Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4977/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA nella procedura iscritta al 4977/2023 R.G. promossa
DALLA
IG.ra (cognome) (nome), nata il [...] in [...], Pt_1 Pt_2 in proprio e nella qualità di genitore del minore , nato in [...] Persona_1
28.10.2019 a Vittoria (Ragusa), rappresentata e difesa dall'avv. MAURO
NICOLETTA MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del pro tempore, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
RESISTENTE
OGGETTO:ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 12.07.2023, la IG.ra , in proprio e nella Parte_3
qualità di genitore del minore , ha chiesto, in via preliminare, Persona_1
l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di ha disposto CP_1
il rifiuto dell'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minore emesso il 11.07.2023 e notificato in pari data. In via subordinata, ha chiesto “accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Con decreto del 21.11.2023 è stata fissata l'udienza per la costituzione del
1
L'amministrazione convenuta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sono stati acquisiti in atti il certificato del casellario giudiziario, quello dei carichi pendenti e l'informativa aggiornata dalla Questura di da cui si evince che la CP_1
ricorrente non è gravata da precedenti penali, né di polizia.
All'udienza cartolare del 28.02.2025, previa discussione innanzi al Collegio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua infondatezza, non può trovare accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla ricorrente, in proprio ed in qualità di genitore del figlio minore, con la quale ella ha chiesto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale la Questura di
Lecce ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori e, in subordine, di “accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi 'assistenza minori' “.
La vicenda per cui è causa trae origine dal ricorso, proposto dalla ricorrente e dal coniuge innanzi al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U.I., al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano ex art. 31 TU n.
286/1998.
Con provvedimento del 12.05.2023, il Tribunale dei Minorenni ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente e dal coniuge.
La Questura di ha, quindi, rifiutato l'istanza di permesso di soggiorno e il CP_1
relativo provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale.
In primo luogo, la ha concluso, in via principale, per l'annullamento Parte_3
della “decisione datata 11.07.2023 e notificata in pari data, con cui la Questura di Lecce decideva il rifiuto dell'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori alla IG.ra ; 2) In via subordinata, annullare il Parte_3
provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di ottenere la protezione per motivi “assistenza minori” della durata di anni 2 (due)”.
Orbene, tali conclusioni non possono trovare accoglimento nella presente sede processuale.
Invero, la procedura tesa al riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza
2 minori è prevista unicamente dall'art. 31 TUI e il provvedimento adottato dal Questore appare immune da qualsivoglia vizio atteso che è stato adottato in totale conformità alla statuizione adottata dal Tribunale dei Minorenni.
Né possono ritenersi ammissibili, in questa sede, censure avverso la decisione del
Tribunale dei Minorenni, unico organo giurisdizionale competente a decidere nel merito la questione prospettata da parte ricorrente, posto a fondamento del provvedimento adottato dal Questore. Inoltre, la ricorrente ha proposto ricorso, innanzi alla Corte d'Appello, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni ed anche tale giudizio, recante R.g. 230/2023, veniva rigettato con decreto del 18.09.2023.
A ciò aggiungasi che la ricorrente, a fronte delle predette conclusioni, ha dedotto motivi ultronei rispetto alla domanda precedentemente formulata innanzi al
Tribunale per i Minorenni e, in sede amministrativa, alla Questura. Ella, invero, nel corpo dell'atto introduttivo, ha principalmente posto in evidenza la sua vulnerabilità in relazione all'attuale situazione politico-sociale dell'Albania.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha, altresì, depositato documentazione lavorativa, deducendo, pertanto, di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa.
In sostanza, in sede amministrativa, la ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno valorizzando la medesima situazione prospettata dinanzi al Tribunale per i
Minorenni; in sede giurisdizionale ha insistito per il medesimo titolo di soggiorno, allegando però circostanze del tutto ultronee rispetto alle conclusioni e producendo documentazione a supporto della domanda.
Per ultimo, la ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto di essere in stato interessante (cfr certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL – Regione Puglia-
Galatina del 23.01.2025); tale condizione la rende, pertanto, inespellibile dal T.N. ai sensi dell'art 19, comma 2 lett d), del D. L.vo n. 286/1998 (TUI).
Da ciò consegue che ella, per tale condizione intervenuta in corso di causa, ha l'onere di interessare l'Autorità amministrativa di competenza e, solo in ipotesi di provvedimento reiettivo della propria istanza, proporre ricorso giurisdizionale.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate le spese di lite.
3 Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3- bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• Rigetta il ricorso proposto dalla IG.ra (cognome) (nome), Pt_1 Pt_2
nata il [...] in [...];
• Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Caterina Stasi Dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP avv. Linda
Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
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