Art. 1.
Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , sono aumentate 50 volte.
L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678 e 21 ottobre 1947, n. 1250 .
Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , sono aumentate 50 volte.
L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678 e 21 ottobre 1947, n. 1250 .