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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 27/02/2025
Causa iscritta al n. 2070/2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nata a [...], il [...], C.F.
[...]
, elett.te domiciliata in Pontecorvo, Via Giovanni C.F._1
Battista Bernadotte n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Miceli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71, nonché ad essere riconosciuta quale persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale
1 domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'inammissibilità del ricorso e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze CP_1 peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia un grado d'invalidità non inferiore al 74% (ex art. 9 D. Lgs. 509/88 che ha elevato a questa percentuale il minimo della riduzione di capacità lavorativa, prima del 12.3.92 fissato in misura superiore ai due terzi dall'art. 13, 1° comma della L. 118/71) e cioè del 75%, a decorrere dal mese di settembre 2023, per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 1°.09.2023.
Tale complesso morboso, alla luce delle considerazioni esposte, valutate ai sensi della legge 104/92, art. 3, rende la ricorrente persona
2 con minorazione prevista per la definizione di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n.104/92, senza però la connotazione di gravità di cui al comma 3, atteso che l'autonomia individuale non è ridotta in maniera tale da rendere necessario l'intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. Le critiche alla consulenza, con particolare riferimento allo status di portatore di handicap in situazione di gravità, non sono state formulate nemmeno in via generica e, pertanto, le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice - attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza - possono essere fatte proprie dal Giudicante.
Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio- economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste (per l'assegno d'invalidità il rispetto dei limiti reddituali e la mancata percezione di pensione a carico dell' o di altri trattamenti CP_1 previdenziali per causa di guerra, di lavoro o di servizio o di redditi lavorativi), la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi dalla data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa o trascorsi 120 giorni senza che l'Ente si sia pronunciato (art. 47 4° comma DPR 639/70 e art. 7 L. 533/73), oppure dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta
3 vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice (Cass. n.8332/95, Cass. n.1844/95, Cass. n. 9663/94). Alla luce di quanto esposto, la domanda dell'attrice va dunque accolta limitatamente al riconoscimento del beneficio dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nata a [...] Parte_1
RN (FR) il 24/07/1963, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenzo Miceli, a percepire l'assegno per il grado d'invalidità pari al 75%, a decorrere dal 1°.09.2023;
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dalla maturazione del diritto se questa sia intervenuta in corso di causa, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) rigetta le altre domande attoree;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
5) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 come liquidate con separato decreto.
Frosinone, 05/03/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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