Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2021
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Daniele Spena ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Frachetti resistente
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni congiunte precisate con note scritte depositate in data 29 novembre 2024 ed integrate dalle note scritte depositate in data 14 febbraio 2025
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 giugno 2021, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra a Pergine AN (TN) in data 21 CP_1
settembre 2002, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pergine
1
in data 3 dicembre 2015, minorenne e affetta da sindrome di Down – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile per incompatibilità di carattere e frequenti incomprensioni tra le parti che rendono il clima familiare molto teso.
In particolare, il sig. ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare al ricorrente Pt_1
con accollo dell'intero mutuo, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo il protocollo in atti, un contributo da parte del sig. al mantenimento della minore pari ed € 150,00 mensili oltre Pt_1
a spese straordinarie al 50%, la percezione da parte della sig.ra della pensione di CP_1
invalidità per la minore e di ogni altro sussidio previsto, la percezione da parte di ciascun coniuge degli incentivi pubblici per la ristrutturazione della casa, nessun assegno di mantenimento a favore della moglie.
La parte ricorrente ha dedotto che la residenza familiare - sita in via Volpare n. 4 a Pergine
AN - è di proprietà del sig. e che per la sua ristrutturazione i coniugi hanno Pt_1
acceso un mutuo nel 2014 della durata di 25 anni con rata mensile di € 1.200,00 sinora pagata dalle parti al 50%, oltre a ricevere incentivi pubblici di circa € 4.600,00 annuali fino al 2024.
Il ricorrente ha dato atto che la sig.ra lavora come cassiera di supermercato con uno CP_1 stipendio di cui non conosce l'importo e percepisce la pensione di invalidità della figlia di €
300,00 mensili nonché gli assegni familiari, mentre il sig. lavora come Pt_1 autotrasportatore con uno stipendio di circa € 2.200,00 mensili ed è onerato del pagamento di un debito con Equitalia di circa € 30.000,00 con rate di € 200,00 mensili per 5 anni.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre ed il diritto di assumere le principali decisioni socio- sanitarie relative alla figlia, l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra il diritto di CP_1
visita paterno da esercitarsi come da protocollo in atti, un contributo per il mantenimento della minore a carico del sig. non inferiore ad € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie, la percezione della pensione di invalidità e dei sussidi da parte della madre.
2 In particolare, la sig.ra ha dato atto che la crisi coniugale è stata causata dalle pregresse CP_1
difficoltà economiche del sig. che non sono mai state rese note alla moglie, dall'abuso Pt_1
di alcol da parte del marito e dai suoi frequenti atteggiamenti scontrosi ed aggressivi;
nonostante l'inizio di un percorso di consulenza familiare, successivamente il sig. ne Pt_1
ha rifiutato la prosecuzione.
La parte resistente ha allegato che il ricorrente, ancorché oppresso dai debiti, ha improvvisamente deciso di ristrutturare l'immobile a lui donato dai genitori e di accendere un mutuo, facendo gravare i relativi costi quasi interamente sulla moglie.
La sig.ra ha lamentato il disinteresse e la mancata partecipazione del marito nella vita CP_1
della figlia, rappresentando di aver sempre sostenuto tutte le spese di vita quotidiana senza contributi da parte del sig. il quale ha iniziato a versare la somma di € 600,00 solo a Pt_1
partire dall'anno 2021. La parte resistente ha allegato che la sua retribuzione si attesta su circa € 1.300,00-1.400,00 mensili, deducendo di aver dovuto modificare la propria mansione e la propria distribuzione dell'orario di lavoro in funzione della figlia.
La sig.ra inoltre, ha dedotto di aver subito delle aggressioni verbali e fisiche per mano CP_1
del marito che hanno richiesto un intervento dei Carabinieri nel dicembre del 2017 ed un ammonimento orale del Questore nel mesi di ottobre del 2019.
All'udienza presidenziale in data 20 gennaio 2022 sono comparsi entrambi i coniugi;
il
Presidente ha assunto i provvedimenti provvisori necessari, disciplinando il diritto di visita paterno e disponendo l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori,
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con termine al sig. per il rilascio CP_1 Pt_1 dell'immobile, un contributo per il mantenimento della minore a carico del padre pari ad €
300,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie. Il Presidente ha nominato il G.I. ed ha disposto il passaggio al rito ordinario, assegnando termine alla parte ricorrente per il deposito di memoria integrativa e termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con note di trattazione scritta di data 2 novembre 2022 la parte resistente ha domandato la pronuncia immediata di sentenza parziale sullo status.
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione sulla sola domanda relativa allo status, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 672/2022 di data 10 novembre 2022, pubblicata il 23 novembre 2022, il Tribunale di Trento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi
3 disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le determinazioni sui provvedimenti accessori.
Le parti hanno depositato in corso di causa le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con note di trattazione scritta di data 29 novembre 2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sui provvedimenti accessori della separazione, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Stabilire che i coniugi, nel dichiararsi economicamente autosufficienti, nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
2) Stabilire che la casa familiare, contraddistinta dalla p.ed. 148 p.m. 4 C.C. Pergine
AN, di proprietà esclusiva del GN rimane in uso al medesimo, Parte_1
dandosi atto che la NO , unitamente alla figlia, lascerà tale immobile per CP_1
trasferirsi in altro appartamento preso in locazione, entro il 15 gennaio 2025. I coniugi espressamente concordano la facoltà per la NO di asportare dalla casa coniugale CP_1
gli effetti e beni personali e quelli della figlia minore nonché tutti gli arredi ed elettrodomestici, frigo compreso.
3) Stabilire che a decorrere dal mese di giugno 2025 il GN si accolla per l'intero Pt_1
il pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario nr. 00-47938203 acceso presso la
Banca Intesa San Paolo, impegnandosi entro tale data a indicare alla banca per detti pagamenti il proprio conto corrente personale.
4) Stabilire che la tacitazione dei crediti vantati dalla NO nei confronti del GN CP_1
è condizionata alla vendita della casa familiare e gli importi da corrispondersi alla Pt_1
NO sono ancorati al prezzo a cui sarà venduta la casa stessa: CP_1
- Euro 40.000,00 allorché la casa familiare verrà ceduta a terzi ad un prezzo compreso tra
Euro 299,000 ed Euro 280,000;
-Euro 30.000,00 allorché la casa familiare verrà ceduta a terzi ad un prezzo compreso tra
Euro 279,000 ed Euro 260,000;
- Euro 20.000,00 allorché la casa familiare verrà ceduta a terzi ad un prezzo inferiore ad
Euro 260,000.
Il pagamento di cui sopra in favore della NO avverrà in sede di rogito mediante CP_1 assegno circolare direttamente emesso dall'acquirente in favore della NO CP_1
ed eventuali integrazioni necessitassero a raggiungere la cifra pattuita saranno a carico del
4 GN da attuarsi sempre mediante consegna, nella medesima sede, di assegno Pt_1
circolare intestato alla NO . In caso di mancato rispetto di detta pattuizione, CP_1
il GN sarà tenuto a corrispondere immediatamente alla NO tutte le Pt_1 CP_1
somme a lei dovute per complessivi Euro 40.000,00
5) Stabilire che nell'ipotesi in cui il GN , rientrato nel possesso della casa Parte_1
familiare, non rinnovasse il mandato a vendere e/o comunque non incaricasse altra agenzia e/o rinunciasse anche per fatti concludenti alla vendita della casa, lo stesso sarà tenuto a corrispondere immediatamente alla NO tutte le somme a lei dovute per complessivi CP_1
Euro 40.000,00. La NO si impegna a permettere tutte le visite richieste CP_1 dall'agenzia immobiliare previo preavviso.
6) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica.
7) Stabilire che il padre terrà la figlia con sé:
- due volte in settimana, nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
20.00 con riaccompagnamento presso la casa materna o, a scelta del padre, in base ai propri impegni lavorativi, possibilità di pernotto e accompagnamento la mattina seguente a scuola, nonché i fine settimana in modo alternato, dal venerdì pomeriggio ovvero dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 della domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna;
nei periodi di chiusura della scuola, starà con il padre nelle giornate di Per_1
martedì e mercoledì dalle ore 12,00 sino alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso la casa materna o pernotto dal padre fino alla mattina seguente, con riaccompagnamento presso la casa materna, tenendo conto degli impegni lavorativi della madre, nonché i fine settimana in modo alternato, dalle ore 12.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20.00 della domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna;
le visite potranno essere modificate dai genitori in accordo tra i medesimi. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno ripartite a metà tra i genitori, alternando di anno in anno, rispettivamente il giorno della vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua e di Pasquetta, e inoltre la madre e il padre terranno la bambina per due settimane, anche consecutive, nel corso delle vacanze scolastiche estive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di aprile.
5 8) Entrambi i genitori possono assumere le decisioni più importanti in ambito socio-sanitario nell'interesse della minore, previo accordo con l'altro genitore o informativa in caso di urgenza.
9) Stabilire che i genitori favoriscano i contatti telefonici giornalieri tra la figlia ed il Per_1
genitore che in quel momento non ha con sé la minore, in orario compreso tra le ore 19.00
e le ore 20.00 o in orario diverso a seconda delle esigenze lavorative di entrambi e della volontà della bambina.
10) Stabilire che il padre verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario di , l'importo mensile di € 200,00 - da versarsi con bonifico bancario anticipatamente Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, dal mese di gennaio 2025.
11) Stabilire che le spese straordinarie di saranno a carico dei genitori per la metà Per_1
ciascuno. Tali spese, secondo le Linee Guida del CNF sono le seguenti: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri scolastici, eventualmente anche usati, e materiali di corredo scolastico di inizio anno, computer, gite scolastiche senza pernottamento;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di € 150,00:
a.-spese scolastiche: iscrizioni e rette di istituti privati, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
corsi di recupero, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
6 b.-spese di natura ludica o parascolastica: corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri ricreativi estivi, viaggi di istruzione;
c.-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'abbigliamento ed attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore ad €.150,00 per singolo esborso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla presentazione delle pezze di appoggio.
Per le spese più ingenti, come quelle dentistiche, ciascun genitore concorderà direttamente con il dentista le modalità di rientro della quota a lui spettante, così da poter mettere in detrazione fiscale direttamente le fatture emesse in suo favore e evitare costose reciproche anticipazioni. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La eventuale deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
12) L'assegno unico universale, l'indennità percepita per la disabilità della figlia minore,
l'assegno per la celiachia ed analoghe provvidenze legate al nucleo familiare sono assegnati alla NO mentre eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi CP_1
altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a
7 beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
13) Stabilire che il GN si impegna ad intestare alla figlia minore la Pt_1 Persona_2 nuda proprietà dell'immobile contraddistinto dalla p. ed. 148 p.m. 3.
14) Spese compensate tra le parti, con rinuncia deli legali alla solidarietà professionale”.
Con note scritte integrative depositate in data 14 febbraio 2025 le parti hanno chiesto concordemente disporsi: la cancellazione dell'annotazione tavolare dell'assegnazione della casa familiare sub GN 2317/2024 Libro Fondiario di Pergine AN;
la modifica della condizione n. 2 dell'accordo di data 29 novembre 2024 nei seguenti termini: Con
“Stabilire che la casa familiare, contraddistinta dalla p. ed. 148 p.m. 4 in P.T. C.C.
Pergine AN, di proprietà esclusiva del GN , rimane in uso al Parte_1
medesimo, dandosi atto che la NO , unitamente alla figlia, lascerà tale CP_1
immobile per trasferirsi in altro appartamento preso in locazione, entro il 15 gennaio 2025.
I coniugi espressamente concordano la facoltà per la NO di asportare dalla casa CP_1
coniugale gli effetti e beni personali e quelli della figlia minore nonchè tutti gli arredi ed elettrodomestici, frigo compreso. Conseguentemente la NO autorizza la CP_1
cancellazione dell'annotazione dell'assegnazione della casa familiare in suo favore di cui a decreto tavolare sub G. N. 2317/2024 Libro Fondiario di Pergine”; l'aggiunta della seguente condizione all'accordo di data 29 novembre 2024:
“L' autovettura Ford W tg. DR 430 CD, intestata alla NO , viene trasferita CP_1
in proprietà esclusiva del GN , il quale, proprio nella sua qualità di Parte_1
esclusivo proprietario, si farà carico di ogni onere assicurativo e manutentivo. Eventuali spese connesse al trasferimento della proprietà dell'autoveicolo saranno ad esclusivo carico del GN ”. Parte_1
Il Giudice, atteso l'accordo raggiunto, ha disposto la trasformazione del rito in quello a domanda congiunta e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda sui provvedimenti accessori della separazione, congiuntamente precisata dalle parti, va accolta.
L'intesa raggiunta dai coniugi è, infatti, meritevole di ratifica, avendo le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti e considerata l'adeguatezza delle condizioni
8 congiuntamente indicate dalle parti per ciò che concerne il regime di affidamento, collocamento e visita della figlia minore e di mantenimento della prole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.)
l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti ed essendo le ulteriori condizioni economiche rimesse alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) sui provvedimenti accessori della separazione, dispone in conformità alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti con note scritte depositate in data 29 novembre 2024 ed integrate con note scritte depositate in data 14 febbraio 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
9