TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
e
, nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che li rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1)pronunciare lo scioglimento del matrimonio (contratto in AC (SU) il 22.12.2007, Atto n. 21, parte I, anno 2007, Comune di AC), alle seguenti condizioni: benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG. Parte_2
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in AC (SU) in via Fogazzaro n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra , a fronte del puntuale Parte_1
adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono dettagliate e dal assunte. Pt_2
2) il IG. si obbliga a saldare la somma dovuta (capitale, interessi e spese, anche Parte_2
concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022 Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in AC (SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio
[...]
repertorio n. 22587, raccolta n. 8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie Per_1
1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, Persona_1
raccolta n. 8583, registrato in Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza patrimoniale negativa del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa
e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3) l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e spese, Parte_2
anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente
e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES 359/2022 del Tribunale di
Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4) estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata
l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. , a formalizzare la cessione onerosa dalla IG.ra Pt_2
al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra dell'immobile Pt_1 Pt_2 Pt_1
sito in AC (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3. 5) il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG.
, ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro cinquantamila / 00) ai soli Parte_2
fini del presente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra
, e l'efficacia del trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1 Pt_1
condizionalmente sospeso al versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra
. Pt_1
6) nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad € 40.000,00 (euro Parte_1
quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7) nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero acquistare Parte_2
l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare
RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei Parte_2
punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se:
7.1) alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
Pt_1
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio patrimoniale in ragione e/o Pt_1 conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva immobiliare che lo riguarda.
8) adempiute tutte le obbligazioni che precedono, entro i termini suindicati, le parti riterranno cessata qualsivoglia controversia tra loro afferente all'immobile sito in AC (SU) in via
Fogazzaro n. 20, a beni in esso presenti ovvero acquistati in regime di comunione legale, ed a rapporti reciproci di debito e/o credito causalmente connessi al matrimonio, all'immobile ed ai beni acquistati in comunione legale, nello specifico:
8.1) non dovrà corrispondere alcunché a in ragione dell'uso esclusivo Parte_2 Parte_1 dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) per il tempo successivo alla data di passaggio in Giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, né per l'uso precedente in mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale e/o nonostante l'inadempimento del IG. Pt_2
rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordi di separazione;
8.2) diverrà proprietario esclusivo degli arredi e suppellettili presenti, fin dalla Parte_2 data del matrimonio, nell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), relativamente ai quali
non potrà far valere alcuna pretesa;
Parte_1
8.3) non potrà richiedere alcunché a , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 Parte_2
ovvero indennizzo, ovvero a qualsiasi altro titolo, in ragione del di lui inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di separazione, di pagare le rate del mutuo fondiario dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU);
8.4) non potrà agire in rivalsa, verso , in relazione ai ratei di mutuo Parte_2 Parte_1 fondiario pagati per l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), indipendentemente dal momento in cui sia avvenuto il versamento dei ratei stessi.
9) I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10) La IG.ra è consapevole del fatto che la procedura di esecuzione immobiliare RES Parte_1
359/2022, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, è stata introdotta anche nei suoi confronti, essendo comproprietaria indivisa del 50% dell'immobile pignorato, pertanto si impegna a prestare la massima collaborazione affinché il IG. possa adempiere alle obbligazioni oggi assunte. Pt_2
11) Nell'ipotesi in cui non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte in Parte_2
data odierna:
11.1) , in quanto già inadempiente agli impegni assunti in sede di separazione ed Parte_2
inadempiente a quelli assunti in sede di ricorso congiunto per divorzio, dovrà corrispondere a Pt_1
un importo convenzionalmente determinato in € 150,00 mensili, per ciascun mese in cui avrà
[...] avuto la dimora e/o l'uso esclusivo dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), con decorrenza dell'obbligo di pagamento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione fino al saldo effettivo;
11.2) sarà creditrice, nei confronti di , del 50% del valore Parte_1 Parte_2 commerciale dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) alla data odierna, pari complessivamente ad € 211.300,00, alla luce della perizia di stima redatta dal Geom. Persona_2 di AC (SU) in data 11.02.2016, che le parti conoscono, accettano e richiamano integralmente, ciò anche in considerazione del fatto che gli importi indicati nei punti 5), 6) e 7) che precedono sono determinati convenzionalmente in misura ridotta ai soli fini dell'accordo globale oggi convenuto dalle parti;
11.3) Ciascuna delle parti potrà liberamente azionare, nei confronti dell'altra, le proprie ragioni creditorie, per qualsivoglia titolo derivante e/o connesso al matrimonio, all'immobile di AC
(SU) via Fogazzaro n. 20 ed ai beni in esso presenti e/o acquistati in comunione legale.
12) Le spese legali afferenti al presente Giudizio sono compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in CI il 22/12/2007, che i coniugi si sono separati a seguito di accordo recepito nella sentenza n. 1104/2021 del 03.03.2021, senza più riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra loro.
All'udienza del 12.06.2023, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate trascritte in epigrafe.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CI il 22/12/2007,
trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di CI al n. 21 parte I, anno
2007.
In data 19.04.2017, nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi davanti al
Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separatamente. La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1104/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 03.03.2021.
Le parti hanno dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti.
Devono inoltre essere recepite le condizioni dalle stesse concordate in quanto non contrarie a norme imperative.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CI il 22/12/2007 tra
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di CI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 21, parte I);
2. benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG.
[...]
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in AC (SU) in via Fogazzaro Parte_2
n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra Pt_1
, a fronte del puntuale adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono
[...]
dettagliate e dal assunte. Il IG. si obbliga a saldare la somma Pt_2 Parte_2
dovuta (capitale, interessi e spese, anche concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022
Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in AC
(SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio repertorio n. 22587, raccolta n. Persona_1
8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie 1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, raccolta n. 8583, registrato in Persona_1
Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento
RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3. l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e Parte_2
spese, anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES
359/2022 del Tribunale di Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da Parte_1
qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4. estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. a formalizzare la cessione onerosa dalla Pt_2
IG.ra al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra Pt_1 Pt_2 Pt_1
dell'immobile sito in AC (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al
NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3.
5. il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG. , ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro Parte_2
cinquantamila / 00) ai soli fini del resente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra e l'efficacia del Parte_1
trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra condizionalmente sospeso al Pt_1
versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più
opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra . Pt_1
6. nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad Parte_1
€ 40.000,00 (euro quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7. nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero Parte_2
acquistare l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se: 7.1) Parte_2
alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio Pt_1 Pt_1 patrimoniale in ragione e/o conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva immobiliare che lo riguarda.
8. adempiute tutte le obbligazioni che precedono, entro i termini suindicati, le parti riterranno cessata qualsivoglia controversia tra loro afferente all'immobile sito in AC (SU) in via
Fogazzaro n. 20, a beni in esso presenti ovvero acquistati in regime di comunione legale, ed a rapporti reciproci di debito e/o credito causalmente connessi al matrimonio, all'immobile ed ai beni acquistati in comunione legale, nello specifico: 8.1) non dovrà Parte_2
corrispondere alcunché a in ragione dell'uso esclusivo dell'immobile di via Parte_1
Fogazzaro n. 20 in AC (SU) per il tempo successivo alla data di passaggio in Giudicato
della sentenza di scioglimento del matrimonio, né per l'uso precedente in mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale e/o nonostante l'inadempimento del IG.
rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordi di separazione;
8.2) Pt_2 [...]
diverrà proprietario esclusivo degli arredi e suppellettili presenti, fin dalla data del Parte_2
matrimonio, nell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), relativamente ai quali non potrà far valere alcuna pretesa;
8.3) non potrà richiedere alcunché Parte_1 Parte_1
a , a titolo di risarcimento danni, ovvero indennizzo, ovvero a qualsiasi Parte_2
altro titolo, in ragione del di lui inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di separazione, di pagare le rate del mutuo fondiario dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in
AC (SU); 8.4) non potrà agire in rivalsa, verso in Parte_2 Parte_1
relazione ai ratei di mutuo fondiario pagati per l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC
(SU), indipendentemente dal momento in cui sia avvenuto il versamento dei ratei stessi.
9. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10. La IG.ra è consapevole del fatto che la procedura di esecuzione immobiliare RES Parte_1
359/2022, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, è stata introdotta anche nei suoi confronti, essendo comproprietaria indivisa del 50% dell'immobile pignorato, pertanto, si impegna a prestare la massima collaborazione affinché il IG. possa adempiere alle Pt_2
obbligazioni oggi assunte.
11. Nell'ipotesi in cui non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte in Parte_2
data odierna: 11.1) , in quanto già inadempiente agli impegni assunti in Parte_2
sede di separazione ed inadempiente a quelli assunti in sede di ricorso congiunto per divorzio,
dovrà corrispondere a un importo convenzionalmente determinato in € 150,00 Parte_1
mensili, per ciascun mese in cui avrà avuto la dimora e/o l'uso esclusivo dell'immobile di via
Fogazzaro n. 20 in AC (SU), con decorrenza dell'obbligo di pagamento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione fino al saldo effettivo;
11.2) Parte_1
sarà creditrice, nei confronti di , del 50% del valore commerciale Parte_2
dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) alla data odierna, pari complessivamente ad € 211.300,00, alla luce della perizia di stima redatta dal Geom.
di AC (SU) in data 11.02.2016, che le parti conoscono, accettano e Persona_2
richiamano integralmente, ciò anche in considerazione del fatto che gli importi indicati nei punti 5), 6) e 7) che precedono sono determinati convenzionalmente in misura ridotta ai soli fini dell'accordo globale oggi convenuto dalle parti;
11.3) Ciascuna delle parti potrà
liberamente azionare, nei confronti dell'altra, le proprie ragioni creditorie, per qualsivoglia titolo derivante e/o connesso al matrimonio, all'immobile di AC (SU) via Fogazzaro n.
20 ed ai beni in esso presenti e/o acquistati in comunione legale.
12. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1579 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
e
, nato a [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabio Basile, che li rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
1)pronunciare lo scioglimento del matrimonio (contratto in AC (SU) il 22.12.2007, Atto n. 21, parte I, anno 2007, Comune di AC), alle seguenti condizioni: benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG. Parte_2
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in AC (SU) in via Fogazzaro n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra , a fronte del puntuale Parte_1
adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono dettagliate e dal assunte. Pt_2
2) il IG. si obbliga a saldare la somma dovuta (capitale, interessi e spese, anche Parte_2
concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022 Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in AC (SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio
[...]
repertorio n. 22587, raccolta n. 8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie Per_1
1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, Persona_1
raccolta n. 8583, registrato in Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia Parte_1
conseguenza patrimoniale negativa del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa
e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3) l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e spese, Parte_2
anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente
e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES 359/2022 del Tribunale di
Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4) estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata
l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. , a formalizzare la cessione onerosa dalla IG.ra Pt_2
al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra dell'immobile Pt_1 Pt_2 Pt_1
sito in AC (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3. 5) il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG.
, ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro cinquantamila / 00) ai soli Parte_2
fini del presente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra
, e l'efficacia del trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra Parte_1 Pt_1
condizionalmente sospeso al versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra
. Pt_1
6) nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad € 40.000,00 (euro Parte_1
quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7) nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero acquistare Parte_2
l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare
RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei Parte_2
punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se:
7.1) alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
Pt_1
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio patrimoniale in ragione e/o Pt_1 conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva immobiliare che lo riguarda.
8) adempiute tutte le obbligazioni che precedono, entro i termini suindicati, le parti riterranno cessata qualsivoglia controversia tra loro afferente all'immobile sito in AC (SU) in via
Fogazzaro n. 20, a beni in esso presenti ovvero acquistati in regime di comunione legale, ed a rapporti reciproci di debito e/o credito causalmente connessi al matrimonio, all'immobile ed ai beni acquistati in comunione legale, nello specifico:
8.1) non dovrà corrispondere alcunché a in ragione dell'uso esclusivo Parte_2 Parte_1 dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) per il tempo successivo alla data di passaggio in Giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, né per l'uso precedente in mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale e/o nonostante l'inadempimento del IG. Pt_2
rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordi di separazione;
8.2) diverrà proprietario esclusivo degli arredi e suppellettili presenti, fin dalla Parte_2 data del matrimonio, nell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), relativamente ai quali
non potrà far valere alcuna pretesa;
Parte_1
8.3) non potrà richiedere alcunché a , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 Parte_2
ovvero indennizzo, ovvero a qualsiasi altro titolo, in ragione del di lui inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di separazione, di pagare le rate del mutuo fondiario dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU);
8.4) non potrà agire in rivalsa, verso , in relazione ai ratei di mutuo Parte_2 Parte_1 fondiario pagati per l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), indipendentemente dal momento in cui sia avvenuto il versamento dei ratei stessi.
9) I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10) La IG.ra è consapevole del fatto che la procedura di esecuzione immobiliare RES Parte_1
359/2022, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, è stata introdotta anche nei suoi confronti, essendo comproprietaria indivisa del 50% dell'immobile pignorato, pertanto si impegna a prestare la massima collaborazione affinché il IG. possa adempiere alle obbligazioni oggi assunte. Pt_2
11) Nell'ipotesi in cui non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte in Parte_2
data odierna:
11.1) , in quanto già inadempiente agli impegni assunti in sede di separazione ed Parte_2
inadempiente a quelli assunti in sede di ricorso congiunto per divorzio, dovrà corrispondere a Pt_1
un importo convenzionalmente determinato in € 150,00 mensili, per ciascun mese in cui avrà
[...] avuto la dimora e/o l'uso esclusivo dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), con decorrenza dell'obbligo di pagamento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione fino al saldo effettivo;
11.2) sarà creditrice, nei confronti di , del 50% del valore Parte_1 Parte_2 commerciale dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) alla data odierna, pari complessivamente ad € 211.300,00, alla luce della perizia di stima redatta dal Geom. Persona_2 di AC (SU) in data 11.02.2016, che le parti conoscono, accettano e richiamano integralmente, ciò anche in considerazione del fatto che gli importi indicati nei punti 5), 6) e 7) che precedono sono determinati convenzionalmente in misura ridotta ai soli fini dell'accordo globale oggi convenuto dalle parti;
11.3) Ciascuna delle parti potrà liberamente azionare, nei confronti dell'altra, le proprie ragioni creditorie, per qualsivoglia titolo derivante e/o connesso al matrimonio, all'immobile di AC
(SU) via Fogazzaro n. 20 ed ai beni in esso presenti e/o acquistati in comunione legale.
12) Le spese legali afferenti al presente Giudizio sono compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, e , premesso di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio in CI il 22/12/2007, che i coniugi si sono separati a seguito di accordo recepito nella sentenza n. 1104/2021 del 03.03.2021, senza più riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra loro.
All'udienza del 12.06.2023, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate trascritte in epigrafe.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che le parti hanno contratto matrimonio in CI il 22/12/2007,
trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di CI al n. 21 parte I, anno
2007.
In data 19.04.2017, nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi davanti al
Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separatamente. La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1104/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 03.03.2021.
Le parti hanno dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti.
Devono inoltre essere recepite le condizioni dalle stesse concordate in quanto non contrarie a norme imperative.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CI il 22/12/2007 tra
, nata in [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune di CI di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 21, parte I);
2. benché non vi sia più alcun titolo per l'assegnazione della casa coniugale, il IG.
[...]
potrà continuare a dimorare nella stessa, sita in AC (SU) in via Fogazzaro Parte_2
n. 20, ed utilizzarla in via esclusiva, senza versare corrispettivo o indennizzo alla IG.ra Pt_1
, a fronte del puntuale adempimento delle obbligazioni che di seguito vengono
[...]
dettagliate e dal assunte. Il IG. si obbliga a saldare la somma Pt_2 Parte_2
dovuta (capitale, interessi e spese, anche concernenti il procedimento esecutivo RES 359/2022
Tribunale di Cagliari) relativa al mutuo fondiario afferente all'immobile sito in AC
(SU) in via Fogazzaro n. 20 (rogito Notaio repertorio n. 22587, raccolta n. Persona_1
8376, registrato in Sanluri il 12.12.2008 al n. 3945 serie 1T) e successivo atto di erogazione e quietanza (rogito Notaio repertorio n. 22862, raccolta n. 8583, registrato in Persona_1
Sanluri il 31.03.2009 al n. 865, serie 1T), ed a cancellare a propria cura e spese il pignoramento
RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari) e l'ipoteca gravante sull'immobile, tenendo altresì indenne e manlevando la IG.ra da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa Parte_1
del proprio inadempimento agli impegni assunti in sede di separazione, oltreché da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa e/o collegata al procedimento RES 359/2022 (Tribunale di Cagliari).
3. l'obbligazione di cui al punto 2) che procede si riterrà puntualmente adempiuta dal IG.
[...]
anche nell'ipotesi in cui il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi e Parte_2
spese, anche relative al procedimento RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari) fosse effettuato ratealmente e/o per una somma – concordata con il creditore procedente ovvero con un cessionario del credito – inferiore a quella emergente dall'atto di pignoramento iscritto al RES
359/2022 del Tribunale di Cagliari, a patto che la posizione debitoria sia estinta, e siano cancellati il pignoramento e l'ipoteca gravante sull'immobile, entro sei anni dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, tenendo indenne e manlevando la IG.ra da Parte_1
qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa discendente e/o connessa e/o collegata al menzionato procedimento esecutivo.
4. estinto il mutuo e la procedura esecutiva RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, e cancellata l'ipoteca gravante sull'immobile, i IGnori e si obbligano a Parte_2 Parte_1
provvedere, presso un Notaio scelto dal IG. a formalizzare la cessione onerosa dalla Pt_2
IG.ra al IG. della quota parte del 50% di proprietà indivisa della IG.ra Pt_1 Pt_2 Pt_1
dell'immobile sito in AC (SU) nella via Fogazzaro n. 20, originariamente censito al
NCEU alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 2 ed oggi – a seguito della soppressione del subalterno 2 – alla sezione C, foglio 5, mappale 631, subalterno 3.
5. il rogito di cui al punto 4) che precede dovrà essere stipulato entro e non oltre sei anni e sei mesi dalla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, con oneri e spese a carico del cessionario IG. , ed al corrispettivo – convenuto in € 50.000,00 (euro Parte_2
cinquantamila / 00) ai soli fini del resente accordo globale – da versarsi in più ratei mensili di pari importo, l'ultimo dei quali entro sei anni dalla data di sottoscrizione del rogito stesso. Il rogito dovrà necessariamente prevedere la costituzione di una garanzia ipotecaria sull'immobile oggetto di cessione, in favore della IG.ra e l'efficacia del Parte_1
trasferimento della quota parte di proprietà della IG.ra condizionalmente sospeso al Pt_1
versamento integrale del corrispettivo pattuito, ovvero, in subordine, clausole ritenute più
opportune dal Notaio rogante e che garantiscano in modo equivalente la IG.ra . Pt_1
6. nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il rogito di cui ai punti 4) e 5) che precedono fosse stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso, le parti odierne concordano che il corrispettivo della cessione da versare alla IG.ra sia ridotto ad Parte_1
€ 40.000,00 (euro quarantamila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, ed ulteriormente ridotto ad € 35.000,00 (euro trentacinquemila / 00), come quantificato sempre ai soli fini del presente accordo globale, in caso di pagamento in unica soluzione alla data di sottoscrizione del rogito stesso, se esso sia stipulato entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso.
7. nell'ipotesi in cui terzi soggetti, anche indicati dal IG. , dovessero Parte_2
acquistare l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), oggetto della procedura esecutiva immobiliare RES 359/2022 del Tribunale di Cagliari, le obbligazioni oggi assunte dal IG. , nei punti 2) e 3) che precedono, si riterranno adempiute se: 7.1) Parte_2
alla IG.ra sarà corrisposta, al momento dell'acquisto, la somma di € 50.000,00 Parte_1
(euro cinquantamila/00) – se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro sei anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso – ridotta ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro quattro anni dall'iscrizione al ruolo del presente ricorso ed ulteriormente ridotta ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) se l'acquisto ed il pagamento avverranno entro tre anni dalla iscrizione al ruolo del presente ricorso;
7.2) il pignoramento sia estinto e l'ipoteca cancellata senza oneri economici a carico della IG.ra
, entro i termini suindicati;
7.3) non residuerà in capo alla IG.ra alcun pregiudizio Pt_1 Pt_1 patrimoniale in ragione e/o conseguenza e/o connessione all'immobile ed alla procedura esecutiva immobiliare che lo riguarda.
8. adempiute tutte le obbligazioni che precedono, entro i termini suindicati, le parti riterranno cessata qualsivoglia controversia tra loro afferente all'immobile sito in AC (SU) in via
Fogazzaro n. 20, a beni in esso presenti ovvero acquistati in regime di comunione legale, ed a rapporti reciproci di debito e/o credito causalmente connessi al matrimonio, all'immobile ed ai beni acquistati in comunione legale, nello specifico: 8.1) non dovrà Parte_2
corrispondere alcunché a in ragione dell'uso esclusivo dell'immobile di via Parte_1
Fogazzaro n. 20 in AC (SU) per il tempo successivo alla data di passaggio in Giudicato
della sentenza di scioglimento del matrimonio, né per l'uso precedente in mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale e/o nonostante l'inadempimento del IG.
rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordi di separazione;
8.2) Pt_2 [...]
diverrà proprietario esclusivo degli arredi e suppellettili presenti, fin dalla data del Parte_2
matrimonio, nell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU), relativamente ai quali non potrà far valere alcuna pretesa;
8.3) non potrà richiedere alcunché Parte_1 Parte_1
a , a titolo di risarcimento danni, ovvero indennizzo, ovvero a qualsiasi Parte_2
altro titolo, in ragione del di lui inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di separazione, di pagare le rate del mutuo fondiario dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in
AC (SU); 8.4) non potrà agire in rivalsa, verso in Parte_2 Parte_1
relazione ai ratei di mutuo fondiario pagati per l'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC
(SU), indipendentemente dal momento in cui sia avvenuto il versamento dei ratei stessi.
9. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
10. La IG.ra è consapevole del fatto che la procedura di esecuzione immobiliare RES Parte_1
359/2022, pendente innanzi al Tribunale di Cagliari, è stata introdotta anche nei suoi confronti, essendo comproprietaria indivisa del 50% dell'immobile pignorato, pertanto, si impegna a prestare la massima collaborazione affinché il IG. possa adempiere alle Pt_2
obbligazioni oggi assunte.
11. Nell'ipotesi in cui non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte in Parte_2
data odierna: 11.1) , in quanto già inadempiente agli impegni assunti in Parte_2
sede di separazione ed inadempiente a quelli assunti in sede di ricorso congiunto per divorzio,
dovrà corrispondere a un importo convenzionalmente determinato in € 150,00 Parte_1
mensili, per ciascun mese in cui avrà avuto la dimora e/o l'uso esclusivo dell'immobile di via
Fogazzaro n. 20 in AC (SU), con decorrenza dell'obbligo di pagamento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione fino al saldo effettivo;
11.2) Parte_1
sarà creditrice, nei confronti di , del 50% del valore commerciale Parte_2
dell'immobile di via Fogazzaro n. 20 in AC (SU) alla data odierna, pari complessivamente ad € 211.300,00, alla luce della perizia di stima redatta dal Geom.
di AC (SU) in data 11.02.2016, che le parti conoscono, accettano e Persona_2
richiamano integralmente, ciò anche in considerazione del fatto che gli importi indicati nei punti 5), 6) e 7) che precedono sono determinati convenzionalmente in misura ridotta ai soli fini dell'accordo globale oggi convenuto dalle parti;
11.3) Ciascuna delle parti potrà
liberamente azionare, nei confronti dell'altra, le proprie ragioni creditorie, per qualsivoglia titolo derivante e/o connesso al matrimonio, all'immobile di AC (SU) via Fogazzaro n.
20 ed ai beni in esso presenti e/o acquistati in comunione legale.
12. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 27.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti