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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 02.4.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dalla
Avv.ta Maria Correnti, visto l'art. 281 sexies c.p.c. richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 497/2023 R.G.
avente per oggetto: azione di adempimento
VERTENTE TRA
( in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso, dall'avv. Mara Correnti, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE
contro
( ), in persona del Sindaco p.t, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza Luigi Pirandello, 98060 – Oliveri (ME).
PARTE
CONVENUTA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c. depositato in data 28.3.2023
- notificato al in data 19.04.2023 unitamente al decreto di Controparte_1
fissazione udienza (N.R.G. 497/2023 del 07.04.2023) - il Parte_1
- premettendo la approvazione, con propria delibera n. 60 del
[...]
06.10.2009 e delibera n. 16 del 05.10.2009 del della Controparte_1
convenzione per la gestione del servizio di segreteria in forma associata tra i due enti - ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni: a) dichiarare l'inadempimento del delle obbligazioni di pagamento assunte con delibera n. Controparte_1
16/2009 in correlazione con la delibera n. 60/2009 del Parte_1
; b) per l'effetto condannare il al versamento in
[...] Controparte_1 favore del dell'importo di € 78.557,20, oltre Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo con condanna alle spese e compensi di causa.
Il non si è costituito, rimanendo pertanto contumace. Controparte_1
Depositate dal comune ricorrente le note esplicative - autorizzate con ordinanza del 20.10.2023 anche al fine di meglio chiarire la riconducibilità o meno della controversia al novero delle cause ex art. 15 della Legge 241/1990 – la causa, istruita documentalmente, viene decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premessa, in punto di rito, la riconducibilità della controversia alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La domanda proposta dal è, infatti, diretta a Parte_1
conseguire la condanna al pagamento di somme – a titolo di rimborso della quota di spettanza dell'ente resistente - in virtù ed in esecuzione di una convenzione stipulata con il per la gestione in forma associata del Servizio Controparte_1
di Segreteria Comunale.
In linea generale, le convenzioni tra comuni rappresentano strumenti attraverso i quali gli enti locali collaborano per la gestione condivisa di servizi o attività di pag. 2/8 interesse comune. Tali accordi devono rispettare specifici requisiti formali e sostanziali per garantire la loro validità e l'efficace esecuzione.
La giurisdizione per le controversie derivanti da convenzioni tra comuni dipende dalla natura dell'oggetto dell'accordo va, in effetti, ripartita tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario.
Il criterio di riparto coerente con la sistematica dei rapporti tra i due plessi giurisdizionali è, in particolare, quello che riconosce la competenza del G.A. quando la controversia riguarda l'esercizio di poteri autoritativi o attività di pubblico interesse. Ciò accade, a titolo esemplificativo, allorché si controverta sull'interpretazione o sull'esecuzione di una convenzione che coinvolge l'esercizio di funzioni pubbliche trattandosi di estendere il sindacato sulla portata oggettiva nell'uso di potere autoritativo, espressione di perseguimento di finalità di pubblico interesse.
Viceversa, pur sempre nell'ottica della non piena linearità del confine nel riparto della giurisdizione, è competente il G.O. allorché la controversia riguarda aspetti di natura prettamente privatistica, come obbligazioni di carattere patrimoniale tra gli enti coinvolti.
Tipico, al riguardo, è il caso – peraltro emergente proprio nella fattispecie in trattazione - in cui la disputa concerne il mancato pagamento di somme dovute in base alla convenzione.
La corretta qualificazione della natura della controversia, dunque, diviene chiave di volta essenziale per la corretta individuazione dell'organo giurisdizionale competente.
Venendo, funditus, alla odierna fattispecie, benché non del tutto adeguato e dirimente il contributo assertivo proveniente dalla difesa dell'ente ricorrente
– giacché teso a prospettare la radicabilità della giurisdizione sulla base della dedotta inerenza alla “disciplina del rapporto di lavoro del segretario comunale, per cui la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice
pag. 3/8 ordinario” (cfr. note esplicative autorizzate datate 30.1.24) avulsa e disancorata dalle sfumature della causa poetendi cristallizzate nel ricorso introduttivo (basata sulla deduzione dell'inadempimento, sub specie di omesso rimborso della quota di trattamento economico del segretario comunale a carico del CP_2
oggetto di anticipazione da parte del –
[...] Parte_1
procedendo, invece, alla decodifica della causa poetendi attraverso lo sforzo esegetico consentito dall'art. 112 c.p.c., proprio il suddetto atteggiarsi della causa poetendi è indice rivelatore della natura della controversia e, con essa, della giurisdizione del G.O.
A ben vedere, infatti, la domanda di condanna al pagamento/rimborso della quota gravante – per convenzione siglata tra i due enti di prossimità – è sussumibile tra le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto (nella specie, quello nascente dalla convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di
Segreteria Comunale).
Tanto chiarito, nel merito, pur posta la irritualità della memoria depositata in data
3.10.23 ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. n. 3) – giacché avulsa dal paradigma normativo di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. – in linea generale, dall'inquadramento della pretesa quale azione di adempimento fondata sulla prospettazione dell'inosservanza degli obblighi negoziali e legali derivanti dal vincolo, discende che per il creditore che agisce in giudizio si configura l'onere della prova del titolo da cui deriva la pretesa e della allegazione dell'altrui inadempimento.
Spetta al debitore convenuto fornire la prova dell'esatto adempimento ovvero degli altri fatti estintivi dell'obbligazione di natura impeditiva o modificativa, come la compensazione, la novazione, incluse circostanze di estinzione totale diverse dall'esatto adempimento (quale l'impossibilità assoluta oggettiva contemplata dall'art. 1256 c.c.).
pag. 4/8 Nella specie, a fronte della allegazione circa l'esistenza di convenzione tra comuni e relativa produzione in giudizio – recante, alla clausola di cui all'art. 6, disciplina dei rapporti finanziari tra i due comuni convenzionati (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente) – nonché di allegazione relativa alla inosservanza dell'obbligo di rimborso – obbligo contemplato espressamente alla clausola di cui al citato art. 6 comma VI ove si stabilisce che il comune di cui al comma precedente (i.e. il comune di quale responsabile per la corretta Parte_1
emissione dei fogli paga e per l'erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario in relazione alle prestazioni collegate alla convenzione)
“provvederà ad inviare il rendiconto per il recupero della quota parte a carico dell'altro comune con cadenza trimestrale. La somma dovuta dovrà essere versata entro venti giorni dall'invio del rendiconto sotto la responsabilità del capo del servizio di ragioneria” – dal compendio probatorio documentale si evince: a) la predisposizione, a cura del comune di tenuto, Parte_1
come detto, in forza delle funzioni previste alla clausola di cui all'art. 6, del prospetto/rendiconto delle somme costituenti la quota a carico del CP_2
(nella misura del 40% indicata nella convenzione e riportata nel
[...] prospetto) per l'anno 2012 (gennaio-giugno), in uno alle buste paga corrispondenti al periodo indicato (cfr. doc. n. 2 fascicolo ricorrente); b) la predisposizione e invio – comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna - di apposito sollecito di pagamento relativo ai ratei di: giugno-dicembre 2012
(saldo); gennaio-dicembre 2013; gennaio-dicembre 2014; gennaio 2015 (cfr. doc.
n. 3 fascicolo ricorrente).
Sicché, sebbene dalla documentazione prodotta emerge la riferibilità del prospetto/rendiconto al solo periodo gennaio-giugno 2012, cui non inerisce la domanda di rimborso, oggetto di sollecito già con pec del 19.4.2019 dell'ufficio contenzioso del comune di richiedente, nondimeno, posta Pt_1 Parte_1
l'esecuzione della convenzione – quantomeno sino alla copertura dei ratei di pag. 5/8 gennaio-giugno 2012, come si ricava dal fatto che il sollecito riguarda il saldo del periodo giugno-dicembre 2012, oltre ai ratei delle successive annate d'esercizio condiviso del segretario, fino al gennaio 2015 (3.052,18 euro) (cfr. doc. n. 3 fascicolo ricorrente) – una volta dimostrata l'esistenza del titolo giuridico
(tramite la produzione della convenzione) la sua esecuzione parziale (tramite pagamento dei ratei fino al giugno 2012, per quanto sopra detto) e l'allegazione dell'inadempimento fatta dal creditore, la pretesa al rimborso può trovare accoglimento, mancando, in atti, circostanze da cui desumere l'estinzione della pretesa.
È, infatti, verosimile inferire che il comune convenzionato resistente, ove interessato ad eccepire la sussistenza di fatti estintivi/modificativi della pretesa, avrebbe potuto – perché attinto da regolare notifica – offrire il relativo contributo.
In difetto, quindi, di elementi di segno contrario, atti a scalfire l'evidenza processuale dei presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento ex art. 1218 c.c. – fondata, come detto, sulla allegazione e produzione del titolo oltreché sulla allegazione dell'inadempimento e corroborata dalla esecuzione parziale, ricavabile dalla delimitazione della pretesa con riferimento all'annata
2012 (richiesta, come detto, nel sollecito, per il solo periodo giugno-dicembre
2012, sì da far presumere l'adempimento dell'obbligo oggetto del prospetto/rendiconto inoltrato e relativo al periodo precedente gennaio-giugno
2012) - la domanda proposta va accolta.
L'accoglimento comporta la condanna del a corrispondere al Controparte_2
l'importo per complessivi euro 78.557,20, così Parte_1 distinti: € 2.520,23 saldo periodo giugno-dicembre 2012, € 36.433,34 periodo gennaio – dicembre 2013, € 36.551,44 periodo gennaio – dicembre 2014, €
3.052,18 periodo gennaio 2015.
pag. 6/8 In difetto di prova di invio del rendiconto relativo ai suddetti periodi – rilevante ai fini della decorrenza degli interessi ex art. 6 co. II convenzione – su tale somma vanno riconosciuti gli interessi ex artt. 1224 co. I e 1282 co. I c.c. – trattandosi di obbligazione pecuniaria - dal dovuto (i.e. dalla data del sollecito del
19.4.2019) al soddisfo.
Le circostanze complessive relative: a) al contegno del comune resistente, che ha deciso di non costituirsi, così, di fatto, non frapponendo ostacoli alla pretesa azionata dall'ente responsabile eletto nella convenzione intercorsa;
b) alla non semplicità delle questioni relative al riparto di giurisdizione in materia caratterizzata dalla presenza di accordi tra enti territoriali (come dimostra il contenuto delle difese articolate nelle note autorizzate del 30.1.2024, con cui il ricorrente ha invocato la affermazione della giurisdizione sulla base di argomentazioni avulse dal cuore della pretesa, non attinente a controversia di lavoro, giacché non è la segretaria comunale officiata ad agire per le spettanze retributive o contributive) giustificano il ricorso all'istituto di cui all'art. 92 c.p.c.
PTM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 497/2023, così provvede:
ACCOGLIE nella contumacia del a domanda proposta Controparte_1
dal nei limiti e per le causali di cui in parte motiva Parte_1
e, per l'effetto, condanna l'ente locale resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo pari ad euro 78.557,20, oltre interessi con le decorrenze stabilite in parte motiva;
COMPENSA le spese per le causali spiegate in parte motiva.
Barcellona P.G. 27.04.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 7/8 pag. 8/8