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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5307 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Porcari, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Cazzato CP_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9 ottobre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 3.4.2024, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.7.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 16.8.2003 in Tricase (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nate le figlie il 16.6.2004, maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente, e il 20.7.2008; che avevano stabilito la residenza coniugale Per_2 in Tricase, in un'abitazione di proprietà esclusiva dell' ; che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Pt_1 rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni, indicate in atti: “2) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e la figlia minore viene affidata ad entrambi i Persona_3 genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con cui convivrà nell'abitazione sita a
Tricase (Le) alla Via Giovanni Vailati n. 1/ter.
3) La casa coniugale ubicata a Tricase (Le) alla Via Giovanni Vailati n. 1/ter resta assegnata alla IG.ra CP_1 in quanto genitore collocatario della minore , ma anche della figlia maggiorenne , che
[...] Persona_3 Persona_4 vive ancora in famiglia. La signora si obbliga e si impegna a pagare tutte le spese relative all'abitazione a lei assegnata CP_1
e a fare quindi fronte, con esborsi a suo esclusivo carico e con rinuncia ad ogni azione di ripetizione e/o rimborso nei confronti del sig. , al pagamento, a far data dalla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di Parte_1 omologazione della separazione dei coniugi, delle utenze di acqua, luce gas, riscaldamento, rete internet, Tari, IM (se dovuta all'Erario) oltre al pagamento delle spese di ordinaria manutenzione dell'immobile adibito a casa coniugale, della revisione annuale della caldaia, della riparazione degli elettrodomestici e di ogni altro bene mobile collocato all'interno dell'abitazione coniugale che necessitasse di riparazione e/o sostituzione in base alla normale usura. Per quanto attiene alle intestazioni delle suddette utenze, la sig.ra assume l'obbligo di procedere, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della CP_1 comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di omologazione della separazione dei coniugi, alla voltura dei contratti di luce e gas, intestandoli a suo nome, nonché, entro lo stesso termine, alla voltura della posizione Tari e alla voltura della posizione IM (se dovuta all'Erario) presso il Comune di Tricase. In ogni caso, decorso infruttuosamente il prefato termine di 15 giorni concesso alla signora la medesima presta e rilascia fin da ora, mediante sottoscrizione del presente CP_1 ricorso, il suo consenso irrevocabile in favore del sig. affinchè sia quest'ultimo a presentare denuncia di cessazione Parte_1 delle suddette utenze di luce e gas e/o istanza per la voltura delle posizioni Tari e IM, allegando alle suddette richieste di cessazione e/o alle suddette istanze di voltura la copia della sentenza di separazione consensuale. Resta bene inteso tra le
Parti che in ogni caso le suddette spese di voltura (sia delle utenze sia delle posizioni Tari e IM) sono poste ad esclusivo carico del sig. , il quale rinuncia fin da ora ad ogni azione di ripetizione, restituzione e/o di pagamento nei Parte_1
Pt_ confronti della sig.ra essendo altresì bene inteso che tali spese saranno sostenute dal sig. per ogni eventuale CP_1 voltura dal suo nominativo a quello della sig.ra e/o dal nominativo di quest'ultima a quello del sig. CP_1 Pt_1
. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile sono invece poste a carico del sig. , previa opportuna
[...] Parte_1 segnalazione da parte della dimorante sig.ra circa gli interventi che dovessero rendersi di volta necessari. Il CP_1
IG. si impegna a rilasciare l'immobile adibito a casa familiare dopo aver ricevuto la comunicazione del Parte_1
Tribunale di Lecce circa l'avvenuto deposito del provvedimento di omologazione della separazione consensuale, allorquando preleverà quindi i propri effetti personali, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della prefata comunicazione di Cancelleria.
3-bis) La sig.ra è consapevole e riconosce che i seguenti beni mobili di pregio, facenti parte CP_1 dell'arredamento della casa coniugale, sono di esclusiva proprietà del sig. : a) comò lastronato in noce italiano, Parte_1 prima metà Ottocento, piano marmo di CA (misure: 134x61x100); b) comò transizione francese, intarsiato con motivi floreali e piano in marmo brecciato (misure:120x55x93); c) coppia tavoli in mogano “Giorgio III” (misure: 120x51x70);
d) quadro “Di Mitri” 1985, raffigurante il volto della ON (misure: 50x51) e) quadro scena fluviale (misure:100x80); f) quadro scena fluviale (misure:120x90), g) scrittorio italiano “ in carrubo CP_2
(misure:124x66x81); h) servant “Luigi Filippo” noce, tre cassetti e tre portelle (misure: 200x118x50); i) specchiera oro zecchino (misure: 110x95); j) trumeao fine Settecento in mogano (misure:210x52x92). In relazione ai suddetti beni mobili di cui alle lettere, a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) del presente art. 3 di questo Ricorso, che sono altresì singolarmente descritti e raffigurati in n. 10 fotografie allegate al presente Ricorso per farne parte integrante e sostanziale, la signora CP_1 si impegna a curarne l'ordinaria manutenzione, a rispettarne e a non mutarne la destinazione d'uso (preservandone la funzione esclusiva di arredamento stabile della casa coniugale) e si obbliga a non asportarli e a non spostarli dalla abitazione coniugale, neppure momentaneamente, senza il previo consenso del sig. . Parte_1
4) Le Parti dichiarano di aver già definito ogni pendenza di tipo patrimoniale, economico e personale condivisa in costanza di matrimonio e/o comunque derivante dal matrimonio medesimo e conseguentemente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una parte dall'altra per qualsivoglia ragione scaturente dall'unione matrimoniale. Le Parti, dunque, dichiarano di essere economicamente autonome, indipendenti e autosufficienti.
5) Il IG. si impegna ed obbliga, a far data dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, Parte_1
a versare alla IG.ra la somma di euro 118,50, corrispondente alla metà dell'assegno unico INPS, che finora è stato CP_1 versato, per accordi tra i coniugi, in un'unica soluzione al marito, attualmente pari, nel suo intero, ad €. 83,00 per la figlia maggiorenne (in base alla liquidazione media mensile finora percepita) e attualmente pari, nel suo intero, ad Per_1
€.154,00 per la figlia minorenne (in base alla liquidazione media mensile finora percepita); tale versamento da parte Per_2 del sig. cesserà non appena, comunicata ai competenti uffici a cura delle Parti, che in tal senso assumono Parte_1 formale impegno in virtù della reciproca collaborazione cui sono comunque tenuti, l'avvenuta separazione coniugale e la conseguente volontà di percepire ciascuno il 50% del dovuto, verrà disposto dall'INPS il versamento separato pro quota in favore di ciascun beneficiario.
6) Il IG. si impegna e si obbliga a versare alla IG.ra , a partire dalla data di ricezione Parte_1 CP_1 della comunicazione di avvenuto deposito della sentenza di omologazione della separazione dei coniugi, a titolo di contributo per il mantenimento mensile delle figlie, l'importo onnicomprensivo di €.350,00 (€.175,00 per ciascuna figlia) a titolo di spese ordinarie, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate
(scolastiche, ricreative e mediche non mutuabili) secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Lecce, che le Parti dichiarano di ben conoscere e di avere ben esaminato;
sia gli importi da versare a titolo di mantenimento per le figlie sia gli importi, di volta in volta stabiliti, relativi alla rifusione del 50% delle spese straordinarie debitamente documentate saranno versati dal sig. sul seguente IBAN della IG.ra [...]. Parte_1 CP_1
7) Data l'età della figlia minore (quasi quindici anni), per quanto riguarda il diritto/dovere di visita del padre, le
Parti concordano di non stabilire un calendario specifico, ma il IG. potrà vedere le figlie accordandosi Parte_1 direttamente con le stesse, tenendo conto delle esigenze comuni e, comunque, previo avviso. In ogni caso, le Parti hanno redatto e sottoscritto un Piano Genitoriale che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante. Si precisa ad ogni modo che le Parti passeranno con le figlie le festività ad anni alterni dal 24/12 al 26/12 o dal 31/12 al 02/01 e così anche le altre festività dell'anno, Pasqua, pasquetta, la Befana, le vacanze di Carnevale, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il Ferragosto, il 1° novembre, la festa dell'Immacolata Concezione), i compleanni e gli onomastici delle figlie, alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre. In ogni caso, il padre ha diritto di trascorrere con la figlia minore un periodo di quindici giorni, anche consecutivi, durante la stagione estiva (1° luglio – 31 agosto), da concordare con la madre entro il
15 giugno di ogni anno e così fino alla maggiore età di . Per_2
8) La IG.ra lavora in qualità di commessa presso Eurospin di Presicce – Acquarica (loc. Presicce) CP_1 con uno stipendio mensile pari ad € 1.200,00 circa, mentre il IG. è titolare di una piccola attività artigianale Parte_1 da cui ricava circa €. 1.100,00/1.150,00 netti mensili. Entrambi i coniugi, dunque, rinunciano reciprocamente e definitivamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle stesse condizioni della separazione.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
5.3.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 9.10.2024, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con le due figlie, di cui una maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, le condizioni indicate in ricorso, sopra riportate, non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tricase (LE) il 16.8.2003 tra
[...]
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41 parte II serie Pt_1 CP_1
A anno 2003, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore