CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. La nullità dell’atto di citazione. Un caso “anomalo” di estinzioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 830 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Spedicato ed Elisa Romano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lequile, alla via San Vito n. 125, in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo di primo grado;
[...]
[...]
(c.f. e p.i.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cesare Peroni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fatano in Lecce,
alla Via Lupiae n. 34, come da mandato in atti. -APPELLATA-
All'udienza collegiale del 26.2.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1827/21, emesso dal Tribunale di Lecce il 05.09.2021, e notificatole in data
15.10.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 13.360,29, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas effettuata in suo favore sulla base di fatture emesse negli anni 2018 e 2019.
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che non era mai stato sottoscritto o concluso alcun contratto di fornitura tra la stessa e Controparte_1
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'intervenuta prescrizione,
quantomeno parziale, del credito azionato, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Domandava, pertanto, accertarsi e dichiararsi che non è debitrice della somma ingiunta;
Parte_1
in subordine, chiedeva la rideterminazione degli importi eventualmente dovuti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento dei soli importi accertati come effettivamente dovuti nel corso del giudizio.
Si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
29 dicembre 2021, con la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma
1, c.p.c., e chiedeva, ai sensi del comma 3 della medesima norma, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Alla successiva udienza del 30 marzo 2022, il Giudice Unico, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, disponeva il rinvio del procedimento, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., all'udienza del 22 settembre 2022, assegnando all'opponente i termini di legge per la rinotifica dell'atto introduttivo (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Sennonché l'opponente, non provvedeva a rinotificare l'atto di citazione nei termini previsti dall'art. 163, comma 1, c.p.c., ovvero almeno 90 giorni liberi prima della nuova udienza, termine che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 22 maggio 2022. La rinotifica veniva invece effettuata solo in data 5 settembre 2022.
All'udienza del 22 settembre 2022, la convenuta insisteva, come già anticipato Controparte_1
nelle note scritte depositate in data 2 settembre 2022, per la dichiarazione di estinzione del giudizio,
ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., per mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice per la rinotifica dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale adito così statuiva: “alla luce del mancato rispetto da parte
dell'opponente del termine perentorio di rinotifica dell'atto introduttivo previsto dalla legge ed
altresì assegnato dal Giudice all'udienza del 30.03.2022, dichiara ai sensi dell'art. 307 cpc commi
III e IV l'estinzione del presente procedimento di opposizione a D.I. RG 9346/21, con condanna della
parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della società opposta”.
Avverso detta ordinanza, con atto notificato il 24.10.2022, interponeva appello , per le Parte_1
ragioni di seguito esposte, cui si opponeva , chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 26/2/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce che il provvedimento di estinzione adottato dal primo giudice sia illegittimo in quanto fondato sull'erronea applicazione dell'art. 307, commi 2 e
3, c.p.c., non ricorrendo nella fattispecie de qua alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma. In particolare, censura l'ordine giudiziale di rinotifica dell'atto introduttivo, ritenuto privo di fondamento normativo, atteso che la costituzione del convenuto avrebbe già sanato con efficacia ex
tunc, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., i vizi relativi alla vocatio in ius, rendendo superfluo ogni ulteriore adempimento. L'inottemperanza a tale ordine, del tutto irrituale, non potrebbe integrare un'ipotesi di inattività processuale idonea a giustificare l'estinzione del giudizio. Pertanto, la declaratoria di estinzione sarebbe viziata e meritevole di riforma, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, l'art. 307, comma 3, c.p.c., dispone espressamente che “il processo si estingue altresì
qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice
che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
La norma, chiara nel suo tenore letterale, configura una tipica ipotesi di estinzione per inerzia della parte, ricollegandola alla mancata esecuzione, entro i termini di legge o quelli eventualmente fissati dal giudice, di attività processuali specificamente individuate.
Ed invero, nel caso di specie, il Giudice istruttore, preso atto dell'irritualità della vocatio in ius -
determinata dalla violazione del termine di comparizione ex art. 163-bis c.p.c. - all'udienza del 30
marzo 2022, disponeva la rinotifica dell'atto introduttivo, nel rispetto dei termini di legge, fissando contestualmente la nuova udienza di comparizione per il 22 settembre 2022.
Tale ordinanza non è stato oggetto di alcuna contestazione, non è stato proposto alcun reclamo avverso detta statuizione, né la parte interessata ne ha chiesto la revoca in parte qua, limitandosi ad eseguirla mediante rinotifica della citazione, eseguita oltre il previsto termine di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'art. 307, comma 3, c.p.c. si applica a tutte le ipotesi in cui una parte sia onerata dal giudice di compiere un'attività necessaria alla prosecuzione del processo (cfr. Cass. n. 4710/2020); e, nella fattispecie de qua, l'odierno appellante, non ha provveduto alla rinotifica dell'atto introduttivo, nei termini stabiliti dalla legge, ossia almeno 90
giorni liberi prima della nuova udienza del 22 settembre 2022.
Tenuto conto della sospensione feriale, il termine utile scadeva il 22 maggio 2022.
La notifica è stata invece eseguita solo in data 5 settembre 2022, dunque abbondantemente oltre il termine previsto e, peraltro, solo a seguito dell'eccezione sollevata dalla controparte in data 2
settembre 2022.
L'inottemperanza all'ordine del giudice integra, pertanto, la fattispecie estintiva di cui all'art. 307,
commi 3 e 4 c.p.c., essendo pienamente integrati i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Non può accogliersi, inoltre, la tesi dell'appellante secondo cui il mancato rispetto del termine non determinerebbe l'estinzione, in quanto lo stesso sarebbe da considerarsi meramente ordinatorio.
Anche a voler aderire a tale ricostruzione — che peraltro il Collegio non condivide — va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 20604/2008; Cass. n. 1064/2005)
secondo cui il decorso infruttuoso anche di un termine ordinatorio comporta decadenza, ove non sia stata chiesta tempestivamente una proroga prima della scadenza, con conseguente perdita del potere di compiere l'atto in modo analogo a quanto accade con i termini perentori.
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove il termine era volto a rimediare a una precedente violazione processuale di parte attrice e mirava a garantire la regolare prosecuzione del giudizio.
Infine, sotto altro profilo, va evidenziato come l'appellante abbia prestato acquiescenza al provvedimento del giudice di primo grado: non solo non l'ha impugnato o censurato, ma ha addirittura provveduto, seppur tardivamente, alla rinotifica disposta.
Ne consegue che la pronuncia di estinzione è immune da censure e deve essere confermata, con conseguente rigetto del motivo d'appello e integrale soccombenza dell'appellante.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del 22.9.2022, emessa dal Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 830 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Spedicato ed Elisa Romano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Lequile, alla via San Vito n. 125, in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo di primo grado;
[...]
[...]
(c.f. e p.i.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Cesare Peroni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Fatano in Lecce,
alla Via Lupiae n. 34, come da mandato in atti. -APPELLATA-
All'udienza collegiale del 26.2.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2021, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1827/21, emesso dal Tribunale di Lecce il 05.09.2021, e notificatole in data
15.10.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 13.360,29, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas effettuata in suo favore sulla base di fatture emesse negli anni 2018 e 2019.
In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che non era mai stato sottoscritto o concluso alcun contratto di fornitura tra la stessa e Controparte_1
Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'intervenuta prescrizione,
quantomeno parziale, del credito azionato, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Domandava, pertanto, accertarsi e dichiararsi che non è debitrice della somma ingiunta;
Parte_1
in subordine, chiedeva la rideterminazione degli importi eventualmente dovuti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento dei soli importi accertati come effettivamente dovuti nel corso del giudizio.
Si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
29 dicembre 2021, con la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma
1, c.p.c., e chiedeva, ai sensi del comma 3 della medesima norma, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Alla successiva udienza del 30 marzo 2022, il Giudice Unico, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, disponeva il rinvio del procedimento, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., all'udienza del 22 settembre 2022, assegnando all'opponente i termini di legge per la rinotifica dell'atto introduttivo (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Sennonché l'opponente, non provvedeva a rinotificare l'atto di citazione nei termini previsti dall'art. 163, comma 1, c.p.c., ovvero almeno 90 giorni liberi prima della nuova udienza, termine che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 22 maggio 2022. La rinotifica veniva invece effettuata solo in data 5 settembre 2022.
All'udienza del 22 settembre 2022, la convenuta insisteva, come già anticipato Controparte_1
nelle note scritte depositate in data 2 settembre 2022, per la dichiarazione di estinzione del giudizio,
ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., per mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice per la rinotifica dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale adito così statuiva: “alla luce del mancato rispetto da parte
dell'opponente del termine perentorio di rinotifica dell'atto introduttivo previsto dalla legge ed
altresì assegnato dal Giudice all'udienza del 30.03.2022, dichiara ai sensi dell'art. 307 cpc commi
III e IV l'estinzione del presente procedimento di opposizione a D.I. RG 9346/21, con condanna della
parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della società opposta”.
Avverso detta ordinanza, con atto notificato il 24.10.2022, interponeva appello , per le Parte_1
ragioni di seguito esposte, cui si opponeva , chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza collegiale del 26/2/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce che il provvedimento di estinzione adottato dal primo giudice sia illegittimo in quanto fondato sull'erronea applicazione dell'art. 307, commi 2 e
3, c.p.c., non ricorrendo nella fattispecie de qua alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma. In particolare, censura l'ordine giudiziale di rinotifica dell'atto introduttivo, ritenuto privo di fondamento normativo, atteso che la costituzione del convenuto avrebbe già sanato con efficacia ex
tunc, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., i vizi relativi alla vocatio in ius, rendendo superfluo ogni ulteriore adempimento. L'inottemperanza a tale ordine, del tutto irrituale, non potrebbe integrare un'ipotesi di inattività processuale idonea a giustificare l'estinzione del giudizio. Pertanto, la declaratoria di estinzione sarebbe viziata e meritevole di riforma, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, l'art. 307, comma 3, c.p.c., dispone espressamente che “il processo si estingue altresì
qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice
che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
La norma, chiara nel suo tenore letterale, configura una tipica ipotesi di estinzione per inerzia della parte, ricollegandola alla mancata esecuzione, entro i termini di legge o quelli eventualmente fissati dal giudice, di attività processuali specificamente individuate.
Ed invero, nel caso di specie, il Giudice istruttore, preso atto dell'irritualità della vocatio in ius -
determinata dalla violazione del termine di comparizione ex art. 163-bis c.p.c. - all'udienza del 30
marzo 2022, disponeva la rinotifica dell'atto introduttivo, nel rispetto dei termini di legge, fissando contestualmente la nuova udienza di comparizione per il 22 settembre 2022.
Tale ordinanza non è stato oggetto di alcuna contestazione, non è stato proposto alcun reclamo avverso detta statuizione, né la parte interessata ne ha chiesto la revoca in parte qua, limitandosi ad eseguirla mediante rinotifica della citazione, eseguita oltre il previsto termine di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'art. 307, comma 3, c.p.c. si applica a tutte le ipotesi in cui una parte sia onerata dal giudice di compiere un'attività necessaria alla prosecuzione del processo (cfr. Cass. n. 4710/2020); e, nella fattispecie de qua, l'odierno appellante, non ha provveduto alla rinotifica dell'atto introduttivo, nei termini stabiliti dalla legge, ossia almeno 90
giorni liberi prima della nuova udienza del 22 settembre 2022.
Tenuto conto della sospensione feriale, il termine utile scadeva il 22 maggio 2022.
La notifica è stata invece eseguita solo in data 5 settembre 2022, dunque abbondantemente oltre il termine previsto e, peraltro, solo a seguito dell'eccezione sollevata dalla controparte in data 2
settembre 2022.
L'inottemperanza all'ordine del giudice integra, pertanto, la fattispecie estintiva di cui all'art. 307,
commi 3 e 4 c.p.c., essendo pienamente integrati i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
Non può accogliersi, inoltre, la tesi dell'appellante secondo cui il mancato rispetto del termine non determinerebbe l'estinzione, in quanto lo stesso sarebbe da considerarsi meramente ordinatorio.
Anche a voler aderire a tale ricostruzione — che peraltro il Collegio non condivide — va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 20604/2008; Cass. n. 1064/2005)
secondo cui il decorso infruttuoso anche di un termine ordinatorio comporta decadenza, ove non sia stata chiesta tempestivamente una proroga prima della scadenza, con conseguente perdita del potere di compiere l'atto in modo analogo a quanto accade con i termini perentori.
Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove il termine era volto a rimediare a una precedente violazione processuale di parte attrice e mirava a garantire la regolare prosecuzione del giudizio.
Infine, sotto altro profilo, va evidenziato come l'appellante abbia prestato acquiescenza al provvedimento del giudice di primo grado: non solo non l'ha impugnato o censurato, ma ha addirittura provveduto, seppur tardivamente, alla rinotifica disposta.
Ne consegue che la pronuncia di estinzione è immune da censure e deve essere confermata, con conseguente rigetto del motivo d'appello e integrale soccombenza dell'appellante.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza del 22.9.2022, emessa dal Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca