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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21921/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. STEFANIA CALI' Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale nonché a trasferire altrove il proprio domicilio Controparte_1 fin dalla firma del presente accordo. Contestualmente al rilascio dell'immobile, il signor si Controparte_1 impegna a consegnare alla NO le chiavi dell'immobile; Parte_1
3) nelle more delle trattative pendenti per la vendita dell'immobile di titolarità delle parti, la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità della NO la quale, dal momento del rilascio dell'immobile da parte del Parte_1 signor è autorizzata a comportarsi come unico possessore dell'abitazione di GA AL OM (Bs), P_
Via Bersai n. 7, ivi compresa la facoltà di cambiare la serratura nonché di trattenere l'arredamento, i beni mobili e suppellettili tutti presenti nella casa coniugale;
4) dal momento del rilascio dell'immobile da parte del signor e, quindi, dal mese di novembre 2024, la P_ NO si impegna a pagare interamente la rata mensile del mutuo, pari ad attuali € 804,00, fino Parte_1 1 all'estinzione dello stesso, in favore dell'Istituto di credito “CASSA PADANA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO Società Cooperativa”, senza pretendere alcunché a titolo di rimborso dal signor il quale, P_ pertanto, è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione de qua;
5) per l'effetto della condizione di cui al pt. precedente (accollo dell'intera rata del mutuo da parte della NO
, il signor dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla NO per Parte_1 P_ Parte_1
l'utilizzo esclusivo della casa coniugale, riconosciuto a quest'ultima, né a titolo di indennità di occupazione né a qualsivoglia altro titolo;
6) la NO , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a volturare le utenze Parte_1 domestiche attualmente intestate al coniuge a proprio nome, nonché a sostenere, in generale, i Controparte_1 costi delle forniture energetiche per la casa coniugale nonché le spese condominiali ordinarie;
7) A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il signor si impegna a non accedere Controparte_1 all'immobile di GA AL OM (Bs), Via Bersai n. 7, se non per recuperare eventuali beni personali ivi ancora presenti, in ogni caso con comunicazione alla NO con preavviso di almeno 24(ventiquattro) Parte_1 ore;
8) le parti concordano di vendere la casa coniugale, sita in GA AL OM (Bs), Via Bersai n. 7, come descritta in premessa, nonché della cucina ivi presente, anche mediante incarico a mediatore immobiliare. Il ricavato della compravendita, al netto dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario contratto con l'Istituto di credito “CASSA
PADANA Banca di Credito Cooperativo e Società Cooperativa” nonché al netto delle spese collegate alla vendita e/o delle spese condominiali a consuntivo, verrà distribuito equamente tra i signori e Parte_1 P_
, in misura pari al 50% cadauno;
[...]
9) Ad eccezione di quanto previsto dai punti precedenti, le parti dichiarano di non aver alcuna altra pendenza economica e/o patrimoniale da definire nonché di essere economicamente indipendenti;
10) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
PROVAGLIO DI ISEO, BS (atto n. 32, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21921/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. STEFANIA CALI' Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. STEFANIA CALI' Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il signor si impegna a rilasciare la casa coniugale nonché a trasferire altrove il proprio domicilio Controparte_1 fin dalla firma del presente accordo. Contestualmente al rilascio dell'immobile, il signor si Controparte_1 impegna a consegnare alla NO le chiavi dell'immobile; Parte_1
3) nelle more delle trattative pendenti per la vendita dell'immobile di titolarità delle parti, la casa coniugale rimane nell'esclusiva disponibilità della NO la quale, dal momento del rilascio dell'immobile da parte del Parte_1 signor è autorizzata a comportarsi come unico possessore dell'abitazione di GA AL OM (Bs), P_
Via Bersai n. 7, ivi compresa la facoltà di cambiare la serratura nonché di trattenere l'arredamento, i beni mobili e suppellettili tutti presenti nella casa coniugale;
4) dal momento del rilascio dell'immobile da parte del signor e, quindi, dal mese di novembre 2024, la P_ NO si impegna a pagare interamente la rata mensile del mutuo, pari ad attuali € 804,00, fino Parte_1 1 all'estinzione dello stesso, in favore dell'Istituto di credito “CASSA PADANA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO Società Cooperativa”, senza pretendere alcunché a titolo di rimborso dal signor il quale, P_ pertanto, è esonerato dall'adempimento dell'obbligazione de qua;
5) per l'effetto della condizione di cui al pt. precedente (accollo dell'intera rata del mutuo da parte della NO
, il signor dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla NO per Parte_1 P_ Parte_1
l'utilizzo esclusivo della casa coniugale, riconosciuto a quest'ultima, né a titolo di indennità di occupazione né a qualsivoglia altro titolo;
6) la NO , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a volturare le utenze Parte_1 domestiche attualmente intestate al coniuge a proprio nome, nonché a sostenere, in generale, i Controparte_1 costi delle forniture energetiche per la casa coniugale nonché le spese condominiali ordinarie;
7) A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, il signor si impegna a non accedere Controparte_1 all'immobile di GA AL OM (Bs), Via Bersai n. 7, se non per recuperare eventuali beni personali ivi ancora presenti, in ogni caso con comunicazione alla NO con preavviso di almeno 24(ventiquattro) Parte_1 ore;
8) le parti concordano di vendere la casa coniugale, sita in GA AL OM (Bs), Via Bersai n. 7, come descritta in premessa, nonché della cucina ivi presente, anche mediante incarico a mediatore immobiliare. Il ricavato della compravendita, al netto dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario contratto con l'Istituto di credito “CASSA
PADANA Banca di Credito Cooperativo e Società Cooperativa” nonché al netto delle spese collegate alla vendita e/o delle spese condominiali a consuntivo, verrà distribuito equamente tra i signori e Parte_1 P_
, in misura pari al 50% cadauno;
[...]
9) Ad eccezione di quanto previsto dai punti precedenti, le parti dichiarano di non aver alcuna altra pendenza economica e/o patrimoniale da definire nonché di essere economicamente indipendenti;
10) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica con il presente accordo e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/09/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
PROVAGLIO DI ISEO, BS (atto n. 32, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
2 omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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