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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8632/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA' N. 16 20017 RHO presso il difensore avv. TAGLIABUE AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE: accertato e dichiarato che a oggi la sig.ra nata nelle Filippine il 15.05.1970 (C.F. Controparte_1
), residente a[...] occupa senza titolo C.F._2 l'appartamento sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio 348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: , condannare la P.IVA_1 stessa al rilascio immediato dell'immobile libero da cose, persone, animali e aventi causa, nella piena disponibilità del proprietario ricorrente, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione per il rilascio. Con riserva di ogni azione per la quantificazione di quanto dovuto dalla sig.ra per CP_1 l'occupazione senza titolo e per la condanna al relativo pagamento. In via istruttoria: qualora occorrente, ammettere l'interrogatorio formale della resistente e la prova per testimoni sulle circostanze sopra capitolate, con riserva di indicare i testi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447-bis cpc datato 5.3.2025, il ricorrente adiva questo Tribunale per richiedere di accertare l'intervenuta cessazione del contratto di comodato dell'appartamento di mq 38 sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio
348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: 1235176, da parte di , nata nelle Controparte_1
Filippine il 15.05.1970 e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'immediato rilascio del bene.
Lo stesso deduceva: di essere proprietario del bene, in quanto pervenutogli per successione mortis causa dello zio come dalla visura che si produceva (doc. 2); Persona_1 che, con contratto in data 10.10.2007, in qualità di proprietario, il de cuius concedeva l'immobile in comodato d'uso gratuito alla resistente (doc. 3); che il contratto aveva la durata di un anno, dal 10.10.2007 al 10.10.2008; che la predetta comodataria, che aveva anche fissato la propria residenza nell'immobile, (doc. 4), nonostante le richieste bonarie che le erano state rivolte nel corso degli anni, anche da Per_1
non lo aveva liberato;
[...]
che, in ultimo, non aveva dato seguito alla diffida, inviata con raccomandata Controparte_1
a.r. del 1° dicembre 2023, in cui veniva invitata a riconsegnare i locali (doc. 5).
- che la comodataria non aveva provveduto a riconsegnare l'immobile, di cui il ricorrente rivendicava l'immediata restituzione.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
Il Giudice, fissata l'udienza ex art. 420 cpc e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 9.7.2025, nella quale, discussa la causa mediante il deposito di note scritte, questa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo pagina 2 di 4 negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
La domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente, essendo a quest'ultima stato concesso in godimento, come risulta dal contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 10.10.2007, avente durata di anni uno a partire dal 10.10.2007 sino al 10.10.2008, rinnovabile per eguale periodo salvo formale disdetta.
Si rileva che nel presente giudizio la resistente è rimasta contumace e, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver comunicato a mezzo raccomandata A.R. del 1.12.2023, recapitata alla parte resistente il 13.12.2023, la propria volontà di ottenere il possesso del bene, invitandola a rilasciare l'immobile, comunicando alla stessa il decesso del proprio zio e di essere divenuto proprietario dell'immobile e, nonostante ciò, la resistente non rilasciava l'appartamento.
La raccomandata, è stata regolarmente consegnata all'indirizzo di residenza, corrispondente a quello dell'immobile dato in comodato in data 10.10.2007.
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, dato che il contratto era a tempo determinato e prevedeva la durata di anni uno, automaticamente rinnovabile per un altro anno, se non disdetto con raccomandata AR entro 3 mesi dalla scadenza. Il contratto è quindi scaduto al più il 10.10.2009. pagina 3 di 4 Anche ipotizzando che si sia rinnovato di anno in anno, la raccomandata inviata avrebbe comunque effetto per la scadenza del 10.10.2024.
Riguardo al termine per il rilascio, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1809 cc, il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che il contratto è comunque scaduto da tempo, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di mesi uno dalla data del provvedimento.
Per quanto riguarda il resto, la parte ricorrente si è riservata di agire in separato giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione, per cui non v'è da pronunciarsi in proposito.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la intervenuta scadenza del contratto di comodato per cui è causa, condanna
[...]
a rilasciare, libero da persone e sgombro da cose, a favore del ricorrente CP_1
, l'appartamento di mq 38, oggetto del contratto di comodato del Parte_1
10.10.2007, sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio 348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: ; P.IVA_1
- fissa per l'esecuzione la data del 9.8.2025;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell' , Controparte_1 Pt_2 che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice
IN AN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8632/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE Parte_1 C.F._1 AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA' N. 16 20017 RHO presso il difensore avv. TAGLIABUE AN
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE: accertato e dichiarato che a oggi la sig.ra nata nelle Filippine il 15.05.1970 (C.F. Controparte_1
), residente a[...] occupa senza titolo C.F._2 l'appartamento sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio 348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: , condannare la P.IVA_1 stessa al rilascio immediato dell'immobile libero da cose, persone, animali e aventi causa, nella piena disponibilità del proprietario ricorrente, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione per il rilascio. Con riserva di ogni azione per la quantificazione di quanto dovuto dalla sig.ra per CP_1 l'occupazione senza titolo e per la condanna al relativo pagamento. In via istruttoria: qualora occorrente, ammettere l'interrogatorio formale della resistente e la prova per testimoni sulle circostanze sopra capitolate, con riserva di indicare i testi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447-bis cpc datato 5.3.2025, il ricorrente adiva questo Tribunale per richiedere di accertare l'intervenuta cessazione del contratto di comodato dell'appartamento di mq 38 sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio
348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: 1235176, da parte di , nata nelle Controparte_1
Filippine il 15.05.1970 e, per l'effetto, condannare quest'ultima all'immediato rilascio del bene.
Lo stesso deduceva: di essere proprietario del bene, in quanto pervenutogli per successione mortis causa dello zio come dalla visura che si produceva (doc. 2); Persona_1 che, con contratto in data 10.10.2007, in qualità di proprietario, il de cuius concedeva l'immobile in comodato d'uso gratuito alla resistente (doc. 3); che il contratto aveva la durata di un anno, dal 10.10.2007 al 10.10.2008; che la predetta comodataria, che aveva anche fissato la propria residenza nell'immobile, (doc. 4), nonostante le richieste bonarie che le erano state rivolte nel corso degli anni, anche da Per_1
non lo aveva liberato;
[...]
che, in ultimo, non aveva dato seguito alla diffida, inviata con raccomandata Controparte_1
a.r. del 1° dicembre 2023, in cui veniva invitata a riconsegnare i locali (doc. 5).
- che la comodataria non aveva provveduto a riconsegnare l'immobile, di cui il ricorrente rivendicava l'immediata restituzione.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
Il Giudice, fissata l'udienza ex art. 420 cpc e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 9.7.2025, nella quale, discussa la causa mediante il deposito di note scritte, questa veniva decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo pagina 2 di 4 negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
La domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte della resistente, essendo a quest'ultima stato concesso in godimento, come risulta dal contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 10.10.2007, avente durata di anni uno a partire dal 10.10.2007 sino al 10.10.2008, rinnovabile per eguale periodo salvo formale disdetta.
Si rileva che nel presente giudizio la resistente è rimasta contumace e, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver comunicato a mezzo raccomandata A.R. del 1.12.2023, recapitata alla parte resistente il 13.12.2023, la propria volontà di ottenere il possesso del bene, invitandola a rilasciare l'immobile, comunicando alla stessa il decesso del proprio zio e di essere divenuto proprietario dell'immobile e, nonostante ciò, la resistente non rilasciava l'appartamento.
La raccomandata, è stata regolarmente consegnata all'indirizzo di residenza, corrispondente a quello dell'immobile dato in comodato in data 10.10.2007.
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, dato che il contratto era a tempo determinato e prevedeva la durata di anni uno, automaticamente rinnovabile per un altro anno, se non disdetto con raccomandata AR entro 3 mesi dalla scadenza. Il contratto è quindi scaduto al più il 10.10.2009. pagina 3 di 4 Anche ipotizzando che si sia rinnovato di anno in anno, la raccomandata inviata avrebbe comunque effetto per la scadenza del 10.10.2024.
Riguardo al termine per il rilascio, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1809 cc, il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Ciò premesso, in considerazione del fatto che il contratto è comunque scaduto da tempo, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di mesi uno dalla data del provvedimento.
Per quanto riguarda il resto, la parte ricorrente si è riservata di agire in separato giudizio per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione, per cui non v'è da pronunciarsi in proposito.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la intervenuta scadenza del contratto di comodato per cui è causa, condanna
[...]
a rilasciare, libero da persone e sgombro da cose, a favore del ricorrente CP_1
, l'appartamento di mq 38, oggetto del contratto di comodato del Parte_1
10.10.2007, sito in Milano alla Via Solferino, 3, piano quinto, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Milano al Foglio 348 - Particella 359 - Subalterno 142 - Partita: ; P.IVA_1
- fissa per l'esecuzione la data del 9.8.2025;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell' , Controparte_1 Pt_2 che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute.
Milano, 9 luglio 2025
Il Giudice
IN AN
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