Art. 7.
L' articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".
L' articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".