Decreto decisorio 24 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 24/09/2021, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00216/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00907/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2015, proposto da
Società Sogno di Tolosa Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore e AN TI rappresentati e difesi dall'avvocato Mariateresa Parrelli, domiciliata ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del rigetto della richiesta, inoltrata dal Sig. TI AN di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività di intermediazione telematica (priva di autonomia organizzativa e di rischio economico) nei locali siti in Reggio Calabria via Nicola Furnari n.8 in favore della Società comunitaria " Sogno di Tolosa Ldt " e per tutti i servizi dalla stessa offerti nel territorio italiano nonché il divieto di intraprendere la " relativa attività, ovvero, ove già avviata ... " il divieto della " prosecuzione.. ";
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e /altrimenti connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del giudizio;
Visti gli artt. 82 e 83 c.p.a.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 novembre 2015;
Rilevato che gli avvisi di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82 co. 1 c.p.a. risultano recapitati alle parti costituite a mezzo PEC;
Considerato che, nel termine e nei modi previsti dal citato art. 82 c.p.a., non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza, per cui il ricorso è da ritenersi perento;
Considerato che ai sensi dell’art. 83 c.p.a., in caso di perenzione del ricorso, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese regolate a norma dell’art. 83 c.p.a.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85 c.p.a., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 20 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO