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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 363/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 363/2024 R.G. promosso da:
p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti Sergio Aragona, Anna Maria Paglia e Francesco Ferraù;
- parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte resistente -
*****
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2024 Controparte_1 in proseguo anche solo ha proposto opposizione avverso il
[...] Pt_1 precetto notificato in data 25.03.2024 con cui le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di 450.290,81 euro in forza del D.I. n. 98/2024, R.G. CP_2
Pag. 1 di 5 286/2024, emesso in data 22.03.2024 dal Tribunale di Patti, provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto.
Parte opponente ha eccepito: a) la nullità del precetto per invalidità della procura;
b) la mancanza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva in capo a , essendo CP_2 il credito già stato pagato;
c) l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva.
Con comparsa del 05.04.2024 si è costituita in giudizio , eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per aver riproposto le Pt_1 medesime doglianze sollevate in sede di opposizione a D.I., e contestando, nel merito, le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stato revocato il D.I. azionato.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
27.05.2025 introitata per la decisione.
*****
Costituisce ius receptum il principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (v. Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n. 25478).
Ebbene, nel caso in esame l'esecuzione è stata intrapresa sulla base del D.I. n. 98/2024,
R.G. 286/2024, emesso in data 22.03.2024 da questo Tribunale.
Detto D.I., a seguito dell'accoglimento dell'opposizione promossa dalla parte ingiunta
( , è stato revocato giusta sentenza n. 47/2025 del 17.01.2025. Pt_1
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, non potendo più
l'asserita creditrice (INCO) proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei confronti di Pt_1 per l'intervenuta caducazione del titolo.
Pag. 2 di 5 Per quanto riguarda le spese di lite, esse devono esser regolate secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
All'uopo occorre in primo luogo esaminare l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, secondo cui la presente opposizione a precetto sarebbe inammissibile in quanto la parte opponente si sarebbe limitata a riproporre in questa sede le medesime doglianze formulate nel giudizio di opposizione a D.I.
Sul punto si rileva quanto appresso.
È noto che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha pieno sviluppo.
Ciò comporta che le contestazioni relative al credito azionato debbono essere fatte valere esclusivamente con il rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo giudiziario (quindi, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante l'opposizione ex art. 645
o 650 CPC); mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo, in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità,
e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal Giudice anche in grado d'appello (v. Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Ebbene, nel caso in esame, posto che l'opponente non ha eccepito l'inesistenza del titolo o la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa altrui sorti successivamente alla notifica del D.I., non può che ritenersi che sia esclusivo appannaggio del Giudice dell'opposizione a D.I. lo scrutinio della sussistenza del credito azionato e delle vicende
Pag. 3 di 5 sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.
Ne consegue che, laddove non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta caducazione del titolo, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile la presente opposizione ex art. 615 CPC.
Con la precisazione che anche il difetto di procura è eccezione identica a quella svolta nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque deve ritenersi assorbita nella declaratoria di inammissibilità.
Le spese di lite, in virtù del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno pertanto poste a carico di parte opponente e liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, del numero ridotto di udienze e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore, con una riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , Pt_1 CP_2 che si liquidano in 5.614,50 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Starvaggi, quale procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVUTA
CADUCAZIONE DEL D.I. AZIONATO;
2. CONDANNA STUDI ECONOMICI E PROGETTI INTEGRATI S.P.A. ALLA
REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI INERTI E CP_2
CONGLOMERATI, CHE LIQUIDA IN 5.614,50 EURO, OLTRE SPESE
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), DA DISTRARSI AI SENSI
DELL'ART. 93 CPC IN FAVORE DELL'AVVOCATO PAOLO STARVAGGI.
Così deciso il 30 Giugno 2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 363/2024 R.G. promosso da:
p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti Sergio Aragona, Anna Maria Paglia e Francesco Ferraù;
- parte opponente -
nei confronti di:
(c.f. e p. iva ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte resistente -
*****
Con atto di citazione notificato in data 29.03.2024 Controparte_1 in proseguo anche solo ha proposto opposizione avverso il
[...] Pt_1 precetto notificato in data 25.03.2024 con cui le è stato intimato il pagamento in favore di della somma di 450.290,81 euro in forza del D.I. n. 98/2024, R.G. CP_2
Pag. 1 di 5 286/2024, emesso in data 22.03.2024 dal Tribunale di Patti, provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto.
Parte opponente ha eccepito: a) la nullità del precetto per invalidità della procura;
b) la mancanza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva in capo a , essendo CP_2 il credito già stato pagato;
c) l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione esecutiva.
Con comparsa del 05.04.2024 si è costituita in giudizio , eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per aver riproposto le Pt_1 medesime doglianze sollevate in sede di opposizione a D.I., e contestando, nel merito, le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stato revocato il D.I. azionato.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
27.05.2025 introitata per la decisione.
*****
Costituisce ius receptum il principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite, secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (v. Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n. 25478).
Ebbene, nel caso in esame l'esecuzione è stata intrapresa sulla base del D.I. n. 98/2024,
R.G. 286/2024, emesso in data 22.03.2024 da questo Tribunale.
Detto D.I., a seguito dell'accoglimento dell'opposizione promossa dalla parte ingiunta
( , è stato revocato giusta sentenza n. 47/2025 del 17.01.2025. Pt_1
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere, non potendo più
l'asserita creditrice (INCO) proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei confronti di Pt_1 per l'intervenuta caducazione del titolo.
Pag. 2 di 5 Per quanto riguarda le spese di lite, esse devono esser regolate secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
All'uopo occorre in primo luogo esaminare l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, secondo cui la presente opposizione a precetto sarebbe inammissibile in quanto la parte opponente si sarebbe limitata a riproporre in questa sede le medesime doglianze formulate nel giudizio di opposizione a D.I.
Sul punto si rileva quanto appresso.
È noto che, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha pieno sviluppo.
Ciò comporta che le contestazioni relative al credito azionato debbono essere fatte valere esclusivamente con il rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo giudiziario (quindi, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante l'opposizione ex art. 645
o 650 CPC); mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo, in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità,
e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal Giudice anche in grado d'appello (v. Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n. 26948).
Ebbene, nel caso in esame, posto che l'opponente non ha eccepito l'inesistenza del titolo o la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa altrui sorti successivamente alla notifica del D.I., non può che ritenersi che sia esclusivo appannaggio del Giudice dell'opposizione a D.I. lo scrutinio della sussistenza del credito azionato e delle vicende
Pag. 3 di 5 sottese al titolo giudiziale posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto.
Ne consegue che, laddove non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta caducazione del titolo, si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile la presente opposizione ex art. 615 CPC.
Con la precisazione che anche il difetto di procura è eccezione identica a quella svolta nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque deve ritenersi assorbita nella declaratoria di inammissibilità.
Le spese di lite, in virtù del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno pertanto poste a carico di parte opponente e liquidate, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, del numero ridotto di udienze e dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore, con una riduzione del 50% per la pronuncia in rito.
Di conseguenza va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di , Pt_1 CP_2 che si liquidano in 5.614,50 euro per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva, da distrarsi in favore dell'Avv. Paolo Starvaggi, quale procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVUTA
CADUCAZIONE DEL D.I. AZIONATO;
2. CONDANNA STUDI ECONOMICI E PROGETTI INTEGRATI S.P.A. ALLA
REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI INERTI E CP_2
CONGLOMERATI, CHE LIQUIDA IN 5.614,50 EURO, OLTRE SPESE
GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE DOVUTA), DA DISTRARSI AI SENSI
DELL'ART. 93 CPC IN FAVORE DELL'AVVOCATO PAOLO STARVAGGI.
Così deciso il 30 Giugno 2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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