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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1526/2019
All'udienza collegiale del giorno 19/03/2025 ore 12:55
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POGGIOLI MONICA presente
Parte_1 Parte_2
Avv. POGGIOLI MONICA
Appellato/i
CP_1
Avv. FUSCO GIANLUCA presente
Avv. DI LORETO ANNA presente
Controparte_2
Avv. DI LORETO ANNA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Fusco eccepisce la novità delle domande contenute nelle note dall'appellante avendo il giudizio ad oggetto la riduzione della legittima ed insiste per la convocazione del CTU a chiarimenti.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Maria Gabriella SAnino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1526 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...], C.F. ) rappresentate e difese Parte_3 C.F._2 dall'Avv. Monica Poggioli, C.F. e PEC C.F._3
, presso il cui studio in Roma Via del Governo Vecchio 115 Email_1
eleggono domicilio, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca CP_1 CodiceFiscale_4
Fusco (c.f. ) e Anna di Loreto come da procura in atti, CodiceFiscale_5
- APPELLATA -
e
(nato a [...] l'[...] – cod. fisc.: ), Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Fusco (c.f. ) e Anna di Loreto CodiceFiscale_5 come da procura in atti,
- APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.02.2019 e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma Parte_3
n. 17847/2018, pubblicata in data 21.09.2018, resa all' esito del giudizio R.G. n. 81542/2014, promosso dalle odierne appellanti nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificata, le attrici e Pt_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi ai Tribunale Ordinario di Roma e CP_1 CP_3
per ottenere, previa dichiarazione della loro qualità di eredi, la riduzione delle disposizioni
[...]
testamentarie contenute nel testamento olografo del cuius deceduto in Roma in Persona_1
data 3.11.1996, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è relativo alla vicenda ereditaria di (padre delle odierne attrici), Persona_1
il quale con testamento olografo del 31.03.1991, pubblicato in data 12.03.1997 per verbale a rogito del Notaio di Roma rep. 81444/11647, aveva nominato erede universale la sua Persona_2
coniuge CP_1
Sotto altro aspetto, le attrici chiedevano la condanna del fratello del de cuius CP_2
alla corresponsione in loro favore dell'indennità di occupazione dell'immobile sito
[...]
in Roma, via Clarice Tartufati n. 161 (peraltro, indicato in Catasto come via dell'Anello n. 13), adibito a casa familiare.
Le attrici agivano in giudizio sul presupposto che il testamento olografo del defunto padre avesse leso la quota loro spettante ex art. 542 c.c. quali legittimario pari ad un sesto per ciascuna dell'intero asse ereditario costituito da: 1) immobile in Roma via dell'Anello n. 13; 2) immobile in
Roma via della Chimica n. 12 alienato nel 2012 per l'importo di Euro 30.000,00; 3) saldo del conto corrente presso USB UG dell'importo di Euro 361.519,82; 4) saldo del conto corrente presso SA PA IMI per Euro 47.514.00—; 5) arredo ad altri effetti relitti nell'immobile in via
Clarice Tartufari del valore di Euro 100.000,00 6) canoni percepiti dalla Sig.ra per la CP_1
locazione dell'immobile in Roma, via della Chimica n. 12 dal 1.4.1997 al 30.05.2008 per Euro
192.638,429 7) immobile in Terracina, via Badino Km. 3 acquistato con mezzi del solo defunto ed intestato in via esclusiva alla Sig.ra realizzando una donazione indiretta;
8) indennità di CP_1
occupazione dell'immobile in Roma, via Clarice Tartufari n. 161, detenuto dall'erede
[...]
sia dal settembre 2002; il tutto per un valore complessivo del medesimo asse ereditario CP_2
di Euro 3.926.l82,24 e con attribuzione a ciascuna delle attrici di Euro 654.36330; da cui però doveva essere debutto quanto già versato pari ad Euro 148.464,06= in favore di Parte_1
ed Euro 258.333,30= in favore di .
[...] Parte_3
Si costituivano in giudizio e , eccependo per quanto di CP_1 Controparte_2 ciascuna ragione l'inammissibilità della domanda per intervenuta rinuncia da parte delle attrici all'azione di riduzione formalizzata con atto pubblico del 16.3.2012, nonché l'infondatezza nel merito anche per quel che concerne l'esistenza del deposito fiduciario presso UBS di UG e l'immobile di Terracina, acquistato con denaro non del de cuius.
Il Giudice, con ordinanze rese, all'udienza del 23 giugno 2016, valutate le eccezioni preliminari della difesa della convenuta rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2018 per la CP_1
precisazione dalle conclusioni: in tale udienza, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, condanna e al pagamento Parte_1 Parte_3
delle spese processuali del presente giudizio in favore dei convenuti e CP_1 CP_2
in Euro 10.000,00=, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna parte convenuta”.
[...]
§ 3.1. — Con l'atto di appello e hanno chiesto Parte_1 Parte_3 di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento dell'interposto appello:
- provvedere a dichiarare aperta la successione di deceduto in Roma il.11.1996 Persona_1
e per l'effetto dichiarare e eredi del de cuius: Parte_1 Parte_3
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo in data
31.03.1991a firma del de cuius e pubblicato in data 12.3.1997 per atto del notaio di Persona_3
Roma, con il quale è stata nominata erede la sola ledono i diritti riservati alle attrici CP_1 quali legittimarie dall'art 542 c.c.;
- disporre, ai sensi dell'art 737 c.c. la collazione dei beni ricevuti in donazione da e, CP_1
per quanto di ragione, da e quindi disporre ex artt. 553 e 554 c.c. la riduzione delle Controparte_2
disposizioni lesive nei limiti necessari per integrare la quota di legittima delle istanti, pari ad un sesto dell'asse, riservata a favore di ciascuna di esse e per l'effetto;
- condannare e per quanto di ragione ad attribuire a ciascuna delle CP_1 Controparte_2 attrici la quota pari ad 1/6 dei beni ereditari od a corrispondere tale quota quantificata in €
505.899,64 in favore di ed in € 366.030,40 in favore di Parte_1 Pt_3 Parte_3
oppure per ciascuna delle attrici nella diversa misura ritenuta di giustizia, con gli interessi maturati dalla domanda al saldo, così disponendo la divisione dell'asse ereditario. - In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, o in subordine, nella denegata ipotesi di non integrale accoglimento dell'appello, riformare il capo della sentenza di primo grado per i motivi dedotti in ricorso (quali il comportamento processuale delle parti convenute tanto da integrare la trasgressione dei doveri di cui all'art 88 c.p.c. per aver affermato con malafede fatti contrari al vero) con integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, anche in considerazione dei legami familiari intercorrenti tra i soggetti coinvolti”.
§ 3.2. — Con comparsa del 14.02.2025 le appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
: “si chiede, contrariis reiectis, che vengano accolte le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, fermi restando gli effetti della Sentenza non definitiva già emessa: provvedere a dichiarare aperta la successione di deceduto in Roma il 3.11.1996 e, per l'effetto , dichiarare Persona_1 [...]
e eredi del de cuius come già statuito nella sentenza parziale Parte_1 Parte_3
del 16 gennaio 2024;
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo in data
31.3.1991 a firma del de cuius e pubblicato in data 12.3.1997 per atti del notaio di Roma, con Per_2
il quale è stata nominata erede la sola ledono i diritti riservati alle attrici quali CP_1 legittimarie dall'art. 542 c.c.;
- disporre, ai sensi dell'art. 737 c.c. la collazione dei beni ricevuti in donazione da e, CP_1
per quanto di ragione, da e quindi disporre ex artt. 553 e 554 c.c., la riduzione delle Controparte_2
disposizioni lesive nei limiti necessari per integrare la quota di legittima delle istanti, pari ad un sesto dell'asse, riservata a favore di ciascuna di esse, e per l'effetto:
- condannare la signora al pagamento a ciascuna delle attrici della quota pari ad 1/6 CP_1 dei beni ereditari così come risultante dall'istruttoria esperita nella misura richiesta ovvero nell'altra misura, anche maggiore, che risulti di giustizia, con gli interessi maturati dalla domanda al saldo, così disponendo la divisione dell'asse ereditario.
- condannare per quanto di ragione al pagamento in favore delle appellanti dei Controparte_2 frutti civili come risultanti all'esito del giudizio, nella misura richiesta ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulti di giustizia.
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, che in ogni caso dovranno essere riformate rispetto alla condanna in primo grado delle appellanti”.
§ 4. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
16.05.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e 348-bis cpc.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni ed eccezioni illustrate nel presente atto e per quanto documentato in atti:
a - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché inammissibile e, comunque, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c.;
b - nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
c — in via subordinata — nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Collegio in riforma della sentenza impugnata, riconoscesse in capo alle attrici il diritto alla quota di legittima — accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora a tale titolo, avendo la medesima già CP_1
corrisposto somme che soddisfano integralmente la quota riservata alle attrici;
ciò anche previa compensazione del corrispondente credito della stessa signora per la restituzione delle CP_1
somme in precedenza prestate ovvero erogate, con atti privi della forma di legge, a titolo di liberalità alle proprie figlie, previa maggiorazione delle somme medesime della rivalutazione e degli interessi al tasso legale dal momento del loro esborso;
d — condannare le appellanti, solidalmente ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, in conformità con i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con l'aggiunta delle spese generali e degli oneri ulteriori dovuti per legge”.
Con comparsa del 13.02.2025 l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Con riferimento ai residui profili di contenzioso, tenuto conto dell'esito delle Relazione peritale e ferma la richiesta di disporre ulteriori chiarimenti e/o integrazioni alla CTU per le ragioni dedotte e illustrate nel precedente paragrafo 3.3, si ritiene che – a fronte di una corretta stima del valore degli immobili caduti in successione e tenuto conto di quanto in precedenza versato dalla prof.ssa alle figlie – la domanda avversaria debba essere rigettata nel merito in difetto di una CP_1 lesione della lesione della legittima ampiamente compensata dalle somme versate alle figlie dall'attuale appellata”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
07.06.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e 348-bis cpc.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni ed eccezioni illustrate nel presente atto e per quanto documentato in atti: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché inammissibile e, comunque, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c.; nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
condannare le appellanti, solidalmente ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, in conformità con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con l'aggiunta delle spese generali e degli oneri ulteriori dovuti per legge da distrarsi ex art. 93 cpc ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con comparsa conclusionale del 13.02.2025 ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni : “Con riferimento ai residui profili di contenzioso, tenuto conto dell'esito delle
Relazione peritale e ferma la richiesta di disporre ulteriori chiarimenti e/o integrazioni alla CTU per le ragioni dedotte e illustrate nel precedente paragrafo 3.3, si ritiene che – a fronte di una corretta stima del valore degli immobili caduti in successione e tenuto conto di quanto in precedenza versato dalla prof.ssa alle figlie – la domanda avversaria debba essere rigettata nel merito in difetto CP_1
di una lesione della lesione della legittima ampiamente compensata dalle somme versate alle figlie dall'attuale appellata”.
§ 6. — Con sentenza parziale del 16.01.2024 veniva respinta l'eccezione di prescrizione e così disposto:
“- dichiara aperta la successione di deceduto in Roma il 03.11.1996; Persona_1
- dichiara che e sono eredi del de cuius”. Parte_1 Parte_3
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — A seguito della pronunzia della sentenza parziale il presente giudizio è limitato alla ricostruzione dell'asse ereditario al fine di accertare l'eventuale lesione delle quote di legittima denunziata dalle appellanti (oggetto della domanda proposta in primo grado).
Esulano pertanto dal presente giudizio dei canoni di locazione provenienti dall'affitto della casa dell'EUR in via della Chimica e gli anticipi di di oneri condominiali di via della Parte_1
Chimica 12.
Per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
Deve considerarsi il valore che i beni relitti avevano al momento della morte del de cuius perché
è in questo momento che si fissa il diritto del legittimario.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. Sez. 2, 24/07/2012,
n. 12919, Rv. 623475 - 01)
Dunque, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso.
§ 9. — Nel merito deve osservarsi che è deceduto in data 3.11.1996. Persona_1
§ 10. — La sua successione è regolata dal testamento olografo in data 31.3.1991, pubblicato con verbale a rogito del notaio di Roma in data in data 12.3.1997 (rep. n. Persona_2
81144/11647), con il quale ha nominato erede universale la propria moglie CP_1
CP_ Il de cuius aveva tre figli: , e Pt_1 Parte_3
Il CTU ha quindi accertato che, al momento della morte, il patrimonio del de cuius era costituito da:
“- Immobile di Via Clarice Tartufari n. 161 sito in Roma Località Decima (stimato € 1.614.874,88 €)
- Appartamento di Via della Chimica n. 12 int. 8 (venduto nel 2012 per € 930.000)
- € 3.098,50 pari al 50% del saldo del conto corrente presso Banca S. PA IMI con saldo pari a Lire
12.000.000 (pari a circa € 6197.48 cointestato con la propria moglie Sig.ra ”. CP_1
Tali beni sono stati indicati nella dichiarazione di successione presentata presso il Ministero delle
Finanze in data 18.06.1997.
Il CTU provvedeva quindi alla stima di tali beni concludendo che “il valore della massa dell'eredità di deceduto in Roma il 03.11.1996, al momento dell'apertura della successione, Persona_1 ammontava a circa € 2.470.000,00 non rinvenendo debiti da valutarsi con riferimento alla stessa data”.
Al momento della morte di eredi legittimi erano il coniuge ed i figli Persona_1 CP_1
CP_
, e talché la quota disponibile era pari a ¼. Pt_1 Parte_3
Quindi “la massa dividenda costituita dalle quote legittima + quota disponibile avrebbe dovuto contemplare tale suddivisione:1/4 al coniuge, 1/2 ai figli da dividersi equamente e 1/4 quota disponibile che avrebbe senz'altro attribuito alla propria moglie. La Sig.ra Persona_1 CP_1 sarebbe quindi stata beneficiaria del 50% della massa ereditaria (¼+¼=2/4=1/2)” (cfr. CTU).
La CTU quantificava la quota disponibile in complessivi 637.000,00 aggiungendo che “la massa dividenda costituita dalle quote legittima + quota disponibile avrebbe dovuto contemplare tale suddivisione:1/4 al coniuge, 1/2 ai figli da dividersi equamente e 1/4 quota disponibile, che Per_1
avrebbe senz'altro attribuito alla propria moglie. La Sig.ra sarebbe quindi stata
[...] CP_1
beneficiaria del 50% della massa ereditaria (¼+¼=2/4=1/2) pari a circa € 1.274.000,00”.
§ 11. — Le appellanti muovono una serie di critiche alla consulenza.
§ 11.1. — Innanzitutto, contestano “il deprezzamento del 5% pari a € 84.993,41 per il rilascio della concessione in sanatoria in quanto sono stati già pagati tutti gli oneri dovuti. Le spese per
l'onorario di un professionista eventualmente da incaricare per il rilascio della concessione in sanatoria sono stimabili in € 3.000,00”.
La doglianza è infondata.
Come infatti si legge nella consulenza tale percentuale tiene conto “non solo di spese relative al perfezionamento della pratica di condono, spese relative alla prestazione professionale del tecnico incaricato, altri adempimenti ed oneri, ma anche una certa percentuale d'indennità di rischio per imprevisti e danni occulti che in una stima sono sempre da contemplare”.
La Corte condivide tali considerazioni del Consulente rilevando che la procedura di sanatoria non appare di semplice definizione in quanto l'istanza veniva presentata sin dall' 8 marzo 1986
(protocollo n. 61258/86 sott. 1).
Deducono ancora le appellate che “I contanti giacenti sui conti correnti e i fanno parte CP_4
della massa ereditaria. La CTU li inserisce in un prospetto della relazione, ma non calcola gli interessi sulle somme”.
Deve rilevarsi sul punto che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva.
Nel caso di specie la CTU accertava che i “fondi esteri giacenti presso UBS, questi vennero trasferiti presso la EOS Servizi Fiduciari Spa a seguito di incarico di rimpatrio da parte della Sig.ra CP_1 delle somme detenute all'estero, come da dichiarazione Riservata delle Attività Emerse. Tale dichiarazione dimostra che in data 10.12.2009 vi erano € 17.337,25 in contanti e attività finanziarie per € 257.975,7 di titolarità della Sig.ra Su tali importi venne calcolata l'imposta straordinaria CP_1
poi pagata, dovuta per attività finanziaria oggetto di rimpatrio”.
Ciò dimostra che tali somme erano nella disponibilità di e non sono pertanto CP_1
riconducibili al de cuius.
Deducono le appellanti che “sia la stessa appellata , nel prospetto redatto di suo CP_1
pugno e che la stessa ha depositato nel giudizio di primo grado, a riconoscere espressamente tali somme facenti parte dell'asse ereditario (“prospetto del patrimonio “doc. 5 depositato con atto di costituzione e risposta del 23 settembre 2015 in primo grado dalla difesa . Nel ridetto CP_1 prospetto, titolato “situazione al 3 novembre 1996”, la indica le somme in giacenza sui conti CP_1
e scrive: “Conto corrente cointestato” SA PA 12 milioni;
obbligazioni bot “a mio nome da sempre” 80 milioni;
“UG a mio nome da qualche anno” 700 milioni circa”.
Deve in primo luogo osservarsi che detto documento contiene un generico riepilogo del patrimonio familiare.
Inoltre, tale titolarità doveva essere contestata, qualora ritenuta fittizia, con un'azione di simulazione ma ciò non è avvenuto pertanto in questa sede deve tenersi conto dell'intestazione di tali titoli in capo a e quindi l'esclusione di essi dall'attivo ereditario. CP_1
§ 11.2. — Deducono ancora le appellanti che “La Ctu non ha detratto i debiti (spese funerarie
e spese di successione) inseriti però dalla stessa nella bozza dell'elaborato estimativo”.
La deduzione è fondata.
Infatti “I debiti costituenti il passivo ereditario - il cui valore va detratto da quello dei beni costituenti la massa, al fine di determinare quanta parte dell'attivo patrimoniale del de cuius sia necessaria per formare la legittima - sono non soltanto i debiti propri del defunto, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, per l'apposizione dei sigilli, la compilazione dell'inventario e la formazione delle quote” (Cass. Sez. 2, 23/07/1966, n. 2023, Rv.
323946 - 01).
Dunque, deve tenersi conto anche dei debiti sorti in occasione della morte e segnatamente : delle spese funerarie (€ 1.032,91) e delle imposte di successione (€ 15.493,70).
§ 11.3. — Rilevano quindi le appellanti la mancata considerazione del “diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 2 c. c.c. che la CTU non ha inspiegabilmente considerato: la stima del diritto di abitazione era già stata inserita nell'elaborato estimativo a firma dell'arch. nel giudizio di Per_4 primo grado”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del
"relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari” (Cass. Sez. 2, 19/04/2013, n. 9651, Rv. 625815
- 01). Dunque, in tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari (Cass. Sez. 2, 09/02/2023, n. 4008, Rv. 666855 - 01).
Quindi dovrà essere considerato il valore del diritto di abitazione quantificato dalla CTU in complessivi euro 1.130.415, 00 (€ 1614.875,00 x 70%).
Ad esso deve aggiungersi il valore d'uso dei beni mobili quantificato in complessivi € 56.000,00 (€
80.000,00 x 70%).
Dunque, i diritti spettanti alla moglie ammontano a complessivi € 1.186.415,00.
§ 11.4. — Le appellanti chiedono ancora che nella massa ereditaria venga incluso anche l'immobile sito a Terracina alla Via Badino.
Si legge in proposito nella consulenza che “Per quanto riguarda l'immobile di Terracina Via Badino non si ritiene che debba essere inserito nell'asse ereditario in quanto si è appurato:
1) nel contratto di compravendita a rogito del notaio in data 24 settembre 1975 (Rep. Per_5
36813; racc. 3530), nel cui articolo 7 – ai sensi della legge n. 151/1975 – la signora e dichiara CP_1 testualmente che “l'immobile oggetto del presente contratto è personale della signora CP_1 ai sensi dell'art. 179 lettera f) del Codice Civile, essendo stato acquistato con il prezzo della vendita di un suo appartamento in Torvaianica e di sue obbligazioni, come espressamente riconosce e conferma il dottor 2) l'atto di compravendita è sottoscritto anche dal de cuius Persona_1
e risulta registrato in data 14 ottobre 1975 e trascritto il 25 settembre 1975; 3) Persona_1
non è stato inserito nella dichiarazione di successione in data 18 giugno 1997 – che, da quanto si evince in atti risulterebbe essere stata predisposta anche con il supporto della figlia Parte_1 in qualità di avvocato”.
[...]
La Corte condivide queste considerazioni in quanto fondate su risultanze documentali.
Deducono le appellanti che: “Si ribadisce che l'immobile, al di là delle dichiarazioni di stile contenute nel rogito, fu acquistato nel 1975 con mezzi finanziari esclusivamente del de cuius ed intestato alla moglie trentenne e non poteva certo essere acquistato dalla appellata che non CP_1
aveva reddito, aveva 32 anni e ancora non lavorava, avendo cominciato ad insegnare a Scuola solo negli anni successivi. Si era laureata nel 1973 e non ha avuto alcuna eredità dal padre (morto quando la stessa aveva 13 anni) mentre la madre è deceduta nel 2008. Nel 1975 dunque non aveva alcuna possibilità economica di comprare una casa a Terracina, di avere dei fondi in Zurigo e di comprare quadri di valore, al contrario del de cuius che nel 1975 aveva 54 anni, era un noto ed affermato ginecologo ed aveva molte disponibilità economiche”. Osserva la Corte che, qualora le appellanti avessero ritenuto che tale acquisto fosse simulato, avrebbero dovuto proporre, quali legittimarie, apposita azione in separato giudizio.
Ciò non è avvenuto e, comunque, le generiche considerazioni in ordine all'incapacità economica di non hanno trovato riscontro e sono incapaci di superare le risultanze documentali. CP_1
§ 12. — L'appellata ha invece contestato i valori attribuiti dalla CTU ai beni CP_1
deducendo che si era fatto riferimento a valori nazionali senza tener conto del valore locale degli immobili.
§ 12.1.1. — A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav.,
19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.
9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471;
Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018,
n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
§ 12.1.2. — Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la Corte non ha motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi del dott. consulente di parte di Persona_6 CP_1
essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminarli analiticamente nel proprio elaborato,
[...]
come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 19 dicembre 2024, nella quale il C.T.U., replicando alle note critiche citate, ha affermato di aver “letto attentamente le note del CTP di parte appellata, dott. l'allegata Perizia tecnica estimativa del geom. – Persona_7 CP_5
e avrei certamente preso in considerazione il loro contenuto se non fossi certa che il valore di mercato all'epoca si attestasse intorno alla cifra da me indicata. L'affermazione che la situazione al 1996 può ritenersi paragonabile al 2012 non costituisce affermazione apodittica ma comprovata dall'andamento immobiliare dei prezzi reali estrapolato da report di convegno scientifico di cui si allega brochure tenutosi all'Università La Sapienza di Roma sponsorizzato dalla stessa ISTAT. Il grafico preso in considerazione costituisce fonte attendibile e per tale motivo è stato preso a raffronto. Ovviamente sono poi stati inseriti indici correttivi relativi alla specifica zona: in zona
“Nuvola” di Fuksas l'appartamento di Via della Chimica e in zona Trigoria la Villa nel comprensorio di Lusso adiacente il campo della Roma e il Campus Bio-Medico. Si evidenzia inoltre che ho particolare conoscenza del mercato di zona in quanto proprietaria di un'immobile sito nel medesimo Municipio IX EUR, proprio a metà strada tra i due beni di proprietà del de cuius, per cui posso dire, anche sulla base di esperienza personale che la stima effettuata corrisponde al piu' probabile valore di mercato all'epoca dell'apertura della successione. Sono certamente d'accordo che l'andamento del mercato immobiliare non sia lineare tuttavia dall'analisi storica ho potuto constatare che le fluttuazioni si sono attestate al medesimo valore, con riferimento alla curva dei prezzi reali”
§ 12.1.3. — Rileva, inoltre, il Collegio che nel presente grado di giudizio non vi è motivo di dubitare della correttezza delle risposte fornite dal c.t.u. alle note critiche del c.t.p., essendosi l'appellante limitato a riportarsi alle note critiche già esaminate dal CTU senza aggiungere null'altro e senza spiegare per quali ragioni i chiarimenti forniti a riguardo dal c.t.u. si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni tecniche correnti e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; Cass. 3 aprile 2008, n. 8654; Cass. 13 agosto
2004, n. 15796; Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16223; Cass. 1 agosto 2002,
n. 11467; Cass. 21 gennaio 1998, n. 530; Cass. 13 gennaio 1983, n. 245).
§ 13. — Quindi come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.
Il CTU poteva accertare i seguenti valori:
- appartamento via della Chimica € 930.000,00;
- villa Via Clarice Tartufari € 1.614.874,88;
- conto corrente S. PA IMI € 3.098,50;
- valore mobili € 80.000,00; per un totale di € 2.627.973,30
Da tale importo debbono essere detratte le seguenti spese:
- spese funerarie € 1.032,91;
- imposte di successione € 15.493,70; per un totale di € 16.526,61.
L'attivo ereditario sarà pari, pertanto, a complessivi € 2.611.446,70 (€ 2.627.973,30/attivo - €
16.526,61/spese).
Quindi le quote sono le seguenti:
- € 652.861,67 (1/4 quota legittima) + € 652.861,67 (1/4 quota disponibile) CP_1
- € 1.305.723,30; CP_
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Persona_1
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Parte_1
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Pt_3 Parte_3
Per quanto concerne il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano l'articolo 540, comma 2, c.c. afferma che «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».
Quindi «in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art.
556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari” (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2000, n. 4329).
Ciò significa che la determinazione della porzione disponibile su cui gravano in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano - e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum
(e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass.
19/04/2013, n. 9651).
Questa conclusione poi non si pone in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 4847/2013, la quale, dopo avere affermato che anche nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., ha stabilito che "il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".
Infatti, il dictum delle Sezioni Unite relativo allo stralcio dall'asse ereditario si riferisce, espressamente, alla sola successione legittima, e muove dalla sottolineatura che, in questa, "non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abita zione e di uso al coniuge", cosicché le disposizioni previste dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., finalizzate "a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del de cuius in conseguenza dell'attribuzione al coniuge dei diritti suddetti", "non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata".
I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., debbono considerarsi legati ex lege e si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche nella successione testamentaria (cfr. Cass. n. 15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successione legittima,
Cass., S.U., n. 4847/2013).
Nel caso in esame tali diritti pari ad € 1.186.415,00 graveranno prima sulla quota disponibile pari ad
€ 633.208,98 assorbendola totalmente e quindi sulla quota di legittima assorbendola per € 533.206,02.
Quindi i diritti abitazione incidono sulla quota disponibile e sulla quota di riserva di CP_1
lasciandogli comunque un'eccedenza pari ad € 119.655,65. Dunque, il valore dei diritti di abitazione e di uso è inferiore al cumulo fra la legittima del coniuge e la stessa disponibile cosicché la loro attribuzione non imponeva il sacrificio della legittima dei figli.
Conseguentemente, secondo le regole della successione dei legittimari, l'asse ereditario, del valore stimato di € 2.611.446,70 andava ripartito in ragione di metà al coniuge (€ 1.305.723,30), comprensiva ovviamente dei diritti sulla casa familiare, e di 1/6 uguali i tre figli, cui spettava quindi una quota di legittima individuale pari ad € 435.241,11.
Deve pertanto dichiararsi la parziale inefficacia del testamento pubblico di in Persona_1
favore di per le disposizioni lesive delle quote di legittima delle figlie CP_1 Parte_1
e pari a complessivi € 435.241,11 ciascuna.
[...] Parte_3
Considerato che ha già ricevuto da la somma di complessivi € Parte_1 CP_1
160.535,06 (€ 148.464,06-bonifico del 08.01.2013 + € 12.071,00) e la Parte_3 somma complessiva di € 288.333,30 (€ 145.000,00 bonifico del 04.12.2004 ed € 143.333,30 bonifico del 08.01.2013) spetteranno, a titolo di conguaglio sulle rispettive quote di legittima, le seguenti somme:
- la somma complessiva di € 274.706,05 (€ 435.241,11 - € 160.535,06); Parte_1
- la somma complessiva di € 146.907,81 (€ 422.139,23 - € Parte_3
288.333,30).
Su tale somma spetteranno gli interessi legali dal 03.11.1996 sino all'effettivo soddisfo.
§ 14. — Le attrici hanno altresì chiesto, nella comparsa del 13.02.2025 la condanna “per quanto di ragione al pagamento in favore delle appellanti dei frutti civili come Controparte_2 risultanti all'esito del giudizio, nella misura richiesta ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulti di giustizia”.
Tale domanda deve considerarsi nuova in quanto non contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello.
Comunque, l'unico bene ereditario è stato assegnato a che ha altresì il diritto di CP_1
abitazione sullo stesso cosicché le appellanti non possono dolersi dell'eventuale occupazione di parte
CP_ di esso da parte del fratello .
Le domande verso quest'ultimo debbono pertanto essere dichiarate inammissibili.
§ 15. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di CP_1
nei limiti necessari per la reintegra della quota di riserva spettanti alle appellanti, con obbligo a suo carico di pagare a la somma complessiva di € 274.706,05 ed a Parte_1 Parte_3
la somma complessiva di € 146.907,81 oltre agli interessi legali dal 03.11.1996 sino
[...] all'effettivo soddisfo. Devono invece essere dichiarate inammissibili le domande proposte nei confronti di
[...]
. CP_2
§ 16. — La natura della controversia e la parziale soccombenza reciproca consentono l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
§ 17. — Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di e avverso la sentenza Parte_3 CP_1 Controparte_2
definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 17847/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dispone la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti necessari per la reintegra CP_1
della quota di riserva spettanti alle appellanti;
2. condanna a pagare a la somma complessiva di € 274.706,05 CP_1 Parte_1 ed a la somma complessiva di € € 146.907,81 oltre agli interessi Parte_3 legali dal 03.11.1996 sino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di;
Controparte_2
4. spese dei due gradi di giudizio interamente compensate;
5. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di tutte le parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 1526/2019
All'udienza collegiale del giorno 19/03/2025 ore 12:55
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POGGIOLI MONICA presente
Parte_1 Parte_2
Avv. POGGIOLI MONICA
Appellato/i
CP_1
Avv. FUSCO GIANLUCA presente
Avv. DI LORETO ANNA presente
Controparte_2
Avv. DI LORETO ANNA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Fusco eccepisce la novità delle domande contenute nelle note dall'appellante avendo il giudizio ad oggetto la riduzione della legittima ed insiste per la convocazione del CTU a chiarimenti.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Maria Gabriella SAnino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1526 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] il [...], C.F. ) rappresentate e difese Parte_3 C.F._2 dall'Avv. Monica Poggioli, C.F. e PEC C.F._3
, presso il cui studio in Roma Via del Governo Vecchio 115 Email_1
eleggono domicilio, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLANTI -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca CP_1 CodiceFiscale_4
Fusco (c.f. ) e Anna di Loreto come da procura in atti, CodiceFiscale_5
- APPELLATA -
e
(nato a [...] l'[...] – cod. fisc.: ), Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Fusco (c.f. ) e Anna di Loreto CodiceFiscale_5 come da procura in atti,
- APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26.02.2019 e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma Parte_3
n. 17847/2018, pubblicata in data 21.09.2018, resa all' esito del giudizio R.G. n. 81542/2014, promosso dalle odierne appellanti nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificata, le attrici e Pt_1 Parte_3
convenivano in giudizio innanzi ai Tribunale Ordinario di Roma e CP_1 CP_3
per ottenere, previa dichiarazione della loro qualità di eredi, la riduzione delle disposizioni
[...]
testamentarie contenute nel testamento olografo del cuius deceduto in Roma in Persona_1
data 3.11.1996, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è relativo alla vicenda ereditaria di (padre delle odierne attrici), Persona_1
il quale con testamento olografo del 31.03.1991, pubblicato in data 12.03.1997 per verbale a rogito del Notaio di Roma rep. 81444/11647, aveva nominato erede universale la sua Persona_2
coniuge CP_1
Sotto altro aspetto, le attrici chiedevano la condanna del fratello del de cuius CP_2
alla corresponsione in loro favore dell'indennità di occupazione dell'immobile sito
[...]
in Roma, via Clarice Tartufati n. 161 (peraltro, indicato in Catasto come via dell'Anello n. 13), adibito a casa familiare.
Le attrici agivano in giudizio sul presupposto che il testamento olografo del defunto padre avesse leso la quota loro spettante ex art. 542 c.c. quali legittimario pari ad un sesto per ciascuna dell'intero asse ereditario costituito da: 1) immobile in Roma via dell'Anello n. 13; 2) immobile in
Roma via della Chimica n. 12 alienato nel 2012 per l'importo di Euro 30.000,00; 3) saldo del conto corrente presso USB UG dell'importo di Euro 361.519,82; 4) saldo del conto corrente presso SA PA IMI per Euro 47.514.00—; 5) arredo ad altri effetti relitti nell'immobile in via
Clarice Tartufari del valore di Euro 100.000,00 6) canoni percepiti dalla Sig.ra per la CP_1
locazione dell'immobile in Roma, via della Chimica n. 12 dal 1.4.1997 al 30.05.2008 per Euro
192.638,429 7) immobile in Terracina, via Badino Km. 3 acquistato con mezzi del solo defunto ed intestato in via esclusiva alla Sig.ra realizzando una donazione indiretta;
8) indennità di CP_1
occupazione dell'immobile in Roma, via Clarice Tartufari n. 161, detenuto dall'erede
[...]
sia dal settembre 2002; il tutto per un valore complessivo del medesimo asse ereditario CP_2
di Euro 3.926.l82,24 e con attribuzione a ciascuna delle attrici di Euro 654.36330; da cui però doveva essere debutto quanto già versato pari ad Euro 148.464,06= in favore di Parte_1
ed Euro 258.333,30= in favore di .
[...] Parte_3
Si costituivano in giudizio e , eccependo per quanto di CP_1 Controparte_2 ciascuna ragione l'inammissibilità della domanda per intervenuta rinuncia da parte delle attrici all'azione di riduzione formalizzata con atto pubblico del 16.3.2012, nonché l'infondatezza nel merito anche per quel che concerne l'esistenza del deposito fiduciario presso UBS di UG e l'immobile di Terracina, acquistato con denaro non del de cuius.
Il Giudice, con ordinanze rese, all'udienza del 23 giugno 2016, valutate le eccezioni preliminari della difesa della convenuta rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2018 per la CP_1
precisazione dalle conclusioni: in tale udienza, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, condanna e al pagamento Parte_1 Parte_3
delle spese processuali del presente giudizio in favore dei convenuti e CP_1 CP_2
in Euro 10.000,00=, oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna parte convenuta”.
[...]
§ 3.1. — Con l'atto di appello e hanno chiesto Parte_1 Parte_3 di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento dell'interposto appello:
- provvedere a dichiarare aperta la successione di deceduto in Roma il.11.1996 Persona_1
e per l'effetto dichiarare e eredi del de cuius: Parte_1 Parte_3
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo in data
31.03.1991a firma del de cuius e pubblicato in data 12.3.1997 per atto del notaio di Persona_3
Roma, con il quale è stata nominata erede la sola ledono i diritti riservati alle attrici CP_1 quali legittimarie dall'art 542 c.c.;
- disporre, ai sensi dell'art 737 c.c. la collazione dei beni ricevuti in donazione da e, CP_1
per quanto di ragione, da e quindi disporre ex artt. 553 e 554 c.c. la riduzione delle Controparte_2
disposizioni lesive nei limiti necessari per integrare la quota di legittima delle istanti, pari ad un sesto dell'asse, riservata a favore di ciascuna di esse e per l'effetto;
- condannare e per quanto di ragione ad attribuire a ciascuna delle CP_1 Controparte_2 attrici la quota pari ad 1/6 dei beni ereditari od a corrispondere tale quota quantificata in €
505.899,64 in favore di ed in € 366.030,40 in favore di Parte_1 Pt_3 Parte_3
oppure per ciascuna delle attrici nella diversa misura ritenuta di giustizia, con gli interessi maturati dalla domanda al saldo, così disponendo la divisione dell'asse ereditario. - In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, o in subordine, nella denegata ipotesi di non integrale accoglimento dell'appello, riformare il capo della sentenza di primo grado per i motivi dedotti in ricorso (quali il comportamento processuale delle parti convenute tanto da integrare la trasgressione dei doveri di cui all'art 88 c.p.c. per aver affermato con malafede fatti contrari al vero) con integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, anche in considerazione dei legami familiari intercorrenti tra i soggetti coinvolti”.
§ 3.2. — Con comparsa del 14.02.2025 le appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni
: “si chiede, contrariis reiectis, che vengano accolte le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, fermi restando gli effetti della Sentenza non definitiva già emessa: provvedere a dichiarare aperta la successione di deceduto in Roma il 3.11.1996 e, per l'effetto , dichiarare Persona_1 [...]
e eredi del de cuius come già statuito nella sentenza parziale Parte_1 Parte_3
del 16 gennaio 2024;
- accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo in data
31.3.1991 a firma del de cuius e pubblicato in data 12.3.1997 per atti del notaio di Roma, con Per_2
il quale è stata nominata erede la sola ledono i diritti riservati alle attrici quali CP_1 legittimarie dall'art. 542 c.c.;
- disporre, ai sensi dell'art. 737 c.c. la collazione dei beni ricevuti in donazione da e, CP_1
per quanto di ragione, da e quindi disporre ex artt. 553 e 554 c.c., la riduzione delle Controparte_2
disposizioni lesive nei limiti necessari per integrare la quota di legittima delle istanti, pari ad un sesto dell'asse, riservata a favore di ciascuna di esse, e per l'effetto:
- condannare la signora al pagamento a ciascuna delle attrici della quota pari ad 1/6 CP_1 dei beni ereditari così come risultante dall'istruttoria esperita nella misura richiesta ovvero nell'altra misura, anche maggiore, che risulti di giustizia, con gli interessi maturati dalla domanda al saldo, così disponendo la divisione dell'asse ereditario.
- condannare per quanto di ragione al pagamento in favore delle appellanti dei Controparte_2 frutti civili come risultanti all'esito del giudizio, nella misura richiesta ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulti di giustizia.
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, che in ogni caso dovranno essere riformate rispetto alla condanna in primo grado delle appellanti”.
§ 4. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
16.05.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e 348-bis cpc.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni ed eccezioni illustrate nel presente atto e per quanto documentato in atti:
a - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché inammissibile e, comunque, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c.;
b - nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
c — in via subordinata — nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Collegio in riforma della sentenza impugnata, riconoscesse in capo alle attrici il diritto alla quota di legittima — accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla signora a tale titolo, avendo la medesima già CP_1
corrisposto somme che soddisfano integralmente la quota riservata alle attrici;
ciò anche previa compensazione del corrispondente credito della stessa signora per la restituzione delle CP_1
somme in precedenza prestate ovvero erogate, con atti privi della forma di legge, a titolo di liberalità alle proprie figlie, previa maggiorazione delle somme medesime della rivalutazione e degli interessi al tasso legale dal momento del loro esborso;
d — condannare le appellanti, solidalmente ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, in conformità con i parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con l'aggiunta delle spese generali e degli oneri ulteriori dovuti per legge”.
Con comparsa del 13.02.2025 l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Con riferimento ai residui profili di contenzioso, tenuto conto dell'esito delle Relazione peritale e ferma la richiesta di disporre ulteriori chiarimenti e/o integrazioni alla CTU per le ragioni dedotte e illustrate nel precedente paragrafo 3.3, si ritiene che – a fronte di una corretta stima del valore degli immobili caduti in successione e tenuto conto di quanto in precedenza versato dalla prof.ssa alle figlie – la domanda avversaria debba essere rigettata nel merito in difetto di una CP_1 lesione della lesione della legittima ampiamente compensata dalle somme versate alle figlie dall'attuale appellata”.
§ 5. — L' appellato costituitosi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
07.06.2019, ha eccepito, in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e 348-bis cpc.
Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni ed eccezioni illustrate nel presente atto e per quanto documentato in atti: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché inammissibile e, comunque, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 283 c.p.c.; nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
condannare le appellanti, solidalmente ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, in conformità con i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con l'aggiunta delle spese generali e degli oneri ulteriori dovuti per legge da distrarsi ex art. 93 cpc ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Con comparsa conclusionale del 13.02.2025 ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni : “Con riferimento ai residui profili di contenzioso, tenuto conto dell'esito delle
Relazione peritale e ferma la richiesta di disporre ulteriori chiarimenti e/o integrazioni alla CTU per le ragioni dedotte e illustrate nel precedente paragrafo 3.3, si ritiene che – a fronte di una corretta stima del valore degli immobili caduti in successione e tenuto conto di quanto in precedenza versato dalla prof.ssa alle figlie – la domanda avversaria debba essere rigettata nel merito in difetto CP_1
di una lesione della lesione della legittima ampiamente compensata dalle somme versate alle figlie dall'attuale appellata”.
§ 6. — Con sentenza parziale del 16.01.2024 veniva respinta l'eccezione di prescrizione e così disposto:
“- dichiara aperta la successione di deceduto in Roma il 03.11.1996; Persona_1
- dichiara che e sono eredi del de cuius”. Parte_1 Parte_3
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — A seguito della pronunzia della sentenza parziale il presente giudizio è limitato alla ricostruzione dell'asse ereditario al fine di accertare l'eventuale lesione delle quote di legittima denunziata dalle appellanti (oggetto della domanda proposta in primo grado).
Esulano pertanto dal presente giudizio dei canoni di locazione provenienti dall'affitto della casa dell'EUR in via della Chimica e gli anticipi di di oneri condominiali di via della Parte_1
Chimica 12.
Per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima.
Deve considerarsi il valore che i beni relitti avevano al momento della morte del de cuius perché
è in questo momento che si fissa il diritto del legittimario.
A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. Sez. 2, 24/07/2012,
n. 12919, Rv. 623475 - 01)
Dunque, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso.
§ 9. — Nel merito deve osservarsi che è deceduto in data 3.11.1996. Persona_1
§ 10. — La sua successione è regolata dal testamento olografo in data 31.3.1991, pubblicato con verbale a rogito del notaio di Roma in data in data 12.3.1997 (rep. n. Persona_2
81144/11647), con il quale ha nominato erede universale la propria moglie CP_1
CP_ Il de cuius aveva tre figli: , e Pt_1 Parte_3
Il CTU ha quindi accertato che, al momento della morte, il patrimonio del de cuius era costituito da:
“- Immobile di Via Clarice Tartufari n. 161 sito in Roma Località Decima (stimato € 1.614.874,88 €)
- Appartamento di Via della Chimica n. 12 int. 8 (venduto nel 2012 per € 930.000)
- € 3.098,50 pari al 50% del saldo del conto corrente presso Banca S. PA IMI con saldo pari a Lire
12.000.000 (pari a circa € 6197.48 cointestato con la propria moglie Sig.ra ”. CP_1
Tali beni sono stati indicati nella dichiarazione di successione presentata presso il Ministero delle
Finanze in data 18.06.1997.
Il CTU provvedeva quindi alla stima di tali beni concludendo che “il valore della massa dell'eredità di deceduto in Roma il 03.11.1996, al momento dell'apertura della successione, Persona_1 ammontava a circa € 2.470.000,00 non rinvenendo debiti da valutarsi con riferimento alla stessa data”.
Al momento della morte di eredi legittimi erano il coniuge ed i figli Persona_1 CP_1
CP_
, e talché la quota disponibile era pari a ¼. Pt_1 Parte_3
Quindi “la massa dividenda costituita dalle quote legittima + quota disponibile avrebbe dovuto contemplare tale suddivisione:1/4 al coniuge, 1/2 ai figli da dividersi equamente e 1/4 quota disponibile che avrebbe senz'altro attribuito alla propria moglie. La Sig.ra Persona_1 CP_1 sarebbe quindi stata beneficiaria del 50% della massa ereditaria (¼+¼=2/4=1/2)” (cfr. CTU).
La CTU quantificava la quota disponibile in complessivi 637.000,00 aggiungendo che “la massa dividenda costituita dalle quote legittima + quota disponibile avrebbe dovuto contemplare tale suddivisione:1/4 al coniuge, 1/2 ai figli da dividersi equamente e 1/4 quota disponibile, che Per_1
avrebbe senz'altro attribuito alla propria moglie. La Sig.ra sarebbe quindi stata
[...] CP_1
beneficiaria del 50% della massa ereditaria (¼+¼=2/4=1/2) pari a circa € 1.274.000,00”.
§ 11. — Le appellanti muovono una serie di critiche alla consulenza.
§ 11.1. — Innanzitutto, contestano “il deprezzamento del 5% pari a € 84.993,41 per il rilascio della concessione in sanatoria in quanto sono stati già pagati tutti gli oneri dovuti. Le spese per
l'onorario di un professionista eventualmente da incaricare per il rilascio della concessione in sanatoria sono stimabili in € 3.000,00”.
La doglianza è infondata.
Come infatti si legge nella consulenza tale percentuale tiene conto “non solo di spese relative al perfezionamento della pratica di condono, spese relative alla prestazione professionale del tecnico incaricato, altri adempimenti ed oneri, ma anche una certa percentuale d'indennità di rischio per imprevisti e danni occulti che in una stima sono sempre da contemplare”.
La Corte condivide tali considerazioni del Consulente rilevando che la procedura di sanatoria non appare di semplice definizione in quanto l'istanza veniva presentata sin dall' 8 marzo 1986
(protocollo n. 61258/86 sott. 1).
Deducono ancora le appellate che “I contanti giacenti sui conti correnti e i fanno parte CP_4
della massa ereditaria. La CTU li inserisce in un prospetto della relazione, ma non calcola gli interessi sulle somme”.
Deve rilevarsi sul punto che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva.
Nel caso di specie la CTU accertava che i “fondi esteri giacenti presso UBS, questi vennero trasferiti presso la EOS Servizi Fiduciari Spa a seguito di incarico di rimpatrio da parte della Sig.ra CP_1 delle somme detenute all'estero, come da dichiarazione Riservata delle Attività Emerse. Tale dichiarazione dimostra che in data 10.12.2009 vi erano € 17.337,25 in contanti e attività finanziarie per € 257.975,7 di titolarità della Sig.ra Su tali importi venne calcolata l'imposta straordinaria CP_1
poi pagata, dovuta per attività finanziaria oggetto di rimpatrio”.
Ciò dimostra che tali somme erano nella disponibilità di e non sono pertanto CP_1
riconducibili al de cuius.
Deducono le appellanti che “sia la stessa appellata , nel prospetto redatto di suo CP_1
pugno e che la stessa ha depositato nel giudizio di primo grado, a riconoscere espressamente tali somme facenti parte dell'asse ereditario (“prospetto del patrimonio “doc. 5 depositato con atto di costituzione e risposta del 23 settembre 2015 in primo grado dalla difesa . Nel ridetto CP_1 prospetto, titolato “situazione al 3 novembre 1996”, la indica le somme in giacenza sui conti CP_1
e scrive: “Conto corrente cointestato” SA PA 12 milioni;
obbligazioni bot “a mio nome da sempre” 80 milioni;
“UG a mio nome da qualche anno” 700 milioni circa”.
Deve in primo luogo osservarsi che detto documento contiene un generico riepilogo del patrimonio familiare.
Inoltre, tale titolarità doveva essere contestata, qualora ritenuta fittizia, con un'azione di simulazione ma ciò non è avvenuto pertanto in questa sede deve tenersi conto dell'intestazione di tali titoli in capo a e quindi l'esclusione di essi dall'attivo ereditario. CP_1
§ 11.2. — Deducono ancora le appellanti che “La Ctu non ha detratto i debiti (spese funerarie
e spese di successione) inseriti però dalla stessa nella bozza dell'elaborato estimativo”.
La deduzione è fondata.
Infatti “I debiti costituenti il passivo ereditario - il cui valore va detratto da quello dei beni costituenti la massa, al fine di determinare quanta parte dell'attivo patrimoniale del de cuius sia necessaria per formare la legittima - sono non soltanto i debiti propri del defunto, ma anche quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria dell'apertura della successione, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura, per l'apposizione dei sigilli, la compilazione dell'inventario e la formazione delle quote” (Cass. Sez. 2, 23/07/1966, n. 2023, Rv.
323946 - 01).
Dunque, deve tenersi conto anche dei debiti sorti in occasione della morte e segnatamente : delle spese funerarie (€ 1.032,91) e delle imposte di successione (€ 15.493,70).
§ 11.3. — Rilevano quindi le appellanti la mancata considerazione del “diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 2 c. c.c. che la CTU non ha inspiegabilmente considerato: la stima del diritto di abitazione era già stata inserita nell'elaborato estimativo a firma dell'arch. nel giudizio di Per_4 primo grado”.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del
"relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari” (Cass. Sez. 2, 19/04/2013, n. 9651, Rv. 625815
- 01). Dunque, in tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari (Cass. Sez. 2, 09/02/2023, n. 4008, Rv. 666855 - 01).
Quindi dovrà essere considerato il valore del diritto di abitazione quantificato dalla CTU in complessivi euro 1.130.415, 00 (€ 1614.875,00 x 70%).
Ad esso deve aggiungersi il valore d'uso dei beni mobili quantificato in complessivi € 56.000,00 (€
80.000,00 x 70%).
Dunque, i diritti spettanti alla moglie ammontano a complessivi € 1.186.415,00.
§ 11.4. — Le appellanti chiedono ancora che nella massa ereditaria venga incluso anche l'immobile sito a Terracina alla Via Badino.
Si legge in proposito nella consulenza che “Per quanto riguarda l'immobile di Terracina Via Badino non si ritiene che debba essere inserito nell'asse ereditario in quanto si è appurato:
1) nel contratto di compravendita a rogito del notaio in data 24 settembre 1975 (Rep. Per_5
36813; racc. 3530), nel cui articolo 7 – ai sensi della legge n. 151/1975 – la signora e dichiara CP_1 testualmente che “l'immobile oggetto del presente contratto è personale della signora CP_1 ai sensi dell'art. 179 lettera f) del Codice Civile, essendo stato acquistato con il prezzo della vendita di un suo appartamento in Torvaianica e di sue obbligazioni, come espressamente riconosce e conferma il dottor 2) l'atto di compravendita è sottoscritto anche dal de cuius Persona_1
e risulta registrato in data 14 ottobre 1975 e trascritto il 25 settembre 1975; 3) Persona_1
non è stato inserito nella dichiarazione di successione in data 18 giugno 1997 – che, da quanto si evince in atti risulterebbe essere stata predisposta anche con il supporto della figlia Parte_1 in qualità di avvocato”.
[...]
La Corte condivide queste considerazioni in quanto fondate su risultanze documentali.
Deducono le appellanti che: “Si ribadisce che l'immobile, al di là delle dichiarazioni di stile contenute nel rogito, fu acquistato nel 1975 con mezzi finanziari esclusivamente del de cuius ed intestato alla moglie trentenne e non poteva certo essere acquistato dalla appellata che non CP_1
aveva reddito, aveva 32 anni e ancora non lavorava, avendo cominciato ad insegnare a Scuola solo negli anni successivi. Si era laureata nel 1973 e non ha avuto alcuna eredità dal padre (morto quando la stessa aveva 13 anni) mentre la madre è deceduta nel 2008. Nel 1975 dunque non aveva alcuna possibilità economica di comprare una casa a Terracina, di avere dei fondi in Zurigo e di comprare quadri di valore, al contrario del de cuius che nel 1975 aveva 54 anni, era un noto ed affermato ginecologo ed aveva molte disponibilità economiche”. Osserva la Corte che, qualora le appellanti avessero ritenuto che tale acquisto fosse simulato, avrebbero dovuto proporre, quali legittimarie, apposita azione in separato giudizio.
Ciò non è avvenuto e, comunque, le generiche considerazioni in ordine all'incapacità economica di non hanno trovato riscontro e sono incapaci di superare le risultanze documentali. CP_1
§ 12. — L'appellata ha invece contestato i valori attribuiti dalla CTU ai beni CP_1
deducendo che si era fatto riferimento a valori nazionali senza tener conto del valore locale degli immobili.
§ 12.1.1. — A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav.,
19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.
9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471;
Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018,
n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
§ 12.1.2. — Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la Corte non ha motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi del dott. consulente di parte di Persona_6 CP_1
essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminarli analiticamente nel proprio elaborato,
[...]
come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 19 dicembre 2024, nella quale il C.T.U., replicando alle note critiche citate, ha affermato di aver “letto attentamente le note del CTP di parte appellata, dott. l'allegata Perizia tecnica estimativa del geom. – Persona_7 CP_5
e avrei certamente preso in considerazione il loro contenuto se non fossi certa che il valore di mercato all'epoca si attestasse intorno alla cifra da me indicata. L'affermazione che la situazione al 1996 può ritenersi paragonabile al 2012 non costituisce affermazione apodittica ma comprovata dall'andamento immobiliare dei prezzi reali estrapolato da report di convegno scientifico di cui si allega brochure tenutosi all'Università La Sapienza di Roma sponsorizzato dalla stessa ISTAT. Il grafico preso in considerazione costituisce fonte attendibile e per tale motivo è stato preso a raffronto. Ovviamente sono poi stati inseriti indici correttivi relativi alla specifica zona: in zona
“Nuvola” di Fuksas l'appartamento di Via della Chimica e in zona Trigoria la Villa nel comprensorio di Lusso adiacente il campo della Roma e il Campus Bio-Medico. Si evidenzia inoltre che ho particolare conoscenza del mercato di zona in quanto proprietaria di un'immobile sito nel medesimo Municipio IX EUR, proprio a metà strada tra i due beni di proprietà del de cuius, per cui posso dire, anche sulla base di esperienza personale che la stima effettuata corrisponde al piu' probabile valore di mercato all'epoca dell'apertura della successione. Sono certamente d'accordo che l'andamento del mercato immobiliare non sia lineare tuttavia dall'analisi storica ho potuto constatare che le fluttuazioni si sono attestate al medesimo valore, con riferimento alla curva dei prezzi reali”
§ 12.1.3. — Rileva, inoltre, il Collegio che nel presente grado di giudizio non vi è motivo di dubitare della correttezza delle risposte fornite dal c.t.u. alle note critiche del c.t.p., essendosi l'appellante limitato a riportarsi alle note critiche già esaminate dal CTU senza aggiungere null'altro e senza spiegare per quali ragioni i chiarimenti forniti a riguardo dal c.t.u. si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni tecniche correnti e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; Cass. 3 aprile 2008, n. 8654; Cass. 13 agosto
2004, n. 15796; Cass. 17 aprile 2004, n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16223; Cass. 1 agosto 2002,
n. 11467; Cass. 21 gennaio 1998, n. 530; Cass. 13 gennaio 1983, n. 245).
§ 13. — Quindi come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.
Il CTU poteva accertare i seguenti valori:
- appartamento via della Chimica € 930.000,00;
- villa Via Clarice Tartufari € 1.614.874,88;
- conto corrente S. PA IMI € 3.098,50;
- valore mobili € 80.000,00; per un totale di € 2.627.973,30
Da tale importo debbono essere detratte le seguenti spese:
- spese funerarie € 1.032,91;
- imposte di successione € 15.493,70; per un totale di € 16.526,61.
L'attivo ereditario sarà pari, pertanto, a complessivi € 2.611.446,70 (€ 2.627.973,30/attivo - €
16.526,61/spese).
Quindi le quote sono le seguenti:
- € 652.861,67 (1/4 quota legittima) + € 652.861,67 (1/4 quota disponibile) CP_1
- € 1.305.723,30; CP_
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Persona_1
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Parte_1
- (1/6 quota legittima) € 435.241,11; Pt_3 Parte_3
Per quanto concerne il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano l'articolo 540, comma 2, c.c. afferma che «tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».
Quindi «in tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile, ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art.
556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l'art. 540, comma 1, e l'art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari” (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2000, n. 4329).
Ciò significa che la determinazione della porzione disponibile su cui gravano in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano - e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del relictum
(e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà (Cass.
19/04/2013, n. 9651).
Questa conclusione poi non si pone in contraddizione con la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 4847/2013, la quale, dopo avere affermato che anche nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., ha stabilito che "il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".
Infatti, il dictum delle Sezioni Unite relativo allo stralcio dall'asse ereditario si riferisce, espressamente, alla sola successione legittima, e muove dalla sottolineatura che, in questa, "non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell'attribuzione dei diritti di abita zione e di uso al coniuge", cosicché le disposizioni previste dall'art. 540, secondo comma, cod. civ., finalizzate "a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del de cuius in conseguenza dell'attribuzione al coniuge dei diritti suddetti", "non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata".
I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., debbono considerarsi legati ex lege e si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche nella successione testamentaria (cfr. Cass. n. 15667/2019; n. 4329/2000; v. altresì, in materia di successione legittima,
Cass., S.U., n. 4847/2013).
Nel caso in esame tali diritti pari ad € 1.186.415,00 graveranno prima sulla quota disponibile pari ad
€ 633.208,98 assorbendola totalmente e quindi sulla quota di legittima assorbendola per € 533.206,02.
Quindi i diritti abitazione incidono sulla quota disponibile e sulla quota di riserva di CP_1
lasciandogli comunque un'eccedenza pari ad € 119.655,65. Dunque, il valore dei diritti di abitazione e di uso è inferiore al cumulo fra la legittima del coniuge e la stessa disponibile cosicché la loro attribuzione non imponeva il sacrificio della legittima dei figli.
Conseguentemente, secondo le regole della successione dei legittimari, l'asse ereditario, del valore stimato di € 2.611.446,70 andava ripartito in ragione di metà al coniuge (€ 1.305.723,30), comprensiva ovviamente dei diritti sulla casa familiare, e di 1/6 uguali i tre figli, cui spettava quindi una quota di legittima individuale pari ad € 435.241,11.
Deve pertanto dichiararsi la parziale inefficacia del testamento pubblico di in Persona_1
favore di per le disposizioni lesive delle quote di legittima delle figlie CP_1 Parte_1
e pari a complessivi € 435.241,11 ciascuna.
[...] Parte_3
Considerato che ha già ricevuto da la somma di complessivi € Parte_1 CP_1
160.535,06 (€ 148.464,06-bonifico del 08.01.2013 + € 12.071,00) e la Parte_3 somma complessiva di € 288.333,30 (€ 145.000,00 bonifico del 04.12.2004 ed € 143.333,30 bonifico del 08.01.2013) spetteranno, a titolo di conguaglio sulle rispettive quote di legittima, le seguenti somme:
- la somma complessiva di € 274.706,05 (€ 435.241,11 - € 160.535,06); Parte_1
- la somma complessiva di € 146.907,81 (€ 422.139,23 - € Parte_3
288.333,30).
Su tale somma spetteranno gli interessi legali dal 03.11.1996 sino all'effettivo soddisfo.
§ 14. — Le attrici hanno altresì chiesto, nella comparsa del 13.02.2025 la condanna “per quanto di ragione al pagamento in favore delle appellanti dei frutti civili come Controparte_2 risultanti all'esito del giudizio, nella misura richiesta ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulti di giustizia”.
Tale domanda deve considerarsi nuova in quanto non contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello.
Comunque, l'unico bene ereditario è stato assegnato a che ha altresì il diritto di CP_1
abitazione sullo stesso cosicché le appellanti non possono dolersi dell'eventuale occupazione di parte
CP_ di esso da parte del fratello .
Le domande verso quest'ultimo debbono pertanto essere dichiarate inammissibili.
§ 15. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di CP_1
nei limiti necessari per la reintegra della quota di riserva spettanti alle appellanti, con obbligo a suo carico di pagare a la somma complessiva di € 274.706,05 ed a Parte_1 Parte_3
la somma complessiva di € 146.907,81 oltre agli interessi legali dal 03.11.1996 sino
[...] all'effettivo soddisfo. Devono invece essere dichiarate inammissibili le domande proposte nei confronti di
[...]
. CP_2
§ 16. — La natura della controversia e la parziale soccombenza reciproca consentono l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
§ 17. — Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
nei confronti di e avverso la sentenza Parte_3 CP_1 Controparte_2
definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 17847/2018, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dispone la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti necessari per la reintegra CP_1
della quota di riserva spettanti alle appellanti;
2. condanna a pagare a la somma complessiva di € 274.706,05 CP_1 Parte_1 ed a la somma complessiva di € € 146.907,81 oltre agli interessi Parte_3 legali dal 03.11.1996 sino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara inammissibili le domande proposte nei confronti di;
Controparte_2
4. spese dei due gradi di giudizio interamente compensate;
5. pone definitivamente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di tutte le parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli