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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliera in esito all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 160 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Controparte_1 CP_2
, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Armati del Foro di Velletri, ai fini
[...] del presente atto con studio in Sanluri, Prol. Aldo Moro n. 41 (c/o avvocato Bandinu Angelo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec giusta Email_1 procura conferita su separato foglio allegato che si produce
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CP_3 studio dell'Avv. Wanda Sotgiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
E CONTRO
con sede in Cagliari, contumace Controparte_4
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 maggio 2020, aveva agito in giudizio davanti alla sezione lavoro CP_3 del Tribunale di Cagliari nei confronti della con il fine di ottenere il riconoscimento Controparte_1 del proprio diritto al pagamento delle somme accantonate da a suo nome a titolo di deposito CP_1 nel conto individuale e di Tfr e la conseguente condanna della convenuta al pagamento CP_1 delle stesse con gli accessori, sul presupposto che il personale dipendente dell'Ente Foreste della
Sardegna, come lui dal 1999, poi transitato alla neo istituita (art. 35 della legge Controparte_4 regionale sarda n. 8 del 27 aprile 2016), fosse stato correttamente iscritto presso l'Inps, Gestione ex
Inpdap, riservata ai dipendenti pubblici mediante l'iscrizione delle casse CPDEL ed INADEL a fini previdenziali, rilevando che invece, nel periodo di lavoro svolto alle dipendenza dell'Ente Foreste della Sardegna il regime previdenziale era gestito dalla convenuta, alla quale venivano CP_1 versati i prescritti contributi a titolo di conto individuale (art. 6, comma 2, del relativo regolamento approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996 con le successive modifiche) ed il trattamento di fine rapporto (art. 3 del relativo regolamento per il trattamento di fine rapporto), nel suo caso per importi pari, il conto individuale, a 18.528,00 € ed il TFR a 34.974,00 €.
Ritenendo maturati i presupposti previsti dai citati regolamenti per ottenere tali somme, essendo definitivamente cessato il rapporto con l'Ente Foreste della Sardegna, soppresso ope legis e per effetto del passaggio alle dipendenze dell cui aveva fatto seguito l'iscrizione presso altro Controparte_4 ente previdenziale, aveva quindi concluso domandando il riconoscimento degli importi sopra evidenziati.
La ritualmente costituitasi in giudizio, dopo avere richiesto la chiamata in causa Controparte_1 dell disposta dal primo giudice per “motivi di opportunità ai sensi dell'art. 107 c.p.c.”, Controparte_4 aveva resistito in giudizio con articolate difese, sostenendo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda, mentre l' aveva eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in causa, Controparte_4 peraltro esclusa in sentenza dal primo giudice, deducendo nel merito l'infondatezza delle tesi sostenute dall'ente convenuto in ordine alla sussistenza di un rapporto previdenziale assicurativo tra essa ed CP_4 CP_1
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1207/2022 del 16 dicembre
2022, aveva accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al pagamento in suo favore dell'importo CP_1 di 18.528,00 €, oltre accessori come per legge e rigettato invece la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, e ponendo la metà residua a carico della resistente, con integrale compensazione invece delle spese di lite nel CP_1 rapporto processuale con la terza chiamata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha censurato la sentenza ritenendo che fosse ingiusta perché erronea Controparte_1 nell'accertamento del diritto di a ricevere la liquidazione del conto individuale e circa CP_3
l'inquadramento previdenziale dei dipendenti presso l'Inps, ribadendo, nella sostanza, le CP_4 ragioni già poste a fondamento del giudizio di primo grado, ritenendo violate le norme disciplinanti il regime previdenziale contributivo integrativo di erroneamente interpretato dal primo CP_1 giudice, che ne aveva travisato i presupposti fondanti e la ratio (primo motivo di appello fino a pag.
11 del ricorso) e violato l'art. 6 del regolamento di cui nel caso di specie non ricorrevano i CP_1 presupposti oggettivi e soggettivi (secondo motivo di appello da pagina 11 fino a pagina 15 del ricorso). Ha, quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato sussistente il diritto di a conseguire le somme accantonate nel CP_3 proprio conto individuale. si è costituito in giudizio ed ha resistito, mentre è rimasta contumace, benchè ritualmente CP_3 citata, l Controparte_4
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Con nota datata 27 febbraio 2025 il difensore della parte appellante ha rappresentato la volontà della sua assistita, tenuto conto del disposto dell'art. 306 c.p.c., compatibile in appello in ragione del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme regolatrici del giudizio di primo grado, di rinunziare al ricorso in appello, rappresentando essere venuto meno l'interesse all'impugnativa, peraltro limitata al capo di sentenza favorevole al dipendente costituito, evidenziando che trattandosi di impugnativa mirata alla sola riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva statuito la debenza delle somme dovute a titolo di conto individuale al dipendente, per fatti concludenti con la rinunzia manifestata era anche tacitato l'interesse alla prosecuzione del giudizio della controparte, così da degradare nel concreto, l'incidenza dell'eventuale accettazione ai fini della declaratoria di estinzione del processo, espressamente invocata.
Il difensore della parte appellata, con note di trattazione scritta datate 11 marzo 2025, preso atto della rinuncia all'appello depositata dalla controparte, ha domandato che la Corte si pronunciasse comunque in punto di spese.
Con note di trattazione scritta depositate in data 10 giugno 2025 il difensore della CP_1 appellante, in ottemperanza all'invito formulato dalla Corte, ha ribadito la volontà di rinunciare all'appello depositato nell'interesse della in data 27/02/2025 e, ha aggiunto, di Controparte_1 concerto con la controparte, che le parti erano concordi affinché la causa fosse dichiarata estinta con la compensazione delle spese di lite, avendo raggiunto un separato accordo in ordine ai compensi professionali.
La difesa del dipendente appellato, con note di trattazione scritta depositate in data 11 giugno 2025, CP nell'interesse di ha preso atto della rinuncia all'appello depositata dalla controparte e ha altresì confermato l'avvenuto raggiungimento dell'accordo in punto di spese.
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Ciò premesso, osserva la Corte che a seguito della rinuncia alla impugnazione, come espressa nei termini indicati dalla appellante, consegue la cessazione della materia del contendere. CP_1
Difatti nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione posto che determina il venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 821/2022 e, nei medesimi termini, Corte di Appello di Cagliari sent. n. 12/2025, relatore Coinu).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che risulta che le parti hanno concordato in merito al fatto di avere raggiunto un separato accordo in ordine ai compensi professionali.
In conclusione, non resta al Collegio che prendere atto della rinuncia all'appello formulata dalla e dell'accordo raggiunto tra le parti in merito alle spese di lite, dichiarando perciò Controparte_1 la cessazione della materia del contendere e compensando le spese di lite tra le parti in ragione degli accordi in merito raggiunti separatamente dalle stesse, come dalle medesime rappresentato.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti.
Cagliari, 12 giugno 2025
La Presidente Relatrice
Maria Luisa Scarpa