Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22082/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22082/2018 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fabrizio Parte_1 C.F._1 presso il quale elettivamente domicilia
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo De Maio Controparte_1 C.F._2
e Gabriele Montera
CONVENUTO
e in persona del l.r.p.t. (C.F. , avente sede in Milano Controparte_2 P.IVA_1 alla via Traiano, 18 domiciliata come in atti
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del 16.12.2024 e memorie conclusionali e di replica in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.07.2018, conveniva in giudizio il Parte_1 OTe commercialista deducendo la responsabilità professionale di quest'ultimo e Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti.
A sostegno della propria domanda, l'attrice premetteva:
pagina 1 di 15
- che per la gestione contabile della stessa si era affidata al commercialista con Controparte_1 studio in Napoli alla via dei Mille n.40;
- che per gli anni 2009,2010,2011 e 2012 l'attrice si vedeva recapitare dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Latina quattro avvisi di accertamento (rispettivamente recanti n.
TKF011502284/2014, n.TKF011501730/2015, n.TKF011501915/2016, n.TKF011501508/2017).
- che con tali avvisi di accertamento l'Agenzia delle Entrate rilevava per ogni singolo anno su indicato un maggior reddito d'impresa ed un maggior volume d'affari IVA;
- che la rettifica delle dichiarazione dei redditi conseguenti ai suddetti accertamenti determinava l'emergere di maggiori imposte e sanzioni a carico dell'attrice;
- che tali errori erano dovuti alla negligenza del OT responsabile degli scostamenti rilevati CP_1 dall'Agenzia delle Entrate;
- che ciò era imputabile ad un comportamento definito dalla parte attrice poco attento e rispettoso rispetto alle problematiche contabili e fiscali;
- che a causa di tale negligenza del professionista, l'attrice subiva un danno complessivamente pari ad
€ 660.902.18; tale somma veniva richiesta dall'attrice a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, oltre che per oneri passivi bancari, oneri professionali corrisposti per la consulenza legale e fiscale necessaria per la definizione, in sede amministrativa, degli avvisi di accertamento, altresì danni collegati alla mancata edificazione della villa in località Serapo e danno biologico;
- che con lettera raccomandata a/r del 14.03.2017, parte attrice, tramite il proprio legale, chiedeva al dott. il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla sua condotta negligente e cagionati CP_1 dall'infedele redazione e/o gestione delle scritture contabili, nonché dall'errata predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
tale richiesta restava priva di riscontro;
- che l'attrice inoltrava domanda all'organismo di mediazione presso il consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli al fine di giungere ad un bonario componimento;
- che il dott. non aderiva alla mediazione, non avendo ravvisato nei fatti indicati elementi che CP_1 potessero integrare profili di responsabilità;
- che l'attrice chiedeva, nel presente giudizio, previo accertamento della responsabilità professionale del dott. la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della condotta imperita e CP_1 negligente dello stesso;
danni complessivamente pari ad € 660.902.18, o nella diversa misura pagina 2 di 15 accertata in corso di causa, a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, oltre che per oneri passivi bancari, oneri professionali corrisposti per la consulenza legale e fiscale, necessaria per la definizione, in sede amministrativa, degli avvisi di accertamento e per interessi e commissioni bancarie sostenuti per gli affidamenti resisi necessari per far fronte ai pagamenti dovuti all'Agenzia delle Entrate, altresì danni collegati alla mancata edificazione della villa in località Serapo e danno biologico.
In data 19.11.2018 si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva:
- di disporre, in via preliminare, il differimento della prima udienza al fine di consentire, a norma dell'art. 269 cpc, la chiamata in causa della UNIQA ZI spa;
ciò al fine di manlevare lo stesso dall'eventuale condanna al risarcimento dei danni in favore della parte attrice;
- di dichiarare l'inammissibilità della azione, non avendo l'attrice fornito gli elementi in forza dei quali risulterebbero dimostrati i presupposti fondanti l'azione; ciò sul presupposto per cui parte attrice non avrebbe dimostrato sulla base di quali elementi di fatto e di diritto, in assenza dell'errore professionale paventato, il giudizio dell'Agenzia delle Entrate avrebbe avuto un esito diverso e vantaggioso.
- nel merito, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto.
Il convenuto rassegnava tali conclusioni, in particolare, eccependo:
- che la prestazione che incombe sul professionista afferisce ad una obbligazione di mezzi e non già di risultato;
ciò pertanto escluderebbe in radice che un esito non conforme alle aspettative del cliente possa costituire, di per sé, fonte di responsabilità professionale;
- che per affermare la responsabilità professionale del commercialista, non sarebbe sufficiente una condotta negligente dello stesso, ma sarebbe necessario dimostrare il nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno arrecato al cliente;
ciò in particolare implicava una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
- che la mancanza degli elementi probatori su indicati induceva ad escludere l'affermazione della sua responsabilità;
- che le prestazioni da lui rese erano sempre state improntate alla massima serietà e disponibilità;
- che le dichiarazioni periodiche ed annuali IVA erano sempre state redatte dal professionista sulla scorta della documentazione fornita dalla dott.ssa , così come le scritture contabili rilevate Parte_1
pagina 3 di 15 a seguito della documentazione cartacea e delle risultanze delle annotazioni nel registro dei corrispettivi (tenuto, ai sensi di legge, dalla stessa contribuente presso la sede in Gaeta);
- che l'attrice non si era mai lamentata dell'attività ricevuta;
- che il commercialista, in considerazione dei rapporti amicali con il di lei padre, chiedeva compensi di gran lunga inferiori rispetto all'attività effettivamente prestata, senza con ciò prestare minore attenzione all'attività svolta nei confronti della stessa;
- che, in ogni caso, avrebbe dovuto rispondere la UNIQA ZI spa che assicurava il convenuto con polizza professionale n. 1008004017584 relativa al periodo di assicurazione 05.12.2016 –
05.12.2017 in corso di validità al momento dei fatti.
- che pertanto il commercialista chiedeva infine di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_1 della Uniqa ZI S.p.a..
All'udienza del 06.12.2018 la scrivente non autorizzava la chiamata in causa, dando atto della decadenza maturata ai sensi del combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c.; ciò in quanto il convenuto veniva citato a comparire all'udienza del 06.12.2018 e lo stesso si costituiva tardivamente in data 19.11.2018, quindi solo 17 giorni prima dell'udienza.
Il dott. esperiva successivamente un'autonoma azione legale al fine di convenire in giudizio la CP_1
(che dal 01.01.2019 incorporava le compagnie del gruppo ); tale Controparte_2 CP_3 giudizio recava n.r.g. 8724/2019 e veniva attribuito alla XII sezione, Dott.ssa . All'udienza del 13 Per_1 giugno 2019 quest'ultima dichiarava la contumacia della e disponeva la Controparte_2 trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli, attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il giudizio recante n.r.g. 22082/2018.
All'udienza del 9.12.2019 la scrivente disponeva la riunione dei due giudizi, assegnando i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Depositate le note ex art 183 comma 6 c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza contabile;
con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 02.02.2023, la scrivente prospettava alle parti in causa proposta conciliativa;
viepiù con la medesima ordinanza, la scrivente, invitava parte convenuta a dare indicazioni in ordine alla collocazione della prova relativa alla retroattività della polizza professionale.
La proposta conciliativa veniva accettata dall'attrice, ma rifiutata da parte convenuta che insisteva nelle proprie ragioni, ribadendo l'operatività della copertura assicurativa da parte della Uniqa ZI s.p.a.
(cfr. note di trattazione scritta del convenuto datate 25.01.2024 in relazione all'udienza del 29.01.2024). Con ordinanza datata 10.06.2024 la scrivente integrava la precedente ordinanza ex art 185 bis cpc con pagina 4 di 15 l'indicazione della operatività della polizza, detratta la franchigia e nel limite del massimale, invitando il convenuto a notificarla alla compagnia al fine di vagliare, in sede extraprocessuale, la transigibilità della lite;
la compagnia assicurativa non dava alcun riscontro.
All'udienza del 16.12.2024 il Giudice assegnava la causa a decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione, quale sollevata dal convenuto;
eccezione riqualificata giuridicamente dalla scrivente in termini di eccezione di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.. Il convenuto eccepiva, infatti, la mancata allegazione da parte dell'attrice degli elementi in forza dei quali risulterebbero dimostrati i presupposti dell'azione; in particolare l'attrice, secondo la prospettazione del convenuto, non avrebbe dimostrato sulla base di quali elementi di fatto e di diritto, in assenza del presunto errore professionale del commercialista, il giudizio dell'Agenzia delle
Entrate avrebbe avuto un esito diverso e vantaggioso.
In proposito, mette conto di rilevare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 8077/2012 conforme a Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
ciò postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. civ. n. 10926/2023; n. 16517/2023; Cass. civ. n. 1681/2015 conforme a Cass. Sez. Un. 8077/2012 ed in sede di merito Trib Napoli 9338/2023 e Corte App. Venezia n
295/2021; Corte App. Napoli n. 462/2018).
In merito si osserva che la citazione in esame evidenzia in modo puntuale le censure mosse alla condotta del professionista in relazione ad ognuno degli avvisi di accertamento in esame;
condotta che, secondo la prospettazione attorea, integrerebbe gli estremi della violazione della diligenza qualificata di cui all'art. 1176
II comma c.c.. In particolare tale negligenza sarebbe consistita nella commissione di errori del commercialista in relazione a talune scritture di storno, che avrebbero fittiziamente ridotto i ricavi di pagina 5 di 15 competenza degli esercizi in esame;
ciò avrebbe avuto conseguenze negative, sia in relazione alla quantificazione delle imposte indirette, sia in relazione alla corretta liquidazione IVA.
A ben vedere, peraltro, l'eccezione sollevata dal convenuto in realtà attiene al merito della causa, ed infatti involge il profilo della causalità e della prova che sarà esaminato nel prosieguo.
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto introduttivo sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve dunque essere rigettata.
Passando al merito, la decisione della controversia in esame esige la preventiva ricognizione dei presupposti della responsabilità del professionista intellettuale, con particolare riferimento al commercialista, al fine di valutare la sussistenza di diritti risarcitori in capo all'attrice. Ebbene, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto,
l'inadempimento del professionista alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 21953/2023). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la
Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n.
13777 del 31/05/2018, Cass. n. 23740/2018). In particolare, il professionista "medio" di cui all'art. 1176
c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Cass. n.13777/2018, Cass. n.
24213 del 27/11/2015, Cass. n. 10289 del 20/05/2015). Tutto quanto innanzi posto, si osserva che il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, in assenza dell'errore, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016, Cass. 297/2015, Cass. 10526/2015). In particolare si è ribadito che la responsabilità del professionista intellettuale non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio pagina 6 di 15 lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente (alla stregua di criteri probabilistici) avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone. Assume rilievo dirimente, pertanto, l'eventuale difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile (legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale. Pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno, infatti, è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito con ragionevole probabilità (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n.
2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023).
Più precisamente, il danno cagionato da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito: la responsabilità del commercialista, così come quella del'avvocato, non deriva automaticamente dal ricevimento dell'avviso dei accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n.
21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016; con particolare riferimento alla responsabilità del commercialista cfr. Cass. ordinanza n. 32895 del 12.12.2019). Ed infatti l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista, in quanto, la medesima non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
In particolare, laddove si tratti dell'attività di un commercialista incaricato dell'impugnazione di un accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito (da ultimo, Cassazione civile, sez. III , 06/07/2020 , n.
pagina 7 di 15 13873; conforme, Cassazione civile n. 9917 del 26/04/2010). Con ordinanza n. 32895 del 12.12.2019, la
Suprema Corte ha escluso la responsabilità del commercialista per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi, poiché la cliente (condannata al pagamento delle sanzioni a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate), non aveva provato in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili;
ciò sul presupposto per cui spetta al ricorrente, che sostiene di aver consegnato al professionista i documenti contabili poi non correttamente registrati da quest'ultimo, indicare e produrre in giudizio i documenti stessi in modo tale da fornire la prova della consegna;
per contro, non spetta al commercialista il compito di provare elementi utili per contestare gli addebiti dell'Agenzia delle Entrate (come il fatto che i documenti fossero stati correttamente consegnati dai propri clienti).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, l'ordine logico delle questioni impone, prima di tutto, di verificare la sussistenza di una condotta del Dott. contraria alla diligenza CP_1 richiesta al prestatore d'opera intellettuale, per poi passare - in caso di esito positivo di predetta verifica - ad accertare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli nella sfera del cliente che siano, a loro volta, ricollegabili eziologicamente alla condotta inadempiente del commercialista.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma della dott.ssa commercialista relazione che, per il carattere di Persona_2 completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo
Giudice. In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il Dott. aveva ricevuto, sin dall'apertura della farmacia, mandato professionale continuativo CP_1 per l'assistenza contabile e fiscale della medesima, come affermato da parte attrice (cfr pag 2 atto di citazione) e non contestato dal convenuto;
- in particolare il convenuto si occupava della tenuta della contabilità della farmacia con aggiornamento dei registri contabili, nello specifico:
° eseguiva le registrazioni contabili degli incassi mensili e delle fatture di acquisto;
° procedeva alla liquidazione IVA periodica;
Part
° registrava le distinte mensili relative ai ricavi sospesi nei confronti dell
° al 31/12 effettuava il giroconto dell'IVA per determinare i ricavi di competenza del periodo da sottoporre a tassazione ai fini Irpef e Irap;
° redigeva la dichiarazione dei Redditi ed Irap;
° redigeva la dichiarazione IVA;
pagina 8 di 15 ° teneva il libro giornale con la scritturazione giornaliera delle operazioni, riportando tutti i movimenti rilevabili dagli estratti conto bancari (cfr. pag. 1 atto di citazione).
Il CTU ha inoltre chiarito che:
- l'attrice forniva mensilmente al dott. i documenti contabili;
in particolare forniva: i fogli CP_1
Part degli incassi mensili,le fatture di acquisto e le distinte mensili inviate all'
- il OT procedeva alla liquidazione dell'IVA come differenza tra l'Iva incassata sulle CP_1 vendite e l'Iva corrisposta sugli acquisti;
- il professionista riportava separatamente in un conto mastro denominato “Ricavi per distinte Asl” Part le distinte presentate all mensilmente, che erano in attesa di essere incassate;
ad incasso avvenuto, riportato dalla dott.ssa sul registro dei corrispettivi, il commercialista liquidava Parte_1
l'Iva del periodo;
- lo stesso provvedeva a redigere in maniera cronologica il libro giornale ed a fine anno elaborava la dichiarazione Iva, redditi e Irap, determinando così le imposte da versare.
- Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 la dott.ssa si vedeva recapitare dall'Agenzia delle CP_4
Entrate Direzione Provinciale di Latina avvisi di accertamento con i quali veniva rilevato per ogni singolo anno un maggior reddito d'impresa e un maggior volume d'affari IVA;
- la rettifica delle dichiarazione dei redditi conseguenti agli accertamenti determinava l'emergere di maggiori imposte e sanzioni a carico della dott.ssa (cfr. allegati n. 1,2,3,4, atto di Parte_1 citazione).
- Con particolare riferimento all'accertamento n.TKF011502284 per l'anno d'imposta 2009, lo stesso veniva definito per acquiescenza ex art 15 c. 2 bis D.Lgs 218/97, dall'attrice per un importo complessivo di euro 304.828,43 a titolo di imposte, interessi e sanzioni;
- ai fini delle imposte dirette, la CTU dott.ssa , dall'analisi del conto mastro n.531.32 Per_2
Part (denominato “Ricavi per distinte ), relativo all'anno 2009 rilevava un errore di scorporo IVA da parte del convenuto che determinava violazioni in materia di imposte dirette;
ciò sull'assunto che il OT per l'anno 2009 effettuava il giroconto di fine anno, stornando IVA relativa a CP_1
Part distinte afferenti a periodi non di competenza (2005-2006-2007-2008); ciò comportava la sottrazione di ricavi e imposte del periodo a tassazione (cfr. pag. 8 CTU);
- ai fini delle imposte indirette, il CTU precisava:
pagina 9 di 15 - che la liquidazione IVA delle fatture emesse nei confronti dello Stato o della Pubblica amministrazione è effettuata ai sensi del c. 5 dell'art 6 del n D.P.R 63/72 che prevede la sospensione dell'imposta fino al momento dell'incasso;
- che la farmacista si faceva anticipare il credito cedendolo alla;
Parte_3
- che era onere della sola dott.ssa informarsi dell'avvenuto pagamento da parte del SSR alla Parte_1
e così rilevare il ricavo attraverso l'emissione dello scontrino per sottoporlo a Parte_3 tassazione ai fini IVA;
Part
- l'omissione imputata al OT circa la mancata registrazione delle distinte 2009 e la CP_1 consequenziale evasione dell'imposta non è fondata, atteso che la prestazione professionale è stata svolta dal convenuto in maniera corretta e conforme alla leges artis;
- non sono fondate le affermazioni della parte attrice per cui il OTe aveva conoscenza CP_1 degli incassi tramite gli accrediti della sul conto corrente BNL dell'attrice; ed infatti Parte_3 questi rappresentavano solo un movimento finanziario, da cui non scaturiva l'obbligo da parte della Part farmacia di liquidare l'IVA, obbligo che sorgeva solo al momento del pagamento da parte dell' delle distinte mensili alla;
Parte_3
- l'attrice era la sola tenuta ad informarsi del verificarsi del pagamento al fine di emettere scontrino fiscale, dando così evidenza dell'avvenuto incasso al commercialista;
- le doglianze in materia di IVA, pertanto, non erano imputabili al OR (cfr. pag. 8 e 9 CP_1
CTU).
Con particolare riferimento all'accertamento n. TFK011501730 per l'anno di imposta 2010, si verificava il parziale accoglimento in autotutela, beneficiando l'attrice della riduzione delle sanzioni irrogate ad 1/6 versando un importo complessivo di euro 124.811.00 a titolo di imposte e sanzioni:
a) ai fini delle violazioni in materia di imposte dirette: il convenuto correttamente aveva effettuato lo Part scorporo dell'Iva al 31.12.2010 dai ricavi mensili delle distinte applicando l'aliquota media in luogo di quella propria dei prodotti rimborsati dal SSR del 10%; ciò atteso che in caso di Part corrispettivi dovuti dalle è necessario attendere la riscossione dei relativi corrispettivi, poiché solo in quel momento l'operazione può definirsi effettuata ai fini IVA;
naturalmente ai fini civilistici e fiscali era necessario effettuare un calcolo presunto dell'imposta a debito da scomputare dai ricavi imputati negli ultimi mesi dell'anno, ma non incassati e non ancora registrati ai fini IVA (quindi non scorporati). Per tale ragione il convenuto correttamente applicava, in via provvisoria, l'aliquota media risultante dalla ventilazione annuale dei corrispettivi, in attesa di determinare l'aliquota pagina 10 di 15 definitiva effettivamente afferente quelle operazioni, conoscibile solo nel periodo d'incasso (cfr. pag. 9 e 10 CTU);
b) per le imposte indirette: la CTU non stigmatizza l'operato del commercialista per la mancata Part indicazione dei ricavi di competenza pagati dall' essendo questo un dato che poteva essere fornito dalla sola attrice (cfr. pag. 10 CTU);
Con particolare riferimento all'avviso di accertamento TFK011501915 ANNO 2011, lo stesso si concludeva con annullamento parziale ed il versamento di € 159.572,00 a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi:
a) ai fini delle imposte dirette: la CTU, Dott.ssa , rilevava un errore tecnico del convenuto, atteso Per_2 che nel conto 531.32 (nel quale confluivano le distinte sospese emesse nei confronti dell Pt_4
) evidenziava un giroconto IVA al 31.12.2011, per un importo di euro 541.625,00; importo non
[...]
Part giustificabile perché, dal totale delle distinte mensili inviate all' per l'anno 2011, di € 1.145.595,54, scorporando l'Iva con l'applicazione dell'aliquota media del 11,15%, l'importo da girocontare doveva essere di euro 114.920,24; con questa errata scrittura contabile il convenuto sottraeva a tassazione ricavi di competenza dell'anno 2011 (cfr. pag. 10 e 11 CTU);
b) ai fini delle imposte indirette: la CTU non accertava una negligenza del professionista per le medesime ragioni di cui ai precedenti avvisi di accertamento, atteso che il convenuto calcolava correttamente la liquidazione IVA sulla base delle informazioni in suo possesso (cfr. pag. 11 CTU).
Con particolare riferimento all'avviso di accertamento n:TKF011501508 relativo all'anno 2012, lo stesso si concludeva con il pagamento per acquiescenza di € 71.682,00 a titolo di maggiori imposte ed interessi. Sia in relazione alle imposte dirette che a quelle indirette, la Ctu confermava quanto già ribadito per il precedente avviso di accertamento relativo all'anno 2011 (cfr. pag. 11 CTU) e punto precedente.
La CTU quindi ha accertato che la tenuta della contabilità da parte del convenuto è stata effettivamente viziata per la presenza, in tutti gli anni considerati (eccezion fatta per il 2010), di un errore tecnico, che ha determinato ai fini Irpef ed Irap, la sottrazione a tassazione negli esercizi di competenza di una parte dei redditi con applicazione di sanzioni ed interessi. Nessuna responsabilità per l'omessa liquidazione IVA periodica è invece addebitabile al convenuto, poichè non era a conoscenza degli incassi relativi alle distinte Part sospese;
ciò sul presupposto per cui il commercialista redigeva le scritture contabili sulla base dei dati forniti dalla cliente, non essendo esigibile una sua autonoma attivazione al fine di reperire voci di ricavi da annotare nelle scritture.
pagina 11 di 15 Fatta quindi eccezione per il palese errore di storno con il quale il OT si rendeva responsabile di CP_1 poca diligenza, nulla era a lui imputabile per le omissioni ai fini IVA, in relazione alla quale la tenuta della contabilità risultava invece, conforme alle leges artis (cfr. pag. 12 CTU).
Una volta perimetrata la negligenza del convenuto, la CTU verificava se quest'ultima avesse generato le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate (in termini di maggior imposte, sanzioni ed interessi). In merito, la consulente ribadiva che le contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012 erano dovute alla negligenza del commercialista esclusivamente in relazione al reddito evaso ai fini IRPEF e IRAP e non in ordine agli omessi versamenti IVA (cfr. pag. 12 CTU).
Con particolare riferimento al nesso eziologico tra negligenza del convenuto:
- per le sanzioni ed interessi corrisposti sulle maggiori imposte accertate di € 143.441,18: la CTU ribadiva che l'entità del danno patrimoniale andava epurato da sanzioni e interessi scaturiti dalle violazioni in materia di omessa liquidazione IVA non imputabili al convenuto;
pertanto il danno patrimoniale veniva quantificato in € 63.364,55;
- per gli onorari professionali di € 11.934,00 corrisposti per la definizione degli avvisi: secondo la
CTU non erano eziologicamente riconducibili all'operato del commercialista;
tanto più che dall'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, emergeva che gli stessi erano scaturiti da una segnalazione bancaria in riferimento a movimentazioni finanziarie anomale, quindi per motivi non correlati alla tenuta della contabilità (cfr. pag. 13 e 14 CTU);
- per gli interessi e commissioni bancari sostenuti per gli affidamenti resisi necessari per far fronte al pagamento di tutte le somme dovute all'Agenzia delle entrate;
in un primo momento la CTU disconosceva tale voce di danno, adducendo la mancanza di prova in ordine all'effettiva destinazione di tali fondi ai pagamenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate ed altresì l'impossibilità di addebitare tutto al commercialista, considerando che parte degli addebiti non erano riconducibili alla sua condotta (cfr. pag. 14 CTU). In seguito alle osservazioni mosse dal TP OT , Per_3 nominato dall'attrice (accolte dalla CTU), in merito all'applicazione del criterio di proporzionalità, la consulente dott.ssa imputava al OT una quota di oneri finanziari calcolata in Per_2 CP_1 modo proporzionale rispetto al danno arrecato per il pagamento di sanzioni ed interessi sulle maggiori imposte. Con successiva integrazione alla Ctu datata 20.09.2021, pertanto, la dott.ssa effettuava il calcolo degli oneri bancari dovuti dal convenuto, alla luce del criterio di Per_2 proporzionalità.
Ed allora alla luce di tutto quanto sin qui esposto si desume che:
pagina 12 di 15 - il pagamento complessivo fatto dall'attrice all'Agenzia delle Entrate era di € 660.902.18 di cui solo €
63. 364,55 a titolo di sanzioni ed interessi per le maggiori imposte dirette;
- pertanto il danno arrecato dal convenuto all'attrice era pari al 10% rispetto al totale;
- la somma pagata complessivamente dall'attrice a titolo di oneri finanziari era di € 8.373,53;
- la quota di oneri finanziari proporzionalmente imputabile al convenuto era di € 837,35 (10% rispetto al totale degli oneri finanziari).
La Ctu, pertanto, aggiungeva al danno patrimoniale inizialmente quantificato in € 63.364,55 a titolo di sanzioni ed interessi, oneri finanziari per € 837,55; il danno patrimoniale complessivo era pari ad €
64.201,90 (cfr. pag. 2 e 3 Integrazione CTU del 20.09.2021).
Tutto quanto innanzi posto, la scrivente accoglie parzialmente la domanda attorea in ordine al danno patrimoniale quantificabile solo come pari ad € 64.201,90; su tale somma decorrono interessi dal Part 31.12.2009 - data in cui il conto n. 531.32 “Ricavi per distinte evidenzia la prima scrittura di storno dei ricavi errata causalmente riconducibile a negligenza del professionista, con conseguente cristallizzazione del danno in capo all'attore (cfr. pag. 4 allegato n.2 citazione); al tasso dello 0,5% annuo, ciò sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Per quanto concerne il danno biologico riconducibile, secondo la prospettazione attorea, al prolungato periodo di stress psicologico collegato all'improvvisa e rovinosa situazione debitoria, la domanda attorea è infondata e va rigettata, poiché sfornita di qualsivoglia allegazione e prova. Ed infatti parte attrice non ha depositato alcuna documentazione medica dalla quale trarre la prova della esistenza e della consistenza del lamentato danno nonché della eventuale riconducibilità dello stesso – ove in tesi esistente – alle condotte del convenuto ( cfr. già ordinanza del 21.05.2020).
Resta da esaminare la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di CP_1 [...]
(con giudizio autonomo recante n.r.g. 8724/2019, successivamente riunito al presente). Controparte_2
In tema:
- letto l'art. 12 del fascicolo informativo per cui la compagnia risponde per le richieste pervenute per la prima volta vigente la polizza;
- letta la pec del 14/11/2017 contenente l'invito alla mediazione per la controversia di odierno interesse;
pagina 13 di 15 - esaminate le quietanze di polizza ( cfr certificato di avvenuto pagamento del 2016 riferito ad una vigenza fino al 5/12/2017);
- letta la nota informativa per la copertura è soggetta a retroattività illimitata;
- letta la nota informativa per cui essa è soggetta a franchigia di € 1000,00;
- stante il mancato superamento del massimale;
accerta la operatività della polizza e condanna la compagnia a manlevare il convenuto delle somme che sarà tenuto a pagare in attuazione della presente sentenza ( detratta la franchigia per sinistro).
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale), del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 ed in relazione alla fase di mediazione si riconoscono in base alla tabella 25 bis ulteriori € 1008,00 corrispondenti alla sola fase di attivazione;
ciò in considerazione della totale assenza di contenuti propositivi e di mediazione nel corpo del verbale negativo della tenuta di una sola udienza effettiva e della assenza di un qualsiasi profilo di conciliazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
o accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti di quanto in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 64.201,90; su tale somma decorrono interessi dello 0,5% da calcolarsi dalla data del fatto (31.12.2009) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
o condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del procuratore dell'attrice per dichiaratone anticipo;
spese che liquida complessivamente in € 518,00 per spese vive ed € 15.111,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge se dovute;
o pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto;
o condanna n persona del l.r.p.t. (C.F. ) a tenere Controparte_2 P.IVA_1 indenne il convenuto delle somme che sarà tenuto a versare in attuazione della presente sentenza detratta la franchigia di € 1000,00.
pagina 14 di 15 Napoli, 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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