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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Forio (Na), Via Provinciale Lacco n. 46, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Gianpaolo Buono) OPPONENTE
E on sede in Roma, Largo Pannonia n. 28, codice fiscale e partita I.v.a. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. Ing. P.IVA_2 Controparte_2
(Avv. Valeria Galli) OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6489-2023 (n. 16735-2023 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] nel reiterare le eccezioni, deduzioni e richieste tutte, formulate con gli atti difensivi sin qui ritualmente prodotti ed i verbali di causa, si conclude, insistendosi per l'accoglimento della spiegata opposizione e, quindi, contrariis reiectis, per l'emissione dei seguenti provvedimenti.
In via preliminare:
1) – dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e la competenza, invece, della
Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;
per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, condannando detta Società, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali, da distrarsi con ogni accessorio.
In via subordinata e salvo gravame:
2) – dichiararsi improcedibile l'avversa azione e, comunque, nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente, rigettando ogni avversa domanda;
3) – in via gradata, disattendersi la domanda attorea, in quanto, per le ragioni spiegate negli atti difensivi sin qui prodotti, inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
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4) – in via graditissima, determinarsi, tramite C.T.U., il credito spettante alla in CP_1 CP_1 base alle effettive erogazioni di energia elettrica somministrate all'utenza della opponente contraddistinta dal POD IT001E80683567 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022 e registrate dal misuratore dei consumi installato presso l'esercizio all'insegna Hotel
Park Eden, sito in Forio, alla via Provinciale Lacco n. 46; in subordine, qualora ciò non fosse possibile per la indisponibilità dei dati, effettuarsi detta determinazione, sempre tramite Ausiliario tecnico, in base alla media dei consumi registrati dall'utenza nelle stesse mensilità del quinquennio precedente, desumibili dalle relative fatture emesse dal precedente Gestore. Il tutto, senza interessi, non sussistendo i presupposti della mora;
5) – condannarsi la Società opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi con ogni accessorio.
Si insiste affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ordinanza in data 17.11.2023, ammetta le richieste istruttorie ritualmente formulate dalla opponente con la seconda memoria, compresa quella di disporre C.T.U.”
Per la parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito: respingere ogni pretesa ed eccezione ex adverso avanzata in quanto priva di fondamento, in fatto ed in diritto, con condanna della parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Creditrice opposta della somma complessiva di € 25.217,03 (venticiquemiladuecentodiciassette/03), o della diversa somma che risulterà nel corso del giudizio, per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della
[...] presso l'Hotel Eden Park, dal 01 settembre al 31 dicembre 2022. Oltre interessi e Pt_1
rivalutazione per le causali di cui in premessa. Oltre ancora alle spese, competenze, onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, da distrarsi in favore della scrivente avvocato antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2023, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6489-2023, emesso il 31.3.2023 e notificato il 4.4.2023, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente, la somma di € Controparte_1
25.217,07, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica erogata all'utenza in Via Provinciale Lacco, Forio d'Ischia (Na), in base al 3
contratto stipulato dalle parti il 24.5.2022, e di cui alle fatture allegate, riferite ai seguenti periodo di consumo:
- n. E202203119 emessa l'1.10.2022 per € 4.636,00, relativa al periodo dall'1.9.2022 al 30.9.2022
- n. E202203426 emessa il 2.11.2022 per € 10.895,99, relativa al periodo dall'1.10.2022 al
31.10.2022
- n. E202203710 emessa l'1.12.2022 per € 9.447,23, relativa al periodo dall'1.11.2022 al
30.11.2022
- n. E202300240 emessa il 3.1.2023 per € 237,85, relativa al periodo dall'1.12.2022 al 31.12.2022
(documenti dal n. 3 al n. 7). proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In via preliminare:
1) – dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e la competenza, invece, della
Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;
per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo, condannandosi detta Società, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali da distrarsi con ogni accessorio.
In via subordinata e salvo gravame:
2) – dichiararsi improcedibile l'avversa azione e, comunque, nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente, rigettando ogni avversa domanda;
3) – in via gradata, disattendersi la domanda attorea, in quanto, per le dispiegate ragioni di cui in premessa, inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
4) – in via graditissima, determinarsi, tramite C.T.U., il credito spettante alla Controparte_1 in base alle effettive erogazioni di energia elettrica somministrate all'utenza della opponente contraddistinta dal POD IT001E80683567 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022 e registrate dal misuratore dei consumi installato presso l'esercizio all'insegna
Hotel Park Eden, sito in Forio, alla via Provinciale Lacco n. 46; in subordine, qualora ciò non fosse possibile per la indisponibilità dei dati, effettuarsi detta determinazione, sempre tramite
Ausiliario tecnico, in base alla media dei consumi registrati dall'utenza nelle stesse mensilità del quinquennio precedente, desumibili dalle relative fatture emesse dal precedente Gestore. Il tutto, senza interessi, non sussistendo i presupposti della mora.
5) – condannarsi l'opposto al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi con ogni accessorio.”
Si richiama il contenuto dell'atto di citazione, per quanto qui non riportato, con cui la parte opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, a favore del Tribunale di 4
Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ed eccepiva l'inefficacia della relativa clausola contenuta nelle condizioni generali contratto, per inosservanza dei criteri previsti dall'art. 1341 c.c.
Contestata la valenza probatoria delle fatture commerciali, esponeva che la somministrazione d'energia elettrica aveva avuto inizio l'1.9.2022, come indicato in ogni fattura, e che, da allora, erano stati addebitati unicamente consumi stimati, ancorché il contatore dell'utenza consentisse la lettura a distanza dei dati reali, che erano stati registrati in misura imprecisata inferiore rispetto alla quantità addebitata, che era inverosimile, essendo riferita al “periodo di bassa stagione turistica” dall'1.9.2022 al 31.12.2022, in cui l'albergo era stato chiuso al pubblico dal 30.9.2022.
A norma dell'art. 168 bis, comma IV c.p.c., la prima udienza era differita al 24.10.2023. si costituiva in giudizio il 14.7.2023 e contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
- emettere la provvisoria esecutorietà del DI 6489/2023;
Nel merito: respingere ogni pretesa ed eccezione ex adverso avanzata in quanto priva di fondamento, in fatto ed in diritto, con condanna della parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Creditrice opposta della somma complessiva di € 25.217,03 (venticiquemiladuecentodiciassette/03), o della diversa somma che risulterà nel corso del giudizio, per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della
[...] presso l'Hotel Eden Park, dal 01 settembre al 31 dicembre 2022. Oltre interessi e Pt_1
rivalutazione per le causali di cui in premessa. Oltre ancora alle spese, competenze, onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, da distrarsi in favore della scrivente avvocato antistatario.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui
[...] contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, esponendo di aver adito l'intestato CP_1
Tribunale in base agli artt. 1182, comma 3°, c.c. e 20 c.p.c. e ha riportato la clausola 9.5 del contratto di fornitura: “Il Foro competente per qualsiasi controversia tra il Cliente e CP_1
è quello di Roma”.
[...]
La parte opposta esponeva che ciascuna fattura, emessa in forma elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 909 e segg. della legge n. 205 del 27.12.2017, riportava l'effettiva misura dei dati di consumo dell'energia elettrica, rilevati presso l'utenza (POD IT001E80683567), che, come illustrava, aveva un misuratore dei consumi appartenente alla “tipologia PNO2G, il quale fornisce giornalmente sia i consumi quartorari che le letture giornaliere. 5
Qualora si presenti un conguaglio all'interno della fattura di competenza mese corrente, riferito al mese precedente o più mesi precedenti, esso è frutto dell'inserimento del/dei flussi, che vengono elaborati automaticamente dal sistema di fatturazione, stornando o addebitando la differenza di consumo tra stima mese precedente e consumo reale da flusso, il tutto genererà un importo che verrà annoverato nella voce 'ricalcoli'.
Come previsto in contratto, dunque, ogni fattura emessa in stima è sempre seguita da una di conguaglio nel mese successivo”, come indicato nel riquadro alla pagina nove della comparsa di risposta.
La parte opposta specificava: “Poiché il contatore del cliente fornisce dati con letture quartorarie
(flusso PDO), il sistema esegue i seguenti calcoli per verificare la coerenza delle sue autoletture con il consumo esposto in fattura:
Si procede con il calcolo della differenza tra i valori delle letture fascia F1 – F2 – F3 (es. fattura n.
E202203426 = 437,15 Kwh)
Il valore così ottenuto è moltiplicato per la costante di potenza del contatore del cliente
[...]
(K=25) e si ottiene così il valore di consumo totale (es. fattura n. E 202203426: 437,15 Pt_1
Kwh x 25 = 10928,75Kwh)
Contrariamente a quanto asserito dalla controparte (cfr. pag 11 memoria avversaria) e in applicazione dei criteri sopra spiegati, la fattura E202300240 del 03/12/2023 di euro 237,85 reca un importo più basso rispetto alla precedente non perché preceduta dalla diffida dell'avvocato (?!), ma semplicemente per il fatto che il sistema ha tenuto conto del ricalcolo e applicato il relativo conguaglio (-5.732,81 euro) sulla base dei flussi di consumo reale registrati.”
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., prodotta documentazione, all'udienza del 17.6.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1°, c.p.c.
Si rileva anzitutto che la precitata clausola 9.5 del contratto stipulato dalle parti è inidonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Roma, poiché non attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva, poiché indica il carattere di esclusività ai sensi dell'art. 29
c.p.c., situazione che, per rendere ammissibile l'eccezione in parola, pone a carico dell'opponente l'onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti, non trattandosi di clausola volta a escludere il loro concorso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge;
in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è 6
tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 20713 del 17.7.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 668476-01) ed è stato affermato: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.” (Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 18707 del 4.9.2014, ivi, Rv. 633035 – 01; conf. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1838 del
25.1.2018; Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1838 del 25.1.2018; Cass., Sez. 3 civ, ordinanza n. 33202 del 18.12.2024).
L'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale è inammissibile, come indicato nell'ordinanza riservata del 16.11.2023, nella parte trascritta di seguito:
“rilevato che la società opponente al decreto ingiuntivo n.6489-2023 ha invocato la tutela prevista dal D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, di cui non può avvalersi, poiché la qualifica di «consumatore» spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (art. 3, lettera a, D.L.vo 206-2005); rilevato che la società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando la competenza del Tribunale di Napoli, avuto riguardo alla ubicazione della propria sede legale in Forio d'Ischia (Na), dove è stata fornita l'energia elettrica di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio e prodotte in giudizio, assumendo l'applicabilità dell'art. 1182, u.c., c.c.; ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, atteso il principio secondo cui: “La parte che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, oltre le ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., in base all'art. 38, comma 1°, c.p.c., ha l'onere di indicare, nel primo atto difensivo, il giudice competente e anche di contestare la competenza di quello adito, in relazione a ciascun profilo individuabile con riferimento a ogni criterio facoltativo di collegamento previsto dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla parte attrice, che, in termini sostanziali, è la parte ricorrente in sede monitoria.
In mancanza di questa tempestiva e specifica contestazione, che non si ravvisa nella mera indicazione degli articoli del codice di procedura civile, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito (cfr. Cass. ordinanze n. 22524 del 20.10.2006; n. 24277 del 22.11.2007; n. 9316 del 7
9.4.2008 del 9.4.2008; n. 15996 del 21.7.2011; n. 14594 del 21.8.2012; n. 3539 del 14.2.2014; n.
17474 del 2.9.2015; n. 32731 del 12.12.2019; n. 21989 del 30.7.2021); rilevato che la parte opponente ha omesso di contestare il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., in considerazione del luogo (Roma) in cui ha sede legale (cfr. Cass. 9.4.1984, n. 2278; Cass. 22.6.2007, n. 14599; Cass. CP_1 CP_1
9.11.2012, n. 19473) e va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal 3° comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora,
l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza 17.5.2011, n. 10837, ivi, Rv. 617804-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 12455 del 21.5.2010 e n. 10837 del 17.5.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 32692 del 12.12.2019)”.
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 16.11.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. 8
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del
3.3.2009).
Va, altresì ricordato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che: “Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01).
Nel caso di specie, la parte opposta ha provato la sussistenza del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, sorto nel corso del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica instaurato da con l'attuale parte opponente mediante l'erogazione e la fruizione CP_1 CP_1
della somministrazione svolta, come risulta dalla suindicata documentazione prodotta e richiamata dalla parte opposta.
Nel costituirsi in giudizio, ha prodotto il contratto sottoscritto da Controparte_1 Parte_1
il 24.5.2022 e le fatture commerciali indicate nel ricorso monitorio, contenenti il dettaglio
[...] delle letture dei consumi rilevate, i prezzi, la tipologia dell'utenza (“Altri usi oltre 15 kW”), la potenza disponibile (“50,00 kW”), la decorrenza del rapporto contrattuale (“01.09.2022”) -
(documenti n. 1 e 2).
Nell'assoluto difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'opposizione, è stata provata la sussistenza tra la parte opponente e del rapporto di somministrazione de quo, Controparte_1 9
mentre parte opponente limitandosi ad eccepire la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l'addebito di una minima quota del corrispettivo in base a consumi stimati nelle fatture riportanti in gran parte i dati effettivi, senza aver contrastato i criteri di formazione di ogni fattura descritti dalla parte opposta, né ha allegato o dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione de qua. non ha eccepito il malfunzionamento del misuratore dei consumi, né ha allegato Parte_1
o dimostrato alcun fatto estintivo o modificativo del credito in questione e va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016). 10
La generica contestazione formulata dalla parte opponente e la documentazione prodotta dalla parte attrice inducono a ritenere sussistente il credito azionato, anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17041; Cass. 28.5.2004, n.
10313), in base al funzionamento del contatore, circostanza rimasta esente da contestazioni (cfr.
Cass., 16.6.2011, n. 13193), e alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nel contatore e quelli riportati dal gestore nelle fatture, presunzione che opera fino a semplice contestazione da parte dell'utente che, nella specie, non ha allegato, né dimostrato, la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione azionata.
Per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Valeria Galli, in base al D.M. 147-2022, entrato in vigore in corso di causa, in considerazione del valore della causa, dell'attività difensiva svolta con istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6489-2023 (n. 16735-2023 R.G.) emesso dal Giudice del
[...]
Tribunale di Roma il 31.3.2023;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante, a Parte_1 rifondere all'Avv. Valeria Galli le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di €
4.400,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 7.7.2025
Il Giudice
AN TA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA con sede in Forio (Na), Via Provinciale Lacco n. 46, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Gianpaolo Buono) OPPONENTE
E on sede in Roma, Largo Pannonia n. 28, codice fiscale e partita I.v.a. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, Dott. Ing. P.IVA_2 Controparte_2
(Avv. Valeria Galli) OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6489-2023 (n. 16735-2023 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 17.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“[…] nel reiterare le eccezioni, deduzioni e richieste tutte, formulate con gli atti difensivi sin qui ritualmente prodotti ed i verbali di causa, si conclude, insistendosi per l'accoglimento della spiegata opposizione e, quindi, contrariis reiectis, per l'emissione dei seguenti provvedimenti.
In via preliminare:
1) – dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e la competenza, invece, della
Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;
per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, condannando detta Società, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali, da distrarsi con ogni accessorio.
In via subordinata e salvo gravame:
2) – dichiararsi improcedibile l'avversa azione e, comunque, nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente, rigettando ogni avversa domanda;
3) – in via gradata, disattendersi la domanda attorea, in quanto, per le ragioni spiegate negli atti difensivi sin qui prodotti, inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
2
4) – in via graditissima, determinarsi, tramite C.T.U., il credito spettante alla in CP_1 CP_1 base alle effettive erogazioni di energia elettrica somministrate all'utenza della opponente contraddistinta dal POD IT001E80683567 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022 e registrate dal misuratore dei consumi installato presso l'esercizio all'insegna Hotel
Park Eden, sito in Forio, alla via Provinciale Lacco n. 46; in subordine, qualora ciò non fosse possibile per la indisponibilità dei dati, effettuarsi detta determinazione, sempre tramite Ausiliario tecnico, in base alla media dei consumi registrati dall'utenza nelle stesse mensilità del quinquennio precedente, desumibili dalle relative fatture emesse dal precedente Gestore. Il tutto, senza interessi, non sussistendo i presupposti della mora;
5) – condannarsi la Società opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi con ogni accessorio.
Si insiste affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ordinanza in data 17.11.2023, ammetta le richieste istruttorie ritualmente formulate dalla opponente con la seconda memoria, compresa quella di disporre C.T.U.”
Per la parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito: respingere ogni pretesa ed eccezione ex adverso avanzata in quanto priva di fondamento, in fatto ed in diritto, con condanna della parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Creditrice opposta della somma complessiva di € 25.217,03 (venticiquemiladuecentodiciassette/03), o della diversa somma che risulterà nel corso del giudizio, per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della
[...] presso l'Hotel Eden Park, dal 01 settembre al 31 dicembre 2022. Oltre interessi e Pt_1
rivalutazione per le causali di cui in premessa. Oltre ancora alle spese, competenze, onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, da distrarsi in favore della scrivente avvocato antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12.5.2023, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 6489-2023, emesso il 31.3.2023 e notificato il 4.4.2023, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente, la somma di € Controparte_1
25.217,07, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica erogata all'utenza in Via Provinciale Lacco, Forio d'Ischia (Na), in base al 3
contratto stipulato dalle parti il 24.5.2022, e di cui alle fatture allegate, riferite ai seguenti periodo di consumo:
- n. E202203119 emessa l'1.10.2022 per € 4.636,00, relativa al periodo dall'1.9.2022 al 30.9.2022
- n. E202203426 emessa il 2.11.2022 per € 10.895,99, relativa al periodo dall'1.10.2022 al
31.10.2022
- n. E202203710 emessa l'1.12.2022 per € 9.447,23, relativa al periodo dall'1.11.2022 al
30.11.2022
- n. E202300240 emessa il 3.1.2023 per € 237,85, relativa al periodo dall'1.12.2022 al 31.12.2022
(documenti dal n. 3 al n. 7). proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In via preliminare:
1) – dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e la competenza, invece, della
Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli;
per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo, condannandosi detta Società, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese processuali da distrarsi con ogni accessorio.
In via subordinata e salvo gravame:
2) – dichiararsi improcedibile l'avversa azione e, comunque, nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e revocarlo integralmente, rigettando ogni avversa domanda;
3) – in via gradata, disattendersi la domanda attorea, in quanto, per le dispiegate ragioni di cui in premessa, inammissibile, improponibile e, pur sempre, infondata;
4) – in via graditissima, determinarsi, tramite C.T.U., il credito spettante alla Controparte_1 in base alle effettive erogazioni di energia elettrica somministrate all'utenza della opponente contraddistinta dal POD IT001E80683567 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022 e registrate dal misuratore dei consumi installato presso l'esercizio all'insegna
Hotel Park Eden, sito in Forio, alla via Provinciale Lacco n. 46; in subordine, qualora ciò non fosse possibile per la indisponibilità dei dati, effettuarsi detta determinazione, sempre tramite
Ausiliario tecnico, in base alla media dei consumi registrati dall'utenza nelle stesse mensilità del quinquennio precedente, desumibili dalle relative fatture emesse dal precedente Gestore. Il tutto, senza interessi, non sussistendo i presupposti della mora.
5) – condannarsi l'opposto al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi con ogni accessorio.”
Si richiama il contenuto dell'atto di citazione, per quanto qui non riportato, con cui la parte opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, a favore del Tribunale di 4
Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ed eccepiva l'inefficacia della relativa clausola contenuta nelle condizioni generali contratto, per inosservanza dei criteri previsti dall'art. 1341 c.c.
Contestata la valenza probatoria delle fatture commerciali, esponeva che la somministrazione d'energia elettrica aveva avuto inizio l'1.9.2022, come indicato in ogni fattura, e che, da allora, erano stati addebitati unicamente consumi stimati, ancorché il contatore dell'utenza consentisse la lettura a distanza dei dati reali, che erano stati registrati in misura imprecisata inferiore rispetto alla quantità addebitata, che era inverosimile, essendo riferita al “periodo di bassa stagione turistica” dall'1.9.2022 al 31.12.2022, in cui l'albergo era stato chiuso al pubblico dal 30.9.2022.
A norma dell'art. 168 bis, comma IV c.p.c., la prima udienza era differita al 24.10.2023. si costituiva in giudizio il 14.7.2023 e contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
- emettere la provvisoria esecutorietà del DI 6489/2023;
Nel merito: respingere ogni pretesa ed eccezione ex adverso avanzata in quanto priva di fondamento, in fatto ed in diritto, con condanna della parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Creditrice opposta della somma complessiva di € 25.217,03 (venticiquemiladuecentodiciassette/03), o della diversa somma che risulterà nel corso del giudizio, per la fornitura di energia elettrica erogata in favore della
[...] presso l'Hotel Eden Park, dal 01 settembre al 31 dicembre 2022. Oltre interessi e Pt_1
rivalutazione per le causali di cui in premessa. Oltre ancora alle spese, competenze, onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio, da distrarsi in favore della scrivente avvocato antistatario.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui
[...] contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, esponendo di aver adito l'intestato CP_1
Tribunale in base agli artt. 1182, comma 3°, c.c. e 20 c.p.c. e ha riportato la clausola 9.5 del contratto di fornitura: “Il Foro competente per qualsiasi controversia tra il Cliente e CP_1
è quello di Roma”.
[...]
La parte opposta esponeva che ciascuna fattura, emessa in forma elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 909 e segg. della legge n. 205 del 27.12.2017, riportava l'effettiva misura dei dati di consumo dell'energia elettrica, rilevati presso l'utenza (POD IT001E80683567), che, come illustrava, aveva un misuratore dei consumi appartenente alla “tipologia PNO2G, il quale fornisce giornalmente sia i consumi quartorari che le letture giornaliere. 5
Qualora si presenti un conguaglio all'interno della fattura di competenza mese corrente, riferito al mese precedente o più mesi precedenti, esso è frutto dell'inserimento del/dei flussi, che vengono elaborati automaticamente dal sistema di fatturazione, stornando o addebitando la differenza di consumo tra stima mese precedente e consumo reale da flusso, il tutto genererà un importo che verrà annoverato nella voce 'ricalcoli'.
Come previsto in contratto, dunque, ogni fattura emessa in stima è sempre seguita da una di conguaglio nel mese successivo”, come indicato nel riquadro alla pagina nove della comparsa di risposta.
La parte opposta specificava: “Poiché il contatore del cliente fornisce dati con letture quartorarie
(flusso PDO), il sistema esegue i seguenti calcoli per verificare la coerenza delle sue autoletture con il consumo esposto in fattura:
Si procede con il calcolo della differenza tra i valori delle letture fascia F1 – F2 – F3 (es. fattura n.
E202203426 = 437,15 Kwh)
Il valore così ottenuto è moltiplicato per la costante di potenza del contatore del cliente
[...]
(K=25) e si ottiene così il valore di consumo totale (es. fattura n. E 202203426: 437,15 Pt_1
Kwh x 25 = 10928,75Kwh)
Contrariamente a quanto asserito dalla controparte (cfr. pag 11 memoria avversaria) e in applicazione dei criteri sopra spiegati, la fattura E202300240 del 03/12/2023 di euro 237,85 reca un importo più basso rispetto alla precedente non perché preceduta dalla diffida dell'avvocato (?!), ma semplicemente per il fatto che il sistema ha tenuto conto del ricalcolo e applicato il relativo conguaglio (-5.732,81 euro) sulla base dei flussi di consumo reale registrati.”
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., prodotta documentazione, all'udienza del 17.6.2025 la causa passava in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1°, c.p.c.
Si rileva anzitutto che la precitata clausola 9.5 del contratto stipulato dalle parti è inidonea a radicare la competenza territoriale del Tribunale di Roma, poiché non attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva, poiché indica il carattere di esclusività ai sensi dell'art. 29
c.p.c., situazione che, per rendere ammissibile l'eccezione in parola, pone a carico dell'opponente l'onere di contestare tutti i fori legali alternativamente concorrenti, non trattandosi di clausola volta a escludere il loro concorso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge;
in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è 6
tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 20713 del 17.7.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 668476-01) ed è stato affermato: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.” (Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 18707 del 4.9.2014, ivi, Rv. 633035 – 01; conf. Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1838 del
25.1.2018; Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 1838 del 25.1.2018; Cass., Sez. 3 civ, ordinanza n. 33202 del 18.12.2024).
L'eccezione d'incompetenza territoriale di questo Tribunale è inammissibile, come indicato nell'ordinanza riservata del 16.11.2023, nella parte trascritta di seguito:
“rilevato che la società opponente al decreto ingiuntivo n.6489-2023 ha invocato la tutela prevista dal D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206, di cui non può avvalersi, poiché la qualifica di «consumatore» spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice «consumatore» soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (art. 3, lettera a, D.L.vo 206-2005); rilevato che la società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, indicando la competenza del Tribunale di Napoli, avuto riguardo alla ubicazione della propria sede legale in Forio d'Ischia (Na), dove è stata fornita l'energia elettrica di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio e prodotte in giudizio, assumendo l'applicabilità dell'art. 1182, u.c., c.c.; ritenuta l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, atteso il principio secondo cui: “La parte che intenda eccepire l'incompetenza per territorio, oltre le ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., in base all'art. 38, comma 1°, c.p.c., ha l'onere di indicare, nel primo atto difensivo, il giudice competente e anche di contestare la competenza di quello adito, in relazione a ciascun profilo individuabile con riferimento a ogni criterio facoltativo di collegamento previsto dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla parte attrice, che, in termini sostanziali, è la parte ricorrente in sede monitoria.
In mancanza di questa tempestiva e specifica contestazione, che non si ravvisa nella mera indicazione degli articoli del codice di procedura civile, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e la competenza resta radicata definitivamente presso il giudice adito (cfr. Cass. ordinanze n. 22524 del 20.10.2006; n. 24277 del 22.11.2007; n. 9316 del 7
9.4.2008 del 9.4.2008; n. 15996 del 21.7.2011; n. 14594 del 21.8.2012; n. 3539 del 14.2.2014; n.
17474 del 2.9.2015; n. 32731 del 12.12.2019; n. 21989 del 30.7.2021); rilevato che la parte opponente ha omesso di contestare il criterio di collegamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., in considerazione del luogo (Roma) in cui ha sede legale (cfr. Cass. 9.4.1984, n. 2278; Cass. 22.6.2007, n. 14599; Cass. CP_1 CP_1
9.11.2012, n. 19473) e va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal 3° comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora,
l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza 17.5.2011, n. 10837, ivi, Rv. 617804-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 12455 del 21.5.2010 e n. 10837 del 17.5.2011; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 32692 del 12.12.2019)”.
Prima di procedere all'esame del merito dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo
è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 16.11.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. 8
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del
3.3.2009).
Va, altresì ricordato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che: “Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01).
Nel caso di specie, la parte opposta ha provato la sussistenza del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, sorto nel corso del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica instaurato da con l'attuale parte opponente mediante l'erogazione e la fruizione CP_1 CP_1
della somministrazione svolta, come risulta dalla suindicata documentazione prodotta e richiamata dalla parte opposta.
Nel costituirsi in giudizio, ha prodotto il contratto sottoscritto da Controparte_1 Parte_1
il 24.5.2022 e le fatture commerciali indicate nel ricorso monitorio, contenenti il dettaglio
[...] delle letture dei consumi rilevate, i prezzi, la tipologia dell'utenza (“Altri usi oltre 15 kW”), la potenza disponibile (“50,00 kW”), la decorrenza del rapporto contrattuale (“01.09.2022”) -
(documenti n. 1 e 2).
Nell'assoluto difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'opposizione, è stata provata la sussistenza tra la parte opponente e del rapporto di somministrazione de quo, Controparte_1 9
mentre parte opponente limitandosi ad eccepire la violazione dei principi di correttezza e buona fede per l'addebito di una minima quota del corrispettivo in base a consumi stimati nelle fatture riportanti in gran parte i dati effettivi, senza aver contrastato i criteri di formazione di ogni fattura descritti dalla parte opposta, né ha allegato o dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione de qua. non ha eccepito il malfunzionamento del misuratore dei consumi, né ha allegato Parte_1
o dimostrato alcun fatto estintivo o modificativo del credito in questione e va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016). 10
La generica contestazione formulata dalla parte opponente e la documentazione prodotta dalla parte attrice inducono a ritenere sussistente il credito azionato, anche per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi (cfr. Cass. 2.12.2002, n. 17041; Cass. 28.5.2004, n.
10313), in base al funzionamento del contatore, circostanza rimasta esente da contestazioni (cfr.
Cass., 16.6.2011, n. 13193), e alla corrispondenza tra gli addebiti del consumo di energia elettrica indicati nel contatore e quelli riportati dal gestore nelle fatture, presunzione che opera fino a semplice contestazione da parte dell'utente che, nella specie, non ha allegato, né dimostrato, la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione azionata.
Per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore dell'Avv. Valeria Galli, in base al D.M. 147-2022, entrato in vigore in corso di causa, in considerazione del valore della causa, dell'attività difensiva svolta con istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6489-2023 (n. 16735-2023 R.G.) emesso dal Giudice del
[...]
Tribunale di Roma il 31.3.2023;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante, a Parte_1 rifondere all'Avv. Valeria Galli le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di €
4.400,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 7.7.2025
Il Giudice
AN TA