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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giuseppe Trischitta che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele
Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, resistente
oggetto: pensione di invalidità civile, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 luglio 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n.
3527/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità dell'85%. Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'8 febbraio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del della pensione. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 dal deposito telematico di note scritte CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha accertato che il ricorrente è affetto da “Disturbo ossessivo compulsivo cod. 1204-80%. Psicosi SAI (per analogia) cod.2206-40%” precisando che “Sofferente da molti anni da disturbo psicopatologico caratterizzato da psicosi depressiva con manifestazioni fobico ossessive, segue un percorso psicoterapeutico e farmacologico dal quale ha ottenuto un miglioramento delle condizioni cliniche.
In abbondante sovrappeso, lamenta sindrome algo disfunzionale a carico di più distretti articolari manifestantisi nei fatti con lieve limitazione funzionale.
L'incidenza invalidante di ciascuna delle suindicate patologie non determina, ad avviso dello scrivente, totale e permanente capacità lavorativa, requisito, quest'ultimo, necessario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.”, ed in risposta ai rilievi “Il ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto lo scrivente nell'elaborato peritale, asserendo la mancata presa in considerazione di alcune patologie.
Presumibilmente il ricorrente, riferendosi alle “ulteriori patologie” alluderebbe alla patologia ipertensiva e alla presunta patologia endocrinologica assimilabile all'obesità.
… La documentazione fornita a supporto delle richieste formulate in ricorso è composta da copia di visita cardiologica con elettrocardiogramma eseguito presso ASP di Messina il 27.07.2023 da cui …
“ipertensione arteriosa ben controllata farmacologicamente in buon compenso emodinamico”. Orbene alla luce della suddetta documentazione sanitaria specialistica ed alla luce del riferito anamnestico la menomazione in esame a parere dello scrivente non è di entità tale da influire sulla sfera lavorativa del ricorrente e non incide pertanto sulla capacità lavorativa in termini di attribuzione di percentuale invalidante. In riferimento all'obesità, il ricorrente, avendo un indice di massa corporea di 31.74, dunque ben lontano dal 35, requisito minimo per poter rientrare nelle tabelle di riferimento, non risulta penalizzato nella propria capacità lavorativa, in considerazione anche del negativo riferito anamnestico.”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai motivi di opposizione, che “Con riferimento alla patologia neuropsichiatrica, lo scrivente ha ad essa attribuito la percentuale di invalidità tabellarmente prevista, per cui, in assenza di nuove certificazioni mediche, ritiene di dover confermare il giudizio espresso in merito.
Con riferimento all'incidentaloma surrenalico sinistro, si precisa che tale patologia non è prevista tra quelle generanti alcun tipo di invalidità ai fini previdenziali.
Con riferimento al quadro cardiologico, il sottoscritto ha già risposto in sede di rilievi, al cui contenuto si rimanda e in questa sede si conferma.
Con riferimento alla coxalgia e gonalgia bilaterale, si rammenta che, già in sede di esame obiettivo, le ginocchia non sono apparse tumefatte e si è riscontrata solo una dolenzia alle manovre con una lieve limitazione articolare bilaterale. Si ritiene, pertanto, anche in questa sede di escludere un'incidenza invalidante da parte della stessa. Stessa considerazione vale per la frattura dell'omero destro.
Con riferimento all'obesità, il sottoscritto ha già risposto in sede di rilievi, al cui contenuto si rimanda
e in questa sede si conferma.
Con riferimento alla cataratta bilaterale, all'ipercolesterolemia e all'otite catarrale, si ritiene di escludere un'incidenza invalidante da parte delle stesse.”, confermando in definitiva la precedente valutazione circa la sussistenza di una invalidità inferiore al 100% e negando la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_1
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le CP_1 spese della c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 4.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro