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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 547 Registro Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA
e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Romina Scarano,
[...]
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 1304/2024 del 17.9.2024 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.7.2021, gli odierni appellanti, n.q. di eredi di Persona_1
hanno convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi che alcune delle patologie
[...] CP_1 diagnosticate alla loro congiunta fossero state causate dall'ambiente lavorativo e dai fattori morbigeni cui era stata esposta, cagionandole un danno biologico del 90% in epoca antecedente al decesso, intervenuto poi il 18.10.2018.
A tal fine hanno dedotto che: la loro congiunta era stata dipendente sino al decesso della Pt_3
in servizio presso il Distretto di Valmontone Colleferro;
dall'ottobre 2014, l' le aveva
[...] CP_2 di fatto assegnato tutta la gestione del CUP del predetto Distretto, così imponendole di espletare le
1 sue mansioni in un ambiente lavorativo non adatto alle sue condizioni di salute ed a contatto diretto con il pubblico;
tali mansioni erano state infatti vietate alla lavoratrice sin dal 2006 dalla
Commissione Medica di Verifica del MEF, che l'aveva dichiarata “idonea in modo relativo, controindicate lo svolgimento di attività di sportello e comunque che richiedono il contatto col pubblico”, giacché la affetta da malattia policistica con nefrectomia bilaterale, era stata Per_1 sottoposta nel 2005 a trapianto del rene da vivente, con conseguente necessità di assumere farmaci immunodepressori ad elevate dosi, che la esponevano a grave rischio biologico;
a causa delle mansioni da ultimo svolte, nel maggio 2015 era stata ricoverata per tosse e dispnea compatibili con bronchiolite ostruttiva, con conseguente necessità di assumere dosi elevate di steroidi e di sospendere la terapia immunodepressiva;
aveva subito successivamente diversi ricoveri, venendo dimessa con diagnosi di “rigetto renale connesso con insufficienza renale di III”; le condizioni di salute erano via via peggiorate, tanto che dal 2016 le era stata certificata una temporanea inidoneità assoluta al servizio, più volte poi prorogata, sino al decesso.
L' si è costituito in giudizio, contestando quanto sostenuto da controparte e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata ha respinto la domanda, aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, secondo le quali “le patologie indicate in ricorso non … [hanno] avuto origine nella attività professionale della perizianda, e … la stessa non … [ha] svolto un ruolo di derivazione causale o concausale nell'evoluzione peggiorativa delle patologie in parola, in riferimento alle mansioni svolte dalla Sig.ra , in qualità di Persona_1 dipendente dal 24 ottobre 2014”. Pt_3
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli eredi della chiedendone la riforma. Per_1
A tal fine, hanno lamentato l'errata applicazione del principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., chiedendo il rinnovo della CTU e reiterando le conclusioni rassegnate in primo grado.
L' si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata, stante la correttezza CP_1 delle conclusioni rassegnate dal CTU e condivise dal Tribunale.
2. Sennonché, alla prima udienza del 7.10.2025 nessuno è comparso per parte appellante e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'odierna udienza, in cui parte appellante nuovamente non è comparsa, nonostante rituale comunicazione di cancelleria.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione e definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
3. Tanto premesso, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che 2 “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).
Le spese possono essere compensate, considerato che le parti, non comparendo, hanno manifestato disinteresse alla relativa regolazione e liquidazione.
Deve tuttavia darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l.
n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. compensa le spese di lite del grado;
3. dà atto che sussistono, per parte appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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