Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico - legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; in mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11467 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. Vigolo Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SC A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 16372/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/09/99 R.G.N. 65264/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.99, ha ritenuto, accogliendo l'appello dell'INPS, che al sign. LU DE MA non spetta l'assegno di invalidità riconosciutogli dai Pretore;
2 - che il Tribunale tonda il suo convincimento sulla c.t.u. da esso disposta, dalia quale, anche in base all'integrazione scritta seguita ai rilievi formulati dall'assicurato, era risultato:
a - l'inesistenza di patologie di rilevo all'esofago peraltro farmacologicamente emendabili;
b - l'esistenza di una lieve sindrome ostruttiva, con lieve incidenza funzionale oltre a segni radiografici di enfisema in relazione all'apparato respiratorio;
c - tracciati elettrocardiografici normali, a parte il blocco anteriore emisinistro, privo di reale incidenza funzionale, per l'apparato cardiovascolare;
3 - che sulle predette conclusioni, pienamente condivise dal Tribunale, non poteva incidere quanto rilevato con le seconde note presentate dall'assicurato atteso che:
a - la mancata esecuzione di un emocromo a fronte dei dati strumentali disponibili non aveva alcuna incidenza dal punto di vista anatomo patologico e, soprattutto, sulla capacità lavorativa;
b - il c.t.u. aveva valutato la patologia respiratoria dal punto di vista funzionale;
c - che, in assenza di specifiche indicazioni dell'assicurato, non potevano ritenersi insufficienti gli esami strumentali relativi alla patologia cardiaca;
4 - che il sign. DE MA chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 222/84 ed erronea e contraddittoria motivazione;
2 - che con la sua doglianza egli sostiene che:
a - la doppia ulcera gastrica è stata esaminata L. risolta incoerentemente dal c.t.u.(che ha ignorato gli esami dell'apparato digerente omettendo di far eseguire un indispensabile emocromosomico atteso il grave stato di deperimento organico;
b - che è stata trascurata la gravita della patologia respiratoria, confermata dalla prova di funzionalità respiratoria confermativa, a sua volta, del quadro radiologico del torace;
c - in relazione alla patologia cardiaca l'ECG disposto dal c.t.u. non appare risolutore;
d - la sindrome respiratoria viene considerata di scarsa incidenza in quanto di lieve limitazione funzionale, e - la cardiopatia è minimizzata sul falso presupposto della sua inidoneità, da sola, a determinare una rilevante riduzione della validità;
f - essa andava invece rapportata al lavoro del ricorrente (elettrauto) che comporta notevoli sforzi;
g - nessuna incidenza era stata riconosciuta al dato artrosico;
3 - che il ricorrente ritiene errata la sentenza per essersi fondata acriticamente sulla c.t.u. inficiata dai predetti errori;
4 - che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in materia di critiche alla c.t.u., su cui si fondi la sentenza impugnata, in sede di legittimità esse sono ammissibili solo se contengono la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, la quale costituendo un vero e proprio vizio della logica medico legale, rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; in mancanza di detti elementi le critiche alla c.t.u. costituiscono mero dissenso diagnostico ( 530/98, 751/98, 7788/98, 225/00, 83/01);
5 - che tale devono definirsi i rilievi formulati dal ricorrente mancando in essi la denuncia documentata della predetta devianza;
6 - che il ricorso deve, di conseguenza, rigettarsi, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 maggio 2002