
provvedeva a trasferire al sig. la proprietà del terreno, essendo Pt_1
venuta meno la possibilità di trasferire il prezzo della compravendita con il sig. . _2
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente argomentato in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti quale negozio fiduciario e abbia compiutamente indagato quali fossero i confini dello stesso.
1.1.bis. Invero per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non
è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio e che, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Ne consegue che, a fronte di un “pactum fiduciae” concluso oralmente, la dichiarazione unilaterale scritta, con cui il fiduciario si impegna a trasferire al fiduciante la proprietà di uno o più immobili esattamente individuati, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo del preesistente patto, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale dalla causa (cfr. Cass. SU n. 6459/2020).
pag. 15/20 1.2. Ciò posto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che fosse rimasta indimostrata la circostanza specifica che costituisce la causa petendi della domanda attorea, ovvero che il negozio fiduciario concluso tra il e il avesse un oggetto più esteso rispetto alla mera Pt_1 CP
interposizione di persona nella duplice transazione immobiliare e, segnatamente, ricomprendesse tutte le attività ulteriori eventualmente necessarie per far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni. Tantomeno risulta provato che l'accordo prevedesse la compartecipazione del convenuto nell'investimento, e quindi che vi fosse la pattuizione di suddividere i costi e i profitti dell'operazione.
1.3. Il negozio fiduciario è orientato alla realizzazione di uno scopo, estraneo a quello tipicamente previsto dalla legge per il negozio posto in essere. Era, nel caso di specie, indispensabile andare a comprendere quale fosse quello perseguito dal fiduciante.
1.4. Nel caso che ci occupa, è emerso che l'obiettivo perseguito era l'acquisto del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Zimella al foglio 8, mappali 194-193, e la sua successiva rivendita a terzi ad un prezzo maggiore, in conseguenza del presumibile cambio di destinazione d'uso del bene. Di converso, non è stato minimamente provato dall'appellante che vi fosse il più esteso fine di far conseguire a in qualunque modo il Pt_1
profitto sperato dell'operazione, ossia la differenza di prezzo;
conseguentemente non è stato nemmeno provato che l'attività in capo all'appellato si estendesse a tutte le attività finalizzate a tale risultato quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il pag. 16/20 risarcimento dei danni derivanti dalla mancata rivendita a terzi a un maggior prezzo.
1.5. Infatti, dai testi sentiti all'udienza del 09.03.2022 non è stata fornita alcuna conferma in tal senso.
1.6. Il teste di parte attrice, Avv. Sella, ha dichiarato che nulla sapeva degli accordi interni tra le parti (“non si discusse mai di questa cosa in mia presenza”) e non ha confermato se la procura alle liti di cui al doc. 4 fosse stata sottoscritta in relazione all'azione risarcitoria nei confronti degli eredi di (come sosteneva l'attore). Persona_2
1.7. Mancando la prova del titolo costitutivo, non fornita dall'attore, la domanda principale è stata correttamente rigettata.
2. Quanto al secondo motivo, ritiene la Corte che lo scopo ultimo perseguito tra le parti nel caso di specie era l'acquisto da parte dell'appellato, in proprio nome ma per conto del sig. di un terreno Pt_1
sito nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194- 193 al prezzo di €60.000,00 e con successiva vendita al sig. per il prezzo di €115.000,00. Parte_2
2.1. Il in esecuzione del predetto negozio, conseguiva la proprietà CP
del terreno di cui si discute, ponendo in essere le azioni giudiziarie direttamente volte a conseguire tale scopo. Poi, non risultando possibile cedere tale bene al Sig. - in quanto, venuto meno il suo Parte_2
interesse alla conclusione dell'atto, lo stesso aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Verona n. 1479 del 14.05.2016, la risoluzione del contratto preliminare del 05.07.2007 intercorso tra i due e pertanto - CP
provvedeva a trasferire a invece che il prezzo della vendita Pt_1
intercorsa con , venuta meno, la proprietà del terreno. Parte_2
pag. 17/20 2.2. Si ritiene dunque che abbia eseguito tutte le attività volte a CP
perseguire lo scopo convenuto dalle parti.
3. Quanto al terzo motivo, si rileva come gli esborsi sostenuti da Pt_1
di cui oggi chiede la rifusione, sono consistiti in conferimenti al fiduciario dei mezzi necessari per l'esecuzione del negozio fiduciario e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine ha contratto in CP
proprio.
3.1. In ogni caso, i pagamenti eseguiti erano tutti dovuti in virtù dei contratti sottoscritti e delle obbligazioni assunte dal quale CP
prestanome del pertanto non può aver luogo l'azione di ripetizione Pt_1
dell'indebito oggettivo il cui presupposto è l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento.
3.2. Ancora, non può sussistere indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore: il pagamento volontario e consapevole, cioè senza errore, esclude ogni diritto di ripetizione ex art. 2036 c.c..
3.3. Da ultimo, l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041
c.c. presuppone che vi sia stato arricchimento immotivato con contestuale depauperamento di un altro soggetto. Non risulta che il abbia CP
percepito guadagno alcuno, avendo egli trasferito il terreno al e Pt_1
che pacificamente non ha incassato il prezzo indicato nel relativo atto.
4. Circa il quarto e ultimo motivo di appello, rileva la Corte come correttamente il Tribunale, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno attorea, non si sia pronunciato in merito al quantum della stessa.
4.1. È in ogni caso da rigettare in toto la quantificazione effettuata dall'odierno appellante:
pag. 18/20 - per quanto riguarda l'espletamento dell'incarico da parte del non CP
può essere restituito quanto corrisposto dal in tale frangente Pt_1
essendo stati tali esborsi funzionali all'ottenimento della proprietà del terreno;
- per quanto concerne il danno da mancato guadagno corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dall'operazione immobiliare (così come inizialmente progettata dal sig. quantificata Parte_1
dall'appellante in €55.000,00 (differenza tra il prezzo versato per l'acquisto del terreno €60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a
[...]
se fosse andata a buon fine €115.000,00), neanche questo può _2
essergli riconosciuto.
4.2. Infatti, la vendita del terreno al veniva meno a causa Parte_2
della risoluzione del preliminare di vendita del 05.07.2007 ottenuta da parte di , fatto quindi non imputabile al . Parte_2 Controparte_1
4.3. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Verona n. 1203/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1203/2023 del 15.06.2023, nel procedimento R.G. n.
967/2020;
2. condanna la parte appellante al Parte_1
pagamento, in favore della parte appellata Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1413/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti CERA NICOLA e ANTICO SANDRA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. BRUNI MIRKO appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte adita, previo rigetto delle domande, deduzioni e/o eccezioni di parte avversa: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del signor per le Controparte_1
ragioni esposte in atto e conseguentemente condannarsi lo stesso a versare al signor la somma di €. 111.516,64 a titolo contrattuale Parte_1
(o, al più, di indebito arricchimento e/o indebito oggettivo o soggettivo ex artt. 2033-2036- 2041 c.c..) o la maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) in subordine, nel denegato ma non creduto caso in cui venisse accolta la ricostruzione avversa, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver portato a termine l'incarico ex art.1708 c.c. e/o ex art.2028 sg. cc. con conseguente condanna del convenuto al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo di €. 111.516,64
o la maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso, compensi di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori di legge, rimb.forf.15%, IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis,
Nel merito: Rigettare l'appello proposto dal sig. e, in Parte_1
ogni caso, tutte le domande svolte nei confronti del sig. Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1203/2023 del Tribunale di
Verona.
pag. 2/20 In subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non confermare la sentenza di primo grado, si riportano di seguito le conclusioni precisate in primo grado:
In via principale
- Accertarsi e dichiararsi la vigenza di un contratto di mandato senza rappresentanza tra i sig.ri e per i motivi Parte_1 Controparte_1
tutti esposti negli atti di causa e, per effetto, rigettarsi le domanda di rifusione della somma di euro 116.516,64 ex adverso proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto trattandosi di conferimenti necessari per l'esecuzione del mandato.
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ex art. 2033,
2034 e 2041 C.C. per tutti i motivi esposti negli atti di causa e comunque rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel medesimo atto.
- Accertarsi che nessun mancato guadagno in capo al sig.
[...]
è imputabile al sig. per i motivi tutti esposti Parte_1 Controparte_1
negli atti di causa e, per effetto, rigettarsi la domanda di risarcimento danno avversaria per la somma di euro 27.500,00 in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Rigettare le domande ex art. 1708 c.c. e, 2028 c.c. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa.
In via subordinata
- Nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento della pretesa di refusione avanzata da parte attrice, compensare le somme di cui il sig. chiede la rifusione con il valore del terreno sito Parte_1
nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso pag. 3/20 Comune al foglio 8 mappali 194-193, ammontante ad euro 115.000,00, o della maggior o minor somma che si terrà di giustizia, trasferito in data
12.07.2018 al sig. e, per effetto, dichiararsi che nulla è Parte_1
dovuto dal sig. al sig. per le spese di cui Controparte_1 Parte_1
chiede la rifusione.
In via riconvenzionale
- Accertarsi e dichiararsi che la compravendita a ministero del Notaio
Dott. rep. n. 10846 racc. n. 8187 avente a oggetto il terreno Persona_1
sito nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194-193 avvenuta in data 12.07.2018 costituisce un atto simulato, dissimulante un trasferimento di bene immobile posto in essere dal mandatario in favore del mandante in esecuzione del mandato ricevuto.
In ogni caso:
Spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre I.V.A. e C.p.a. e rimborso forfetario.
In via Istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate con le memorie depositate precisate in primo grado ai sensi dell'art. 183 co.6 n. 1- 2 e 3 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. conveniva in giudizio chiedendo la Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento dell'importo di €144.016,64, di cui €116.516,64 a titolo contrattuale (o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento e/o pag. 4/20 indebito oggettivo o soggettivo ex artt. 2033-2036-2041 c.c.) ed €27.500,00
a titolo di mancato guadagno.
1.1. Deduceva che:
- nella primavera del 2007 attore e convenuto si erano accordati per porre in essere un'operazione immobiliare relativa al terreno sito in Comune di
Zimella, identificato al Catasto Terreni al Foglio 8, mapp- 194-193, pattuendo che il avrebbe acquistato l'immobile da CP _2
, che successivamente lo avrebbe rivenduto ad ad
[...] Parte_2
un prezzo maggiore, e che le parti si sarebbero ripartite il profitto dell'operazione nella misura del 50% ciascuna;
- in data 20.06.2007 veniva quindi stipulato il primo contratto preliminare di compravendita tra (promittente venditore) e Persona_2 CP
(promissario acquirente) al prezzo di €60.000,00 con contestuale
[...]
versamento di caparra di €10.000,00, mentre in data 05.07.2007 venne stipulato il secondo preliminare tra (promittente venditore) e CP
(promissario acquirente) al prezzo di €115.000,00 con Parte_2
termine per la stipula al 31.12.2007;
- si rendeva inadempiente al primo preliminare, non Persona_2
essendo stato in grado di procurare l'assenso alla vendita da parte della moglie, , comproprietaria del mapp. 194, cosicché il Parte_3
agì giudizialmente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2932 c.c. con CP
il patrocinio dell'Avv. Sella, ottenendo la pronuncia favorevole dal
Tribunale di Verona – Sezione Soave (sent. N. 151/2010). Persona_2
propose appello avverso tale pronuncia, che venne rigettato dalla Corte di
Appello di Venezia con sent. 2699/2014;
pag. 5/20 - parallelamente, conveniva in giudizio il Parte_2 CP
chiedendo la risoluzione del secondo preliminare e la restituzione della caparra, oltre al risarcimento dei danni, per essere venuto meno nelle more il suo interesse all'acquisto. Con sent. n. 1479/2016, il Tribunale di Verona dichiarava la risoluzione del secondo preliminare per inadempimento di e lo condannava alla restituzione della caparra;
CP
- in data 17.10.2016, il ottenne infine l'effetto traslativo della CP
sentenza ex art. 2932 c.c. versando agli eredi di (nelle Persona_2
more deceduto) l'importo di € 50.000,00;
- le parti concertarono quindi di promuovere azione risarcitoria nei confronti degli eredi di per ottenere ristoro del mancato Persona_2
guadagno e delle spese sostenute;
tuttavia, dopo aver già sottoscritto il mandato al legale, il (unico soggetto processualmente legittimato CP
ad agire) ritirò inaspettatamente la propria disponibilità ad incardinare il giudizio;
- per effetto di tale condotta, il è venuto a trovarsi Pt_1
nell'impossibilità di recuperare il profitto sperato dell'operazione
(€27.500), avendo inoltre sostenuto da solo tutte le spese correlate alla vicenda, per le quali egli aveva via via fornito al la provvista, pari CP
a complessivi €116.516,64, di cui:
(a) €60.000 per caparra e saldo prezzo previsti dal primo preliminare;
(b) €15.341,93 per imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di
Verona-Soave n. 151/2010;
(c) €2.000 per spese notarili relative all'atto di quietanza del 20.10.2016;
pag. 6/20 (d) €11.736,07 per compensi dell'Avv. Sella relativi all'attività stragiudiziale, al giudizio di primo e secondo grado contro _2
e relativa domiciliazione a Venezia;
[...]
(e) €10.530,17 per compensi dell'Avv. Sella relativi al giudizio contro sul secondo preliminare;
Parte_2
(f) €16.908,47 per rifusione delle spese di lite ad in Parte_2
ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1479/2016.
1.2. Si costituiva contestando integralmente la Controparte_1
ricostruzione avversaria.
1.3. In via principale, chiedeva accertarsi che le parti avevano stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza, con conseguente rigetto della domanda di rifusione della somma di €116.516,64, trattandosi di conferimenti necessari per l'esecuzione del mandato ex art. 1719 c.c.; accertarsi inoltre l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande ex art. 2033, 2034 e 2041 c.c.; accertarsi infine che nessun mancato guadagno in capo all'attore è imputabile al convenuto e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di risarcimento per la somma di €27.500,00.
1.4. In subordine, chiedeva disporsi la compensazione tra le somme di cui il chiedeva la rifusione ed il valore del terreno allo stesso trasferito in Pt_1
data 12.07.2018.
1.5. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che la compravendita del
12.07.2018 costituisse un atto simulato, dissimulante un trasferimento di bene immobile posto in essere dal mandatario in favore del mandante in esecuzione del mandato ricevuto.
1.6. In punto di fatto, il convenuto deduceva che:
pag. 7/20 - il gli conferì mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., Pt_1
affinché egli acquistasse in proprio nome ma per suo conto il terreno sito in
Zimella (Comune di cui all'epoca il era sindaco) e lo rivendesse Pt_1
poi ad;
Parte_2
- il mandato era a titolo gratuito e non era stata pattuita la ripartizione del profitto derivante dall'operazione (in altri termini, il doveva agire CP
quale un mero prestanome);
- al fine di portare a compimento il mandato ricevuto, con espresso assenso del il promosse l'azione ex art. 2932 c.c. in relazione al Pt_1 CP
primo preliminare e si costituì nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del secondo preliminare;
- una volta sfumata la possibilità di completare l'operazione (a causa della risoluzione del secondo preliminare), con scrittura privata autenticata in data 22.01.2018 il conferì al mandato irrevocabile per la CP Pt_1
vendita dell'immobile de quo;
- in virtù di tale mandato, in data 12.07.2018 il vendette il bene a Pt_1
sé medesimo per il prezzo di €45.000,00, prezzo tuttavia che non fu mai incassato dal trattandosi di negozio simulato volto unicamente alla CP
translatio dominii, ovvero a far conseguire al la proprietà del Pt_1
terreno in esecuzione dell'originario mandato;
- mai il concordò di promuovere l'azione risarcitoria contro gli CP
eredi di né conferì mandato in tal senso all'Avv. Sella, Persona_2
trattandosi di azione che esulava dall'originario mandato ricevuto.
1.7. In sede di prima udienza l'attore integrava le conclusioni di cui all'atto di citazione chiedendo, in via subordinata, che, qualora si accedesse alla tesi avversaria del mandato gratuito, si accertasse e dichiarasse la pag. 8/20 responsabilità del convenuto per non aver portato a termine l'incarico ex art. 1708 c.c. e/o ex art. 2028 e ss., con conseguente condanna al risarcimento dei danni, per l'importo già indicato di €144.016,64.
1.8. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.10.2021 sono stati ammessi i mezzi istruttori e all'udienza del
09.03.2022 si è svolta l'istruttoria orale.
2. Con sentenza n. 1203/2023, il Tribunale di Verona:
- rigettava le domande attoree sia principali che subordinate;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, accertava e dichiarava che la compravendita del 12.07.2018 a ministero del Notaio
Dott. rep. n. 10846 racc. n. 8187, avente a oggetto il terreno Persona_1
sito nel Comune di Zimella (VR), censito al Catasto Terreni dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194-193 costituiva un atto simulato in via relativa quanto alla pattuizione del prezzo, dissimulante il trasferimento del bene immobile posto in essere dal fiduciario in favore del fiduciante in esecuzione del pactum fiduciae;
- condannava a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate nell'importo di €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
2.1. Riteneva il Giudice che il rapporto intercorso fra le parti fosse qualificabile quale negozio fiduciario che, secondo la più recente
Cassazione, rappresenta un'ipotesi di interposizione reale di persona.
2.2. Alla qualificazione del negozio fiduciario ad oggetto immobiliare come contratto a forma libera consegue, sul piano probatorio,
l'ammissibilità del ricorso alla prova per testi e per presunzioni.
pag. 9/20 2.3. Esaminate le risultanze dell'istruttoria orale, riteneva il Giudice che non si poteva dire assolto l'onere dell'attore di provare il fatto costitutivo della propria pretesa, rimanendo del tutto indimostrata la circostanza specifica che costituisce la causa petendi della domanda attorea, ovvero che il negozio fiduciario concluso tra il e il avesse un Pt_1 CP
oggetto più esteso rispetto alla mera interposizione di persona nella duplice transazione immobiliare e, segnatamente, ricomprendesse tutte le attività ulteriori eventualmente necessarie per far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni.
2.4. Tantomeno risulta provato che l'accordo prevedesse la compartecipazione del convenuto nell'investimento, e quindi che vi fosse la pattuizione di suddividere i costi e i profitti dell'operazione.
2.5. Alla luce del titolo contrattuale esistente, non riteneva esservi il presupposto dell'assunzione spontanea della gestione di affari altrui proprio della negotiorum gestio; non riteneva configurabile alcun indebito sotto il profilo né oggettivo né soggettivo, essendo un corollario normale del patto fiduciario il fatto che la provvista economica per l'operazione sia fornita dal fiduciante;
infine non riteneva essersi verificato alcun arricchimento privo di causa in capo al convenuto, che non aveva tratto benefici economici dall'operazione (tenuto conto che ha ritrasferito il bene all'attore e che pacificamente non ha incassato il prezzo indicato nel relativo atto).
2.6. In ordine alla riconvenzionale, riteneva che, se era pacifico che l'effetto traslativo fosse realmente voluto dalle parti, era invece simulata la pattuizione relativa al corrispettivo, tanto che lo stesso non fu mai effettivamente incassato.
pag. 10/20 2.7. Avverso tale sentenza proponeva appello dolendosi Parte_1
del mancato accoglimento delle sue istanze.
I motivi di appello.
1. Con primo motivo, sostiene il che il Giudice di prime cure, Pt_1
qualificando il rapporto tra le parti come negozio fiduciario, avrebbe dovuto automaticamente ritenere il obbligato a procedere Controparte_1
con l'azione di risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri e _2
. Ciò in quanto solo il fiduciario avrebbe potuto agire in tal senso Parte_3
in virtù della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n.
24772/2008; quindi il Giudice avrebbe errato nell'indagare in relazione all'estensione dell'oggetto del negozio fiduciario e nel ritenere non provata da controparte la ricomprensione nello stesso delle azioni giudiziarie ulteriori per il risarcimento del danno.
1.1. Con secondo motivo deduce che il danno subìto dal (costituito Pt_1
dall'impossibilità di recuperare le spese sostenute e i danni cagionati dall'inadempimento di e ) è imputabile al Persona_2 Parte_3
comportamento del mandatario il quale non ha agito nei Controparte_1
confronti dei soggetti responsabili del danno e non ha portato a termine quelle attività del mandato che sono corollario necessario e dovuto del contratto, come prescritto dall'art.1708 c.c..
1.2. Con terzo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di illogicità
/erroneità della motivazione e/o violazione di legge in relazione agli artt.2028, 2031, 2033, 2034, 2036, 2041 c.c..
1.3. Circa la quantificazione del danno, all'attore spetta il diritto ad ottenere la refusione integrale dell'importo di €56.516,64 cui deve aggiungersi il mancato percepimento del profitto dell'operazione pari ad €55.000,00
pag. 11/20 (differenza tra il prezzo versato per l'acquisto del terreno €60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a se fosse andata Persona_2
a buon fine €115.000,00) per un totale di €111.115,64.
2. Si è costituito chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
2.1. Quanto al primo motivo, sostiene che è lo scopo l'elemento che determina quello che è l'ambito di azione del fiduciario, pertanto, nel caso di specie, determinare/delineare il limite delle attività a cui era tenuto il era indispensabile comprendere quale fosse lo scopo Controparte_1
perseguito dal fiduciante.
2.2. Lo scopo perseguito nella fattispecie in esame era l'acquisto del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Zimella al foglio 8, mappali 194-193, e la sua successiva rivendita a terzi ad un prezzo maggiore, in conseguenza del presumibile cambio di destinazione d'uso del bene. Di converso, non sarebbe stato provato da controparte che vi fosse il più esteso fine di far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, ossia la differenza di prezzo;
conseguentemente non è stato nemmeno provato che l'attività in capo all'appellato si estendesse a tutte le attività finalizzate a tale risultato quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata rivendita a terzi a un maggior prezzo.
2.3. Quanto al secondo motivo, deduce che l'azione di risarcimento del danno nei confronti dei sig.ri e per l'ottenimento della Parte_3 _2
differenza di prezzo – e quindi il profitto - che avrebbe conseguito Pt_1
nel caso di vendita a , non può essere di certo qualificata Parte_2
come necessaria al raggiungimento dello scopo del negozio fiduciario in pag. 12/20 parola, essendo quest'ultimo non il conseguimento di un determinato profitto, ma l'acquisto di un bene per poi rivenderlo a terzi.
2.4. Quanto al terzo motivo, osserva come l'elemento caratterizzante della gestione dell'affare altrui consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale.
2.5. Nel caso di specie, tra e nel settembre 2007 si CP Pt_1
instaurava un rapporto fiduciario;
pertanto, non vi è spontaneità di gestione.
2.6. Inoltre, presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è
l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
2.7. Appare evidente come, nel caso di specie, i pagamenti eseguiti fossero tutti dovuti in virtù dei contratti sottoscritti e delle obbligazioni assunte dal sig. quale prestanome del sig. CP Pt_1
2.8. In ogni caso, il sig. non sarebbe legittimato passivo di Controparte_1
tale pretesa, non essendo lui il beneficiario degli accrediti di cui il sig. richiede (del tutto ingiustificatamente) la rifusione. Pt_1
2.9. Osserva peraltro che non può sussistere indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore: il pagamento volontario e consapevole, cioè senza errore, esclude ogni diritto di ripetizione ex art. 2036 c.c.
2.10. Deduce infine che l'azione di arricchimento senza giusta causa presuppone che vi sia stato arricchimento immotivato con contestuale depauperamento di un altro soggetto.
2.11. Dall'intera vicenda in esame alcun guadagno è pervenuto al sig.
il quale ha trasferito il terreno sito nel Comune di Zimella al sig. CP
pag. 13/20 senza percepire alcun compenso o guadagno;
pertanto, non si Pt_1
comprende quale suo arricchimento immotivato sia rilevabile.
2.12. Relativamente al quarto motivo di gravame, deduce come la sentenza, correttamente, rigettando la domanda di risarcimento del danno avversaria, non si pronuncia in merito al quantum della stessa;
infatti, in sede di primo grado di giudizio è stato accertato che nessun inadempimento è rimproverabile al sig. il quale ha eseguito il negozio Controparte_1
fiduciario con la diligenza dovuta e, pertanto, nessun danno/mancato guadagno è stato subito dal sig. a causa dell'agire Parte_1
dell'odierno appellato.
2.13. In ogni caso, contesta la quantificazione del danno effettuata da controparte, non può di certo essere restituito quanto corrisposto dal sig. per l'espletamento dell'incarico da parte del sig. infatti, Pt_1 CP
tali esborsi sono stati funzionali per permetterle l'ottenimento della proprietà del terreno per cui vi è vertenza e, pertanto, di arricchirsi del suo valore stabilito in euro 115.000,00.
2.14. Non risulta sussistente e imputabile al sig. nemmeno Controparte_1
un danno da mancato guadagno corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dall'operazione immobiliare (così come inizialmente progettata dal sig.
che controparte quantifica in € 55.000,00 (differenza tra Parte_1
il prezzo versato per l'acquisto del terreno € 60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a se fosse andata a buon fine € Persona_2
115.000,00).
2.15. Infatti, la successiva vendita del terreno al sig. Parte_2
veniva meno esclusivamente per mero intervento di un terzo, ovvero a pag. 14/20 causa della risoluzione del preliminare di vendita del 05.07.2007 ottenuta da parte dello stesso.
2.16. In conseguenza di ciò, su richiesta dell'attore, il sig. CP
provvedeva a trasferire al sig. la proprietà del terreno, essendo Pt_1
venuta meno la possibilità di trasferire il prezzo della compravendita con il sig. . _2
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Quanto al primo motivo, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente argomentato in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti quale negozio fiduciario e abbia compiutamente indagato quali fossero i confini dello stesso.
1.1.bis. Invero per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non
è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio e che, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Ne consegue che, a fronte di un “pactum fiduciae” concluso oralmente, la dichiarazione unilaterale scritta, con cui il fiduciario si impegna a trasferire al fiduciante la proprietà di uno o più immobili esattamente individuati, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo del preesistente patto, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale dalla causa (cfr. Cass. SU n. 6459/2020).
pag. 15/20 1.2. Ciò posto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che fosse rimasta indimostrata la circostanza specifica che costituisce la causa petendi della domanda attorea, ovvero che il negozio fiduciario concluso tra il e il avesse un oggetto più esteso rispetto alla mera Pt_1 CP
interposizione di persona nella duplice transazione immobiliare e, segnatamente, ricomprendesse tutte le attività ulteriori eventualmente necessarie per far conseguire all'attore in qualunque modo il profitto sperato dell'operazione, quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il risarcimento dei danni. Tantomeno risulta provato che l'accordo prevedesse la compartecipazione del convenuto nell'investimento, e quindi che vi fosse la pattuizione di suddividere i costi e i profitti dell'operazione.
1.3. Il negozio fiduciario è orientato alla realizzazione di uno scopo, estraneo a quello tipicamente previsto dalla legge per il negozio posto in essere. Era, nel caso di specie, indispensabile andare a comprendere quale fosse quello perseguito dal fiduciante.
1.4. Nel caso che ci occupa, è emerso che l'obiettivo perseguito era l'acquisto del terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Zimella al foglio 8, mappali 194-193, e la sua successiva rivendita a terzi ad un prezzo maggiore, in conseguenza del presumibile cambio di destinazione d'uso del bene. Di converso, non è stato minimamente provato dall'appellante che vi fosse il più esteso fine di far conseguire a in qualunque modo il Pt_1
profitto sperato dell'operazione, ossia la differenza di prezzo;
conseguentemente non è stato nemmeno provato che l'attività in capo all'appellato si estendesse a tutte le attività finalizzate a tale risultato quali, ad esempio, il compimento di iniziative giudiziarie ulteriori per il pag. 16/20 risarcimento dei danni derivanti dalla mancata rivendita a terzi a un maggior prezzo.
1.5. Infatti, dai testi sentiti all'udienza del 09.03.2022 non è stata fornita alcuna conferma in tal senso.
1.6. Il teste di parte attrice, Avv. Sella, ha dichiarato che nulla sapeva degli accordi interni tra le parti (“non si discusse mai di questa cosa in mia presenza”) e non ha confermato se la procura alle liti di cui al doc. 4 fosse stata sottoscritta in relazione all'azione risarcitoria nei confronti degli eredi di (come sosteneva l'attore). Persona_2
1.7. Mancando la prova del titolo costitutivo, non fornita dall'attore, la domanda principale è stata correttamente rigettata.
2. Quanto al secondo motivo, ritiene la Corte che lo scopo ultimo perseguito tra le parti nel caso di specie era l'acquisto da parte dell'appellato, in proprio nome ma per conto del sig. di un terreno Pt_1
sito nel Comune di Zimella (VR), catastalmente censito al CT dello stesso
Comune al foglio 8 mappali 194- 193 al prezzo di €60.000,00 e con successiva vendita al sig. per il prezzo di €115.000,00. Parte_2
2.1. Il in esecuzione del predetto negozio, conseguiva la proprietà CP
del terreno di cui si discute, ponendo in essere le azioni giudiziarie direttamente volte a conseguire tale scopo. Poi, non risultando possibile cedere tale bene al Sig. - in quanto, venuto meno il suo Parte_2
interesse alla conclusione dell'atto, lo stesso aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Verona n. 1479 del 14.05.2016, la risoluzione del contratto preliminare del 05.07.2007 intercorso tra i due e pertanto - CP
provvedeva a trasferire a invece che il prezzo della vendita Pt_1
intercorsa con , venuta meno, la proprietà del terreno. Parte_2
pag. 17/20 2.2. Si ritiene dunque che abbia eseguito tutte le attività volte a CP
perseguire lo scopo convenuto dalle parti.
3. Quanto al terzo motivo, si rileva come gli esborsi sostenuti da Pt_1
di cui oggi chiede la rifusione, sono consistiti in conferimenti al fiduciario dei mezzi necessari per l'esecuzione del negozio fiduciario e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine ha contratto in CP
proprio.
3.1. In ogni caso, i pagamenti eseguiti erano tutti dovuti in virtù dei contratti sottoscritti e delle obbligazioni assunte dal quale CP
prestanome del pertanto non può aver luogo l'azione di ripetizione Pt_1
dell'indebito oggettivo il cui presupposto è l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento.
3.2. Ancora, non può sussistere indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore: il pagamento volontario e consapevole, cioè senza errore, esclude ogni diritto di ripetizione ex art. 2036 c.c..
3.3. Da ultimo, l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041
c.c. presuppone che vi sia stato arricchimento immotivato con contestuale depauperamento di un altro soggetto. Non risulta che il abbia CP
percepito guadagno alcuno, avendo egli trasferito il terreno al e Pt_1
che pacificamente non ha incassato il prezzo indicato nel relativo atto.
4. Circa il quarto e ultimo motivo di appello, rileva la Corte come correttamente il Tribunale, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno attorea, non si sia pronunciato in merito al quantum della stessa.
4.1. È in ogni caso da rigettare in toto la quantificazione effettuata dall'odierno appellante:
pag. 18/20 - per quanto riguarda l'espletamento dell'incarico da parte del non CP
può essere restituito quanto corrisposto dal in tale frangente Pt_1
essendo stati tali esborsi funzionali all'ottenimento della proprietà del terreno;
- per quanto concerne il danno da mancato guadagno corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dall'operazione immobiliare (così come inizialmente progettata dal sig. quantificata Parte_1
dall'appellante in €55.000,00 (differenza tra il prezzo versato per l'acquisto del terreno €60.000,00 e quanto si sarebbe ricavato dalla vendita a
[...]
se fosse andata a buon fine €115.000,00), neanche questo può _2
essergli riconosciuto.
4.2. Infatti, la vendita del terreno al veniva meno a causa Parte_2
della risoluzione del preliminare di vendita del 05.07.2007 ottenuta da parte di , fatto quindi non imputabile al . Parte_2 Controparte_1
4.3. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 19/20 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Verona n. 1203/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1203/2023 del 15.06.2023, nel procedimento R.G. n.
967/2020;
2. condanna la parte appellante al Parte_1
pagamento, in favore della parte appellata Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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