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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 2946/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Jessica CORTI, Via Parte_1 C.F._1
Manzoni, n. 35, Monza
- parte ricorrente - contro
(C.F.: contumace Controparte_1 C.F._2
- parte resistente -
Alla volta dell'assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza 25 settembre 2025, contumace parte resistente, la difesa attorea ha concluso come in atti.
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c..
FATTO E DIRITTO Con “ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. 22.4.2025, iscritto a ruolo in pari data, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse ai fini della decisione – quanto segue:
- il Tribunale di Monza, Sezione IV Civile, con sentenza n. 1774/2023 del 13-26.7.2023 (come corretta ex artt. 287 e ss. c.p.c. con decreto 5.10.2023), definitivamente decidendo su domanda avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi sig.ra e sig. Parte_1 CP_1
(domanda proposta dalla prima nei confronti del secondo),
[...] Controparte_1 ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e ciò “alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe da intendersi qui riportate e trascritte” (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo);
- la sentenza Trib. Monza n. 1774/2023 cit. è passata in giudicato (cfr. attestazione 6.8.2024 rilasciata dalla Cancelleria Pubblicazioni Sentenze Civili, prodotta sub doc. n. 2 cit.);
- nelle conclusioni congiunte (come visto, fatte proprie dal Tribunale con la sent. n. 1774/2023 cit.), al punto 2, il resistente si è espressamente impegnato a trasferire alla sig.ra Parte_1
a propria quota di proprietà (pari al 50%) degli immobili di famiglia e nella fattispecie:
[...]
a) quota del 50% dell'immobile in condominio nella situata in Desio, Controparte_2
Via Di Vittorio 24 (Compravendita Dott. in data 4/4/1986 – n.20866/49505) e, Persona_1 precisamente, appartamento di quattro locali più servizi posto al piano primo (secondo fuori terra) con annessi vano cantina in piano sotterraneo e un vano uso deposito ed un box pure in piano sotterraneo, il tutto distinto con tinta verde e con n. 6 l'appartamento e cantina 11 e 12 il vano uso deposito e il box - dette porzioni, contraddistinte al NCEU come segue: foglio 22 - mappali numeri: 324 sub.6 – Via Di Vittorio n. 24 – P1 S1; 324 sub. 11 - Via Di Vittorio n. 24 – PS1; 324 sub.12 – Via C. Marx – PS1 / COERENZE: - dell'appartamento: a levante appartamento in tipo 7 indi vano scala e ascensore e ancora appartamento in tipo 5; a mezzogiorno e ponente cortile comune al mappale 360; a tramontana cortile comune al mappale 360 indi a salto saliente appartamento in tipo 7; - della cantina: a levante e tramontana passaggio comune ai box;
a mezzogiorno cantina in tipo 7; a ponente corridoio comune delle cantine;
- del deposito: a levante atrio comune indi a salto saliente vano ascensore e locale macchine e ancora con salto saliente box in tipo 12; a mezzogiorno cortile comune al mappale 360 con linea rientrante e ancora saliente;
a ponente cortile al mappale 360; a tramontana cortile al mappale 360 indi atrio comune e con salto rientrante ancora atrio comune;
- del box: a levante passaggio comune ai box;
a mezzogiorno passaggio comune ai box indi box in tipo 50; a ponente cortile comune al mappale 360 indi locale in tipo 11; a tramontana corridoio cantine indi cantina in tipo 9 e ancora locale comune deposito in tipo 1; b) quota del 50% dell'immobile in Comune di Locorotondo Contrada Tumbinno 174 (Compravendita Dott. in data 23/07/1993 – 105973/14934) e precisamente: Persona_2 piccola abitazione composta da due locali, cucina,w.c. esterno al piano terreo, un piccolo locale al piano primo, forno ed antiforno sempre al piano terra, con annessa area pertinenziale retrostante;
il tutto censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 4581 – foglio 20 – mappale 377 (trecentosettantasette) – subalterno 2 (due) – Contrada Tumbinno 174 – piani terreno e primo – categoria A/7 – classe 1 – vani quattro – R.C. Lire 450.000. Coerenze a corpo da nord in senso orario: residua proprietà del venditore, proprietà di terzi per due lati, strada, altra proprietà di terzi (cfr. doc. n. 2 cit.);
- il sig. nonostante le richieste in tal senso della Controparte_1 sig.ra (cfr. doc. n. 6 fasc. cit.), non ha adempiuto all'obbligo di trasferimento Parte_1 immobiliare assunto in sede di separazione e cristallizzato in via definitiva nella sentenza n. 1774/2023 cit. passata in giudicato, non essendosi presentato neppure presso lo studio del Notaio dott. n data 27.12.2024, ore 16.00, data ed ora fissati per la stipula Per_3 dell'atto di trasferimento delle quote di proprietà immobiliare di cui sopra (cfr. doc. n. 7 fasc. cit.) e da ciò il fatto che l'attrice si è dovuta far carico dei costi di cui alle fatture del Notaio
dell'Avv.to Anna Maria GALLI, per una somma totale di € 889,32 (cfr. doc. n. 8 Per_3 fasc. cit.);
- vano è risultato anche il sollecito in data 19.02.2025, trasmesso a controparte a mezzo raccomandata estera, con avvertimento che, in assenza di riscontro, sarebbe stata introdotta domanda per ottenere per via giudiziaria l'adempimento dell'impegno assunto in sede di giudizio separazione, concretizzatosi nelle conclusioni congiunte rassegnate in tale giudizio e raccolto nella relativa sentenza divenuta definitiva.
Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando in relazione all'impegno al trasferimento immobiliare assunto dal resistente in sede di separazione personale e contenuto anche nella sentenza con la quale è stata pronuncia detta separazione ed al fatto che tale impegno, se, come nel caso di specie, inadempiuto, è azionabile ex art. 2932 c.c.; nonché al diritto della sig.ra di ottenere la restituzione della somma di € 889,32, spesa per il programmato Pt_1 atto notarile di trasferimento immobiliare, reso impossibile dalla mancata presentazione del resistente presso lo studio del Notaio ha rassegnato le seguenti conclusioni: Per_3
“ai sensi dell'art. 2932 c.c., pronunciare sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, disponendo il trasferimento in favore della ricorrente, Signora della Parte_1 quota di proprietà pari al 50% degli immobili di famiglia, così come descritti in narrativa, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione;
per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione della somma di € 889,32 versata dalla ricorrente al Notaio Dr. all'Avv. Galli, oltre interessi legali dalla data del versamento Per_3 al saldo”.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, nessuno si è costituito per parte resistente, che, quindi, è stata dichiarata contumace (cfr. verbale dell'udienza 25.9.2025).
Ritenuta la causa sufficientemente istruita in via documentale, all'udienza del 25.9.2025, la difesa attorea è stata invitata alla discussione orale e, all'esito, su conclusioni conformi agli atti (cfr. verbale udienza 25.9.2025), il giudizio è stato assunto in decisione, per essere quindi definito con la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
************* Si premette che difese, eccezioni e argomentazioni di parte saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
E' dato obiettivamente acquisito alla causa in via documentale che il Tribunale di Monza, con sent. n. 1774/23 cit. passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e, quindi, con obbligo assunto dal resistente di trasferire a parte ricorrente la quota del 50% dei beni immobili indicati in tale decisione (cfr. doc. n. 2 cit.). Al riguardo, la Corte di legittimità ha chiarito che “in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni” (Cass., Sez. 2, Ord. n. 22559 del 26.7.2023; cfr., altresì, Cass., Sez. 2, Sent. n. 3747 del 21.2.2006). Nel caso di specie i beni immobili oggetto dell'accordo di trasferimento sono individuati con precisione nell'accordo, risultando essi specificatamente descritti nelle conclusioni congiunte, trascritte nel corpo della sent. n. 1774/2023 cit. (cfr. doc. n. 2 cit.). Perciò, la condizione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità al fine di poter esperire l'azione ex art. 2932 c.c. è qui soddisfatta. Quindi, avendo la ricorrente allegato l'inadempimento della controparte – inadempimento, imputabile a quest'ultimo, comprovato anche dalla documentazione agli atti (cfr. docc. nn. 6, 7, 8 e 9) – senza che il sig. rimasto contumace, nulla Controparte_1 abbia dedotto per giustificare la mancata prestazione del consenso all'atto di trasferimento della quota di comproprietà delle unità immobiliari oggetto dell'impegno traslativo assunto nell'ambito del procedimento di separazione e consacrato nella sentenza n. 1774/2023 cit. (cfr. doc. n. 2 cit.), la domanda ex art. 2932 c.c. merita accoglimento, assente qualsiasi ostacolo alla pronuncia di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, evidenziato altresì che l'impegno al trasferimento della proprietà assunto dal resistente non è soggetto ad alcun tipo di prestazione a carico della ricorrente.
Si precisa che la presente sentenza è titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari di quanto deve essere oggetto di pubblicità nei predetti registri ex artt. 2643 e ss. c.c. (cfr., in particolare, art. 2643, n. 14, c.c.); senza che, tuttavia, si debba ordinare al conservatore di trascrivere questo provvedimento, dal momento che – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – “poiché, ai sensi dell'art. 2651 cod. civ., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché – in caso di
rifiuto del conservatore – il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 cod. civ., 113 bis disp. att. cod. civ. e 745 cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 2^, Sentenza n. 16853 dell'11.8.2005).
Parimenti da accogliere è la domanda relativa alla condanna del sig. Controparte_1
a rimborsare alla sig.ra la somma di € 889,32, spesa da
[...] Parte_1 quest'ultima per l'atto notarile di trasferimento immobiliare programmato per il 27.12.2024 (cfr. docc. nn.
6-8 cit.), che è stato impossibile stipulare, non essendosi il resistente presentato presso lo studio notarile.
*************
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza del resistente, quest'ultimo viene condannato sia a rifondere allo Stato dette spese, liquidate nell'importo di € 1.045,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge ed oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014 (somma corrispondente a quella liquidata come da separato decreto – di pari data a questa sentenza – a favore della difesa attorea, con oneri posti a carico dello Stato, in applicazione della disciplina di cui al beneficio de quo), sia a corrispondere allo Stato le somme non versate dalla ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) e, in ogni caso, dovute in relazione ad esso ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.), sempre in considerazione dell'ammissione della sig.ra l gratuito patrocinio, mandando alle competenti Funzioni amministrative per Parte_2
l'effettiva riscossione degli importi de quibus nei confronti del resistente sig.
[...]
Controparte_1
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
In integrale accoglimento delle domande azionate dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del sig. Controparte_1
A) ex art. 2932 c.c. trasferisce a favore della ricorrente sig.ra a quota del 50% Parte_1 delle unità immobiliari già di titolarità del resistente sig. Controparte_1
e, in particolare, dei seguenti immobili (come individuati nelle conclusioni congiunte
[...] rese nel giudizio di separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
rubricato al n. 1977/2022 R.G. Tribunale di Monza, definito con sentenza
[...]
n. 1774/2023 del 13.7-26.7.2023 [come corretta con decreto ex art. 288, c. 1, c.p.c. 5.10.2023], passata in giudicato):
- Quota del 50% dell'immobile in condominio nella situata in Desio, Controparte_2
Via Di Vittorio 24 (Compravendita Dott. in data 4/4/1986 – n. 20866/49505) e Persona_1 precisamente: appartamento di quattro locali più servizi posto al piano primo (secondo fuori terra) con annessi vano cantina in piano sotterraneo e un vano uso deposito ed un box pure in piano sotterraneo, il tutto distinto con tinta verde e con n. 6 l'appartamento e cantina 11 e 12 il vano uso deposito e il box. Dette porzioni, sono contraddistinte al NCEU come segue: foglio 22 - mappali numeri: 324 sub.6 – Via Di Vittorio n.24 – P1 S1 324 sub. 11 - Via Di vittorio n. 24 – PS1 324 sub.12 – Via C.Marx – PS1 COERENZE:
- dell'appartamento: a levante appartamento in tipo 7 indi vano scala e ascensore e ancora appartamento in tipo 5; a mezzogiorno e ponente cortile comune al mappale 360; a tramontana cortile comune al mappale 360 indi a salto saliente appartamento in tipo 7;
- della cantina: a levante e tramontana passaggio comune ai box;
a mezzogiorno cantina in tipo 7; a ponente corridoio comune delle cantine
- del deposito: a levante atrio comune indi a salto saliente vano ascensore e locale macchine e ancora con salto saliente box in tipo 12; a mezzogiorno cortile comune al mappale 360 con linea rientrante e ancora saliente;
a ponente cortile al mappale 360; a tramontana cortile al mappale 360 indi atrio comune e con salto rientrante ancora atrio comune;
- del box: a levante passaggio comune ai box;
a mezzogiorno passaggio comune ai box indi box in tipo 50; a ponente cortile comune al mappale 360 indi locale in tipo 11; a tramontana corridoio cantine indi cantina in tipo 9 e ancora locale comune deposito in tipo 1.
- Quota del 50% dell'immobile in Comune di Locorotondo Contrada Tumbinno 174 (Compravendita Dott. in data 23/07/1993 – 105973/14934) e precisamente: Persona_2 piccola abitazione composta da due locali, cucina, w.c. esterno al piano terreo, un piccolo locale al piano primo, forno ed antiforno sempre al piano terra, con annessa area pertinenziale retrostante;
il tutto censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 4581 – foglio 20 – mappale 377 (trecentosettantasette) – subalterno 2 (due) – Contrada Tumbinno 174 – piani terreno e primo – categoria A/7 – classe 1 – vani quattro – R.C. Lire 450.000. Coerenze a corpo da nord in senso orario: residua proprietà del venditore, proprietà di terzi per due lati, strada, altra proprietà di terzi. B) Dichiara questa sentenza titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari di quanto deve essere oggetto di pubblicità nei predetti registri ex artt. 2643 e ss. c.c..
C) Condanna il resistente a versare alla ricorrente Controparte_1 sig.ra la somma di € 889,32, oltre interessi di legge dalla data in cui la sig.ra Parte_1 ha pagato le fatture prodotte sub doc. n. 8 del fascicolo attoreo al saldo. Pt_1
D) Liquida con separato decreto le spese di lite a favore della ricorrente, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con oneri a carico dello Stato.
E) Stante l'ammissione della ricorrente sig.ra l gratuito patrocinio e la soccombenza Parte_2 del resistente sig. condanna quest'ultimo sia a Controparte_1 rifondere allo Stato le spese di lite del presente giudizio, spese liquidate nell'importo pari ad
€1.045,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge ed oltre 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014, sia a corrispondere allo Stato le somme non versate dalla ricorrente per l'introduzione di questo giudizio (C.U, marca da bollo, etc.) e, in ogni caso, dovute in relazione ad esso ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.), sempre stante l'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio a Pt_1 spese dello Stato, mandando alle competenti Funzioni amministrative per la effettiva riscossione di tali importi nei confronti del resistente sig. Controparte_1
[...]
Sentenza esecutiva.
Monza, 9 ottobre 2025 il Giudice Nicola GRECO