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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1501 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CASALE SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. INCORVAIA GIO LUCAS, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.06.2023 ha chiesto regolamentarsi le Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
01.07.2019).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU ed all'udienza dell'8.11.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiuto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni relative al figlio minore delle parti, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
Per_
“* affido condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
* facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé il minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, nonché un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti (in caso di mancato accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino alla sera alle ore 20.00, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali
(alternativamente comprendenti il giorno di Natale e Pasqua;
in caso di mancato accordo si parte da Natale 2024 con il padre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
le parti convengono altresì che nel caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre i genitori si accorderanno per il recupero delle giornate perse;
* incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare un monitoraggio delle condizioni di vita del minore e delle concrete modalità relazionali tra i genitori, con facoltà, per i medesimi Servizi, di progressivo e graduale ampliamento del diritto di visita in favore del padre con eventuale inclusione di pernotti infrasettimanali, sempre se non pregiudizievoli per il minore e tenuto conto dell'evolversi della situazione;
* sottoposizione di entrambi i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità da attivarsi per il tramite del Servizio consultoriale;
* pagamento da parte del padre dell'importo di Euro 200,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del minore, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il
Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate: * SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
* percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre, avendo il sig. CP_1
rinunciato alla sua quota;
* spese di lite compensate”
- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Savona, 08.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)