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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5697/2022 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosalba Colalillo presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 58 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via MARCONI n.66 con gli avv.ti Rosa Maria SICILIANO e Biagio COZZOLINO che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto notarile resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 24.10.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente dell convenuta e che, nelle buste paga di CP_2 luglio 2018 e novembre 2018, le era stata effettuata una trattenuta per tassazione ordinaria su una somma percepita a titolo di arretrati, mentre , in realtà, doveva essere applicata la tassazione separata. Tanto precisato, esposti i motivi a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti di cui alle predette buste paga, inerenti spettanze retributive arretrate, oggetto di “tassazione ordinaria” da parte dell'Azienda datrice in luogo di quella applicabile nel caso di specie, la c.d. “tassazione separata”, instando, quindi, per la condanna della convenuta alla corresponsione della somma analiticamente all'uopo conteggiata, pari a complessivi euro 2.121,37, oltre interessi e spese legali. Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l convenuta che, diversamente argomentando, sosteneva CP_2 la infondatezza della domanda concludendo per l'accoglimento parziale della stessa dovendosi riconoscere alla ricorrente solo la somma di € 1.278,68 a titolo di tassazione separata. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. La ricorrente lamenta che, nella busta paga di luglio e novembre 2018, la Contr ha applicato trattenute, a titolo di tassazione ordinaria, su una somma percepita a titolo di arretrati, mentre, doveva essere applicata la tassazione separata. Corre l'obbligo di precisare che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 20 settembre 2016, n.18396; Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032). Ciò chiarito, passando al merito della domanda, ritiene questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. che la questione possa essere scrutinata alla luce delle recenti decisioni di questo Tribunale (sent. n. 290 del 2024, Giudice Aldo Rizzo e sent. 1682/2024 Giudice Verasani, versate in atti), che condivide, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalla stessa statuito.
Pag. 2 di 5 Contr Tanto premesso, deve osservarsi che la con determinazione dirigenziale n. 161 del 25.10.2018, disponeva di liquidare, in favore della ricorrente, la somma di € 5.938,13 a titolo di arretrati contrattuali, riconosciuti in virtù delle sent. n. 1579/2018 e sent. n. 2481/2018 del Tribunale di Torre Annunziata. Tale importo veniva versato alla ricorrente nella busta paga del mese di luglio 2018 e di novembre 2018 per l'attività svolta, quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, nel periodo dal 1.06.2015 al 31.03.2018. Come si rileva dagli atti, sulla predetta somma è stata applicata la tassazione ordinaria Tale ricostruzione della vicenda viene allegata e documentata dal ricorrente e non contrastata dall che peraltro costituendosi in giudizio, ha CP_1 riconosciuto la parziale fondatezza della domanda attorea. Orbene, la valorizzazione dell'aliquota da tassazione ordinaria è errata, ricorrendo i presupposti per quella da tassazione “separata”. Ed invero, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, alla lettera b) prevede che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1 (ora art. 50) e all'art. 46, comma 2 (ora art. 49). Le situazioni che possono rilevare per l'applicazione del particolare regime di tassazione sono di due tipi: a) quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto" che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta. Secondo il dettato letterale della disposizione normativa, dunque, affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati" e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti In particolare, poi, si consente l'applicazione della tassazione separata soltanto ai proventi percepiti in ritardo, per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di
Pag. 3 di 5 provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" idonee a far ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a far beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Nella fattispecie al vaglio, il ritardo nella percezione degli emolumenti arretrati è dovuto a ragione di carattere giuridico, consistente nel sopraggiungere di una sentenza, che ha riconosciuto alla ricorrente degli arretrati per l'attività svolta, quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap. Pertanto, nel caso di specie non occorre individuare la causa dell'intervallo temporale tra periodo di imposta di maturazione e periodo di imposta di percezione dello stesso, perché il ritardo non è stato causato da "altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Ne consegue che l'importo, erogato alla ricorrente con le buste paga di maggio e novembre 2018, non andava sottoposto a tassazione ordinaria, ma a tassazione separata. Di conseguenza, la ricorrente ha diritto alla restituzione da parte del datore di lavoro di € 2.121,37, quale differenza tra quanto versato a titolo di tassazione ordinaria e quanto effettivamente dovuto in base alla tassazione separata, con condanna dell' al pagamento del predetto Controparte_1 importo. La cifra indicata emerge dai conteggi attorei, che non appaiono in contrasto con profili normativi e contabili. Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della domanda e del suo valore, con attribuzione in favore del procuratore costituito..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
[...] favore della ricorrente, della somma di € 2.121,37, oltre accessori secondo quanto indicato in motivazione;
Pag. 4 di 5 - condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 25/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
(C.F. ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rosalba Colalillo presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 58 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in TORRE del GRECO alla via MARCONI n.66 con gli avv.ti Rosa Maria SICILIANO e Biagio COZZOLINO che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti per atto notarile resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato in data 24.10.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente dell convenuta e che, nelle buste paga di CP_2 luglio 2018 e novembre 2018, le era stata effettuata una trattenuta per tassazione ordinaria su una somma percepita a titolo di arretrati, mentre , in realtà, doveva essere applicata la tassazione separata. Tanto precisato, esposti i motivi a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rivendicando il diritto a vedersi riconosciuti, nella loro corretta quantificazione, gli emolumenti di cui alle predette buste paga, inerenti spettanze retributive arretrate, oggetto di “tassazione ordinaria” da parte dell'Azienda datrice in luogo di quella applicabile nel caso di specie, la c.d. “tassazione separata”, instando, quindi, per la condanna della convenuta alla corresponsione della somma analiticamente all'uopo conteggiata, pari a complessivi euro 2.121,37, oltre interessi e spese legali. Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva l convenuta che, diversamente argomentando, sosteneva CP_2 la infondatezza della domanda concludendo per l'accoglimento parziale della stessa dovendosi riconoscere alla ricorrente solo la somma di € 1.278,68 a titolo di tassazione separata. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta. La ricorrente lamenta che, nella busta paga di luglio e novembre 2018, la Contr ha applicato trattenute, a titolo di tassazione ordinaria, su una somma percepita a titolo di arretrati, mentre, doveva essere applicata la tassazione separata. Corre l'obbligo di precisare che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 20 settembre 2016, n.18396; Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n, 15032). Ciò chiarito, passando al merito della domanda, ritiene questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. che la questione possa essere scrutinata alla luce delle recenti decisioni di questo Tribunale (sent. n. 290 del 2024, Giudice Aldo Rizzo e sent. 1682/2024 Giudice Verasani, versate in atti), che condivide, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalla stessa statuito.
Pag. 2 di 5 Contr Tanto premesso, deve osservarsi che la con determinazione dirigenziale n. 161 del 25.10.2018, disponeva di liquidare, in favore della ricorrente, la somma di € 5.938,13 a titolo di arretrati contrattuali, riconosciuti in virtù delle sent. n. 1579/2018 e sent. n. 2481/2018 del Tribunale di Torre Annunziata. Tale importo veniva versato alla ricorrente nella busta paga del mese di luglio 2018 e di novembre 2018 per l'attività svolta, quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap, nel periodo dal 1.06.2015 al 31.03.2018. Come si rileva dagli atti, sulla predetta somma è stata applicata la tassazione ordinaria Tale ricostruzione della vicenda viene allegata e documentata dal ricorrente e non contrastata dall che peraltro costituendosi in giudizio, ha CP_1 riconosciuto la parziale fondatezza della domanda attorea. Orbene, la valorizzazione dell'aliquota da tassazione ordinaria è errata, ricorrendo i presupposti per quella da tassazione “separata”. Ed invero, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, alla lettera b) prevede che l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1 (ora art. 50) e all'art. 46, comma 2 (ora art. 49). Le situazioni che possono rilevare per l'applicazione del particolare regime di tassazione sono di due tipi: a) quelle di "carattere giuridico" che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto" che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta. Secondo il dettato letterale della disposizione normativa, dunque, affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati" e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono percepiti In particolare, poi, si consente l'applicazione della tassazione separata soltanto ai proventi percepiti in ritardo, per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di
Pag. 3 di 5 provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti" idonee a far ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti volto a far beneficiare il percettore della più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto. Nella fattispecie al vaglio, il ritardo nella percezione degli emolumenti arretrati è dovuto a ragione di carattere giuridico, consistente nel sopraggiungere di una sentenza, che ha riconosciuto alla ricorrente degli arretrati per l'attività svolta, quale componente delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap. Pertanto, nel caso di specie non occorre individuare la causa dell'intervallo temporale tra periodo di imposta di maturazione e periodo di imposta di percezione dello stesso, perché il ritardo non è stato causato da "altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Ne consegue che l'importo, erogato alla ricorrente con le buste paga di maggio e novembre 2018, non andava sottoposto a tassazione ordinaria, ma a tassazione separata. Di conseguenza, la ricorrente ha diritto alla restituzione da parte del datore di lavoro di € 2.121,37, quale differenza tra quanto versato a titolo di tassazione ordinaria e quanto effettivamente dovuto in base alla tassazione separata, con condanna dell' al pagamento del predetto Controparte_1 importo. La cifra indicata emerge dai conteggi attorei, che non appaiono in contrasto con profili normativi e contabili. Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della natura documentale della domanda e del suo valore, con attribuzione in favore del procuratore costituito..
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in
[...] favore della ricorrente, della somma di € 2.121,37, oltre accessori secondo quanto indicato in motivazione;
Pag. 4 di 5 - condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1314,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 25/6/2025 Il Tribunale
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Dott. Emanuele Rocco
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