Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
n. rgvg 17042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. -
- Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17042 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte 1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAGLIOTTA
GIULIANA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GAGLIOTTA
GIULIANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 Parte 1 e Controparte 1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Vasto il 12/12/2016;
- che dalla loro unione non nascevano figli;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Nessuna altra statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e [...]
(atto n.41, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno2016); CP 1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott. Immacolata Cozzolino