Art. 1. Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall' articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598 , e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, previsto dall' articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1598 , e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.